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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 8625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8625 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12468/ 2024 promoSA da
, rappresentata e difesa dall' avv.to SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO , Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. GUARINO Controparte_1
CO e ER LI
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28.3.24 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1 essere dipendente della parte resistente dal 18.6.1996, attualmente inquadrata nell'Area
Funzionari, esponeva i paSAggi della procedura selettiva avente origine nella
Determinazione n.153 del 4.12.23 e lamentava sia la violazione dell'art.32 del
Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive, con riguardo ai tempi di pubblicazione dell'avviso di selezione sul Portale interno della Comunicazione, sia l'impossibilità di accedere alla procedura HR, unico mezzo per la presentazione, tramite il Portale, della propria domanda di partecipazione;
aveva chiesto l'annullamento in autotutela della procedura;
evidenziava che i criteri di valutazione erano stati concordati con le organizzazioni sindacali in epoca successiva all'esame delle domande di partecipazione o addirittura dopo l'attribuzione dei punteggi ai partecipanti ed
1 alla approvazione della graduatoria finale;
richiamava giurisprudenza e i principi applicabili;
concludeva nel modo che segue: “1) accertare, rilevare e dichiarare la Contr violazione da parte di della norma di cui all'art.32 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nella adozione della
Determina n. 153 del 04.12.2023 (nella parte in cui non concede agli intereSAti alla partecipazione alla selezione un termine di almeno venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione) e/o la violazione dell'art.14 del CCNL (che rimandava alla
Contrattazione Integrativa, non perfezionatasi prima della indizione della selezione, la determinazione dei criteri valutativi dei titoli) e, per l'effetto, annullare, e/o comunque dichiararne l'inefficacia, la predetta Determina nella parte in cui assegna un termine inferiore a quello dettato dall'art.32 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle Contr modalità di svolgimento delle procedure selettive dell' e, conseguentemente, tutte le successive (nn.161 del 29.12.2023 e 59 del 12.03.2024) che nella prima trovano il proprio presupposto e, previa sostituzione del termine inferiore contenuto nella Determina con il termine dettato dall'art.32 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di Contr svolgimento delle procedure selettive dell' e preso atto della ormai intervenuta predeterminazione dei criteri valutativi come da Contratto Collettivo Integrativo, fiSAre un termine, non inferiore a giorni venti, affinché la ricorrente poSA, secondo i canali di cui alla medesima Determina n.153 del 04.12.2023, inoltrare la propria domanda di partecipazione alla selezione ed essere inserita nella graduatoria finale, con ogni effetto di natura economica in conseguenza della posizione che andrà a ricoprire in seno alla steSA;
2) In via subordinata, accertare, rilevare e dichiarare che la consapevole violazione da parte di Contr ella norma di cui all'art.32 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nella adozione della Determina n. 153 del
04.12.2023 (nella parte in cui non concede agli intereSAti alla partecipazione alla selezione un termine di almeno venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione) e/o la consapevole violazione dell'art.14 del CCNL (che rimandava alla
Contrattazione Integrativa non perfezionatasi prima della indizione della selezione la Contr determinazione dei criteri valutativi dei titoli costituiscono inadempimento da parte di ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione delle obbligazioni e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno conseguentemente Controparte_1 subito dalla Dr.SA , danno da quantificarsi nell'importo alla steSA dovuto e Parte_1 debendo come differenziale stipendiale a decorrere dal 01.01.2023 nella misura
2 Contr concordata da on le OO.SS. con il Contratto Collettivo Integrativo del 29.12.2023; 3)
In via ulteriormente subordinata, accertare, rilevare e dichiarare la violazione da parte di Contr ella norma di cui all'art.32 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nella adozione della Determina n. 153 del
04.12.2023 (nella parte in cui non concede agli intereSAti alla partecipazione alla selezione un termine di almeno venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione) e/o la violazione dell'art.14 del CCNL (che rimandava alla Contrattazione
Integrativa non perfezionatasi prima della indizione della selezione la determinazione dei criteri valutativi dei titoli) e, per l'effetto, annullare, e/o comunque dichiararne l'inefficacia, la predetta Determina e, conseguentemente, tutte le successive (nn.161 del 29.12.2023 e
59 del 12.03.2024) che nella prima trovano il proprio presupposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto e concludeva chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Sentite le parti, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3
Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda non merita accoglimento.
