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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13930/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGATI LISA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA RIGOSA,6 40069 ZOLA PREDOSA presso il difensore avv. AGATI
LISA
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGATI LISA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA RIGOSA 6 40069 ZOLA PREDOSA presso il difensore avv. AGATI
LISA
ATTORE/I
P.M INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda di separazione consensuale depositata proposta con ricorso congiunto depositato in data 12.11.2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), il 09.05.2009 – con atto iscritto al n. 15, Parte II, Serie C, anno 2009; rilevato che dalla loro unione sono nate due figlie: (nata a [...], il [...]) ed (nata Per_1 Per_2
a Bologna, il 10.12.2013); visto che, sentiti all'udienza del 25.03.2025, i coniugi hanno confermato la domanda, chiarendo i termini dell'accordo in punto di coabitazione – su espressa richiesta del Giudice;
tenuto conto, pertanto, che la coabitazione dei coniugi è circostanza meramente temporanea, dovuta alla necessità del padre di provvedere al reperimento di altra abitazione – come espressamente chiarito dallo stesso in udienza, anche in merito alle tempistiche – che possa garantire anche il pernottamento pagina 1 di 4 delle figlie;
considerate le puntualizzazioni dell'avvocato delle parti sul punto;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 14.01.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
E
(nato a [...], Brasile, il 07.08.1979) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), il 09.05.2009 – con atto iscritto al n. 15, Parte
II, Serie C, anno 2009.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Il SI. potrà rimanere all'interno dell'abitazione coniugale fino a quando non gli Controparte_1 verrà assegnata dalla cooperativa risanamento per la casa un immobile consono alle sue esigenze abitative e a quelle delle figlie minori. Allo stesso modo la SI.ra concede al marito la Pt_1 possibilità di mantenere la residenza anagrafica all'interno dell'abitazione familiare fino al reperimento dell'immobile di cui sopra ma comunque non oltre il 31.12.2025;
- I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla a reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento.
- il SInor si impegna nei confronti della SInora a non avere Controparte_1 Parte_1 nulla a pretendere ad alcun titolo dalla moglie;
Parte_1
- Le figlie minori della coppia sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori.
- Nel periodo intercorrente tra la separazione e il cambio effettivo di dimora e residenza del SI.
l'organizzazione interna verrà gestita autonomamente dai coniugi a seconda delle Controparte_1 esigenze lavorative di entrambi e in totale autonomia.
- Si indica fin d'ora la possibilità per le minori di recarsi all'estero con entrambi i genitori e in particolare con il padre anche in Argentina per vedere e avere un rapporto continuativo anche con i nonni paterni che ivi risiedono nella città di Buenos Aires;
riguardo a questa possibilità è fatto pagina 2 di 4 comunque assoluto divieto al padre di portare le minori all'estero per periodi non precedentemente concordati con la moglie e soprattutto si concorda che venga prestata particolare Parte_1 attenzione al calendario scolastico delle minori e che si approfitti delle sospensioni scolastiche per effettuare detti viaggi intercontinentali. Le spese di viaggio inerenti all'Argentina saranno affrontate direttamente dal SI. o dalla sua famiglia d'origine, senza nulla poter pretendere Controparte_1 dalla SI.ra ad alcun titolo Parte_1
- Dal momento in cui verrà assegnato al SI. l'alloggio dalla Cooperativa, egli si Controparte_1 impegna a cambiare la sua residenza e verrà gestito il calendario per le minori nel seguente modo:
- Il padre potrà tenere presso di sé le minori 2 volte infrasettimanalmente, oltre a tenerle due fine settimana al mese alternandosi con la madre.
I fine settimana saranno conteggiati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando verranno accompagnate ai rispettivi istituti scolastici frequentati.
I giorni infrasettimanali di pertinenza del padre verranno concordati entro la fine del mese precedente la calendarizzazione, questo per permettere al padre una gestione più puntuale rispetto al suo lavoro di musicista.
- Le festività natalizie verranno gestite considerando le due settimane di sospensione scolastica delle minori e pertanto verrà tra i genitori alternata di anno in anno la settimana dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- È espressamente concordato che il genitore, che quell'anno non avrà la permanenza delle figlie presso di sé nel giorno di Natale, il giorno 25 dicembre potrà, concordando modalità ed orario, passare con loro qualche ora per scambiarsi gli auguri.
