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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3215/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARINELLI ANDREA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MARINELLI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio della dott. ssa COSENTINO ROSA, della dott. ssa P.IVA_1
, del dott. e della dott. ssa Controparte_2 Controparte_3 [...]
, elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa COSENTINO Controparte_4
ROSA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/81 depositato il 9.8.2024, Parte_1 quale titolare della impresa individuale di ha proposto opposizione Pt_1 Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 269/24/5 del 9.7.2024, notificatale il 24.7.2024, con cui l di le ha ingiunto di pagare la somma di €. Controparte_5 CP_1
35.661,00, oltre a spese di notifica, per un importo complessivo di € 35.685,01. Ha esposto che l'ordinanza ingiunzione opposta traeva fondamento nel verbale unico di accertamento n. 2023-BO-0000506 del 2.5.2023, notificatole in pari data, con cui le era stata contestata una serie di irregolarità inerenti alla posizione lavorativa di due dipendenti della citata impresa individuale, e In particolare, con riferimento alla Parte_2 Parte_3 posizione di , erano contestati i seguenti profili: a) occupazione irregolare per il Parte_2
pagina 1 di 7 periodo dal 14.11.2019 all'8.6.2020; b) corresponsione della retribuzione in contanti nei mesi di novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, marzo 2020 e maggio 2020. Invece, con riferimento alla posizione di entrambi i suddetti lavoratori: a) omessa registrazione sul LUL delle ore di lavoro ordinario e straordinario per i mesi novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e novembre 2021; b) omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
c) superamento della durata massima dell'orario settimanale;
d) mancato riposo settimanale;
e) superamento del limite di ore straordinarie (ipotesi aggravata). A fronte di ciò, l'opponente ha negato la fondatezza delle predette contestazioni e, di contro, ha sostenuto di aver assolto a tutti gli adempimenti incombenti sul datore di lavoro e di aver corrisposto la corretta retribuzione ai due lavoratori, affermando che: 1) l'impresa individuale S.S.M.P. di svolgeva attività di pizzeria da asporto ad insegna Parte_1
“Pantera Rosa”, con orari di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.30 e dalle ore 18.00 a massimo le 22.00 e la domenica dalle ore 17.00 a massimo le 22.30, per un totale complessivo di circa 53 ore settimanali;
2) per tutta la durata del rapporto di lavoro, Parte_2
(assunto a partire dal 9.6.2020) e (assunto a partire dal 29.10.2018) avevano Parte_3 espletato mansioni di consegna delle pizze, con osservanza di un orario di lavoro correlato alle ordinazioni da parte dei clienti (che pervengono in specifiche fasce orarie della giornata: circa 12.00-13.00 e 19.00-20.00), senza richiesta di alcuna prestazione straordinaria;
3) i due lavoratori erano stati assunti con un contratto a tempo parziale di 20 ore settimanali e previsione di un giorno di riposo che veniva scelto a turno;
4) è stato regolarmente Parte_2 assunto in data 9.6.2020 e fino a quel momento non aveva mai collaborato in alcun modo nell'attività; 4) la retribuzione ai lavoratori era stata regolarmente pagata tramite assegno;
5) entrambi i lavoratori avevano svolto esclusivamente mansioni di consegna delle pizze, a eccezione di al quale, in via sporadica e solo per affrontare situazioni di Parte_3 particolare urgenza, era stato chiesto - per massimo 2 giorni al mese e per poche ore - di coadiuvare il personale di cucina nella preparazione degli ingredienti utili alla predisposizione delle pizze;
6) l'eventuale permanenza dei dipendenti oltre l'orario di cessazione dell'attività o prima dell'avvio della medesima rispondeva esclusivamente al loro desiderio di intrattenersi con i colleghi o con avventori che solitamente frequentavano la pizzeria;
7) l'ordinanza ingiunzione impugnata non specificava i motivi per cui l avesse ritenuto di non CP_1 accogliere le difese prospettate dall'odierno opponente sia in forma scritta con le memorie del 3.8.2023 sia in forma orale nell'audizione del 17.4.2024. L'opponente ha dunque prospettato, da un lato, l'invalidità dei verbali di accertamento per la lesione del diritto di difesa in sede di accertamento e, dall'altro lato, la carenza di prove relative agli illeciti contestati con l'ordinanza ingiunzione impugnata. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare DISPORRE, sentite le parti e con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ricorrendo gravi e circostanziate ragioni. Nel merito ANNULLARE in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Con vittoria di spese e compenso professionale”. Con Si è costituito in giudizio l' di contestando le difese di parte opponente, per CP_1 Con le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare, l' ha affermato: 1) la fondatezza della pretesa contenuta nell'ordinanza ingiunzione impugnata, la quale si basa sulla documentazione raccolta in sede ispettiva, con particolare riguardo alle richieste pagina 2 di 7 d'intervento presentate dai lavoratori ed alle loro dichiarazioni;
2) l'insussistenza della carenza probatoria prospettata da parte opponente, posto che l'ordinanza ingiunzione e il verbale d'illecito amministrativo contengono tutti gli elementi idonei ad illustrare la pretesa amministrativa in maniera chiara, completa ed esaustiva. L' resistente ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “IN VIA DI CP_1
