Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 16295/2024 R.G.L. promossa da con l'avv. LIBRIZZI FULVIO Parte_1
contro con il funzionario LEMBO GIUSEPPE CP_1
All'udienza del 29/01/2025 ore 12:26 sono comparsi
Per parte ricorrente l'avv. LIBRIZZI FULVIO
Per parte convenuta nessuno
Il proc. di parte ricorrente da atto del pagamento avvenuto ben dopo il deposito e la notifica del ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite, con distrazione. CP_1
LA GIUDICE
Si ritira in camera di Consiglio alle ore 12:27
Successivamente, alle ore 14:00 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 14:05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 16295/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. LIBRIZZI Parte_1
FULVIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato da LEMBO CP_1
GIUSEPPE n.q. Funzionario ed elettivamente domiciliato presso CP_1
Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
All'udienza del 29/01/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LIBRIZZI FULVIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/11/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della prestazione CP_1
inutilmente richiesta in via amministrativa, a seguito di decreto di omologa di questo Tribunale del 25/5/2024. Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiarare cessata la materia del CP_1
contendere con compensazione delle spese di lite;
in particolare, deduceva:
“l' ha provveduto alla liquidazione, comunicata con del 16.12.24; la prestazione CP_2 CP_3
corrente, insieme agli arretrati, è stata pagata con valuta 20.01.2025”.
All'udienza odierna, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, il procuratore della parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite, di cui l ha chiesto la CP_2 CP_1
compensazione.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto, verificato il pagamento dedotto.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
il pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, motivato dalla inerzia dell'Istituto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, 29/01/2025.
La Giudice
Paola Marino