La giurisprudenza della S.C. riconosce la sussistenza di un diritto soggettivo -tutelabile innanzi al giudice ordinario - dei lavoratori intereSAti al rispetto, da parte del datore di lavoro, del regolamento per le progressioni in carriera concernente i criteri ivi predeterminati per la selezione dei promovendi, non solo in sede di formazione della graduatoria, ma anche con riguardo al tempo e all'ordine della promozione, nonché del generale obbligo di correttezza e buona fede. (V. per tutte, Cass. Sentenza n. 11127 del
11/06/2004, Sentenza n. 7038 del 17/07/1998).
Ha, infatti, ripetutamente rilevato la giurisprudenza di legittimità che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato, nella procedura concorsuale, le regole procedurali e le norme di selezione con le quali ha autodisciplinato la propria discrezionalità, secondo i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance , quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore.
3 Nel caso di specie, è emerso innanzitutto che il Regolamento per le progressioni economiche di cui alla Deliberazione adottata dal Consiglio generale nella riunione del
19.9.2023 (v. in atti), all'art.32, prevede che l'avviso di selezione “viene portato a conoscenza degli intereSAti mediante pubblicazione integrale sul Portale Interno della
Comunicazione per un periodo di almeno 20 giorni”.
Tale formalità, evidentemente posta a presidio del diritto alla partecipazione da parte degli intereSAti alla procedura, non è stata rispettata e il fatto è pacifico.
Infatti, parte resistente ha dedotto in fatto quanto segue: “… la norma su citata (depositata da controparte al n. 4) prevede semplicemente la pubblicazione, per almeno 20 giorni, sul
Portale interno della comunicazione al fine di portare tutti a conoscenza dei relativi bandi di selezione ma nulla impedisce all'Amministrazione l'utilizzo anche di altre procedure idonee per portare tutti i destinatari a conoscenza dei bandi. Infatti, nel caso di specie, è stata utilizzata la comunicazione diretta, via mail, a tutte le utenze dell'Ente con ben due inoltri (5 e 12 dicembre 2024) che ha certamente raggiunto lo scopo della conoscenza del
Bando in questione. Peraltro, la lamentata riduzione dei termini di pubblicazione rispetto a quelli previsti dal Regolamento in parola non esiste se è vero che l'avviso risulta ancora pubblicato nell'apposita sezione del Portale interno (doc. 14). In realtà, controparte confonde i termini di pubblicazione (art. 32 del Regolamento) con quelli utili per la presentazione delle domande che, nel caso che ci occupa, sono prescritti nell'art. 4 del
Bando che, come noto, costituisce lex specialis della procedura (doc. 3). L'Ente, dunque, ha utilizzato una pluralità di strumenti per assicurare la massima diffusione delle Contr informazioni neceSArie ed utili a tutti i dipendenti tenuto anche conto degli accordi intercorsi con le Organizzazioni sindacali (docc. 9-11) per la conclusione delle procedure relative alle progressioni economiche entro il 2023 al fine di consentire ai dipendenti di beneficiare della decorrenza delle stesse già a decorrere da 1° gennaio 2023. Pertanto, come comunicato alla nella nota da lei steSA citata, oggetto di riduzione sono stati Pt_1
i tempi di inoltro delle domande, non già di pubblicazione dell'avviso. Tali termini, si ribadisce, sono stati definiti all'interno del bando che, come noto, costituisce lex specialis della procedura. Sul punto, è appena il caso di rilevare come tutti i dipendenti in possesso dei requisiti prescritti dal Bando hanno regolarmente inoltrato le rispettive domande senza avere riscontrato alcuna criticità”. (v. memoria di costituzione).
