Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli - Sezione Persona e famiglia composta dai seguenti magistrati:
1) dott. Antonio Di Marco Presidente
2) dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
3) dott. Stefano Risolo Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4920/2024 R.G., avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, riservata per la decisione all'udienza camerale del 2 aprile 2025;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, , nata a [...] Parte_1 il 09.08.1969 (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Cordaro (c.f.: C.F._1
, presso il cui studio, sito in Cimitile, alla via Forno n. 14, è elettivamente C.F._2 domiciliata come da procura in calce all'atto introduttivo (p.e.c.: , ha Email_1 convenuto dinanzi a questa Corte (nato ad [...] il [...]), per sentire dichiarare CP_1
l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Diocesano di Nola il 20.06.2022, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto dell'1.10.2024, la quale ha dichiarato la nullità del matrimonio fra di loro contratto “per incapacità per cause di natura psichica ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte del convenuto
(Can. 1095, 3° C.I.C.)”.
Fissato il termine per il deposito delle note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 02.04.2025, acquisito il parere del P.G., la causa veniva riservata per la decisione.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , regolarmente citato (come da CP_1 documentazione depositata dall'attrice) ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e non costituitosi.
La sentenza ecclesiastica è stata pronunciata a seguito di giudizio proposto dalla nei confronti Parte_1 del convenuto, ed è intervenuta in merito al matrimonio da loro contratto in Nola (NA) il 28.07.1991.
Tanto premesso, osserva preliminarmente la Corte come costituisca jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.05.1995 n. 218, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art.
Nella specie, sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Diocesano di Nola del 20.06.2022, oggetto del presente giudizio di delibazione.
Sussistono, poi, le condizioni richieste dall'art. 8, comma settimo, lett. a), b) e c) della legge 25.03.1985 n.
121, che, come si è detto, disciplina ancora la materia. Infatti, il Tribunale suindicato era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio fra le parti è stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo è stato trascritto nei registri dello stato civile italiano;
risulta essere stato assicurato al convenuto il diritto di resistere alla domanda in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
non risultano, infine, condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento (da valutare alla stregua dell'art. 64 della legge 218/'95, alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo fatto dalla lett. c) dell'art. 8 della legge n. 121/'85).
In proposito, va rilevato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le regole canoniche ed è stata resa esecutiva con il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dell'1.10.2024
e che essa non produce effetti contrari all'ordine pubblico interno.
Il motivo di nullità accertato dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano è costituito dalla “incapacità per cause di natura psichica ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte del convenuto (Can. 1095,
3° C.I.C.)”.
In proposito, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei "bona matrimonii", poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell'ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (Cass. n.
5292/2009).
Attesa la contumacia del convenuto, le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha sostenute.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione persona e famiglia, pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Diocesano di Nola in data 20.06.2022, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto dell'1.10.2024, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto dai predetti coniugi in Nola (NA) il 28 luglio 1991 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno 1991, numero 90, Parte II, Serie A;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Nola (NA) di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti dello stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)