TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/02/2026, n. 333
TAR
Sentenza breve 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittima omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi è censurabile, in quanto l'errore di qualificazione avrebbe potuto essere segnalato e superato.

  • Accolto
    Errata qualificazione della richiesta come permesso per lavoro subordinato invece che per distacco transnazionale

    Il Collegio ha ritenuto che l'istanza fosse finalizzata ad ottenere un titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 27 TUI e non un permesso di lavoro subordinato. La disciplina del distacco transnazionale è differente da quella del permesso di lavoro subordinato. Pertanto, il provvedimento di irricevibilità è motivato in modo inconferente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/02/2026, n. 333
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 333
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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