MERITO di voler respingere il ricorso avanzato da controparte, nei confronti dell'ordinanza ingiunzione 269/ 24/ 5, in quanto infondato e per l'effetto accertare la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione citata, confermando l'intera misura delle sanzioni comminate, con vittoria di spese ex art. 9, 2° comma, dlgs 149/ 15 (“in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”); In subordine, nella deneganda ipotesi di soccombenza, voglia comunque disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione del fatto che l'Amministrazione agisce, sulla base delle risultanze ispettive, nell'adempimento dei doveri d'ufficio. Con vittoria di spese”. La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse all'udienza del 14.4.2025 e 4.6.2025 ed è stata decisa all'udienza del 14.10.2024, con lettura del dispositivo e motivazione riservata. La domanda dell'opponente è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono. L'ordinanza ingiunzione opposta ha accertato i seguenti illeciti amministrativi contestati all'opponente: 1) l'aver occupato in modo irregolare il lavoratore per il periodo dal Parte_2
14.11.2019 all'8.6.2020, con contestuale corresponsione mensile della retribuzione in contanti (a eccezione del mese di aprile 2020); 2) l'aver fatto superare la durata massima di lavoro settimanale ai lavoratori e i quali avrebbero osservato in via Parte_2 Parte_3 continuativa un orario di lavoro di 59 ore settimanali;
3) il non aver concesso il riposo settimanale ai lavoratori e i quali avrebbero svolto la propria Parte_2 Parte_3 prestazione lavorativa 7 giorni su 7; 4) l'aver fatto superare ai lavoratori e Parte_2 Pt_3 il limite annuale di lavoro straordinario stabilito dal C.C.N.L. applicato;
5) il non aver
[...] registrato nel LUL le ore di lavoro ordinario (40) e straordinario (19) effettivamente svolte alla settimana dai lavoratori e per il periodo dal novembre 2019 al Parte_2 Parte_3 novembre 2021 (a eccezione del mese di aprile 2020); 6) il non aver inviato al centro per l'impiego le comunicazioni di cessazione dei rapporti di lavoro di e Parte_2 Parte_3 con l'indicazione dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali. Sugli illeciti amministrativi A-E. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, in tema di sanzioni amministrative “l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo quest'ultima veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria” (e plurimis, Cass. civ., sez. lav., n. Con 14829/12). Nel caso in esame, gravava pertanto sull' l'onere di provare che il lavoratore fosse stato occupato irregolarmente per il periodo dal 14.11.2019 all'8.6.2020 e che Parte_2 tale lavoratore insieme al collega avessero lavorato dal novembre 2019 al Parte_3 novembre 2021 per 59 ore settimanali 7 giorni su 7, violando la normativa in materia di riposi pagina 3 di 7 settimanili e superando sia la durata massima di lavoro settimanale sia il limite annuale di lavoro straordinario. Ciò premesso, dai documenti prodotti in giudizio e dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria orale, non sono emersi elementi sufficienti a sostegno dell'accertamento Con espletato dalla di CP_1
E invero il quadro probatorio, all'esito del giudizio, risulta essere il seguente. Il teste ex dipendente dell'impresa opponente, anch'egli addetto alle Testimone_1 consegne delle pizze nel periodo da novembre 2017 a ottobre 2022, escusso all'udienza del 14 aprile 2025, ha confermato quanto sostenuto da parte opponente nei propri atti introduttivi. In particolare, il teste ha affermato che: 1) quanto all'orario di apertura del laboratorio, “il laboratorio apriva la mattina alle 11.00 e chiudeva alle 14.30 per riaprire la sera alle 18.00 e chiudere alle 22.00 dal lunedì al sabato, la domenica invece solo la sera dalle 17.00 alle 22.30.”; 2) quanto all'orario di lavoro, “per le consegne i porta pizza facevano dei turni dalle 12.00 alle 13.30/14.00 e la sera dalle 19.00 alle 21.00”; 3) quanto all'inizio del rapporto lavorativo di , “ha lavorato a partire dalla riapertura dopo il COVID nel giugno Parte_2
2020”; 4) quanto alle mansioni svolte da e quest'ultimi “facevano i Parte_2 Parte_3 porta pizza”, con turni sia mattutini sia serali, escludendo invece un loro coinvolgimento nella preparazione degli ingredienti, mansione affidata ad altri lavoratori (“ faceva Persona_1 le pizze insieme a ); 5) quanto alle asserite ore di lavoro straordinario, “finito il Persona_2 lavoro noi porta pizza ci fermavamo a mangiare e stavamo lì con gli amici, finita la pizza io andavo via vedevo che gli altri restavano ancora non so dire quanto”. Il teste Persona_1 attuale dipendente dell'impresa opponente, con mansioni di aiuto pizzaiolo dal 2006, escusso all'udienza del 14.4.2025, ha parimenti confermato quanto sostenuto da parte opponente nei propri atti introduttivi. In particolare, il teste ha asserito che:1) quanto all'orario di apertura del laboratorio, “il laboratorio apre alle 11.00 la mattina per chiudere alle 14.30 e riaprire alle 18.00 fino alle 22.00/22.30 dal lunedì al sabato, la domenica mattina è chiuso ed apre alle 18.00 come durante la settimana la sera”; 2) quanto all'orario di lavoro, “porta pizza lavorano dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 19.00 alle 21.00 a seconda del movimento”; 3) quanto all'inizio del rapporto lavorativo di , “ ha iniziato a lavorare dopo il primo look Parte_2 Parte_4 down”; 4) quanto alle mansioni svolte da e entrambi erano addetti Parte_2 Parte_3 alla consegna delle pizze (“tutti e due portavano le pizze così come ), senza Testimone_1 essere assegnati alla predisposizione delle pizze e degli impasti (“Lavoro per la ricorrente dal 2006 e sono aiuto pizzaiolo, con me fa le pizze che è il pizzaiolo e la titolare. Solo Persona_2 noi facciamo le pizze. Gli impasti li fa la titolare e ); 5) quanto alle asserite ore di Persona_2 lavoro straordinario, “Terminato il lavoro, anche se non sempre, i porta pizza si fermavano in laboratorio a mangiare la pizza e a volte si trattenevano lì con gli amici. Non vi era una regola a volte anche un'ora altre meno. Erano liberi di trattenersi a piacere”. Invece, i due lavoratori e escussi all'udienza del 4.6.2025, hanno confermato le Parte_2 Parte_3 dichiarazioni rilasciate agli Ispettori del lavoro nell'ambito della richiesta di intervento da cui è scaturito il presente procedimento. In particolare, ha precisato: “iniziavo a Parte_3 lavorare alle 11.00 fino alle 15.15 e poi dalle 18.00 alle 23.00/23.30 dal lunedì al sabato. La domenica mattina non lavorava al pomeriggio iniziavo alle 17.00 fino alle 23,30/ 23.45”. È evidente che si è di fronte ad una prova orale fortemente ambigua, senza che peraltro siano emersi in giudizio elementi da cui sia possibile accertare la minor o maggiore attendibilità dei testimoni escussi. Più precisamente: 1) teste è un ex Testimone_1
pagina 4 di 7 dipendente dell'impresa opponente, dunque apparentemente privo di interesse, anche di mero fatto, nella presente controversia. Egli ha svolto le mansioni di addetto alla consegna delle pizze insieme a e e ha confermato la prospettazione della parte Parte_2 Parte_3 datoriale: lui e gli altri porta pizze, compresi e , avevano un contratto Parte_2 Parte_3 di lavoro part time per 20 ore settimanali, non svolgevano lavoro straordinario, erano addetti in via esclusiva all'attività di consegna senza essere coinvolti nella predisposizione delle pizze e si turnavano per quanto concerne le giornate di riposo. Inoltre, tale teste ha sostenuto che Pt_2
ha incominciato a lavorare nel giugno del 2020.
[...]
Per quanto riguarda il teste anche se dipendente dell'impresa Persona_1 opponente, secondo un consolidato principio giurisprudenziale per il quale “la condizione di dipendente di una delle parti in causa non produce per ciò solo l'incapacità a testimoniare del soggetto, né egli è da considerare in ogni caso, per tale sua condizione, scarsamente attendibile (Cass., 6 agosto 2004, n. 15197)” (Cass. civ., sez. III, n. 2075/13) e, come già anticipato, non sono emersi elementi da cui desumere l'inattendibilità della sua testimonianza, che risulta essere lineare e priva di contraddizioni. Anch'egli, come il teste ha Testimone_1 confermato la prospettazione della parte datoriale: e avevano un Parte_2 Parte_3 contratto di lavoro part time per 20 ore settimanali, non svolgevano lavoro straordinario ed erano addetti in via esclusiva all'attività di consegna senza essere coinvolti nella predisposizione delle pizze. Inoltre, ha incominciato a lavorare presso la pizzeria Parte_2 dopo il primo lockdown legato all'epidemia da COVID-19, pertanto presumibilmente tra la primavera e l'estate del 2020. Di segno opposto risulta essere il contenuto delle testimonianze dei due lavoratori e che in sede di udienza hanno confermato Parte_2 Parte_3 quando dichiarato agli ispettori durante il controllo sul posto di lavoro in merito all'orario di lavoro effettivamente svolto (59 ore settimanali), al mancato rispetto della normativa in materia di riposo e di straordinari e, per quanto riguarda , l'inizio della sua attività lavorativa Parte_2 presso l'impresa opponente già a partire dal novembre 2019, in modo irregolare. Né risultano dirimenti le risultanze conoscitive che possono desumersi dalle prove documentali raccolte dall'Ispettorato del Lavoro durante l'attività ispettiva e prodotte in atti. Infatti: 1) esse riguardano la posizione di uno solo dei due lavoratori, e non Parte_3
; 2) alcuni degli scontrini prodotti sono illeggibili, come anche gli appunti scritti a Parte_2 mano su di essi dal lavoratore;
3) i suddetti scontrini, riproducenti gli ordini tramite la piattaforma Just Eat, sono relativi a soli due giorni (il 12 e il 19 ottobre, senza indicazione Con dell'anno), a fronte di una contestazione da parte dell' che copre due anni di lavoro;
4) i suddetti scontrini riportano orari di consegna circoscritti alla fascia oraria compresa da contratto nell'orario di lavoro (19,00-21,00). Fanno eccezione solo due di essi che riportano la dicitura “appena possibile 18.40” e “appena possibile 21.40”, senza che peraltro si possa evincere quando effettivamente sia stata svolta la consegna. Con Dunque, alla luce del suddetto quadro complessivo, non può ritenersi che l' abbia adempiuto all'onere della prova su di lui incombente circa gli elementi costitutivi delle fattispecie dei citati illeciti sanzionati con l'ordinanza ingiunzione: sebbene confermate in udienza, le dichiarazioni rese dai due lavoratori in sede di ispezione, a fronte delle testimonianze dei due colleghi di lavoro e dei riscontri documentali assai limitati prodotti Con dall' , non sono sufficienti a sostenere, dal punto di vista probatorio, l'accertamento Con Con espletato dall' da cui è scaturito il presente procedimento. Infatti, l' non ha dato adeguata prova né della irregolare occupazione di nel periodo dal 14.11.2019 Parte_2
pagina 5 di 7 all'8.6.2020 - e, dunque, neanche della corresponsione della relativa retribuzione in contanti per questi mesi - né dello svolgimento da parte dei lavoratori e di un Parte_2 Parte_3 orario di lavoro pari a 59 ore settimanali, articolato 7 giorni su 7 senza concessione del riposo settimanale. La suddetta insufficienza probatoria travolge le contestazioni - che diventano così prive Con di fondamento - sollevate dall' circa il periodo di lavoro irregolare di e circa Parte_2
l'orario di lavoro di e e cioè le contestazioni per: 1) l'occupazione Parte_2 Parte_3 irregolare del lavoratore dal 14.11.2019 all'8.6.2020 (punto n. 1 dell'ordinanza Parte_2 ingiunzione opposta, la quale va annullata nella parte corrispondente e, dunque, con specifico riferimento alla sanzione pari ad euro 18.000,00); 2) la corresponsione in contanti al lavoratore della retribuzione relativa ai mesi da novembre 2019 a maggio 2020, ad eccezione Parte_2 di aprile 2020 (punto n. 6 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale va annullata nella parte corrispondente e, dunque, con specifico riferimento alla sanzione pari ad euro 10.800,00); 3) il superamento della durata massima dell'orario di lavoro settimanale da parte dei lavoratori Pt_2
e (punto n. 4 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale va annullata
[...] Parte_3 nella parte corrispondente e, dunque, con specifico riferimento alla sanzione pari ad euro 1.752,00); 4) la mancata concessione del riposo settimanale per i lavoratori e Parte_2 [...]
