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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1072 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente
TRA
collettivamente ed Parte_1 impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta in
Cagliari, via dei Monsoni n. 8, appellanti contumaci
e ed rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi dagli Avv. Aldo La Morgia e Stefano La Morgia appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
Lanciano n. 330 depositata il 20/09/2023
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 330 pubblicata 20/09/2023 il Tribunale
Ordinario di Lanciano rigettava la domanda proposta dalla sig.ra di annullamento per incapacità Parte_1
naturale o, in subordine, per dolo del contratto stipulato il
20/8/2020 con il quale aveva donato ai nipoti Controparte_1
ed figli del fratello la nuda Controparte_2 CP_3
proprietà della sua casa di abitazione, con annesse pertinenze,
sita in Cagliari, via dei Monsoni n. 8, con riserva di usufrutto in suo favore, e la piena proprietà di un immobile sito in Comune
di Budoni, località Ottiolu.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre l'attrice a rifondere alle controparti le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra
[...]
, chiedendone la riforma. Parte_1
2.1. Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame.
2.2. Con memoria depositata in data 22/11/2024 i procuratori della sig.ra comunicavano che la loro CP_1
assistita era deceduta in data 20/4/2024 e depositavano il relativo certificato di morte.
2.3. Con ordinanza in data 17/12/2024, pubblicata il
18/12/2024, la causa veniva dichiarata interrotta.
3. Con ricorso depositato il 1°/4/2025 i sig.ri ed CP_1
chiedevano che venisse dichiarata Controparte_2
l'estinzione del giudizio, non essendo stato riassunto nel termine di tre mesi fissato dall'art. 305 c.p.c.
3.1. Veniva fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
l'udienza del 17/6/2025 per la decisione in ordine a tale istanza.
3.2. I ricorrenti provvedevano alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza agli eredi della sig.ra collettivamente ed impersonalmente presso CP_1
l'ultimo domicilio della defunta.
3.3. Nell'udienza del 17/6/2025 i sig.ri CP_1
insistevano nella richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio.
3.4. Nessuno degli eredi della sig.ra si CP_1
costituiva in giudizio.
3.5. Con ordinanza in data 17/6/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia degli eredi della sig.ra , ai quali il ricorso per ottenere CP_1
la dichiarazione di estinzione del giudizio è stato ritualmente notificato in data 14/4/2025 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'ultimo domicilio della defunta entro un anno dal decesso (sulla ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. agli eredi impersonalmente vedi Cass. n. 10080 del 1998)
4.1. L'istanza degli appellanti di dichiarazione di estinzione del presente giudizio di appello, ai sensi degli artt.
305 e 307 c.p.c., deve essere accolta, non essendo stato il processo riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione di interruzione.
4.2. La mancata individuazione degli eredi dell'appellante esclude la possibilità di pronunciare nei loro confronti condanna alla refusione delle spese processuali, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate (cfr. Cass. n. 15995
del 2022).
4.3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude inoltre l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi
Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19/06/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1072 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente
TRA
collettivamente ed Parte_1 impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta in
Cagliari, via dei Monsoni n. 8, appellanti contumaci
e ed rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi dagli Avv. Aldo La Morgia e Stefano La Morgia appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
Lanciano n. 330 depositata il 20/09/2023
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 330 pubblicata 20/09/2023 il Tribunale
Ordinario di Lanciano rigettava la domanda proposta dalla sig.ra di annullamento per incapacità Parte_1
naturale o, in subordine, per dolo del contratto stipulato il
20/8/2020 con il quale aveva donato ai nipoti Controparte_1
ed figli del fratello la nuda Controparte_2 CP_3
proprietà della sua casa di abitazione, con annesse pertinenze,
sita in Cagliari, via dei Monsoni n. 8, con riserva di usufrutto in suo favore, e la piena proprietà di un immobile sito in Comune
di Budoni, località Ottiolu.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre l'attrice a rifondere alle controparti le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra
[...]
, chiedendone la riforma. Parte_1
2.1. Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame.
2.2. Con memoria depositata in data 22/11/2024 i procuratori della sig.ra comunicavano che la loro CP_1
assistita era deceduta in data 20/4/2024 e depositavano il relativo certificato di morte.
2.3. Con ordinanza in data 17/12/2024, pubblicata il
18/12/2024, la causa veniva dichiarata interrotta.
3. Con ricorso depositato il 1°/4/2025 i sig.ri ed CP_1
chiedevano che venisse dichiarata Controparte_2
l'estinzione del giudizio, non essendo stato riassunto nel termine di tre mesi fissato dall'art. 305 c.p.c.
3.1. Veniva fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
l'udienza del 17/6/2025 per la decisione in ordine a tale istanza.
3.2. I ricorrenti provvedevano alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza agli eredi della sig.ra collettivamente ed impersonalmente presso CP_1
l'ultimo domicilio della defunta.
3.3. Nell'udienza del 17/6/2025 i sig.ri CP_1
insistevano nella richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio.
3.4. Nessuno degli eredi della sig.ra si CP_1
costituiva in giudizio.
3.5. Con ordinanza in data 17/6/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia degli eredi della sig.ra , ai quali il ricorso per ottenere CP_1
la dichiarazione di estinzione del giudizio è stato ritualmente notificato in data 14/4/2025 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'ultimo domicilio della defunta entro un anno dal decesso (sulla ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. agli eredi impersonalmente vedi Cass. n. 10080 del 1998)
4.1. L'istanza degli appellanti di dichiarazione di estinzione del presente giudizio di appello, ai sensi degli artt.
305 e 307 c.p.c., deve essere accolta, non essendo stato il processo riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione di interruzione.
4.2. La mancata individuazione degli eredi dell'appellante esclude la possibilità di pronunciare nei loro confronti condanna alla refusione delle spese processuali, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate (cfr. Cass. n. 15995
del 2022).
4.3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude inoltre l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi
Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19/06/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi