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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2024, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del dott. Raffaele Califano, all'udienza di discussione di oggi, 16/04/2024, ha pronunziato, ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 442 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO,
e vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Melella - -, C.F._2
OPPONENTE
E
(1973), E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
(1995) rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa Caprio , C.F._3
OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori chiedevano all'intestato Tribunale in via monitoria di CP_1 ingiungere a il pagamento della somma di euro 6.000,00, dei relativi Parte_1
interessi e delle spese di procedura, per canoni di locazione commerciale.
Con decreto ingiuntivo n. 1186 del 2022, il Tribunale adito provvedeva in conformità della domanda.
Detto decreto veniva notificato all'ingiunto in data19 12 2022.
L'opposizione veniva proposta con citazione e notificata agli opposti in data 28 1
2023.
Perfezionatasi tale notifica, l'ingiunto provvedeva al deposito della citazione e degli atti in Tribunale in data 6 2 2023 e chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo per insussistenza del credito.
Gli opposti, costituitisi, instavano, in rito, per la inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva, e, nel merito, per il rigetto della stessa per sussistenza del credito.
L'opposizione è inammissibile poiché proposta tardivamente.
Ricorre la ragione di tardività eccepita dagli opposti.
Ed invero, a mente dell'art. 447 bis c.p.c. le controversie in materia di locazione sono soggette al cosiddetto rito locatizio.
Due sono i corollari di ciò che qui rilevano.
Il primo, l'opposizione al decreto ingiuntivo è da proporre con ricorso e non con citazione.
Il secondo, la citazione può ritenersi equipollente al ricorso, per raggiungimento dello scopo, se essa, notificata nel termine di giorni 40, è altresì depositata presso il
Tribunale nel medesimo termine (cfr. Cass. 7450/13 e 24037/15 e di recente Sezioni unite civili n. 927/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta con citazione, anziché con ricorso. Essa è stata sì notificata nel termine di giorni 40, ma è stata depositata presso il
Tribunale solo in data 6 2 2023, vale a dire dopo che era maturato il termine di decadenza di giorni 40 previsto dalla legge.
L'opposizione è dunque da considerare proposta tardivamente e di conseguenza inammissibile.
Il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile e conferisce efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a pagare agli opposti le spese di lite, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi e in euro 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
distrae le stesse in favore dell'Avv. Luisa Caprio, dichiaratasi antistataria.
IL GIUDICE
Raffaele Califano