Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1640
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica atto presupposto

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del contraddittorio e decadenza del ricorrente nei confronti dell'Ente impositore, in quanto non è stato rispettato il litisconsorzio necessario previsto dall'art. 14 comma 6-bis del D.Lgs. 546/1992, che impone di notificare il ricorso sia all'agente della riscossione sia all'ente impositore.

  • Inammissibile
    Illegittimità comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    La questione è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del litisconsorzio necessario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1640
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1640
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo