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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3472/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3472/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 25-10-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del socio Parte_1 accomandatario dott. , rappr.ta e difesa dall'avv. Iolanda Parte_1
Buono ( e dall'avv. Paoloandrea Monticelli C.F._1
( , con cui elett.te domicilia in Napoli alla via Crispi n C.F._2
62ep.e.c.avvmanzoebuono@pec.giuffre.it Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
c.f. , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli ( – Email_2 telefax 081/4979313 – CF – Servizio polisweb attivo P.IVA_2
ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia in Napoli, alla Via
Armando Diaz n. 11;
APPELLATO
NONCHÈ (C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._3 res.te in Portici alla via G. Cardano n.18 rapp.to e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente grado di giudizio dall'Avv. Sergio Grandoni ( con studio e C.F._4 domicilio eletto in Napoli al Corso Novara n.13.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
La citava in giudizio il Parte_2
, onde ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_1 del danno patito per effetto della perdita del possesso del proprio opificio sito in Castel Campagnano (CE), loc. Squille, contrada Marrochelle, id. nel
CT di detto comune al foglio 19 p.lle 71,71,79 e 511 e nel NCEU al foglio
19, p.lle 05112 e 05113, ct. D 01.
Deduceva, invero, che con ordinanza del GIP di Napoli del 4 giugno 2007 il detto opificio veniva sottoposto a sequestro preventivo a partire dal 14 giugno 2007, nelle cui more, in poco più di due anni, si verificavano quattro episodi di furto e danneggiamento.
Disposto il dissequestro in data 20 dicembre 2010, la società rientrava in possesso del bene. Denunziava che il valore delle attrezzature e dei beni oggetto di furto era pari ad euro 217.644,55, mentre il valore degli impianti elettrici danneggiati e asportati era pari ad euro 25000; che nel corso del sequestro avveniva anche il crollo della palificata perimetrale per il cui ripristino era stimato il costo di euro 260,000,00.
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto della domanda, CP_1 rappresentando la nullità della domanda, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del custode giudiziario dr. . Chiamato in causa il , CP_2 CP_2 questo eccepiva la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda per avere agito con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia.
Dopo l'espletamento di ctu, la causa era decisa con sentenza n. 6148/19 di rigetto delle domande risarcitorie.
La proponeva appello chiedendo: Parte_2
“Voglia l'Adita Corte di Appello di Napoli accogliere i motivi di appello e per l'effetto revocare, annullare la sentenza n. 6148/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.06.2019, depositata in data 14.6.2019 e notificata in pari data solo dal dott. 2. Voglia, in totale riforma della CP_2 sentenza impugnata e per i motivi di cui in narrativa, accogliere tutte le domande attoree così come avanzate in primo grado e le conclusioni formulate che si intendono come trascritte e, previo accertamento della responsabilità diretta o oggettiva del e dell'Ausiliario per i danni CP_1 subiti dalla società nelle more del sequestro, condannare al pagamento di €
440.606,25, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'illecito (ossia dalla data del sequestro) all'effettivo pagamento o della somma maggiore o minore che il giudice vorrà liquidare”.
Si costituivano le parti appellate, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza a trattazione scritta del 23 ottobre 2024, in cui la Corte riservava la causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale ha motivato la gravata sentenza sulla base delle seguenti valutazioni e osservazioni: “Sulla domanda proposta nei confronti del
. All'uopo è opportuno richiamare anche ai sensi Controparte_1 dell'art. 118 disp. att. cpc la seguente massima di diritto: “il custode di cose sequestrate in sede penale ai sensi dell'art. 344 c.p.p. abrogato e degli articoli 65, 66 e 67 c.p.c. opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare, il che, se comporta l'assenza di ogni rapporto di tipo privatistico con i titolari delle cose poste sotto sequestro non esclude che nei confronti degli stessi il custode possa assumere una propria autonoma responsabilità di natura extracontrattuale ove cagioni loro un danno a causa dell'inosservanza dei suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose affidategli in custodia. Tale responsabilità, in ipotesi di sequestro penale resta peraltro escluso che in relazione ai beni suddetti sussista a carico dell'amministrazione una responsabilità per mancato adempimento dell'obbligazione accessoria di custodire a norma dell'art. 1177 c.c., mancando in tale ipotesi l'obbligazione principale di consegnare rispetto alla quale l'obbligazione di custodia ha carattere accessorio” (cfr Cassazione civile, 4635/1997; in tal senso anche sentenza
Tribunale di Napoli sezione VI del 16 ottobre 2018 in rg 3549/2016).
Pertanto, non potendo configurarsi neppure in un caso di sequestro probatorio a carico dell'amministrazione convenuta un'obbligazione di custodia, rilevato che è l'inadempimento di questa ultima che lamenta l'attore, la domanda nei confronti del va integralmente reietta. CP_1
Sulla domanda nei confronti del custode. In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal
. Invero, risulta per tabulas come la società proprietaria dell'opificio sia CP_2 stata resa edotta nel corso del sequestro di tutti gli episodi dannosi che avevano riguardato la struttura. Nonostante ciò, la prima richiesta di risarcimento danni nei confronti del risulta essere presente nella CP_2 memoria ex art. 183 co. sesto primo termine cpc depositata il 29 ottobre
2015, cioè ben oltre il quinquennio successivo all'ultimo atto lesivo noto alla società (quinquennio peraltro spirato anche a voler ritenere già idoneo atto interruttivo la notifica al terzo della chiamata in causa, avvenuta il 18 novembre 2014). Né vale a depotenziare siffatta conclusione il richiamo all'art. 2935 c.c., dal momento che il sequestro ha determinato di certo un vincolo di indisponibilità sulla res in capo alla società proprietaria, ma non anche una inibizione assoluta a far valere i propri diritti risarcitori qualora noti ab origine – come documentato nel caso di specie- gli eventi lesivi del proprio diritto. Al contrario, nel caso di specie, risulta documentato come il custode abbia notiziato l'attrice dei furti e dello smottamento del terreno e tale società si sia limitata a sollecitare interventi di protezione del bene senza allegare alcuna sia pur embrionale pretesa risarcitoria. Peraltro, anche a voler superare la predetta eccezione di prescrizione, resta da considerare come non risulti dagli atti di causa un nesso eziologico tra danno e condotta negligente del , tenuto conto delle evidenziate CP_2 difficoltà degli obblighi di custodia esistenti nel caso di specie…”
La parte appellante censura la gravata sentenza senza una elencata formulazione di motivi di appello bensì attraverso la formulazione di diversi profili di censura indistintamente contenuti nella parte motiva dell'atto di appello. In particolare, innanzitutto, l'appellante censura sotto un primo profilo la impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità del appellato, deducendo che il stesso CP_1 CP_1 aveva nominato il custode e aveva omesso di “autorizzare le misure idonee alla protezione conservazione del bene pure richieste dal custode di stanziare le risorse per la concreta materiale sorveglianza e manutenzione dei beni sequestrati e che nel corso di tutto il giudizio era emersa la totale omissione da parte del GIP in ordine all'adozione di misure volte all'adeguata custodia e manutenzione”.
Inoltre, sotto un secondo profilo l'appellata deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'appellato Controparte_1 sequestrante “è l'organo che deve riconsegnare il bene” a seguito del dissequestro “attraverso un suo provvedimento” per cui il stesso CP_1 sarebbe responsabile della mancata restituzione dei beni perché “causata da una totale omessa custodia e manutenzione, negando al custode che gliene faceva formale richiesta nonostante i furti le risorse necessarie per approntare misure di concreta e reale custodia sorveglianza e protezione e conservazioni fisiche dei beni sottoposti a sequestro ad esempio trasferendoli in pubblici depositi”.
La parte appellante aggiunge che tali fatti costituirebbero, poi, “i presupposti per la sussistenza della responsabilità del ministero anche ex articolo 2049 c.c. per contratto d'opera con il custode suo collaboratore”.
La società appellante ancora censura la gravata sentenza del Tribunale nella parte in cui il medesimo ha affermato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal custode giudiziario appellato, deducendo che “dagli atti di causa è dimostrato che il custode giudiziario non ha mai informato in alcun modo la stessa dei fatti dannosi dei quibus essendo la stessa venuta a conoscenza generica degli episodi di furto durante le udienze penali”.
