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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/10/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 50 CCII la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 978/2025 R.G.A.C.C., promossa da
(avv. A. Zagaria e V. Di Palma); Parte_1
- reclamante – nei confronti di
NP (avv. A. Bove);
Agenzia , riscossione;
CP_1 Controparte_2
OCC di Trani;
– reclamati -
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII avverso rigetto dell'istanza di liquidazione controllata.
CONCLUSIONI per parte reclamante: “Voglia la Corte D'Appello accogliere il presente reclamo, riformando il provvedimento di inammissibilità impugnato;
dichiarare
l'ammissibilità dell'istanza di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
disporre
l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII nei confronti del sig. , con ogni consequenziale provvedimento”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo depositato il 10 giugno 2025, impugnava il Parte_1 decreto motivato di rigetto, ex art. 268 CCII, del 24 aprile 2025 (comunicato il pagina 1 di 7 successivo 13 maggio 2025), con cui il Tribunale di Trani ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere la liquidazione controllata del proprio patrimonio, ai sensi degli artt. 268 e ss.
CCII.
La Procura Generale ha depositato atto con cui ha chiesto il rigetto del reclamo.
Il Tribunale di Trani ha motivato il proprio provvedimento sostenendo:
-) che condizione per l'apertura della procedura di liquidazione controllata è la sussistenza di attivo da distribuire ai creditori, il che impone la valutazione prognostica - ex ante - che le entrate future del nucleo familiare siano sufficienti a pagare le spese di procedura e a consentire la soddisfazione, sia pur minima, dei creditori;
-) che, nel caso di specie, tale condizione non era sussistente, in quanto l'unico reddito mensile disponibile del era lo stipendio mensile, pari ad € 1.354,00, posto Parte_1 che il debitore sovraindebitato era titolare di un unico bene immobile pro-quota (2/24 di un vano “ripostiglio” di circa 16 mq. su un terrazzo in Barletta), del valore di appena €
300,00;
-) che l'importo mensile dello stipendio era appena sufficiente a garantire le esigenze vitali del nucleo familiare, composto dal ricorrente e dalla moglie disoccupata, per il quale erano necessarie entrate minime mensili pari ad € 1.100,00, oltre alle spese straordinarie ed eventuali;
-) che, ammontando le spese di procedura ad € 3.247,00 per il compenso dell'OCC, oltre a quelle per l'apertura del conto corrente della procedura, l'eventuale attivo da distribuire ai creditori, decurtato da tali spese, ammontava a soli € 5.897,00, rispetto al quale, per il principale creditore (Agenzia delle entrate per riscossione), appariva maggiormente conveniente il prelievo di 1/5 dello stipendio;
-) che, pertanto, l'apertura della liquidazione controllata doveva rispettare il principio di economicità della stessa, ovvero la sua utilità rispetto allo scopo perseguito (che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta).
Avverso detto decreto motivato, parte reclamante ha evidenziato:
- che non è corretta l'affermazione secondo cui la procedura non sarebbe in grado di soddisfare neppure in misura minima i creditori, posto che l'attivo liquidabile è composto dall'importo di € 254,00 mensili per almeno tre anni, pari a complessivi € 9.144,00, risultante dalla differenza tra lo stipendio mensile netto percepito e le spese di sussistenza (€ 1.100,00): i costi della procedura, pertanto, pari ad €. 3.247,00, sarebbero integralmente soddisfatti;
pagina 2 di 7 - che non è corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui non si deve darsi luogo all'apertura della procedura di liquidazione controllata in presenza di soggetto incapiente, il cui patrimonio non sia liquidabile a beneficio dei debitori;
ed invero, in base all'art. 268, terzo comma, CCII, la possibilità di acquisire attivo costituisce presupposto oggettivo per l'apertura della procedura soltanto ove l'istanza di liquidazione controllata provenga da un creditore, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame;
- che la giurisprudenza più autorevole (Corte d'Appello di Milano n. 21/2023), con interpretazione fondata sul dato letterale della norma, aveva affermato che è precluso al giudice qualsiasi accertamento sull'utilità della procedura, posto che, in caso contrario, non si potrebbe giungere alla chiusura del sovraindebitamento ed al fresh start del debitore, finalità ultima della disciplina;
- che era errata pure l'affermazione sulla presunta maggior convenienza del pignoramento del quinto per l'Agenzia delle entrate, posto che la liquidazione controllata ha natura concorsuale, per cui è irrilevante la convenienza soggettiva del singolo creditore ai fini della ammissibilità della procedura, coinvolgendo la stessa l'universalità dei creditori, con par condicio e controllo giudiziale;
- che pertanto l'affermazione del tribunale trascurava del tutto detta finalità, concentrandosi su un criterio di mera “resa finanziaria”, non conforme alla ratio del CCII;
- che non aveva la possibilità di accedere ad altri strumenti di rateizzazione fiscale o di accordi con , in quanto il suo debito era superiore ad € Controparte_3
120.000,00 e avrebbe potuto beneficiare di una dilazione sino a un massimo di 120 rate pagando un importo mensile pari ad € 2.752,43, palesemente insostenibile rispetto al suo stipendio;
- che non aveva la possibilità neppure di accedere allo strumento della esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII poiché aveva un reddito superiore a quello previsto per la esdebitazione;
Tanto premesso, ha chiesto che venga accolto il reclamo, mediante la riforma del provvedimento di inammissibilità impugnato.
