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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 07.10.2025 nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Caterina Parte_1
Tamburini,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota di trattazione scritta per la data del 07.10.2025: “in via principale e nel merito, per i motivi esposti in premessa, annullare/revocare il decreto Cat.18/B/2024, emesso dalla Questura di Livorno in data 04/04/2024, notificato in data 27/06/2024, e accertare il diritto dell'odierno ricorrente di cui all'art.30 e ss. del T.U.I. (in particolare del comma 3 lett.c)) e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura di Livorno il rilascio a favore del signor
[...]
di un permesso di soggiorno per motvi di coesione famliare ex art.30 e ss. del Parte_1
T.U.I. con tutti gli atti connessi e/o consequenziali”.
Per la convenuta, come da comparsa: “ Voglia il Tribunale respingere il ricorso avversario. Spese vinte”.
Fatto e diritto
Il ricorrente ha esposto che dalla sua relazione sentimentale con
[...]
è nato in data [...] a [...]ù) Parte_2 Controparte_3
in data 16/10/2017 ha fatto ingresso con
[...] Parte_2
visto turistico in Italia;
nel 2020 ha ottenuto regolare Parte_2
permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
in data 17/08/2021 il ricorrente ha fatto ingresso in Italia con il figlio per poi andare a convivere con Controparte_3
del in Rosignano Marittimo, Via Vittorio Veneto n.55; in data Parte_2 Pt_2
15/09/2022 e già conviventi more uxorio Parte_3 Parte_2 Parte_2
in Lamabayeque (Perù), hanno contratto matrimonio in Rosignano Marittimo;
in data
12/04/2023 il ricorrente ha presentato istanza di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare con la coniuge ex art.30 e ss del T.U.I. Parte_2
Con decreto Cat.18/B/2024 in data 04/04/2024, notificato in data 27/06/2024, il
Questore della Provincia di Livorno ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ex art.30 e ss del T.U.I, tenuto conto “che l'istante
è entrato in Italia il 17/08/2021 e solo il 12/04/2023 ha presentato l'istanza in argomento” .
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, lamentando la violazione dell'art. 5 del Dlgs 286/1998, perché il Questore non aveva tenuto conto dei vincoli pagina 2 di 7 familiari e del radicamento del ricorrente in Italia, e ha chiesto “ in accoglimento del presente ricorso annullare/revocare il decreto Cat.18/B/2024, emesso dalla Questura di Livorno in data
04/04/2024, notificato in data 27/06/2024 di rifiuto/rigetto dell'istanza del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ex art.30 e ss. del T.U.I. nei confronti di Parte_1
, e per l'effetto: in via cautelare, ordinare la sospensione del provvedimento impugnato in quanto le
[...]
considerazioni sopra esposte portano a ritenere innanzitutto l'illegittimità e quindi la nullità dello stesso decreto Cat.18/B/2024 emesso dal Questore di Livorno in data 04/04/2024, notificato in data
27/06/2024 (fumus boni juris) ed, inoltre, il ricorrente si trova nella condizione di soggetto al quale potrebbe venire notificato, sussistendone i presupposti, un decreto di espulsione ex art.13 del T.U.I.
(periculum in mora) nonché per l'effetto ordinare alla competente Questura di Livorno il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio;
- in via principale e nel merito, per i motivi esposti in premessa, annullare/revocare il decreto Cat.18/B/2024, emesso dalla Questura di Livorno in data 04/04/2024, notificato in data 27/06/2024, e accertare il diritto dell'odierno ricorrente di cui all'art.30 e ss. del T.U.I.
(in particolare del comma 3 lett.c)) e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura di Livorno il rilascio a favore del signor di un permesso di soggiorno per motvi di coesione Parte_1
famliare ex art.30 e ss. del T.U.I. con tutti gli atti connessi e/o consequenziali”.
Con provvedimento del 24.07.2024 la scrivente ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato proposta in via preliminare.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica preso il
Tribunale di Firenze.
La parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del provvedimento emesso.