(punto n. 5 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale va annullata nella parte Pt_3 corrispondente e, dunque, con specifico riferimento alla sanzione pari ad euro 1.752,00); 6) il superamento del limite annuale di ore di lavoro straordinario previsto dal CCNL applicato per i lavoratori e (punto n. 7 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale Parte_2 Parte_3 va annullata nella parte corrispondente e, dunque, con specifico riferimento alla sanzione pari ad euro 417,00). Inoltre, non risultando dagli atti la prova delle 40 ore di lavoro ordinario e delle 19 ore di lavoro straordinario svolte alla settimana dai lavoratori e rimane Parte_2 Parte_3 Con priva di fondamento anche la contestazione sollevata dall' circa la mancata registrazione nel LUL delle suddette ore di lavoro. Deve dunque essere annullata anche tale parte dell'ordinanza-ingiunzione (punto n. 2) e, pertanto, anche rispetto alla sanzione pari ad euro 2.500,00. Occorre peraltro precisare che l'opponente ha tempestivamente prodotto in giudizio i LUL dei due lavoratori riportanti l'orario di lavoro per 20 ore settimanali, risultando dunque adempiente - sotto il profilo della formazione dei LUL - rispetto all'orario di lavoro contrattualmente previsto. Sull'illecito amministrativo F. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all'illecito amministrativo del mancato invio al centro per l'impiego delle comunicazioni di cessazione dei rapporti di lavoro di e ., rispetto al quale l'opponente mai l'ha contestato in fatto Parte_2 Parte_3
e in diritto: negli atti dell'opponente non è possibile individuare alcuna difesa sul punto, concentrandosi le censure solo sull'inizio del rapporto di lavoro di e sull'orario di Parte_2 lavoro e mansioni di e . Parte_2 Parte_3
Si deve così ritenere che - anche se solo limitatamente all'illecito amministrativo ora in esame - l'ordinanza ingiunzione non sia oggetto di specifica censura. Peraltro, si tratta di un fatto negativo (il mancato invio al centro per l'impiego delle comunicazioni di cessazione di due rapporti di lavoro), rispetto al quale, per orientamento giurisprudenziale consolidato, “la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di
pagina 6 di 7 uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (da ultimo Cass. civ., sez. lav. n. 25603/23). Nel caso di specie, la sussistenza dell'illecito in esame è desumibile dalle seguenti circostanze: 1) è pacifico tra le parti che i lavoratori e abbiano cessato la propria attività presso Parte_2 Parte_3
l'impresa opponente: il primo in data 11.9.2021 e il secondo in data 11.11.2021; 2) è stato ammesso dalla stessa opponente che le è stato concesso di interloquire con l'Ispettorato del Lavoro prima dell'irrogazione delle sanzioni, effettuando anche produzioni documentali, tra le quali però non risultano essere state prodotte le comunicazioni in esame, nemmeno quelle Con relative al rapporto di lavoro secondo le ore contrattualmente previste (20 ore); 3) l' ha allegato che non risultano comunicazioni relative alla cessazione dei rapporti lavorativi. Del resto, nemmeno in sede di ricorso introduttivo l'opponente ha prodotto la prova del fatto positivo, ossia l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta comunicazione ai centri per l'impiego competenti della cessazione dei rapporti lavorativi di e Parte_2 Pt_3
[...]
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, deve confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta solo nel suo punto n. 3, con la conseguenza rimane fondata solo la relativa sanzione, pari a €. 440,00. Per il resto, per la restante somma pari a €. 35.245,01), l'ordinanza- ingiunzione deve essere annullata.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della difficoltà della prova e del complessivo esito del giudizio che ne è derivato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3215/2024 R.G. LAV. promossa da quale titolare Parte_1 della impresa individuale S.S.M.P. di contro l' Parte_1 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra
[...] domanda e istanza disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso proposto da annulla l'ordinanza Parte_1 ingiunzione opposta n. 269/24/5, del 9.7.2024, limitatamente alla somma pari a €. 35.245,01; la conferma nel resto;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 14 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3215/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARINELLI ANDREA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MARINELLI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio della dott. ssa COSENTINO ROSA, della dott. ssa P.IVA_1
, del dott. e della dott. ssa Controparte_2 Controparte_3 [...]
, elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa COSENTINO Controparte_4
ROSA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/81 depositato il 9.8.2024, Parte_1 quale titolare della impresa individuale di ha proposto opposizione Pt_1 Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 269/24/5 del 9.7.2024, notificatale il 24.7.2024, con cui l di le ha ingiunto di pagare la somma di €. Controparte_5 CP_1
35.661,00, oltre a spese di notifica, per un importo complessivo di € 35.685,01. Ha esposto che l'ordinanza ingiunzione opposta traeva fondamento nel verbale unico di accertamento n. 2023-BO-0000506 del 2.5.2023, notificatole in pari data, con cui le era stata contestata una serie di irregolarità inerenti alla posizione lavorativa di due dipendenti della citata impresa individuale, e In particolare, con riferimento alla Parte_2 Parte_3 posizione di , erano contestati i seguenti profili: a) occupazione irregolare per il Parte_2
pagina 1 di 7 periodo dal 14.11.2019 all'8.6.2020; b) corresponsione della retribuzione in contanti nei mesi di novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, marzo 2020 e maggio 2020. Invece, con riferimento alla posizione di entrambi i suddetti lavoratori: a) omessa registrazione sul LUL delle ore di lavoro ordinario e straordinario per i mesi novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e novembre 2021; b) omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
c) superamento della durata massima dell'orario settimanale;
d) mancato riposo settimanale;
e) superamento del limite di ore straordinarie (ipotesi aggravata). A fronte di ciò, l'opponente ha negato la fondatezza delle predette contestazioni e, di contro, ha sostenuto di aver assolto a tutti gli adempimenti incombenti sul datore di lavoro e di aver corrisposto la corretta retribuzione ai due lavoratori, affermando che: 1) l'impresa individuale S.S.M.P. di svolgeva attività di pizzeria da asporto ad insegna Parte_1
“Pantera Rosa”, con orari di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.30 e dalle ore 18.00 a massimo le 22.00 e la domenica dalle ore 17.00 a massimo le 22.30, per un totale complessivo di circa 53 ore settimanali;
2) per tutta la durata del rapporto di lavoro, Parte_2
(assunto a partire dal 9.6.2020) e (assunto a partire dal 29.10.2018) avevano Parte_3 espletato mansioni di consegna delle pizze, con osservanza di un orario di lavoro correlato alle ordinazioni da parte dei clienti (che pervengono in specifiche fasce orarie della giornata: circa 12.00-13.00 e 19.00-20.00), senza richiesta di alcuna prestazione straordinaria;
3) i due lavoratori erano stati assunti con un contratto a tempo parziale di 20 ore settimanali e previsione di un giorno di riposo che veniva scelto a turno;
4) è stato regolarmente Parte_2 assunto in data 9.6.2020 e fino a quel momento non aveva mai collaborato in alcun modo nell'attività; 4) la retribuzione ai lavoratori era stata regolarmente pagata tramite assegno;
5) entrambi i lavoratori avevano svolto esclusivamente mansioni di consegna delle pizze, a eccezione di al quale, in via sporadica e solo per affrontare situazioni di Parte_3 particolare urgenza, era stato chiesto - per massimo 2 giorni al mese e per poche ore - di coadiuvare il personale di cucina nella preparazione degli ingredienti utili alla predisposizione delle pizze;
6) l'eventuale permanenza dei dipendenti oltre l'orario di cessazione dell'attività o prima dell'avvio della medesima rispondeva esclusivamente al loro desiderio di intrattenersi con i colleghi o con avventori che solitamente frequentavano la pizzeria;
7) l'ordinanza ingiunzione impugnata non specificava i motivi per cui l avesse ritenuto di non CP_1 accogliere le difese prospettate dall'odierno opponente sia in forma scritta con le memorie del 3.8.2023 sia in forma orale nell'audizione del 17.4.2024. L'opponente ha dunque prospettato, da un lato, l'invalidità dei verbali di accertamento per la lesione del diritto di difesa in sede di accertamento e, dall'altro lato, la carenza di prove relative agli illeciti contestati con l'ordinanza ingiunzione impugnata. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare DISPORRE, sentite le parti e con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ricorrendo gravi e circostanziate ragioni. Nel merito ANNULLARE in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Con vittoria di spese e compenso professionale”. Con Si è costituito in giudizio l' di contestando le difese di parte opponente, per CP_1 Con le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare, l' ha affermato: 1) la fondatezza della pretesa contenuta nell'ordinanza ingiunzione impugnata, la quale si basa sulla documentazione raccolta in sede ispettiva, con particolare riguardo alle richieste pagina 2 di 7 d'intervento presentate dai lavoratori ed alle loro dichiarazioni;
2) l'insussistenza della carenza probatoria prospettata da parte opponente, posto che l'ordinanza ingiunzione e il verbale d'illecito amministrativo contengono tutti gli elementi idonei ad illustrare la pretesa amministrativa in maniera chiara, completa ed esaustiva. L' resistente ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “IN VIA DI CP_1
MERITO di voler respingere il ricorso avanzato da controparte, nei confronti dell'ordinanza ingiunzione 269/ 24/ 5, in quanto infondato e per l'effetto accertare la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione citata, confermando l'intera misura delle sanzioni comminate, con vittoria di spese ex art. 9, 2° comma, dlgs 149/ 15 (“in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”); In subordine, nella deneganda ipotesi di soccombenza, voglia comunque disporre la compensazione delle spese di giudizio in considerazione del fatto che l'Amministrazione agisce, sulla base delle risultanze ispettive, nell'adempimento dei doveri d'ufficio. Con vittoria di spese”. La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse all'udienza del 14.4.2025 e 4.6.2025 ed è stata decisa all'udienza del 14.10.2024, con lettura del dispositivo e motivazione riservata. La domanda dell'opponente è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono. L'ordinanza ingiunzione opposta ha accertato i seguenti illeciti amministrativi contestati all'opponente: 1) l'aver occupato in modo irregolare il lavoratore per il periodo dal Parte_2