Ritualmente notificato il reclamo e il decreto di comparizione delle parti, si è costituito il solo NP, che ha dedotto che, al 10.12.2024, il era debitore nei confronti Parte_1 dell'NP della complessiva somma di € 12.284,29, portata dal decreto ingiuntivo n.
573/17, a titolo di recupero del TFR ed ultime mensilità erogate dall'NP ad alcuni dipendenti della ditta individuale , oltre accessori;
pertanto, Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 7 ha chiesto che, ove non si fosse tenuto conto del versamento ad esso dovuto, venisse respinto il reclamo e la richiesta di apertura della liquidazione controllata.
All'udienza del 16.9.2025, dopo il deposito di note scritte da parte del reclamante, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
A parere della Corte, il principale motivo di reclamo è fondato.
Va premesso che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 268 CCII (secondo cui,
“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”) non è prevista nel caso in cui la procedura sia stata richiesta dal debitore, per cui deve convenirsi con il reclamante sul fatto che l'esistenza di attivo da distribuire non costituisce un presupposto oggettivo della procedura di liquidazione controllata ove la relativa domanda sia proposta del debitore sovra-indebitato.
Ad ogni buon conto, nella fattispecie in questione, il debitore dispone di reddito da lavoro dipendente (stipendio mensile per € 1.354,00), sicchè esso è comunque un reddito da poter utilizzare come fonte di soddisfacimento - anche solo parziale - dei creditori;
ai sensi dell'articolo 268, comma terzo, CCII, si fa invero luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'art. 269, co. 2, che “… è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
La disposizione, risalente al Correttivo, dovrebbe condurre al definitivo superamento del dibattito - alimentato dal precedente dettato della norma – riguardante l'ipotesi del se, in caso di radicale insussistenza dell'attivo, la sola via percorribile dal debitore sarebbe quella dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII, ovvero se rimanga aperta, per il soggetto, anche la via della liquidazione controllata;
così come dovrebbe discenderne la soluzione - in senso affermativo - del dilemma che si poneva nell'ottica della liquidazione del patrimonio ex previgente legge n. 3/2012, circa l'ammissibilità della procedura in mancanza di un patrimonio attualmente liquidabile, ma contando sulla possibilità di destinare alla soddisfazione dei creditori beni futuri (v. Trib. Parma 20 settembre 2023, che ha ritenuto potersi dar corso alla procedura anche quando il debitore istante metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di redditi, beni mobili o immobili pagina 4 di 7 liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi in funzione della procedura stessa).
Nel caso in esame, avendo l'OCC attestato che vi è possibilità di acquisire attivo, il
Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente motivare sul motivo per il quale l'OCC aveva errato nel ritenere che fosse possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (nella misura di € 5.897,00 netti per almeno 3 anni); al che, non pare che il Tribunale abbia adempiuto.