Nel merito si osserva come la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno formulata dal ricorrente trovi il suo fondamento nel diritto al ricongiungimento familiare del convivente da parte del cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano, diritto disciplinato in seno all'art.30 del D.Lgs 286/98, il quale prevede espressamente che “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero pagina 3 di 7 con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.”.
Come precisato dalla sentenza della Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, n.31565 “In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n.
286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett.
d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.” .
L'accertamento dei requisiti dei "motivi familiari" richiede quindi un'indagine fattuale da effettuarsi caso per caso, tenuto conto delle particolarità della concreta situazione da scrutinare. Sia la normativa nazionale che il diritto dell'Unione impongono l'accertamento del possesso di determinati requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi pagina 4 di 7 familiari “Le lett. a), b) e c) della disposizione presuppongono dunque una situazione di ingresso o di soggiorno regolari nel territorio italiano. (cfr Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, n.31565). Il giudice ha quindi il potere-dovere di verificare che nel singolo caso concreto ricorrano effettivamente i presupposti di legge.
Nel caso in esame il ricorrente, come da sua stessa ammissione, ha fatto ingresso nel territorio dell'unione europea in data 16.08.2021 (cfr. passaporto), senza alcuna autorizzazione, se non il visto per motivi turistici avente validità di 90 giorni.
Successivamente, versando in una condizione di irregolarità, ha contratto matrimonio in data 15.09.2022. Come rilevato dalla parte convenuta a pag. 2 della comparsa, “l'istanza in commento è stata presentata dal quando si trovava ormai in stato di Parte_1
irregolarità sul territorio nazionale da quasi due anni”.
Il comportamento del ricorrente non risulta dunque in linea con la normativa prevista dall'art 30 del TUI, in particolare al comma 1, lett. c, valorizzata dal ricorrente a pag. 5 del ricorso, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia”, considerato che non si versa nell'ipotesi di familiari diversi dal coniuge. Il ricorrente è infatti coniuge dello straniero legalmente soggiornante, ai sensi della qualifica di familiare di cui all'art. 29 Dlgs 286/1998.
Come rilevato dall'Avvocatura convenuta, la posizione del ricorrente si potrebbe inquadrare astrattamente nell'art. 30, Dlgs 286/1998, comma 1, lettera b, che prende in considerazione gli “stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
Europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti”, salvo che, nel caso di specie, “i due cittadini peruviani contraevano matrimonio nel comune di Rosignano il 15.09.2022 (certificato allegato) e quindi oltre un anno dopo l'ingresso sul t.n. del (che si trovava, pertanto, Parte_1
abbondantemente già in stato di irregolarità sul t.n.), ma oltretutto egli presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno, tramite spedizione del prescritto kit postale, in data 12.04.2023, dopo altri sette pagina 5 di 7 mesi dalla celebrazione del matrimonio”.
Ciò posto, non sempre il diritto all'unità familiare è considerato inderogabile, come chiarito dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, n.31565:
“Il ricorrente è nel giusto quando rileva che il permesso di soggiorno per motivi familiari o per coesione familiare rientra tra le misure volte a tutelare la famiglia, oggetto di riconoscimento costituzionale (art. 29
Cost.), Europeo (artt. 7 e 9 Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea) e costituzionale - convenzionale (artt. 8 e 12 CEDU).
13. Occorre però ribadire che tale diritto della persona non è riconosciuto in forma incondizionata. Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 21799 del 25/10/2010, "alle norme rivolte alla protezione, con carattere di priorità, dell'individuo minorenne e della famiglia si contrappone la materia dell'immigrazione, fondata su principi diversi (e talvolta antitetici) ispirati da esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, che comporta la rigorosa regolamentazione delle condizioni che consentono l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio di ciascuno Stato. Si tratta anche in questo caso di principi e valori tutelati da fonti internazionali tanto da essere stati comunitarizzati dal Trattato di
Amsterdam e da consentire interventi legislativi degli organi comunitari (art. 51 Tratt.); i quali con la
Direttiva 2008/115/CE hanno dettato norme e procedure comuni da applicare negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la cui operatività richiede un difficile bilanciamento tra i diversi interessi generali ed individuali coinvolti attingendo anche la protezione dei diritti delle famiglie e dei minori immigrati" (così le Sezioni Unite nella sentenza richiamata).
