Articolo 2 della Legge 19 febbraio 1957, n. 119
Articolo 1
Versione
13 aprile 1957
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 20 dello Accordo stesso.

Entrata in vigore il 13 aprile 1957