Deve altresì evidenziarsi che la giurisprudenza di merito (v. Corte Appello Ancona
17.5.2024, Trib. Bologna 29.4.2020 ex multis) – le cui motivazioni qui si condividono - ha espressamente previsto l'ammissibilità della procedura laddove il debitore possa mettere a disposizione dei creditori solo la parte della sua retribuzione mensile, non indispensabile a soddisfare i bisogni suoi e della sua famiglia, e ciò anche laddove si ipotizzi che le risorse acquisibili alla procedura nell'arco di un triennio siano idonee solamente a permettere il soddisfacimento integrale delle spese di procedura ed il residuo risulti tale da consentire il pagamento dei creditori concorsuali in modo oltremodo esiguo, come nel caso di specie (v., sul punto, anche Corte Appello di Bari n. 1497/2024, secondo cui “appare possibile la procedura liquidatoria 'senza beni' attuali in quanto la recente sentenza n. 6/2024 della Corte Costituzionale, interpretando il disposto dell'articolo 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., ha confermato che «la possibilità di ascrivere alla procedura della liquidazione controllata anche i beni sopravvenuti si pone in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 del codice civile, in base al quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; v. altresì Trib. Forlì 20.09.2023, Trib Milano 12.01.2023, App. Milano 21/2023).
La Corte non ignora l'esistenza di una linea interpretativa, diffusa nella giurisprudenza di merito (v. per tutte Trib. Milano 14.3.2024, est. Giani), secondo cui vi è un principio di carattere generale, che si evince dallo stesso art. 268, terzo comma, CCII, che è quello della c.d. “efficienza ed economicità” delle procedure concorsuali;
ove, quindi,
l'ordinamento, a parità di condizioni oggettive e soggettive, consenta al debitore di conseguire l'esdebitazione a costo zero (c.d. esdebitazione dell'incapiente), dovrà essere considerato recessivo il restante rimedio previsto dal legislatore (ossia la liquidazione controllata), che determinerebbe un aggravio di spese, in primis quelle afferenti la nomina di un liquidatore, stante l'assenza di beni/crediti da liquidare anche in via prospettica (cfr. Trib. Palermo 30.9.22, Trib. Bologna 13.7.23 tra le tante).
pagina 5 di 7 Tuttavia, pur volendo ritenere che la liquidazione controllata risponda al principio di economicità ed efficienza delle procedure concorsuali, vi è che, nel concreto, il debitore ha dimostrato che non può accedere all'esdebitazione dell'incapiente, per cui la motivazione del Tribunale, secondo cui il debitore non dispone di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione della procedura e quindi non sarebbe rispondente ai principi di efficienza ed economicità non appare, per quanto detto sopra, conforme a diritto.
Venendo adesso all'altro corno della motivazione, secondo cui appare maggiormente conveniente, per l'Agenzia delle entrate per la riscossione, la prosecuzione del prelievo del quinto dello stipendio rispetto alla procedura liquidatoria, va detto che tale valutazione non tiene in adeguato conto del fatto che trattasi di procedura di natura concorsuale, che avvantaggia - tramite la liquidazione collettiva - tutti i creditori (e non solo quello principale), con le modalità distributive tipiche del concorso e non dell'esecuzione individuale (v. sul punto Trib. Roma 18.2.2023, secondo cui “l'attuazione di prelievi coattivi individuali non può ostacolare l'accesso alla procedura di sovraindebitamento. L'interesse del singolo creditore non può prevalere sull'interesse generale alla procedura concorsuale”).
Peraltro, la circostanza che l'attivo del ricorrente sia composto dalla sola componente reddituale non esclude la possibilità che, nelle more del triennio, possano essere acquisiti alla procedura ulteriori beni (ad es. in virtù di una successione ereditaria), la cui liquidazione ben potrebbe protrarsi oltre il termine triennale individuato dall'art. 282 co.
1 CCII (v. Trib. Monza 13.3.2023).
Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del reclamo, va dunque dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata e gli atti vanno rimessi al tribunale di Trani per i successivi adempimenti di competenza, tra cui anche quello (in sede di apertura della liquidazione) di verificare se il credito vantato dall'NP sia stato ricompreso nell'elenco dei creditori, eventualmente aggiornandolo a cua del nominando liquidatore.
In ordine alle spese di lite del procedimento, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'atteggiamento processuale dei creditori reclamati e del contenuto della difesa dell'unica parte reclamata costituita (che ha solo specificato l'entità della propria posizione creditoria), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, in accoglimento del reclamo:
pagina 6 di 7 - dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
; Parte_1
- rimette gli atti al Tribunale di Trani per i successivi adempimenti di competenza;
- compensa le spese.
Così deciso dalla Corte d'Appello di Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Giudice rel.
Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 50 CCII la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 978/2025 R.G.A.C.C., promossa da
(avv. A. Zagaria e V. Di Palma); Parte_1
- reclamante – nei confronti di
NP (avv. A. Bove);
Agenzia , riscossione;
CP_1 Controparte_2
OCC di Trani;
– reclamati -
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII avverso rigetto dell'istanza di liquidazione controllata.
CONCLUSIONI per parte reclamante: “Voglia la Corte D'Appello accogliere il presente reclamo, riformando il provvedimento di inammissibilità impugnato;
dichiarare
l'ammissibilità dell'istanza di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
disporre
l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII nei confronti del sig. , con ogni consequenziale provvedimento”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo depositato il 10 giugno 2025, impugnava il Parte_1 decreto motivato di rigetto, ex art. 268 CCII, del 24 aprile 2025 (comunicato il pagina 1 di 7 successivo 13 maggio 2025), con cui il Tribunale di Trani ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere la liquidazione controllata del proprio patrimonio, ai sensi degli artt. 268 e ss.
CCII.
La Procura Generale ha depositato atto con cui ha chiesto il rigetto del reclamo.
Il Tribunale di Trani ha motivato il proprio provvedimento sostenendo:
-) che condizione per l'apertura della procedura di liquidazione controllata è la sussistenza di attivo da distribuire ai creditori, il che impone la valutazione prognostica - ex ante - che le entrate future del nucleo familiare siano sufficienti a pagare le spese di procedura e a consentire la soddisfazione, sia pur minima, dei creditori;
-) che, nel caso di specie, tale condizione non era sussistente, in quanto l'unico reddito mensile disponibile del era lo stipendio mensile, pari ad € 1.354,00, posto Parte_1 che il debitore sovraindebitato era titolare di un unico bene immobile pro-quota (2/24 di un vano “ripostiglio” di circa 16 mq. su un terrazzo in Barletta), del valore di appena €
300,00;
-) che l'importo mensile dello stipendio era appena sufficiente a garantire le esigenze vitali del nucleo familiare, composto dal ricorrente e dalla moglie disoccupata, per il quale erano necessarie entrate minime mensili pari ad € 1.100,00, oltre alle spese straordinarie ed eventuali;
-) che, ammontando le spese di procedura ad € 3.247,00 per il compenso dell'OCC, oltre a quelle per l'apertura del conto corrente della procedura, l'eventuale attivo da distribuire ai creditori, decurtato da tali spese, ammontava a soli € 5.897,00, rispetto al quale, per il principale creditore (Agenzia delle entrate per riscossione), appariva maggiormente conveniente il prelievo di 1/5 dello stipendio;
-) che, pertanto, l'apertura della liquidazione controllata doveva rispettare il principio di economicità della stessa, ovvero la sua utilità rispetto allo scopo perseguito (che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta).
Avverso detto decreto motivato, parte reclamante ha evidenziato:
- che non è corretta l'affermazione secondo cui la procedura non sarebbe in grado di soddisfare neppure in misura minima i creditori, posto che l'attivo liquidabile è composto dall'importo di € 254,00 mensili per almeno tre anni, pari a complessivi € 9.144,00, risultante dalla differenza tra lo stipendio mensile netto percepito e le spese di sussistenza (€ 1.100,00): i costi della procedura, pertanto, pari ad €. 3.247,00, sarebbero integralmente soddisfatti;
pagina 2 di 7 - che non è corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui non si deve darsi luogo all'apertura della procedura di liquidazione controllata in presenza di soggetto incapiente, il cui patrimonio non sia liquidabile a beneficio dei debitori;
ed invero, in base all'art. 268, terzo comma, CCII, la possibilità di acquisire attivo costituisce presupposto oggettivo per l'apertura della procedura soltanto ove l'istanza di liquidazione controllata provenga da un creditore, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame;
- che la giurisprudenza più autorevole (Corte d'Appello di Milano n. 21/2023), con interpretazione fondata sul dato letterale della norma, aveva affermato che è precluso al giudice qualsiasi accertamento sull'utilità della procedura, posto che, in caso contrario, non si potrebbe giungere alla chiusura del sovraindebitamento ed al fresh start del debitore, finalità ultima della disciplina;
- che era errata pure l'affermazione sulla presunta maggior convenienza del pignoramento del quinto per l'Agenzia delle entrate, posto che la liquidazione controllata ha natura concorsuale, per cui è irrilevante la convenienza soggettiva del singolo creditore ai fini della ammissibilità della procedura, coinvolgendo la stessa l'universalità dei creditori, con par condicio e controllo giudiziale;
- che pertanto l'affermazione del tribunale trascurava del tutto detta finalità, concentrandosi su un criterio di mera “resa finanziaria”, non conforme alla ratio del CCII;
- che non aveva la possibilità di accedere ad altri strumenti di rateizzazione fiscale o di accordi con , in quanto il suo debito era superiore ad € Controparte_3
120.000,00 e avrebbe potuto beneficiare di una dilazione sino a un massimo di 120 rate pagando un importo mensile pari ad € 2.752,43, palesemente insostenibile rispetto al suo stipendio;
- che non aveva la possibilità neppure di accedere allo strumento della esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII poiché aveva un reddito superiore a quello previsto per la esdebitazione;
Tanto premesso, ha chiesto che venga accolto il reclamo, mediante la riforma del provvedimento di inammissibilità impugnato.
Ritualmente notificato il reclamo e il decreto di comparizione delle parti, si è costituito il solo NP, che ha dedotto che, al 10.12.2024, il era debitore nei confronti Parte_1 dell'NP della complessiva somma di € 12.284,29, portata dal decreto ingiuntivo n.
573/17, a titolo di recupero del TFR ed ultime mensilità erogate dall'NP ad alcuni dipendenti della ditta individuale , oltre accessori;
pertanto, Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 7 ha chiesto che, ove non si fosse tenuto conto del versamento ad esso dovuto, venisse respinto il reclamo e la richiesta di apertura della liquidazione controllata.
All'udienza del 16.9.2025, dopo il deposito di note scritte da parte del reclamante, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
A parere della Corte, il principale motivo di reclamo è fondato.
Va premesso che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 268 CCII (secondo cui,
“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”) non è prevista nel caso in cui la procedura sia stata richiesta dal debitore, per cui deve convenirsi con il reclamante sul fatto che l'esistenza di attivo da distribuire non costituisce un presupposto oggettivo della procedura di liquidazione controllata ove la relativa domanda sia proposta del debitore sovra-indebitato.
Ad ogni buon conto, nella fattispecie in questione, il debitore dispone di reddito da lavoro dipendente (stipendio mensile per € 1.354,00), sicchè esso è comunque un reddito da poter utilizzare come fonte di soddisfacimento - anche solo parziale - dei creditori;
ai sensi dell'articolo 268, comma terzo, CCII, si fa invero luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'art. 269, co. 2, che “… è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
La disposizione, risalente al Correttivo, dovrebbe condurre al definitivo superamento del dibattito - alimentato dal precedente dettato della norma – riguardante l'ipotesi del se, in caso di radicale insussistenza dell'attivo, la sola via percorribile dal debitore sarebbe quella dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII, ovvero se rimanga aperta, per il soggetto, anche la via della liquidazione controllata;
così come dovrebbe discenderne la soluzione - in senso affermativo - del dilemma che si poneva nell'ottica della liquidazione del patrimonio ex previgente legge n. 3/2012, circa l'ammissibilità della procedura in mancanza di un patrimonio attualmente liquidabile, ma contando sulla possibilità di destinare alla soddisfazione dei creditori beni futuri (v. Trib. Parma 20 settembre 2023, che ha ritenuto potersi dar corso alla procedura anche quando il debitore istante metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di redditi, beni mobili o immobili pagina 4 di 7 liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi in funzione della procedura stessa).
Nel caso in esame, avendo l'OCC attestato che vi è possibilità di acquisire attivo, il
Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente motivare sul motivo per il quale l'OCC aveva errato nel ritenere che fosse possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (nella misura di € 5.897,00 netti per almeno 3 anni); al che, non pare che il Tribunale abbia adempiuto.