14. Legittimamente quindi il diritto al mantenimento dell'unità della famiglia è in via generale riconosciuto dall'art. 28, comma 1 Legge, alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30, i quali dettano i presupposti sopra individuati con cui viene tutelato il diritto anzidetto, onde l'esistenza di un nucleo familiare non è di per sè sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri, al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio della Stato. Ed anche la Corte Costituzionale (sent. 232/2001) ha ritenuto legittima detta tutela apprestata al solo straniero, che sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, a mantenere l'unità del suo nucleo familiare.”.
Deve quindi rigettarsi la domandi di permesso di soggiorno del ricorrente, anche avuto pagina 6 di 7 riguardo alla disciplina di cui all'art. 5 Del Dlgs 286/1998, che, dalle deduzioni di cui al ricorso, pare essere richiamata con riguardo ai presupposti per il rilascio di un permesso per motivi umanitari, oggi per protezione speciale, che tuttavia non risulta sia stato richiesto dal ricorrente in fase amministrativa.
Infine, per la rilevanza della disciplina di cui all'art. 31 Dlgs 286/1998, richiamata nella comparsa dell'Avvocatura dello Stato, si rileva come il figlio del ricorrente sia maggiorenne.
La soccombenza della parte ricorrente comporta la sua condanna al pagamento alle spese di lite a favore della parte convenuta, in considerazione delle fasi del giudizio di studio e introduttiva patrocinate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e del valore di giudizio indeterminabile, sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014, come modificate dal DM 147/2022;
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, distrattaria ex lege, le spese del giudizio, che si liquidano in € 2905,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario e accessori di legge.
Si comunichi.
FIRENZE, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 07.10.2025 nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Caterina Parte_1
Tamburini,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota di trattazione scritta per la data del 07.10.2025: “in via principale e nel merito, per i motivi esposti in premessa, annullare/revocare il decreto Cat.18/B/2024, emesso dalla Questura di Livorno in data 04/04/2024, notificato in data 27/06/2024, e accertare il diritto dell'odierno ricorrente di cui all'art.30 e ss. del T.U.I. (in particolare del comma 3 lett.c)) e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura di Livorno il rilascio a favore del signor
[...]
di un permesso di soggiorno per motvi di coesione famliare ex art.30 e ss. del Parte_1
T.U.I. con tutti gli atti connessi e/o consequenziali”.
Per la convenuta, come da comparsa: “ Voglia il Tribunale respingere il ricorso avversario. Spese vinte”.
Fatto e diritto
Il ricorrente ha esposto che dalla sua relazione sentimentale con
[...]
è nato in data [...] a [...]ù) Parte_2 Controparte_3
in data 16/10/2017 ha fatto ingresso con
[...] Parte_2
visto turistico in Italia;
nel 2020 ha ottenuto regolare Parte_2
permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
in data 17/08/2021 il ricorrente ha fatto ingresso in Italia con il figlio per poi andare a convivere con Controparte_3
del in Rosignano Marittimo, Via Vittorio Veneto n.55; in data Parte_2 Pt_2
15/09/2022 e già conviventi more uxorio Parte_3 Parte_2 Parte_2
in Lamabayeque (Perù), hanno contratto matrimonio in Rosignano Marittimo;
in data
12/04/2023 il ricorrente ha presentato istanza di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare con la coniuge ex art.30 e ss del T.U.I. Parte_2
Con decreto Cat.18/B/2024 in data 04/04/2024, notificato in data 27/06/2024, il
Questore della Provincia di Livorno ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ex art.30 e ss del T.U.I, tenuto conto “che l'istante
è entrato in Italia il 17/08/2021 e solo il 12/04/2023 ha presentato l'istanza in argomento” .