14.11.2019 all'8.6.2020, con contestuale corresponsione mensile della retribuzione in contanti (a eccezione del mese di aprile 2020); 2) l'aver fatto superare la durata massima di lavoro settimanale ai lavoratori e i quali avrebbero osservato in via Parte_2 Parte_3 continuativa un orario di lavoro di 59 ore settimanali;
3) il non aver concesso il riposo settimanale ai lavoratori e i quali avrebbero svolto la propria Parte_2 Parte_3 prestazione lavorativa 7 giorni su 7; 4) l'aver fatto superare ai lavoratori e Parte_2 Pt_3 il limite annuale di lavoro straordinario stabilito dal C.C.N.L. applicato;
5) il non aver
[...] registrato nel LUL le ore di lavoro ordinario (40) e straordinario (19) effettivamente svolte alla settimana dai lavoratori e per il periodo dal novembre 2019 al Parte_2 Parte_3 novembre 2021 (a eccezione del mese di aprile 2020); 6) il non aver inviato al centro per l'impiego le comunicazioni di cessazione dei rapporti di lavoro di e Parte_2 Parte_3 con l'indicazione dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali. Sugli illeciti amministrativi A-E. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, in tema di sanzioni amministrative “l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, avendo quest'ultima veste sostanziale di attrice in giudizio, mentre, a norma dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente soltanto l'onere di provare fatti modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria” (e plurimis, Cass. civ., sez. lav., n. Con 14829/12). Nel caso in esame, gravava pertanto sull' l'onere di provare che il lavoratore fosse stato occupato irregolarmente per il periodo dal 14.11.2019 all'8.6.2020 e che Parte_2 tale lavoratore insieme al collega avessero lavorato dal novembre 2019 al Parte_3 novembre 2021 per 59 ore settimanali 7 giorni su 7, violando la normativa in materia di riposi pagina 3 di 7 settimanili e superando sia la durata massima di lavoro settimanale sia il limite annuale di lavoro straordinario. Ciò premesso, dai documenti prodotti in giudizio e dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria orale, non sono emersi elementi sufficienti a sostegno dell'accertamento Con espletato dalla di CP_1
E invero il quadro probatorio, all'esito del giudizio, risulta essere il seguente. Il teste ex dipendente dell'impresa opponente, anch'egli addetto alle Testimone_1 consegne delle pizze nel periodo da novembre 2017 a ottobre 2022, escusso all'udienza del 14 aprile 2025, ha confermato quanto sostenuto da parte opponente nei propri atti introduttivi. In particolare, il teste ha affermato che: 1) quanto all'orario di apertura del laboratorio, “il laboratorio apriva la mattina alle 11.00 e chiudeva alle 14.30 per riaprire la sera alle 18.00 e chiudere alle 22.00 dal lunedì al sabato, la domenica invece solo la sera dalle 17.00 alle 22.30.”; 2) quanto all'orario di lavoro, “per le consegne i porta pizza facevano dei turni dalle 12.00 alle 13.30/14.00 e la sera dalle 19.00 alle 21.00”; 3) quanto all'inizio del rapporto lavorativo di , “ha lavorato a partire dalla riapertura dopo il COVID nel giugno Parte_2
2020”; 4) quanto alle mansioni svolte da e quest'ultimi “facevano i Parte_2 Parte_3 porta pizza”, con turni sia mattutini sia serali, escludendo invece un loro coinvolgimento nella preparazione degli ingredienti, mansione affidata ad altri lavoratori (“ faceva Persona_1 le pizze insieme a ); 5) quanto alle asserite ore di lavoro straordinario, “finito il Persona_2 lavoro noi porta pizza ci fermavamo a mangiare e stavamo lì con gli amici, finita la pizza io andavo via vedevo che gli altri restavano ancora non so dire quanto”. Il teste Persona_1 attuale dipendente dell'impresa opponente, con mansioni di aiuto pizzaiolo dal 2006, escusso all'udienza del 14.4.2025, ha parimenti confermato quanto sostenuto da parte opponente nei propri atti introduttivi. In particolare, il teste ha asserito che:1) quanto all'orario di apertura del laboratorio, “il laboratorio apre alle 11.00 la mattina per chiudere alle 14.30 e riaprire alle 18.00 fino alle 22.00/22.30 dal lunedì al sabato, la domenica mattina è chiuso ed apre alle 18.00 come durante la settimana la sera”; 2) quanto all'orario di lavoro, “porta pizza lavorano dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 19.00 alle 21.00 a seconda del movimento”; 3) quanto all'inizio del rapporto lavorativo di , “ ha iniziato a lavorare dopo il primo look Parte_2 Parte_4 down”; 4) quanto alle mansioni svolte da e entrambi erano addetti Parte_2 Parte_3 alla consegna delle pizze (“tutti e due portavano le pizze così come ), senza Testimone_1 essere assegnati alla predisposizione delle pizze e degli impasti (“Lavoro per la ricorrente dal 2006 e sono aiuto pizzaiolo, con me fa le pizze che è il pizzaiolo e la titolare. Solo Persona_2 noi facciamo le pizze. Gli impasti li fa la titolare e ); 5) quanto alle asserite ore di Persona_2 lavoro straordinario, “Terminato il lavoro, anche se non sempre, i porta pizza si fermavano in laboratorio a mangiare la pizza e a volte si trattenevano lì con gli amici. Non vi era una regola a volte anche un'ora altre meno. Erano liberi di trattenersi a piacere”. Invece, i due lavoratori e escussi all'udienza del 4.6.2025, hanno confermato le Parte_2 Parte_3 dichiarazioni rilasciate agli Ispettori del lavoro nell'ambito della richiesta di intervento da cui è scaturito il presente procedimento. In particolare, ha precisato: “iniziavo a Parte_3 lavorare alle 11.00 fino alle 15.15 e poi dalle 18.00 alle 23.00/23.30 dal lunedì al sabato. La domenica mattina non lavorava al pomeriggio iniziavo alle 17.00 fino alle 23,30/ 23.45”. È evidente che si è di fronte ad una prova orale fortemente ambigua, senza che peraltro siano emersi in giudizio elementi da cui sia possibile accertare la minor o maggiore attendibilità dei testimoni escussi. Più precisamente: 1) teste è un ex Testimone_1