Qualora venga concordato tra i coniugi che, durante una sospensione natalizia dalle lezioni scolastiche, le figlie si rechino per due settimane dai nonni in Argentina insieme al padre, l'anno successivo le minori passeranno l'intero periodo di sospensione scolastica con la madre, fatta eccezione per il giorno di Natale ove potranno passare qualche ora con il padre.
- Durante le vacanze pasquali viene concordato che le minori passeranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. Il restante periodo pasquale di sospensione scolastica verrà gestito a metà tra i genitori.
- I ponti verranno decisi ogni anno quando verrà pubblicato il calendario scolastico cercando di alternarne uno per ciascuno, fatta eventualmente eccezione per il 25 aprile/1° maggio qualora sia possibile organizzare una piccola vacanza perdendo pochi giorni di scuola, questa eventualità verrà valutata di volta in volta dai genitori insieme alle figlie.
- Per le vacanze estive, entro il 30 aprile di ogni anno, i genitori concorderanno tra di loro i tempi di permanenza con le minori anche per periodi non consecutivi.
- I compleanni delle minori verranno festeggiati tendenzialmente insieme alle stesse con la compresenza di entrambi i genitori.
- Nell'organizzazione della vita familiare fino ad ora il padre si è sempre occupato delle iscrizioni scolastiche e ludico-ricreative mentre la madre della gestione medica delle minori.
- Riguardo al mantenimento ordinario è stato concordato che il padre versi, mensilmente entro il giorno trenta, € 150,00 per ogni figlia (€ 300,00 complessivi) a mezzo di bonifico bancario.
- Riguardo alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le minori, il padre si farà carico delle stesse nella misura del 50% conformemente a quanto previsto dal Protocollo applicato dal Tribunale di Bologna:
pagina 3 di 4 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- le ricariche telefoniche per le minori verranno considerate spese straordinarie e verranno quindi divise al 50%.
- Gli assegni familiari verranno percepiti dalla SI.ra . Parte_1
Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13930/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGATI LISA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA RIGOSA,6 40069 ZOLA PREDOSA presso il difensore avv. AGATI
LISA
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGATI LISA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA RIGOSA 6 40069 ZOLA PREDOSA presso il difensore avv. AGATI
LISA
ATTORE/I
P.M INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda di separazione consensuale depositata proposta con ricorso congiunto depositato in data 12.11.2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), il 09.05.2009 – con atto iscritto al n. 15, Parte II, Serie C, anno 2009; rilevato che dalla loro unione sono nate due figlie: (nata a [...], il [...]) ed (nata Per_1 Per_2
a Bologna, il 10.12.2013); visto che, sentiti all'udienza del 25.03.2025, i coniugi hanno confermato la domanda, chiarendo i termini dell'accordo in punto di coabitazione – su espressa richiesta del Giudice;
tenuto conto, pertanto, che la coabitazione dei coniugi è circostanza meramente temporanea, dovuta alla necessità del padre di provvedere al reperimento di altra abitazione – come espressamente chiarito dallo stesso in udienza, anche in merito alle tempistiche – che possa garantire anche il pernottamento pagina 1 di 4 delle figlie;
considerate le puntualizzazioni dell'avvocato delle parti sul punto;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 14.01.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
E
(nato a [...], Brasile, il 07.08.1979) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), il 09.05.2009 – con atto iscritto al n. 15, Parte
II, Serie C, anno 2009.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- Il SI. potrà rimanere all'interno dell'abitazione coniugale fino a quando non gli Controparte_1 verrà assegnata dalla cooperativa risanamento per la casa un immobile consono alle sue esigenze abitative e a quelle delle figlie minori. Allo stesso modo la SI.ra concede al marito la Pt_1 possibilità di mantenere la residenza anagrafica all'interno dell'abitazione familiare fino al reperimento dell'immobile di cui sopra ma comunque non oltre il 31.12.2025;
- I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla a reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento.
- il SInor si impegna nei confronti della SInora a non avere Controparte_1 Parte_1 nulla a pretendere ad alcun titolo dalla moglie;
Parte_1
- Le figlie minori della coppia sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori.