Quindi, invece di assicurare la pubblicazione sul portale per 20 giorni, l'ente ha inviato una email il 5 e il 12.12.2023 agli intereSAti, indicando il termine per la domanda - quello
4 compreso tra il 13.12 e il 20.12.23- e avvertendo che il termine ultimo per la presentazione delle domande sarebbe scaduto il 20.12.2023, di fatto concedendo agli intereSAti un termine di 15 giorni e non di 20 giorni, come previsto dal Regolamento.
E' vero che l'art.32 riguarda solo i tempi minimi della pubblicazione al fine di assicurare la conoscenza dell'atto e non il tempo concesso per presentare la domanda;
in ogni caso, anche a volere ritenere il termine concesso per presentare domanda ricompreso nel termine di 20 giorni di cui all'art.32, ricorre una evidente violazione della norma.
Tali considerazioni rendono superfluo l'esame delle altre censure relative alla affermata illegittimità della procedura.
Purtuttavia, la ricorrente, che agisce per il risarcimento dei danni derivanti dalla sua mancata partecipazione alla procedura, non fornisce alcuna prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento dell'ente e tale evento (e a fornire tale prova era tenuta- v. per tutte Cass.12760/2024-).
La ha dedotto di non essere stata in possesso delle credenziali per accedere al Pt_1 portale tramite una procedura presente in HR e di non avere potuto presentare domanda di partecipazione sia per tale motivo che per il breve termine concesso (non deducendo di non essere stata avvisata, ma solo di essersene accorta “solo allora, successivamente allo spirare del termine…”), ma non deduce né prova il nesso di causa con la condotta del debitore.
Emerge dalla documentazione in atti come, solo a gennaio 2024 (il giorno non è visibile), la abbia richiesto, tra l'altro a fini diversi, le credenziali;
è emerso altresì che ad Pt_1 agosto 2023 aveva richiesto di fruire di un periodo di ferie, ma che si era affidata all'ente per l'inserimento nel programma- che dimostra quindi di conoscere-, senza premurarsi di richiedere le credenziali per accedervi.
Non emerge invece dalla documentazione in atti (ma il fatto è pacifico) che la steSA abbia presentato alcuna domanda – neanche in forma irrituale e/o successivamente allo scadere del termine - ; la steSA non ha provato di essersi attivata in tempo utile per presentarla, né che ci sia stato un tentativo di presentarla al di fuori della procedura (come aveva fatto per la domanda di ferie), né che vi sia stato un ritardo colposo dell'ente nel rilasciare le credenziali, né tanto meno che non sia stata avvisata come tutti gli altri funzionari (v. doc.
4 parte resistente circa il corretto funzionamento della casella mail della ricorrente nei giorni in questione).
5 Pertanto, non può ritenersi che sussista un nesso di derivazione causale tra il comportamento dell'ente, pur inadempiente, e la mancata partecipazione della alla Pt_1 progressione in oggetto.
Sebbene vi sia stato un inadempimento datoriale, come sopra evidenziato, la mancata presentazione della domanda di partecipazione rappresenta un fattore causale sopravvenuto, idoneo ad elidere il nesso eziologico tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno da perdita di "chance" invocato dalla lavoratrice (cfr. Cass. Ordinanza n.
35432 del 01/12/2022); la mancata presentazione della domanda è fatto imputabile alla steSA e causa diretta della mancata partecipazione alla detta progressione Pt_1 professionale.