pagina 4 di 7 dipendente dell'impresa opponente, dunque apparentemente privo di interesse, anche di mero fatto, nella presente controversia. Egli ha svolto le mansioni di addetto alla consegna delle pizze insieme a e e ha confermato la prospettazione della parte Parte_2 Parte_3 datoriale: lui e gli altri porta pizze, compresi e , avevano un contratto Parte_2 Parte_3 di lavoro part time per 20 ore settimanali, non svolgevano lavoro straordinario, erano addetti in via esclusiva all'attività di consegna senza essere coinvolti nella predisposizione delle pizze e si turnavano per quanto concerne le giornate di riposo. Inoltre, tale teste ha sostenuto che Pt_2
ha incominciato a lavorare nel giugno del 2020.
[...]
Per quanto riguarda il teste anche se dipendente dell'impresa Persona_1 opponente, secondo un consolidato principio giurisprudenziale per il quale “la condizione di dipendente di una delle parti in causa non produce per ciò solo l'incapacità a testimoniare del soggetto, né egli è da considerare in ogni caso, per tale sua condizione, scarsamente attendibile (Cass., 6 agosto 2004, n. 15197)” (Cass. civ., sez. III, n. 2075/13) e, come già anticipato, non sono emersi elementi da cui desumere l'inattendibilità della sua testimonianza, che risulta essere lineare e priva di contraddizioni. Anch'egli, come il teste ha Testimone_1 confermato la prospettazione della parte datoriale: e avevano un Parte_2 Parte_3 contratto di lavoro part time per 20 ore settimanali, non svolgevano lavoro straordinario ed erano addetti in via esclusiva all'attività di consegna senza essere coinvolti nella predisposizione delle pizze. Inoltre, ha incominciato a lavorare presso la pizzeria Parte_2 dopo il primo lockdown legato all'epidemia da COVID-19, pertanto presumibilmente tra la primavera e l'estate del 2020. Di segno opposto risulta essere il contenuto delle testimonianze dei due lavoratori e che in sede di udienza hanno confermato Parte_2 Parte_3 quando dichiarato agli ispettori durante il controllo sul posto di lavoro in merito all'orario di lavoro effettivamente svolto (59 ore settimanali), al mancato rispetto della normativa in materia di riposo e di straordinari e, per quanto riguarda , l'inizio della sua attività lavorativa Parte_2 presso l'impresa opponente già a partire dal novembre 2019, in modo irregolare. Né risultano dirimenti le risultanze conoscitive che possono desumersi dalle prove documentali raccolte dall'Ispettorato del Lavoro durante l'attività ispettiva e prodotte in atti. Infatti: 1) esse riguardano la posizione di uno solo dei due lavoratori, e non Parte_3
; 2) alcuni degli scontrini prodotti sono illeggibili, come anche gli appunti scritti a Parte_2 mano su di essi dal lavoratore;
3) i suddetti scontrini, riproducenti gli ordini tramite la piattaforma Just Eat, sono relativi a soli due giorni (il 12 e il 19 ottobre, senza indicazione Con dell'anno), a fronte di una contestazione da parte dell' che copre due anni di lavoro;
4) i suddetti scontrini riportano orari di consegna circoscritti alla fascia oraria compresa da contratto nell'orario di lavoro (19,00-21,00). Fanno eccezione solo due di essi che riportano la dicitura “appena possibile 18.40” e “appena possibile 21.40”, senza che peraltro si possa evincere quando effettivamente sia stata svolta la consegna. Con Dunque, alla luce del suddetto quadro complessivo, non può ritenersi che l' abbia adempiuto all'onere della prova su di lui incombente circa gli elementi costitutivi delle fattispecie dei citati illeciti sanzionati con l'ordinanza ingiunzione: sebbene confermate in udienza, le dichiarazioni rese dai due lavoratori in sede di ispezione, a fronte delle testimonianze dei due colleghi di lavoro e dei riscontri documentali assai limitati prodotti Con dall' , non sono sufficienti a sostenere, dal punto di vista probatorio, l'accertamento Con Con espletato dall' da cui è scaturito il presente procedimento. Infatti, l' non ha dato adeguata prova né della irregolare occupazione di nel periodo dal 14.11.2019 Parte_2
pagina 5 di 7 all'8.6.2020 - e, dunque, neanche della corresponsione della relativa retribuzione in contanti per questi mesi - né dello svolgimento da parte dei lavoratori e di un Parte_2 Parte_3 orario di lavoro pari a 59 ore settimanali, articolato 7 giorni su 7 senza concessione del riposo settimanale. La suddetta insufficienza probatoria travolge le contestazioni - che diventano così prive Con di fondamento - sollevate dall' circa il periodo di lavoro irregolare di e circa Parte_2
l'orario di lavoro di e e cioè le contestazioni per: 1) l'occupazione Parte_2 Parte_3 irregolare del lavoratore dal 14.11.2019 all'8.6.2020 (punto n. 1 dell'ordinanza Parte_2 ingiunzione opposta, la quale va annullata nella parte corrispondente e, dunque, con specifico riferimento alla sanzione pari ad euro 18.000,00); 2) la corresponsione in contanti al lavoratore della retribuzione relativa ai mesi da novembre 2019 a maggio 2020, ad eccezione Parte_2 di aprile 2020 (punto n. 6 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale va annullata nella parte corrispondente e, dunque, con specifico riferimento alla sanzione pari ad euro 10.800,00); 3) il superamento della durata massima dell'orario di lavoro settimanale da parte dei lavoratori Pt_2
e (punto n. 4 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale va annullata
[...] Parte_3 nella parte corrispondente e, dunque, con specifico riferimento alla sanzione pari ad euro 1.752,00); 4) la mancata concessione del riposo settimanale per i lavoratori e Parte_2 [...]