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, lamentando la violazione dell'art. 5 del Dlgs 286/1998, perché il Questore non aveva tenuto conto dei vincoli pagina 2 di 7 familiari e del radicamento del ricorrente in Italia, e ha chiesto “ in accoglimento del presente ricorso annullare/revocare il decreto Cat.18/B/2024, emesso dalla Questura di Livorno in data
04/04/2024, notificato in data 27/06/2024 di rifiuto/rigetto dell'istanza del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ex art.30 e ss. del T.U.I. nei confronti di Parte_1
, e per l'effetto: in via cautelare, ordinare la sospensione del provvedimento impugnato in quanto le
[...]
considerazioni sopra esposte portano a ritenere innanzitutto l'illegittimità e quindi la nullità dello stesso decreto Cat.18/B/2024 emesso dal Questore di Livorno in data 04/04/2024, notificato in data
27/06/2024 (fumus boni juris) ed, inoltre, il ricorrente si trova nella condizione di soggetto al quale potrebbe venire notificato, sussistendone i presupposti, un decreto di espulsione ex art.13 del T.U.I.
(periculum in mora) nonché per l'effetto ordinare alla competente Questura di Livorno il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio;
- in via principale e nel merito, per i motivi esposti in premessa, annullare/revocare il decreto Cat.18/B/2024, emesso dalla Questura di Livorno in data 04/04/2024, notificato in data 27/06/2024, e accertare il diritto dell'odierno ricorrente di cui all'art.30 e ss. del T.U.I.
(in particolare del comma 3 lett.c)) e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura di Livorno il rilascio a favore del signor di un permesso di soggiorno per motvi di coesione Parte_1
famliare ex art.30 e ss. del T.U.I. con tutti gli atti connessi e/o consequenziali”.
Con provvedimento del 24.07.2024 la scrivente ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato proposta in via preliminare.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica preso il
Tribunale di Firenze.
La parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del provvedimento emesso.
Nel merito si osserva come la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno formulata dal ricorrente trovi il suo fondamento nel diritto al ricongiungimento familiare del convivente da parte del cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano, diritto disciplinato in seno all'art.30 del D.Lgs 286/98, il quale prevede espressamente che “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero pagina 3 di 7 con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.”.
Come precisato dalla sentenza della Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, n.31565 “In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n.
286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett.
d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.” .
L'accertamento dei requisiti dei "motivi familiari" richiede quindi un'indagine fattuale da effettuarsi caso per caso, tenuto conto delle particolarità della concreta situazione da scrutinare. Sia la normativa nazionale che il diritto dell'Unione impongono l'accertamento del possesso di determinati requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi pagina 4 di 7 familiari “Le lett. a), b) e c) della disposizione presuppongono dunque una situazione di ingresso o di soggiorno regolari nel territorio italiano. (cfr Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, n.31565). Il giudice ha quindi il potere-dovere di verificare che nel singolo caso concreto ricorrano effettivamente i presupposti di legge.
Nel caso in esame il ricorrente, come da sua stessa ammissione, ha fatto ingresso nel territorio dell'unione europea in data 16.08.2021 (cfr. passaporto), senza alcuna autorizzazione, se non il visto per motivi turistici avente validità di 90 giorni.
Successivamente, versando in una condizione di irregolarità, ha contratto matrimonio in data 15.09.2022. Come rilevato dalla parte convenuta a pag. 2 della comparsa, “l'istanza in commento è stata presentata dal quando si trovava ormai in stato di Parte_1
irregolarità sul territorio nazionale da quasi due anni”.
Il comportamento del ricorrente non risulta dunque in linea con la normativa prevista dall'art 30 del TUI, in particolare al comma 1, lett. c, valorizzata dal ricorrente a pag. 5 del ricorso, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia”, considerato che non si versa nell'ipotesi di familiari diversi dal coniuge. Il ricorrente è infatti coniuge dello straniero legalmente soggiornante, ai sensi della qualifica di familiare di cui all'art. 29 Dlgs 286/1998.
