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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1640/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
TT AL, RE
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19360/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- C.P.I. IPOTECAR n. 09776202400006171000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11221/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01.10.2024 l'Agenzia delle Entrate-SS, notificava alla signora Ricorrente_1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400006171000 e la contestuale Intimazione di pagamento n. 097/2024/90751322/80, con le quali si assume che la Ricorrente_1 sia debitrice di € 127.256,99, in ragione della cartella di pagamento n. 097/2023/00096177/50, afferente “credito d'imposta agevolazioni fiscali”, per l'anno d'imposta 2018, notificata in data 24.02.2023.
La parte ricorrente afferma che questi atti, costituiscono i primi, atti notificati alla stessa, a mezzo dei quali, questa è venuta a conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento ad essi sottesa e del ruolo dalla medesima recata, in quanto, contrariamente a quanto indicato negli atti in esame, la suddetta cartella non le è stata mai notificata.
Parte ricorrente afferma che per consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancata notifica degli atti presupposti, determina la nullità degli atti successivi, il chè inficia, non solo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento in contestazione, ma soprattutto determina l'illegittimità/ nullità delle procedure cautelari ed esecutive che con esse vengono preannunciate.
Inoltre afferma che, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si configura altresì nulla/illegittima, in quanto emessa in violazione del disposto di cui all'art. 50 D.p.r. 602/1973, nonché per carenza di motivazione.
La Sig.ra Ricorrente_1 , , impugna la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202400006171000 e la contestuale Intimazione di pagamento n. 097/2024/90751322/80, per i seguenti motivi:
1) nullità ed inefficacia degli atti impugnati stante la mancata notifica della cartella di pagamento ad essiprodromica;
2) illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 50 D.p.r. 602/73 e carenza di motivazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS , il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente , evidenziando che la notifica della cartella di pagamento è stata regolarmente effettuata all'indirizzo pec .
Inoltre affermava che, il ricorso è inammissibile, in quanto nelle instaurazione del giudizio il ricorrente non ha adempiuto all'obbligo stabilito dalla riforma del processo tributario di chiamare in causa l' Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, in qualità di ente impositore, nonostante abbia rilevato vizi dell'atto presupposto alla cartella, in base all'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2023 numero
220. Il nuovo articolo 14 comma sei bis del decreto legislativo 546/92 dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto proposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emmesso l' atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In data 04.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
L'articolo 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 220/2023 in attuazione della legge delega n. 111/2023 ha introdotto il comma 6/bis all'articolo 14 del DLGS n. 546/1992 relativo all'istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario, tra l'Ente impositore e il Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Pertanto ai sensi del nuovo comma 6/bis dell'art. 14 del DLGS
n. 546/1992 per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in cassazione a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente dovrà notificare l'atto introduttivo sia all'agente della riscossione che all'ente impositore, vertendosi in tal caso di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In caso di vizi della notifica eccepiti nel riguardo di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. In tutta evidenza l'iniziativa del soggetto ricorrente il quale ha inteso coinvolgere esclusivamente l'Agenzia delle Entrate SS si pone in contrasto col precetto normativo appena menzionato e pertanto ne discende la violazione del contraddittorio e, la decadenza del ricorrente nei confronti dell'Ente impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo e pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 4.000,00 omnicomprensive
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
TT AL, RE
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19360/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- C.P.I. IPOTECAR n. 09776202400006171000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11221/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01.10.2024 l'Agenzia delle Entrate-SS, notificava alla signora Ricorrente_1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400006171000 e la contestuale Intimazione di pagamento n. 097/2024/90751322/80, con le quali si assume che la Ricorrente_1 sia debitrice di € 127.256,99, in ragione della cartella di pagamento n. 097/2023/00096177/50, afferente “credito d'imposta agevolazioni fiscali”, per l'anno d'imposta 2018, notificata in data 24.02.2023.
La parte ricorrente afferma che questi atti, costituiscono i primi, atti notificati alla stessa, a mezzo dei quali, questa è venuta a conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento ad essi sottesa e del ruolo dalla medesima recata, in quanto, contrariamente a quanto indicato negli atti in esame, la suddetta cartella non le è stata mai notificata.
Parte ricorrente afferma che per consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancata notifica degli atti presupposti, determina la nullità degli atti successivi, il chè inficia, non solo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento in contestazione, ma soprattutto determina l'illegittimità/ nullità delle procedure cautelari ed esecutive che con esse vengono preannunciate.
Inoltre afferma che, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si configura altresì nulla/illegittima, in quanto emessa in violazione del disposto di cui all'art. 50 D.p.r. 602/1973, nonché per carenza di motivazione.
La Sig.ra Ricorrente_1 , , impugna la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202400006171000 e la contestuale Intimazione di pagamento n. 097/2024/90751322/80, per i seguenti motivi:
1) nullità ed inefficacia degli atti impugnati stante la mancata notifica della cartella di pagamento ad essiprodromica;
2) illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 50 D.p.r. 602/73 e carenza di motivazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS , il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente , evidenziando che la notifica della cartella di pagamento è stata regolarmente effettuata all'indirizzo pec .
Inoltre affermava che, il ricorso è inammissibile, in quanto nelle instaurazione del giudizio il ricorrente non ha adempiuto all'obbligo stabilito dalla riforma del processo tributario di chiamare in causa l' Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, in qualità di ente impositore, nonostante abbia rilevato vizi dell'atto presupposto alla cartella, in base all'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2023 numero
220. Il nuovo articolo 14 comma sei bis del decreto legislativo 546/92 dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto proposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emmesso l' atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In data 04.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
L'articolo 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 220/2023 in attuazione della legge delega n. 111/2023 ha introdotto il comma 6/bis all'articolo 14 del DLGS n. 546/1992 relativo all'istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario, tra l'Ente impositore e il Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Pertanto ai sensi del nuovo comma 6/bis dell'art. 14 del DLGS
n. 546/1992 per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado nonché in cassazione a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente dovrà notificare l'atto introduttivo sia all'agente della riscossione che all'ente impositore, vertendosi in tal caso di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In caso di vizi della notifica eccepiti nel riguardo di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. In tutta evidenza l'iniziativa del soggetto ricorrente il quale ha inteso coinvolgere esclusivamente l'Agenzia delle Entrate SS si pone in contrasto col precetto normativo appena menzionato e pertanto ne discende la violazione del contraddittorio e, la decadenza del ricorrente nei confronti dell'Ente impositore, ovvero soggetto creditore sostanziale della pretesa fiscale per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo e pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 4.000,00 omnicomprensive