Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03554/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1836 del 2025, proposto da
Banca Sistema s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Ada De Tilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mongiuffi Melia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 207/2024 del Tribunale di Messina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. RE AC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto ingiuntivo del 24/27 febbraio 2024 indicato in epigrafe, dichiarato definitivamente esecutivo, a seguito di mancata opposizione, con decreto di esecutorietà del 30 aprile/2 maggio 2024, e in tale forma notificato in data 21 maggio 2024, il Comune di Mongiuffi Melia è stato condannato al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di €. 165.184,45 a titolo di capitale, oltre “ interessi moratori ex d.lgs. 231/02 come novellato dal D.lgs n. 192/12, calcolati sull’importo nominale originario di ciascuna singola fattura azionata dalle singole date di scadenza al saldo ”, € 80,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del d.lgs. 231/2002 ed interessi legali da calcolarsi sull’importo di € 80,00 dalla data di scadenza del pagamento di ciascuna fattura al deposito del presente ricorso, nonché interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo, oltre agli ulteriori interessi, ex art. 1283 c.c., da calcolarsi sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, oltre, infine, a spese notarili e di procedura.
Precisava la parte ricorrente che, medio tempore , il Comune di Mongiuffi Melia aveva provveduto ad effettuare pagamenti parziali che avrebbero ridotto il proprio credito ad €. 26.120,19, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal 29 aprile 2025 al saldo effettivo, interessi anatocistici maturati e maturandi e interessi maturati e maturandi con riferimento al risarcimento ex art. 6 nonché alle spese e competenze successive occorrende.
1.1. Ciò premesso, in assenza di spontanea integrale esecuzione del titolo in epigrafe da parte dell’Ente ingiunto, la società ricorrente ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento, in caso di perdurante inottemperanza, anche a mezzo di commissario ad acta , con vittoria di spese.
2. L’Amministrazione, benché destinataria di regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
3. Nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Rileva il Collegio, alla luce della dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo portato in esecuzione e della notifica dello stesso, che la procedura debba ritenersi ritualmente incardinata, con il decorso, altresì, del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del d. l. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell’adempimento solo parziale dell’Azienda intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo, in capo alla stessa, di dare completa ottemperanza al titolo divenuto oramai inoppugnabile.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata, per il debito residuo, sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa.
4.2. Il Comune convenuto dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe, al netto delle somme già oggetto dei pagamenti parziali già effettuati, entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
4.3. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, in via sostitutiva, un commissario ad acta , individuato nel Segretario generale del Comune di Taormina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità.
A seguito di istanza della parte interessata, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni novanta.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Comune di Mongiuffi Melia di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe, al netto dei pagamenti già effettuati a parziale soddisfazione del credito, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina, fin da ora, Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Taormina, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna il Comune di Mongiuffi Melia al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG NN NE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
RE AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE AC | AG NN NE |
IL SEGRETARIO