La società impugnante deduce al riguardo che “il sequestro ha privato l'ex proprietario di ogni diritto e possesso sui beni e che il risarcimento dei danni poteva essere chiesto soltanto sulla base del rendiconto di ciò che era stato restituito, in quanto solo in quel momento è possibile fare una fisica giuridica valutazione di ciò che eventualmente non è stato restituito o è stato restituito difforme rispetto a quanto sequestrato;
la società appellante soltanto dal momento della riconsegna dei beni avvenuta il 20 dicembre
2010 ha accertato e rendicontato l'attività del custode e solo in tale occasione ha accertato definitivamente quale fosse il reale danno subito agli immobili ai beni mobili sequestrati”.
L'appello è infondato e deve essere per tale motivo rigettato.
Infatti, innanzitutto si rileva che l'appellante ha per la prima volta nella presente sede di appello dedotto inammissibilmente ex art. 345 cpc fatti nuovi e cioè l'asserita omissione da parte del magistrato procedente (GIP) di autorizzazione del custode ad adottare le misure idonee alla protezione e conservazione del bene sequestrato, pur richieste dal medesimo custode giudiziario, l'inadempimento da parte del appellato rispetto ad CP_1 un'obbligazione di restituzione asseritamente configurabile in capo allo stesso nonché una responsabilità del ex art. 2049 c.c., non CP_1 dedotta in primo grado.
In ogni caso, si rileva, sotto il primo profilo di censura, che in caso di eventuale responsabilità risarcitoria del magistrato risponde in astratto ex legge n. 18 del 2015 lo Stato e non il – odierno Controparte_1 appellato, per cui nel caso di specie difetta la legittimazione passiva di quest'ultimo.
Inoltre, sotto il secondo profilo si osserva che la restituzione delle cose sequestrate a seguito del dissequestro è soltanto disposta dal giudice (con ordinanza), ma la materiale restituzione delle stesse deve essere sempre eseguita dal custode in quanto unico organo responsabile della loro custodia.
Con riguardo agli altri profili di censura, si rileva che la parte appellante non censura specificamente la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato l'applicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale, non avendo dedotto, infatti, la prima specifiche ragioni giuridiche tali da indurre, invece, a ritenere l'eventuale applicabilità di una prescrizione decennale. Inoltre, si osserva, contrariamente a quanto dedotto dalla parte impugnante, che pacificamente il sequestro incide sul possesso e sulla gestione del bene ma non incide sulla titolarità del diritto di proprietà sullo stesso, per cui il proprietario nonostante il sequestro può comunque proporre tutte le azioni giudiziarie a tutela del proprio diritto di proprietà.
Si rileva, poi, che l'appellante non contesta specificamente quanto affermato dal Tribunale secondo cui la medesima aveva avuto conoscenza degli episodi di furto e danneggiamento molto tempo prima della esecuzione del dissequestro e ciò (come affermato dal primo Giudice) sulla base della documentazione agli atti (cioè in particolare dai solleciti prodotti dalla medesima impugnante e inviati dalla stessa agli organi giudiziari dopo i detti eventi affinché adottassero le cautele per una asserita migliore custodia nonché anche dai seguenti documenti allegati dal Custode odierna parte appellata: Nota urgente a firma di datata 21.12.2007; Parte_1
Racc.ta a/r a firma de L'Isola dei Pesci datata 16.06.2008; Verbale di operazioni di sopralluogo del 03.07.2008; Denuncia del 15.07.2008 a firma di Lettera avv. Madonna del 14.09.2009) ma deduce Parte_1 soltanto inammissibilmente ex art. 342 c.p.c. che il “custode non aveva mai notiziato la stessa dei tali eventi”.
Dunque, la parte appellante, una volta venuta a conoscenza dei suddetti eventi, avrebbe ben potuto iniziare al riguardo un'azione risarcitoria, anche chiedendo al custode informazioni precise in ordine alla quantificazione dei danni, eventualmente anche potendo chiedere allo stesso di accedere presso il bene sequestrato per accertare i medesimi e in ogni caso ben avrebbe potuto anche iniziare un azione risarcitoria soltanto per accertare l'an debeatur, riservandosi poi di agire giudizialmente per il quantum.
Pertanto, l'appello in esame deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
6148/19 del Tribunale di Napoli, proposto da Parte_1 con atto notificato a
[...] Controparte_1
e , così provvede:
[...] CP_2
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida cadauna nella somma di euro 7.120,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA
e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Sergio Grandoni delle spese liquidate in favore di;
CP_2
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 29-1-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)
Ruolo Generale n. 3472/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonio Mungo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3472/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 25-10-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del socio Parte_1 accomandatario dott. , rappr.ta e difesa dall'avv. Iolanda Parte_1
Buono ( e dall'avv. Paoloandrea Monticelli C.F._1
( , con cui elett.te domicilia in Napoli alla via Crispi n C.F._2
62ep.e.c.avvmanzoebuono@pec.giuffre.it Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
c.f. , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli ( – Email_2 telefax 081/4979313 – CF – Servizio polisweb attivo P.IVA_2
ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia in Napoli, alla Via
Armando Diaz n. 11;
APPELLATO
NONCHÈ (C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._3 res.te in Portici alla via G. Cardano n.18 rapp.to e difeso giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente grado di giudizio dall'Avv. Sergio Grandoni ( con studio e C.F._4 domicilio eletto in Napoli al Corso Novara n.13.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
La citava in giudizio il Parte_2
, onde ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_1 del danno patito per effetto della perdita del possesso del proprio opificio sito in Castel Campagnano (CE), loc. Squille, contrada Marrochelle, id. nel
CT di detto comune al foglio 19 p.lle 71,71,79 e 511 e nel NCEU al foglio
19, p.lle 05112 e 05113, ct. D 01.
Deduceva, invero, che con ordinanza del GIP di Napoli del 4 giugno 2007 il detto opificio veniva sottoposto a sequestro preventivo a partire dal 14 giugno 2007, nelle cui more, in poco più di due anni, si verificavano quattro episodi di furto e danneggiamento.
Disposto il dissequestro in data 20 dicembre 2010, la società rientrava in possesso del bene. Denunziava che il valore delle attrezzature e dei beni oggetto di furto era pari ad euro 217.644,55, mentre il valore degli impianti elettrici danneggiati e asportati era pari ad euro 25000; che nel corso del sequestro avveniva anche il crollo della palificata perimetrale per il cui ripristino era stimato il costo di euro 260,000,00.
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto della domanda, CP_1 rappresentando la nullità della domanda, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del custode giudiziario dr. . Chiamato in causa il , CP_2 CP_2 questo eccepiva la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda per avere agito con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia.
Dopo l'espletamento di ctu, la causa era decisa con sentenza n. 6148/19 di rigetto delle domande risarcitorie.
La proponeva appello chiedendo: Parte_2
“Voglia l'Adita Corte di Appello di Napoli accogliere i motivi di appello e per l'effetto revocare, annullare la sentenza n. 6148/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data 10.06.2019, depositata in data 14.6.2019 e notificata in pari data solo dal dott. 2. Voglia, in totale riforma della CP_2 sentenza impugnata e per i motivi di cui in narrativa, accogliere tutte le domande attoree così come avanzate in primo grado e le conclusioni formulate che si intendono come trascritte e, previo accertamento della responsabilità diretta o oggettiva del e dell'Ausiliario per i danni CP_1 subiti dalla società nelle more del sequestro, condannare al pagamento di €
440.606,25, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'illecito (ossia dalla data del sequestro) all'effettivo pagamento o della somma maggiore o minore che il giudice vorrà liquidare”.
Si costituivano le parti appellate, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza a trattazione scritta del 23 ottobre 2024, in cui la Corte riservava la causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale ha motivato la gravata sentenza sulla base delle seguenti valutazioni e osservazioni: “Sulla domanda proposta nei confronti del
. All'uopo è opportuno richiamare anche ai sensi Controparte_1 dell'art. 118 disp. att. cpc la seguente massima di diritto: “il custode di cose sequestrate in sede penale ai sensi dell'art. 344 c.p.p. abrogato e degli articoli 65, 66 e 67 c.p.c. opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare, il che, se comporta l'assenza di ogni rapporto di tipo privatistico con i titolari delle cose poste sotto sequestro non esclude che nei confronti degli stessi il custode possa assumere una propria autonoma responsabilità di natura extracontrattuale ove cagioni loro un danno a causa dell'inosservanza dei suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose affidategli in custodia. Tale responsabilità, in ipotesi di sequestro penale resta peraltro escluso che in relazione ai beni suddetti sussista a carico dell'amministrazione una responsabilità per mancato adempimento dell'obbligazione accessoria di custodire a norma dell'art. 1177 c.c., mancando in tale ipotesi l'obbligazione principale di consegnare rispetto alla quale l'obbligazione di custodia ha carattere accessorio” (cfr Cassazione civile, 4635/1997; in tal senso anche sentenza
Tribunale di Napoli sezione VI del 16 ottobre 2018 in rg 3549/2016).