Ne consegue che nessun danno può riconoscersi alla steSA, né appare sussistere alcun interesse ad ottenere una pronuncia che dichiari solo l'illegittimità della procedura.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che liquida come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E. 4828,50, oltre
15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 25.7.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
6
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12468/ 2024 promoSA da
, rappresentata e difesa dall' avv.to SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO , Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. GUARINO Controparte_1
CO e ER LI
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28.3.24 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1 essere dipendente della parte resistente dal 18.6.1996, attualmente inquadrata nell'Area
Funzionari, esponeva i paSAggi della procedura selettiva avente origine nella
Determinazione n.153 del 4.12.23 e lamentava sia la violazione dell'art.32 del
Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive, con riguardo ai tempi di pubblicazione dell'avviso di selezione sul Portale interno della Comunicazione, sia l'impossibilità di accedere alla procedura HR, unico mezzo per la presentazione, tramite il Portale, della propria domanda di partecipazione;
aveva chiesto l'annullamento in autotutela della procedura;
evidenziava che i criteri di valutazione erano stati concordati con le organizzazioni sindacali in epoca successiva all'esame delle domande di partecipazione o addirittura dopo l'attribuzione dei punteggi ai partecipanti ed
1 alla approvazione della graduatoria finale;
richiamava giurisprudenza e i principi applicabili;
concludeva nel modo che segue: “1) accertare, rilevare e dichiarare la Contr violazione da parte di della norma di cui all'art.32 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nella adozione della
Determina n. 153 del 04.12.2023 (nella parte in cui non concede agli intereSAti alla partecipazione alla selezione un termine di almeno venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione) e/o la violazione dell'art.14 del CCNL (che rimandava alla
Contrattazione Integrativa, non perfezionatasi prima della indizione della selezione, la determinazione dei criteri valutativi dei titoli) e, per l'effetto, annullare, e/o comunque dichiararne l'inefficacia, la predetta Determina nella parte in cui assegna un termine inferiore a quello dettato dall'art.32 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle Contr modalità di svolgimento delle procedure selettive dell' e, conseguentemente, tutte le successive (nn.161 del 29.12.2023 e 59 del 12.03.2024) che nella prima trovano il proprio presupposto e, previa sostituzione del termine inferiore contenuto nella Determina con il termine dettato dall'art.32 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di Contr svolgimento delle procedure selettive dell' e preso atto della ormai intervenuta predeterminazione dei criteri valutativi come da Contratto Collettivo Integrativo, fiSAre un termine, non inferiore a giorni venti, affinché la ricorrente poSA, secondo i canali di cui alla medesima Determina n.153 del 04.12.2023, inoltrare la propria domanda di partecipazione alla selezione ed essere inserita nella graduatoria finale, con ogni effetto di natura economica in conseguenza della posizione che andrà a ricoprire in seno alla steSA;
2) In via subordinata, accertare, rilevare e dichiarare che la consapevole violazione da parte di Contr ella norma di cui all'art.32 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nella adozione della Determina n. 153 del
04.12.2023 (nella parte in cui non concede agli intereSAti alla partecipazione alla selezione un termine di almeno venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione) e/o la consapevole violazione dell'art.14 del CCNL (che rimandava alla
Contrattazione Integrativa non perfezionatasi prima della indizione della selezione la Contr determinazione dei criteri valutativi dei titoli costituiscono inadempimento da parte di ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione delle obbligazioni e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno conseguentemente Controparte_1 subito dalla Dr.SA , danno da quantificarsi nell'importo alla steSA dovuto e Parte_1 debendo come differenziale stipendiale a decorrere dal 01.01.2023 nella misura
2 Contr concordata da on le OO.SS. con il Contratto Collettivo Integrativo del 29.12.2023; 3)
In via ulteriormente subordinata, accertare, rilevare e dichiarare la violazione da parte di Contr ella norma di cui all'art.32 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nella adozione della Determina n. 153 del
04.12.2023 (nella parte in cui non concede agli intereSAti alla partecipazione alla selezione un termine di almeno venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione) e/o la violazione dell'art.14 del CCNL (che rimandava alla Contrattazione
Integrativa non perfezionatasi prima della indizione della selezione la determinazione dei criteri valutativi dei titoli) e, per l'effetto, annullare, e/o comunque dichiararne l'inefficacia, la predetta Determina e, conseguentemente, tutte le successive (nn.161 del 29.12.2023 e
59 del 12.03.2024) che nella prima trovano il proprio presupposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto e in diritto e concludeva chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Sentite le parti, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3
Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda non merita accoglimento.