Come rilevato dall'Avvocatura convenuta, la posizione del ricorrente si potrebbe inquadrare astrattamente nell'art. 30, Dlgs 286/1998, comma 1, lettera b, che prende in considerazione gli “stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
Europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti”, salvo che, nel caso di specie, “i due cittadini peruviani contraevano matrimonio nel comune di Rosignano il 15.09.2022 (certificato allegato) e quindi oltre un anno dopo l'ingresso sul t.n. del (che si trovava, pertanto, Parte_1
abbondantemente già in stato di irregolarità sul t.n.), ma oltretutto egli presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno, tramite spedizione del prescritto kit postale, in data 12.04.2023, dopo altri sette pagina 5 di 7 mesi dalla celebrazione del matrimonio”.
Ciò posto, non sempre il diritto all'unità familiare è considerato inderogabile, come chiarito dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, n.31565:
“Il ricorrente è nel giusto quando rileva che il permesso di soggiorno per motivi familiari o per coesione familiare rientra tra le misure volte a tutelare la famiglia, oggetto di riconoscimento costituzionale (art. 29
Cost.), Europeo (artt. 7 e 9 Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea) e costituzionale - convenzionale (artt. 8 e 12 CEDU).
13. Occorre però ribadire che tale diritto della persona non è riconosciuto in forma incondizionata. Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 21799 del 25/10/2010, "alle norme rivolte alla protezione, con carattere di priorità, dell'individuo minorenne e della famiglia si contrappone la materia dell'immigrazione, fondata su principi diversi (e talvolta antitetici) ispirati da esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, che comporta la rigorosa regolamentazione delle condizioni che consentono l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio di ciascuno Stato. Si tratta anche in questo caso di principi e valori tutelati da fonti internazionali tanto da essere stati comunitarizzati dal Trattato di
Amsterdam e da consentire interventi legislativi degli organi comunitari (art. 51 Tratt.); i quali con la
Direttiva 2008/115/CE hanno dettato norme e procedure comuni da applicare negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la cui operatività richiede un difficile bilanciamento tra i diversi interessi generali ed individuali coinvolti attingendo anche la protezione dei diritti delle famiglie e dei minori immigrati" (così le Sezioni Unite nella sentenza richiamata).
14. Legittimamente quindi il diritto al mantenimento dell'unità della famiglia è in via generale riconosciuto dall'art. 28, comma 1 Legge, alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30, i quali dettano i presupposti sopra individuati con cui viene tutelato il diritto anzidetto, onde l'esistenza di un nucleo familiare non è di per sè sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri, al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio della Stato. Ed anche la Corte Costituzionale (sent. 232/2001) ha ritenuto legittima detta tutela apprestata al solo straniero, che sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, a mantenere l'unità del suo nucleo familiare.”.
Deve quindi rigettarsi la domandi di permesso di soggiorno del ricorrente, anche avuto pagina 6 di 7 riguardo alla disciplina di cui all'art. 5 Del Dlgs 286/1998, che, dalle deduzioni di cui al ricorso, pare essere richiamata con riguardo ai presupposti per il rilascio di un permesso per motivi umanitari, oggi per protezione speciale, che tuttavia non risulta sia stato richiesto dal ricorrente in fase amministrativa.
Infine, per la rilevanza della disciplina di cui all'art. 31 Dlgs 286/1998, richiamata nella comparsa dell'Avvocatura dello Stato, si rileva come il figlio del ricorrente sia maggiorenne.
La soccombenza della parte ricorrente comporta la sua condanna al pagamento alle spese di lite a favore della parte convenuta, in considerazione delle fasi del giudizio di studio e introduttiva patrocinate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e del valore di giudizio indeterminabile, sulla base delle tabelle allegate al DM 55/2014, come modificate dal DM 147/2022;
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, distrattaria ex lege, le spese del giudizio, che si liquidano in € 2905,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario e accessori di legge.
Si comunichi.
FIRENZE, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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