- Nel periodo intercorrente tra la separazione e il cambio effettivo di dimora e residenza del SI.
l'organizzazione interna verrà gestita autonomamente dai coniugi a seconda delle Controparte_1 esigenze lavorative di entrambi e in totale autonomia.
- Si indica fin d'ora la possibilità per le minori di recarsi all'estero con entrambi i genitori e in particolare con il padre anche in Argentina per vedere e avere un rapporto continuativo anche con i nonni paterni che ivi risiedono nella città di Buenos Aires;
riguardo a questa possibilità è fatto pagina 2 di 4 comunque assoluto divieto al padre di portare le minori all'estero per periodi non precedentemente concordati con la moglie e soprattutto si concorda che venga prestata particolare Parte_1 attenzione al calendario scolastico delle minori e che si approfitti delle sospensioni scolastiche per effettuare detti viaggi intercontinentali. Le spese di viaggio inerenti all'Argentina saranno affrontate direttamente dal SI. o dalla sua famiglia d'origine, senza nulla poter pretendere Controparte_1 dalla SI.ra ad alcun titolo Parte_1
- Dal momento in cui verrà assegnato al SI. l'alloggio dalla Cooperativa, egli si Controparte_1 impegna a cambiare la sua residenza e verrà gestito il calendario per le minori nel seguente modo:
- Il padre potrà tenere presso di sé le minori 2 volte infrasettimanalmente, oltre a tenerle due fine settimana al mese alternandosi con la madre.
I fine settimana saranno conteggiati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando verranno accompagnate ai rispettivi istituti scolastici frequentati.
I giorni infrasettimanali di pertinenza del padre verranno concordati entro la fine del mese precedente la calendarizzazione, questo per permettere al padre una gestione più puntuale rispetto al suo lavoro di musicista.
- Le festività natalizie verranno gestite considerando le due settimane di sospensione scolastica delle minori e pertanto verrà tra i genitori alternata di anno in anno la settimana dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- È espressamente concordato che il genitore, che quell'anno non avrà la permanenza delle figlie presso di sé nel giorno di Natale, il giorno 25 dicembre potrà, concordando modalità ed orario, passare con loro qualche ora per scambiarsi gli auguri.
Qualora venga concordato tra i coniugi che, durante una sospensione natalizia dalle lezioni scolastiche, le figlie si rechino per due settimane dai nonni in Argentina insieme al padre, l'anno successivo le minori passeranno l'intero periodo di sospensione scolastica con la madre, fatta eccezione per il giorno di Natale ove potranno passare qualche ora con il padre.
- Durante le vacanze pasquali viene concordato che le minori passeranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. Il restante periodo pasquale di sospensione scolastica verrà gestito a metà tra i genitori.
- I ponti verranno decisi ogni anno quando verrà pubblicato il calendario scolastico cercando di alternarne uno per ciascuno, fatta eventualmente eccezione per il 25 aprile/1° maggio qualora sia possibile organizzare una piccola vacanza perdendo pochi giorni di scuola, questa eventualità verrà valutata di volta in volta dai genitori insieme alle figlie.
- Per le vacanze estive, entro il 30 aprile di ogni anno, i genitori concorderanno tra di loro i tempi di permanenza con le minori anche per periodi non consecutivi.
- I compleanni delle minori verranno festeggiati tendenzialmente insieme alle stesse con la compresenza di entrambi i genitori.
- Nell'organizzazione della vita familiare fino ad ora il padre si è sempre occupato delle iscrizioni scolastiche e ludico-ricreative mentre la madre della gestione medica delle minori.
- Riguardo al mantenimento ordinario è stato concordato che il padre versi, mensilmente entro il giorno trenta, € 150,00 per ogni figlia (€ 300,00 complessivi) a mezzo di bonifico bancario.
- Riguardo alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le minori, il padre si farà carico delle stesse nella misura del 50% conformemente a quanto previsto dal Protocollo applicato dal Tribunale di Bologna:
pagina 3 di 4 Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- le ricariche telefoniche per le minori verranno considerate spese straordinarie e verranno quindi divise al 50%.
- Gli assegni familiari verranno percepiti dalla SI.ra . Parte_1
Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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