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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2085 /2023 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
DANIELA , per per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27/10/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da Pt_1
integrare i presupposti per il riconoscimento della connotazione dello stato di invalido affetto da infermità tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo sino dalla data della domanda amministrativa (o a data individuata dal presente accertamento sanitario) al fine di ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L.
222/1984 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa
(cfr. Cass. n. 12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.1- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente Persona_1
è affetto dalle seguenti patologie:
• Pansinusite polipoide cronica, FESS.
• Cardiopatia ipertensiva in dislipidemico.
• Artrosi polidistrettuale in pz con Cervicobrachialgia e lombalgia cronica, discopatie degenerative
C3-C5 e L5-S1, sindrome algica-disfunzionale spalla dx in esiti di pregresso intervento chirurgico di ricostruzione cuffia dei rotatori con quadro di artrosi A.C. e scapolo- omerale ed esiti viziosamente consolidati di pregressa frattura scomposta clavicola destra, sindrome dolorosa spalla sin di grado lieve. Gonalgia bilaterale in quadro di lesione del corno posteriore del menisco mediale con condropatia femoro-rotulea.
• Sindrome depressiva endogena grave in pz con deterioramento cogniti. Ha poi concluso ritenendo che Il sig. , che svolge l'attività di , Parte_1 Parte_2
HA diritto all'assegno ordinario di invalidità poichè risponde ai requisiti previsti dalla Legge
n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. La decorrenza dei termini si riconosce da marzo
2024 (circa sei mesi prima rispetto alle ultime visite specialistiche effettuate), poiché il paziente presentava un quadro patologico che riduceva la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta è stato accertato solo a far data dal marzo 2024, ovvero da data successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso per a.t.p.o. che all'introduzione del presente giudizio di merito. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo peraltro il ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2085 /2023 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza dal MARZO 2024, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2085 /2023 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
DANIELA , per per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27/10/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, di accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da Pt_1
integrare i presupposti per il riconoscimento della connotazione dello stato di invalido affetto da infermità tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo sino dalla data della domanda amministrativa (o a data individuata dal presente accertamento sanitario) al fine di ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L.
222/1984 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa
(cfr. Cass. n. 12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.1- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente Persona_1
è affetto dalle seguenti patologie:
• Pansinusite polipoide cronica, FESS.
• Cardiopatia ipertensiva in dislipidemico.
• Artrosi polidistrettuale in pz con Cervicobrachialgia e lombalgia cronica, discopatie degenerative
C3-C5 e L5-S1, sindrome algica-disfunzionale spalla dx in esiti di pregresso intervento chirurgico di ricostruzione cuffia dei rotatori con quadro di artrosi A.C. e scapolo- omerale ed esiti viziosamente consolidati di pregressa frattura scomposta clavicola destra, sindrome dolorosa spalla sin di grado lieve. Gonalgia bilaterale in quadro di lesione del corno posteriore del menisco mediale con condropatia femoro-rotulea.
• Sindrome depressiva endogena grave in pz con deterioramento cogniti. Ha poi concluso ritenendo che Il sig. , che svolge l'attività di , Parte_1 Parte_2
HA diritto all'assegno ordinario di invalidità poichè risponde ai requisiti previsti dalla Legge
n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. La decorrenza dei termini si riconosce da marzo
2024 (circa sei mesi prima rispetto alle ultime visite specialistiche effettuate), poiché il paziente presentava un quadro patologico che riduceva la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta è stato accertato solo a far data dal marzo 2024, ovvero da data successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso per a.t.p.o. che all'introduzione del presente giudizio di merito. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo peraltro il ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2085 /2023 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza dal MARZO 2024, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano