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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7338 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Chiericati in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n.
37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
opponente
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratrice C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n.
37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
opposta
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di pignoramento immobiliare eseguito ad istanza della odierna convenuta, eccependo la
1 carenza di legittimazione attiva della pignorante e la nullità dell'atto di mutuo, anche per indeterminatezza del tasso di interessi applicato.
Il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza di sospensione, ha concesso il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Quindi, con atto di citazione tempestivamente notificato alla controparte, ha Parte_1
introdotto il presente procedimento, insistendo per l'accoglimento delle deduzioni formulate nel ricorso in opposizione.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita la e per essa quale Controparte_1
procuratrice la eccependo l'infondatezza della domanda. Controparte_2
Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda non può trovare accoglimento.
Come già rilevato dal giudice dell'esecuzione, risulta in atti provata la legittimazione attiva della creditrice procedente.
Da un lato, invero, va rilevata l'assoluta genericità delle contestazioni effettuate dall'opponente con riguardo alla carenza di legittimazione attiva della odierna convenuta, alla luce peraltro della precisa indicazione, fornita dalla parte opposta, di tutti gli atti di trasferimento del credito azionato nonché della prova della avvenuta pubblicazione dei predetti atti.
Al riguardo, come è noto: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista
dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella
consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, principio affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1770 del 28/01/2014).
In ogni caso, dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta, risulta che la Controparte_1
ha acquistato il credito, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, come da avviso ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2 Come è noto, a norma dell'art. 58 T.U.B., l'avvenuta pubblicazione della cessione determina l'opponibilità della cessione al debitore ceduto.
Non si dubita, pertanto, della sussistenza della legittimazione attiva (sostanziale e processuale) della creditrice precettante, anche alla luce della dichiarazione di cessione e del contratto di cessione ritualmente depositati nel presente giudizio.
Si osserva, inoltre, che la disponibilità del titolo esecutivo in capo alla pignorante, la quale ha depositato copia del contratto di mutuo, costituisce elemento di prova, rilevante e potenzialmente decisivo, dell'esistenza della cessione e della inclusione del credito azionato nella cessione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 10200/2021).
Va osservato, ancora, che l'atto di mutuo del 16.06.2003 per notar presenta Persona_1
tutti i caratteri di cui all'art. 474 c.p.c. per valere quale idoneo titolo all'azione esecutiva (cfr.
recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5968 del 2025), come risulta:
- dall'avvenuta erogazione della somma in favore della parte mutuataria (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 6686 del 15/07/1994);
- dall'attestazione del notaio rogante (avente efficacia probatoria sino a querela di falso, in base al combinato disposto degli artt. 2699 e 2700 c.c.) del rilascio di atto di quietanza da parte dei mutuatari;
- dalla costituzione di ipoteca a garanzia del credito.
Per quanto concerne, poi, l'illegittimità e l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato,
deve osservarsi che quest'ultimo è stato indicato attraverso il richiamo a dati certi ed oggettivi
(tasso Euribor), che ne consentono la concreta ed univoca individuazione, avuto riguardo, in via prevalente, alle indicazioni riportate nel contratto di mutuo.
Si deve ritenere, pertanto, in adesione all'orientamento della Suprema Corte, la assoluta legittimità e la determinatezza di una clausola contrattuale che faccia riferimento, per la
3 individuazione del tasso di interessi applicato, a tali parametri, anche in ragione del fatto che la relativa pattuizione è stata accettata dall'opponente con la sottoscrizione del contratto e con l'allegazione del piano di ammortamento (cfr. sentenza n. 3968 del 2014: “Per la determinatezza o determinabilità
dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ad essi relativa [tra gli altri, tasso Euribor], è bensì
indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso
diverso da quello legale siano specifici (Cass. 29 luglio 2009, n. 17679; Cass. 19 maggio 2010, n.
12276): ma, nella specie, gli uni e gli altri sono stati accertati come acquisibili dai debitori, sia pure a
prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità particolare e quand'anche non propria
dell'uomo comune. Ora, da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di
matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo
complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un
normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il
contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro
sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma
comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella
specie, la matematica finanziaria”). Pertanto, non prospettata in concreto - e, per la verità, di difficile
prospettazione anche in astratto - alcuna nemmeno potenziale situazione di squilibrio originario del
sinallagma o di vizio di formazione del consenso, nè un materiale assoluto impedimento all'esercizio
della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei parametri,
l'accettazione degli uni e degli altri - sebbene non di agevole reperibilità o disponibilità per l'uomo
comune - deve ritenersi idoneamente operata dai mutuatari, quale corrispondente ad una valutazione
complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi in cui il mutuo si traduceva”).
Del resto, la giurisprudenza di merito ritiene irrilevante la mancata indicazione in contratto del coefficiente del divisore Euribor, non sussistendo alcuna violazione delle disposizioni di cui agli articoli
1345,1418 e 1284 c.c.
4 Ne discende la legittimità del pignoramento eseguito dalla società convenuta.
Le spese seguono il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, d. m. n. 55 del 2014, non essendo state svolte tutte attività previste dalla tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.031,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il giudice monocratico
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