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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1519 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
C.F.: , con l'avv. Mercurio Parte_1 C.F._1
Giselda, parte opponente
E
, P.I. , in persona del suo Presidente, Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con l'avv. Nicola Greco
Parte opposta
NONCHE'
, in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Massimo Maria Molinari.
Parte opposta
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento n.03020210007901040003 conseguente ad ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, adottata dalla con decreto dirigenziale n. 7640 del 27.06.2019, per il recupero Controparte_1
di una quota parziale di finanziamento.
CONCLUSIONI: Come in atti.
PREMESSO IN FATTO
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 2
69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
L'opposizione è stata proposta da al fine di ottenere la Parte_2
dichiarazione dell'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza/nullità della notifica della stessa e del prodromico provvedimento di revoca del contributo.
Resisteva parte opposta, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Lamezia Terme.
La causa è stata trattenuta in decisione alla luce di tale questione preliminare.
RILEVATO IN DIRITTO
L'eccezione di incompetenza sollevata dall'opposta è fondata Controparte_1
e, pertanto, merita accoglimento.
Ai sensi, del primo e del secondo comma, dell'art. 32 del d.lgs n. 150/2011 “le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
Si tratta di una ipotesi di competenza territoriale non derogabile, neppure per accordo delle parti.
Nella fattispecie l'Ente concedente è la , con sede in Catanzaro, Controparte_1
che ha rimesso al Concessionario evocato in causa, la ingiunzione adottata ai sensi del R.D. n. 639/1910.
Il termine per la riassunzione viene fissato in tre mesi ex art. 50 c.p.c..
La complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità del caso inducono a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione integrale delle spese di lite in riferimento a tutti i rapporti processuali instaurati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice Dr. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta 3
da ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1
disattese, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Catanzaro;
2. Fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
3. Spese compensate;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lamezia Terme, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1519 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
C.F.: , con l'avv. Mercurio Parte_1 C.F._1
Giselda, parte opponente
E
, P.I. , in persona del suo Presidente, Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con l'avv. Nicola Greco
Parte opposta
NONCHE'
, in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Massimo Maria Molinari.
Parte opposta
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento n.03020210007901040003 conseguente ad ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, adottata dalla con decreto dirigenziale n. 7640 del 27.06.2019, per il recupero Controparte_1
di una quota parziale di finanziamento.
CONCLUSIONI: Come in atti.
PREMESSO IN FATTO
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 2
69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
L'opposizione è stata proposta da al fine di ottenere la Parte_2
dichiarazione dell'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza/nullità della notifica della stessa e del prodromico provvedimento di revoca del contributo.
Resisteva parte opposta, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Lamezia Terme.
La causa è stata trattenuta in decisione alla luce di tale questione preliminare.
RILEVATO IN DIRITTO
L'eccezione di incompetenza sollevata dall'opposta è fondata Controparte_1
e, pertanto, merita accoglimento.
Ai sensi, del primo e del secondo comma, dell'art. 32 del d.lgs n. 150/2011 “le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.
Si tratta di una ipotesi di competenza territoriale non derogabile, neppure per accordo delle parti.
Nella fattispecie l'Ente concedente è la , con sede in Catanzaro, Controparte_1
che ha rimesso al Concessionario evocato in causa, la ingiunzione adottata ai sensi del R.D. n. 639/1910.
Il termine per la riassunzione viene fissato in tre mesi ex art. 50 c.p.c..
La complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità del caso inducono a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione integrale delle spese di lite in riferimento a tutti i rapporti processuali instaurati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice Dr. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta 3
da ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1
disattese, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Catanzaro;
2. Fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa dinanzi al
Tribunale competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.;
3. Spese compensate;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lamezia Terme, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda