Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/02/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2026, proposto da
DI IB, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Brugiapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto di irricevibilità prot. 0082030 del 17 novembre 2025 cat. A.12/Irr. n. 164/2025 del Questore di Ravenna, notificato il 18 novembre 2025, con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 23 agosto 2025, oltre che di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque pertinenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Ravenna e Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, dipendente - in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato - della società di diritto albanese JN COMPOSITI sh.p.k., corrente in Durazzo (Albania), con sede secondaria e rappresentanza fiscale in Parma, a seguito dell’acquisizione, da parte dell’impresa datrice di lavoro, di commesse in appalto presso i cantieri di Ravenna della società FERRETTI s.p.a., nella primavera del 2025 è stato distaccato in Italia.
Il ricorrente, quindi, ha fatto ingresso in Italia in data 28 maggio 2025.
In data 23 agosto 2025 è stato inviato il kit postale per la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno nonché la richiesta telematica al S.U.I-Sportello Unico Immigrazione di “nulla osta per distacco”.
La Questura di Ravenna ha dichiarato irricevibile la richiesta del ricorrente, qualificando la stessa al fine del rilascio di un permesso di soggiorno “per lavoro subordinato”.
In tal senso, a fondamento del provvedimento l’Amministrazione, dopo aver richiamato gli artt. 9, 35 e 36, d.p.r. n. 394/99, ha valorizzato il fatto che:
- dopo l'ingresso in Italia, lo straniero non si è presentato presso lo Sportello unico presso la Prefettura competente ma ha compilato autonomamente la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, utilizzando un modulo non conforme che è stato poi spedito direttamente alla Questura di Ravenna tramite il servizio convenzionato di Poste italiane
- la stipula del contratto di soggiorno presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro;
- le Questure non hanno competenza in materia di istanze di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in quanto essa è affidata in via esclusiva agli Sportelli Unici per l'immigrazione istituiti presso le Prefetture -Uffici Territoriali del Governo nell'ambito della gestione dei flussi migratori regolati con decreto ministeriale;
- l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dallo straniero direttamente alla Questura difetta per incompetenza dell'Amministrazione adita, nonché per il mancato rispetto delle modalità imposte dalla normativa per la presentazione delle richieste in materia di flussi migratori.
Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2026, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, posto che, nel caso di specie, il contraddittorio avrebbe, comunque, consentito al ricorrente di procedere ad eventuali regolarizzazioni della richiesta;
2. l’Amministrazione avrebbe errato nel qualificare la richiesta del ricorrente, posto che non è stato richiesto un permesso per lavoro subordinato, ma un permesso per “distacco transnazionale ex art. 27, comma 1 lett. l) T.U.I.”; inoltre, la Questura avrebbe errato nel non considerare la situazione personale e lavorativa dello straniero in Italia.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno -Prefettura di Ravenna – Questura di Ravenna, per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio preliminarmente ritiene sussistano i presupposti per la decisione con sentenza in forma semplificata.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre sottolineare anzitutto che l’istanza presentata da parte ricorrente era finalizzata specificamente ad ottenere un titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 27 TUI e non un permesso di lavoro subordinato.
L’art. 27, comma 1, lett. i, TUI, al riguardo, prevede che « Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:… i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie ».
L’art. 40, comma 13, d.p.r. n. 394 del 1999, prevede che « Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ».
Si tratta di disciplina speciale del tutto differente da quella prevista per il permesso di lavoro subordinato.
Ne consegue che il provvedimento di irricevibilità è motivato in modo inconferente.
Quanto precede consente di censurare anche la decisione dell’Amministrazione di non procedere alla comunicazione dei motivi ostativi, attraverso la quale l’errore di qualificazione avrebbe potuto essere prontamente segnalato e superato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, l’Amministrazione resistente dovendo procedere - entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presenta sentenza - al riesame dell’istanza del ricorrente, eventualmente, in caso ritenga di non accogliere immediatamente la stessa, previa attivazione del contraddittorio procedimentale in modo, se possibile, da superare gli elementi ostativi all’accoglimento della stessa.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, l’Amministrazione resistente dovendo procedere - entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presenta sentenza, al riesame dell’istanza del ricorrente, eventualmente, in caso ritenga di non accogliere immediatamente la stessa, previa attivazione del contraddittorio procedimentale in modo, se possibile, da superare gli elementi ostativi all’accoglimento della stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO AR, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AS | LO AR |
IL SEGRETARIO