La giurisprudenza della S.C. riconosce la sussistenza di un diritto soggettivo -tutelabile innanzi al giudice ordinario - dei lavoratori intereSAti al rispetto, da parte del datore di lavoro, del regolamento per le progressioni in carriera concernente i criteri ivi predeterminati per la selezione dei promovendi, non solo in sede di formazione della graduatoria, ma anche con riguardo al tempo e all'ordine della promozione, nonché del generale obbligo di correttezza e buona fede. (V. per tutte, Cass. Sentenza n. 11127 del
11/06/2004, Sentenza n. 7038 del 17/07/1998).
Ha, infatti, ripetutamente rilevato la giurisprudenza di legittimità che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato, nella procedura concorsuale, le regole procedurali e le norme di selezione con le quali ha autodisciplinato la propria discrezionalità, secondo i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance , quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore.
3 Nel caso di specie, è emerso innanzitutto che il Regolamento per le progressioni economiche di cui alla Deliberazione adottata dal Consiglio generale nella riunione del
19.9.2023 (v. in atti), all'art.32, prevede che l'avviso di selezione “viene portato a conoscenza degli intereSAti mediante pubblicazione integrale sul Portale Interno della
Comunicazione per un periodo di almeno 20 giorni”.
Tale formalità, evidentemente posta a presidio del diritto alla partecipazione da parte degli intereSAti alla procedura, non è stata rispettata e il fatto è pacifico.
Infatti, parte resistente ha dedotto in fatto quanto segue: “… la norma su citata (depositata da controparte al n. 4) prevede semplicemente la pubblicazione, per almeno 20 giorni, sul
Portale interno della comunicazione al fine di portare tutti a conoscenza dei relativi bandi di selezione ma nulla impedisce all'Amministrazione l'utilizzo anche di altre procedure idonee per portare tutti i destinatari a conoscenza dei bandi. Infatti, nel caso di specie, è stata utilizzata la comunicazione diretta, via mail, a tutte le utenze dell'Ente con ben due inoltri (5 e 12 dicembre 2024) che ha certamente raggiunto lo scopo della conoscenza del
Bando in questione. Peraltro, la lamentata riduzione dei termini di pubblicazione rispetto a quelli previsti dal Regolamento in parola non esiste se è vero che l'avviso risulta ancora pubblicato nell'apposita sezione del Portale interno (doc. 14). In realtà, controparte confonde i termini di pubblicazione (art. 32 del Regolamento) con quelli utili per la presentazione delle domande che, nel caso che ci occupa, sono prescritti nell'art. 4 del
Bando che, come noto, costituisce lex specialis della procedura (doc. 3). L'Ente, dunque, ha utilizzato una pluralità di strumenti per assicurare la massima diffusione delle Contr informazioni neceSArie ed utili a tutti i dipendenti tenuto anche conto degli accordi intercorsi con le Organizzazioni sindacali (docc. 9-11) per la conclusione delle procedure relative alle progressioni economiche entro il 2023 al fine di consentire ai dipendenti di beneficiare della decorrenza delle stesse già a decorrere da 1° gennaio 2023. Pertanto, come comunicato alla nella nota da lei steSA citata, oggetto di riduzione sono stati Pt_1
i tempi di inoltro delle domande, non già di pubblicazione dell'avviso. Tali termini, si ribadisce, sono stati definiti all'interno del bando che, come noto, costituisce lex specialis della procedura. Sul punto, è appena il caso di rilevare come tutti i dipendenti in possesso dei requisiti prescritti dal Bando hanno regolarmente inoltrato le rispettive domande senza avere riscontrato alcuna criticità”. (v. memoria di costituzione).