Pertanto, non potendo configurarsi neppure in un caso di sequestro probatorio a carico dell'amministrazione convenuta un'obbligazione di custodia, rilevato che è l'inadempimento di questa ultima che lamenta l'attore, la domanda nei confronti del va integralmente reietta. CP_1
Sulla domanda nei confronti del custode. In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal
. Invero, risulta per tabulas come la società proprietaria dell'opificio sia CP_2 stata resa edotta nel corso del sequestro di tutti gli episodi dannosi che avevano riguardato la struttura. Nonostante ciò, la prima richiesta di risarcimento danni nei confronti del risulta essere presente nella CP_2 memoria ex art. 183 co. sesto primo termine cpc depositata il 29 ottobre
2015, cioè ben oltre il quinquennio successivo all'ultimo atto lesivo noto alla società (quinquennio peraltro spirato anche a voler ritenere già idoneo atto interruttivo la notifica al terzo della chiamata in causa, avvenuta il 18 novembre 2014). Né vale a depotenziare siffatta conclusione il richiamo all'art. 2935 c.c., dal momento che il sequestro ha determinato di certo un vincolo di indisponibilità sulla res in capo alla società proprietaria, ma non anche una inibizione assoluta a far valere i propri diritti risarcitori qualora noti ab origine – come documentato nel caso di specie- gli eventi lesivi del proprio diritto. Al contrario, nel caso di specie, risulta documentato come il custode abbia notiziato l'attrice dei furti e dello smottamento del terreno e tale società si sia limitata a sollecitare interventi di protezione del bene senza allegare alcuna sia pur embrionale pretesa risarcitoria. Peraltro, anche a voler superare la predetta eccezione di prescrizione, resta da considerare come non risulti dagli atti di causa un nesso eziologico tra danno e condotta negligente del , tenuto conto delle evidenziate CP_2 difficoltà degli obblighi di custodia esistenti nel caso di specie…”
La parte appellante censura la gravata sentenza senza una elencata formulazione di motivi di appello bensì attraverso la formulazione di diversi profili di censura indistintamente contenuti nella parte motiva dell'atto di appello. In particolare, innanzitutto, l'appellante censura sotto un primo profilo la impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità del appellato, deducendo che il stesso CP_1 CP_1 aveva nominato il custode e aveva omesso di “autorizzare le misure idonee alla protezione conservazione del bene pure richieste dal custode di stanziare le risorse per la concreta materiale sorveglianza e manutenzione dei beni sequestrati e che nel corso di tutto il giudizio era emersa la totale omissione da parte del GIP in ordine all'adozione di misure volte all'adeguata custodia e manutenzione”.
Inoltre, sotto un secondo profilo l'appellata deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'appellato Controparte_1 sequestrante “è l'organo che deve riconsegnare il bene” a seguito del dissequestro “attraverso un suo provvedimento” per cui il stesso CP_1 sarebbe responsabile della mancata restituzione dei beni perché “causata da una totale omessa custodia e manutenzione, negando al custode che gliene faceva formale richiesta nonostante i furti le risorse necessarie per approntare misure di concreta e reale custodia sorveglianza e protezione e conservazioni fisiche dei beni sottoposti a sequestro ad esempio trasferendoli in pubblici depositi”.
La parte appellante aggiunge che tali fatti costituirebbero, poi, “i presupposti per la sussistenza della responsabilità del ministero anche ex articolo 2049 c.c. per contratto d'opera con il custode suo collaboratore”.
La società appellante ancora censura la gravata sentenza del Tribunale nella parte in cui il medesimo ha affermato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal custode giudiziario appellato, deducendo che “dagli atti di causa è dimostrato che il custode giudiziario non ha mai informato in alcun modo la stessa dei fatti dannosi dei quibus essendo la stessa venuta a conoscenza generica degli episodi di furto durante le udienze penali”.