Deve altresì evidenziarsi che la giurisprudenza di merito (v. Corte Appello Ancona
17.5.2024, Trib. Bologna 29.4.2020 ex multis) – le cui motivazioni qui si condividono - ha espressamente previsto l'ammissibilità della procedura laddove il debitore possa mettere a disposizione dei creditori solo la parte della sua retribuzione mensile, non indispensabile a soddisfare i bisogni suoi e della sua famiglia, e ciò anche laddove si ipotizzi che le risorse acquisibili alla procedura nell'arco di un triennio siano idonee solamente a permettere il soddisfacimento integrale delle spese di procedura ed il residuo risulti tale da consentire il pagamento dei creditori concorsuali in modo oltremodo esiguo, come nel caso di specie (v., sul punto, anche Corte Appello di Bari n. 1497/2024, secondo cui “appare possibile la procedura liquidatoria 'senza beni' attuali in quanto la recente sentenza n. 6/2024 della Corte Costituzionale, interpretando il disposto dell'articolo 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., ha confermato che «la possibilità di ascrivere alla procedura della liquidazione controllata anche i beni sopravvenuti si pone in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 del codice civile, in base al quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; v. altresì Trib. Forlì 20.09.2023, Trib Milano 12.01.2023, App. Milano 21/2023).
La Corte non ignora l'esistenza di una linea interpretativa, diffusa nella giurisprudenza di merito (v. per tutte Trib. Milano 14.3.2024, est. Giani), secondo cui vi è un principio di carattere generale, che si evince dallo stesso art. 268, terzo comma, CCII, che è quello della c.d. “efficienza ed economicità” delle procedure concorsuali;
ove, quindi,
l'ordinamento, a parità di condizioni oggettive e soggettive, consenta al debitore di conseguire l'esdebitazione a costo zero (c.d. esdebitazione dell'incapiente), dovrà essere considerato recessivo il restante rimedio previsto dal legislatore (ossia la liquidazione controllata), che determinerebbe un aggravio di spese, in primis quelle afferenti la nomina di un liquidatore, stante l'assenza di beni/crediti da liquidare anche in via prospettica (cfr. Trib. Palermo 30.9.22, Trib. Bologna 13.7.23 tra le tante).
pagina 5 di 7 Tuttavia, pur volendo ritenere che la liquidazione controllata risponda al principio di economicità ed efficienza delle procedure concorsuali, vi è che, nel concreto, il debitore ha dimostrato che non può accedere all'esdebitazione dell'incapiente, per cui la motivazione del Tribunale, secondo cui il debitore non dispone di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione della procedura e quindi non sarebbe rispondente ai principi di efficienza ed economicità non appare, per quanto detto sopra, conforme a diritto.
Venendo adesso all'altro corno della motivazione, secondo cui appare maggiormente conveniente, per l'Agenzia delle entrate per la riscossione, la prosecuzione del prelievo del quinto dello stipendio rispetto alla procedura liquidatoria, va detto che tale valutazione non tiene in adeguato conto del fatto che trattasi di procedura di natura concorsuale, che avvantaggia - tramite la liquidazione collettiva - tutti i creditori (e non solo quello principale), con le modalità distributive tipiche del concorso e non dell'esecuzione individuale (v. sul punto Trib. Roma 18.2.2023, secondo cui “l'attuazione di prelievi coattivi individuali non può ostacolare l'accesso alla procedura di sovraindebitamento. L'interesse del singolo creditore non può prevalere sull'interesse generale alla procedura concorsuale”).
Peraltro, la circostanza che l'attivo del ricorrente sia composto dalla sola componente reddituale non esclude la possibilità che, nelle more del triennio, possano essere acquisiti alla procedura ulteriori beni (ad es. in virtù di una successione ereditaria), la cui liquidazione ben potrebbe protrarsi oltre il termine triennale individuato dall'art. 282 co.
1 CCII (v. Trib. Monza 13.3.2023).
Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del reclamo, va dunque dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata e gli atti vanno rimessi al tribunale di Trani per i successivi adempimenti di competenza, tra cui anche quello (in sede di apertura della liquidazione) di verificare se il credito vantato dall'NP sia stato ricompreso nell'elenco dei creditori, eventualmente aggiornandolo a cua del nominando liquidatore.
In ordine alle spese di lite del procedimento, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'atteggiamento processuale dei creditori reclamati e del contenuto della difesa dell'unica parte reclamata costituita (che ha solo specificato l'entità della propria posizione creditoria), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, in accoglimento del reclamo:
pagina 6 di 7 - dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
; Parte_1
- rimette gli atti al Tribunale di Trani per i successivi adempimenti di competenza;
- compensa le spese.
Così deciso dalla Corte d'Appello di Bari, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Giudice rel.
Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7