Articolo 303 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 296Articolo 304
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9 ottobre 2010
Art. 303. Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite 1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010