La società impugnante deduce al riguardo che “il sequestro ha privato l'ex proprietario di ogni diritto e possesso sui beni e che il risarcimento dei danni poteva essere chiesto soltanto sulla base del rendiconto di ciò che era stato restituito, in quanto solo in quel momento è possibile fare una fisica giuridica valutazione di ciò che eventualmente non è stato restituito o è stato restituito difforme rispetto a quanto sequestrato;
la società appellante soltanto dal momento della riconsegna dei beni avvenuta il 20 dicembre
2010 ha accertato e rendicontato l'attività del custode e solo in tale occasione ha accertato definitivamente quale fosse il reale danno subito agli immobili ai beni mobili sequestrati”.
L'appello è infondato e deve essere per tale motivo rigettato.
Infatti, innanzitutto si rileva che l'appellante ha per la prima volta nella presente sede di appello dedotto inammissibilmente ex art. 345 cpc fatti nuovi e cioè l'asserita omissione da parte del magistrato procedente (GIP) di autorizzazione del custode ad adottare le misure idonee alla protezione e conservazione del bene sequestrato, pur richieste dal medesimo custode giudiziario, l'inadempimento da parte del appellato rispetto ad CP_1 un'obbligazione di restituzione asseritamente configurabile in capo allo stesso nonché una responsabilità del ex art. 2049 c.c., non CP_1 dedotta in primo grado.
In ogni caso, si rileva, sotto il primo profilo di censura, che in caso di eventuale responsabilità risarcitoria del magistrato risponde in astratto ex legge n. 18 del 2015 lo Stato e non il – odierno Controparte_1 appellato, per cui nel caso di specie difetta la legittimazione passiva di quest'ultimo.
Inoltre, sotto il secondo profilo si osserva che la restituzione delle cose sequestrate a seguito del dissequestro è soltanto disposta dal giudice (con ordinanza), ma la materiale restituzione delle stesse deve essere sempre eseguita dal custode in quanto unico organo responsabile della loro custodia.
Con riguardo agli altri profili di censura, si rileva che la parte appellante non censura specificamente la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato l'applicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale, non avendo dedotto, infatti, la prima specifiche ragioni giuridiche tali da indurre, invece, a ritenere l'eventuale applicabilità di una prescrizione decennale. Inoltre, si osserva, contrariamente a quanto dedotto dalla parte impugnante, che pacificamente il sequestro incide sul possesso e sulla gestione del bene ma non incide sulla titolarità del diritto di proprietà sullo stesso, per cui il proprietario nonostante il sequestro può comunque proporre tutte le azioni giudiziarie a tutela del proprio diritto di proprietà.
Si rileva, poi, che l'appellante non contesta specificamente quanto affermato dal Tribunale secondo cui la medesima aveva avuto conoscenza degli episodi di furto e danneggiamento molto tempo prima della esecuzione del dissequestro e ciò (come affermato dal primo Giudice) sulla base della documentazione agli atti (cioè in particolare dai solleciti prodotti dalla medesima impugnante e inviati dalla stessa agli organi giudiziari dopo i detti eventi affinché adottassero le cautele per una asserita migliore custodia nonché anche dai seguenti documenti allegati dal Custode odierna parte appellata: Nota urgente a firma di datata 21.12.2007; Parte_1
Racc.ta a/r a firma de L'Isola dei Pesci datata 16.06.2008; Verbale di operazioni di sopralluogo del 03.07.2008; Denuncia del 15.07.2008 a firma di Lettera avv. Madonna del 14.09.2009) ma deduce Parte_1 soltanto inammissibilmente ex art. 342 c.p.c. che il “custode non aveva mai notiziato la stessa dei tali eventi”.
Dunque, la parte appellante, una volta venuta a conoscenza dei suddetti eventi, avrebbe ben potuto iniziare al riguardo un'azione risarcitoria, anche chiedendo al custode informazioni precise in ordine alla quantificazione dei danni, eventualmente anche potendo chiedere allo stesso di accedere presso il bene sequestrato per accertare i medesimi e in ogni caso ben avrebbe potuto anche iniziare un azione risarcitoria soltanto per accertare l'an debeatur, riservandosi poi di agire giudizialmente per il quantum.
Pertanto, l'appello in esame deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
6148/19 del Tribunale di Napoli, proposto da Parte_1 con atto notificato a
[...] Controparte_1
e , così provvede:
[...] CP_2
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida cadauna nella somma di euro 7.120,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA
e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Sergio Grandoni delle spese liquidate in favore di;
CP_2
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 29-1-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)