(punto n. 5 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale va annullata nella parte Pt_3 corrispondente e, dunque, con specifico riferimento alla sanzione pari ad euro 1.752,00); 6) il superamento del limite annuale di ore di lavoro straordinario previsto dal CCNL applicato per i lavoratori e (punto n. 7 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale Parte_2 Parte_3 va annullata nella parte corrispondente e, dunque, con specifico riferimento alla sanzione pari ad euro 417,00). Inoltre, non risultando dagli atti la prova delle 40 ore di lavoro ordinario e delle 19 ore di lavoro straordinario svolte alla settimana dai lavoratori e rimane Parte_2 Parte_3 Con priva di fondamento anche la contestazione sollevata dall' circa la mancata registrazione nel LUL delle suddette ore di lavoro. Deve dunque essere annullata anche tale parte dell'ordinanza-ingiunzione (punto n. 2) e, pertanto, anche rispetto alla sanzione pari ad euro 2.500,00. Occorre peraltro precisare che l'opponente ha tempestivamente prodotto in giudizio i LUL dei due lavoratori riportanti l'orario di lavoro per 20 ore settimanali, risultando dunque adempiente - sotto il profilo della formazione dei LUL - rispetto all'orario di lavoro contrattualmente previsto. Sull'illecito amministrativo F. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all'illecito amministrativo del mancato invio al centro per l'impiego delle comunicazioni di cessazione dei rapporti di lavoro di e ., rispetto al quale l'opponente mai l'ha contestato in fatto Parte_2 Parte_3
e in diritto: negli atti dell'opponente non è possibile individuare alcuna difesa sul punto, concentrandosi le censure solo sull'inizio del rapporto di lavoro di e sull'orario di Parte_2 lavoro e mansioni di e . Parte_2 Parte_3
Si deve così ritenere che - anche se solo limitatamente all'illecito amministrativo ora in esame - l'ordinanza ingiunzione non sia oggetto di specifica censura. Peraltro, si tratta di un fatto negativo (il mancato invio al centro per l'impiego delle comunicazioni di cessazione di due rapporti di lavoro), rispetto al quale, per orientamento giurisprudenziale consolidato, “la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di
pagina 6 di 7 uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (da ultimo Cass. civ., sez. lav. n. 25603/23). Nel caso di specie, la sussistenza dell'illecito in esame è desumibile dalle seguenti circostanze: 1) è pacifico tra le parti che i lavoratori e abbiano cessato la propria attività presso Parte_2 Parte_3
l'impresa opponente: il primo in data 11.9.2021 e il secondo in data 11.11.2021; 2) è stato ammesso dalla stessa opponente che le è stato concesso di interloquire con l'Ispettorato del Lavoro prima dell'irrogazione delle sanzioni, effettuando anche produzioni documentali, tra le quali però non risultano essere state prodotte le comunicazioni in esame, nemmeno quelle Con relative al rapporto di lavoro secondo le ore contrattualmente previste (20 ore); 3) l' ha allegato che non risultano comunicazioni relative alla cessazione dei rapporti lavorativi. Del resto, nemmeno in sede di ricorso introduttivo l'opponente ha prodotto la prova del fatto positivo, ossia l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta comunicazione ai centri per l'impiego competenti della cessazione dei rapporti lavorativi di e Parte_2 Pt_3
[...]
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, deve confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta solo nel suo punto n. 3, con la conseguenza rimane fondata solo la relativa sanzione, pari a €. 440,00. Per il resto, per la restante somma pari a €. 35.245,01), l'ordinanza- ingiunzione deve essere annullata.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della difficoltà della prova e del complessivo esito del giudizio che ne è derivato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3215/2024 R.G. LAV. promossa da quale titolare Parte_1 della impresa individuale S.S.M.P. di contro l' Parte_1 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra
[...] domanda e istanza disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso proposto da annulla l'ordinanza Parte_1 ingiunzione opposta n. 269/24/5, del 9.7.2024, limitatamente alla somma pari a €. 35.245,01; la conferma nel resto;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 14 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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