Quindi, invece di assicurare la pubblicazione sul portale per 20 giorni, l'ente ha inviato una email il 5 e il 12.12.2023 agli intereSAti, indicando il termine per la domanda - quello
4 compreso tra il 13.12 e il 20.12.23- e avvertendo che il termine ultimo per la presentazione delle domande sarebbe scaduto il 20.12.2023, di fatto concedendo agli intereSAti un termine di 15 giorni e non di 20 giorni, come previsto dal Regolamento.
E' vero che l'art.32 riguarda solo i tempi minimi della pubblicazione al fine di assicurare la conoscenza dell'atto e non il tempo concesso per presentare la domanda;
in ogni caso, anche a volere ritenere il termine concesso per presentare domanda ricompreso nel termine di 20 giorni di cui all'art.32, ricorre una evidente violazione della norma.
Tali considerazioni rendono superfluo l'esame delle altre censure relative alla affermata illegittimità della procedura.
Purtuttavia, la ricorrente, che agisce per il risarcimento dei danni derivanti dalla sua mancata partecipazione alla procedura, non fornisce alcuna prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento dell'ente e tale evento (e a fornire tale prova era tenuta- v. per tutte Cass.12760/2024-).
La ha dedotto di non essere stata in possesso delle credenziali per accedere al Pt_1 portale tramite una procedura presente in HR e di non avere potuto presentare domanda di partecipazione sia per tale motivo che per il breve termine concesso (non deducendo di non essere stata avvisata, ma solo di essersene accorta “solo allora, successivamente allo spirare del termine…”), ma non deduce né prova il nesso di causa con la condotta del debitore.
Emerge dalla documentazione in atti come, solo a gennaio 2024 (il giorno non è visibile), la abbia richiesto, tra l'altro a fini diversi, le credenziali;
è emerso altresì che ad Pt_1 agosto 2023 aveva richiesto di fruire di un periodo di ferie, ma che si era affidata all'ente per l'inserimento nel programma- che dimostra quindi di conoscere-, senza premurarsi di richiedere le credenziali per accedervi.
Non emerge invece dalla documentazione in atti (ma il fatto è pacifico) che la steSA abbia presentato alcuna domanda – neanche in forma irrituale e/o successivamente allo scadere del termine - ; la steSA non ha provato di essersi attivata in tempo utile per presentarla, né che ci sia stato un tentativo di presentarla al di fuori della procedura (come aveva fatto per la domanda di ferie), né che vi sia stato un ritardo colposo dell'ente nel rilasciare le credenziali, né tanto meno che non sia stata avvisata come tutti gli altri funzionari (v. doc.
4 parte resistente circa il corretto funzionamento della casella mail della ricorrente nei giorni in questione).
5 Pertanto, non può ritenersi che sussista un nesso di derivazione causale tra il comportamento dell'ente, pur inadempiente, e la mancata partecipazione della alla Pt_1 progressione in oggetto.
Sebbene vi sia stato un inadempimento datoriale, come sopra evidenziato, la mancata presentazione della domanda di partecipazione rappresenta un fattore causale sopravvenuto, idoneo ad elidere il nesso eziologico tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno da perdita di "chance" invocato dalla lavoratrice (cfr. Cass. Ordinanza n.
35432 del 01/12/2022); la mancata presentazione della domanda è fatto imputabile alla steSA e causa diretta della mancata partecipazione alla detta progressione Pt_1 professionale.
Ne consegue che nessun danno può riconoscersi alla steSA, né appare sussistere alcun interesse ad ottenere una pronuncia che dichiari solo l'illegittimità della procedura.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che liquida come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E. 4828,50, oltre
15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 25.7.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
6