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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 09/02/2026, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2061/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14719/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Rocca D'Evandro
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Comune di San Giorgio A Cremano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259019159802000 IMU 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1051/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate RI, il
Comune di S. Giorgio a Cremano, il Comune di Napoli e il Comune di Rocca d'Evandro. La ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate RI, il Comune di S. Giorgio a Cremano e il Comune di Napoli si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il Comune di Rocca d'Evandro è rimasto contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lal ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese, la prescrizione dei tributi, la decadenza dalla pretesa, il difetto di motivazione dell'atto e la sua nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e per la mancanza della sottoscrizione.
L'Agenzia delle Entrate RI controdeduce che l'atto è adeguatamente motivato e che le cartelle sottese sono state ritualmente notificate;
quindi, chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione, anche per effetto della notifica di ulteriori atti interruttivi del relativo temine. Il Comune di S. Giorgio a Cremano evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva;
inoltre, rappresenta che l'avviso di pagamento è stato regolarmente notificato e chiede rigettarsi le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Il Comune di Napoli deduce il proprio difetto di legittimazione passiva;
inoltre, rappresenta che l'avviso di pagamento è stato regolarmente notificato.
Il ricorso è fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate RI ha documentato l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e di due successive intimazioni di pagamento ex art. 140 c.p.c.: tuttavia, dette notifiche non appaiono rituali, difettando per ciascuna di esse la prova della notifica della necessaria raccomandata informativa. Invero, sia per le cartelle che per le intimazioni successive la notifica della raccomandata informativa risulta perfezionata per compiuta giacenza, ma in nessun caso l'agente notificatore ha specificati quale sia stata la ragione della mancata consegna dell'atto, omettendo di sbarrare una qualunque della caselle presenti nel timbro apposto sulla busta, in violazione dell'Allegato A alla Delibera AG.COM. n. 385/13/CONS del 20.06.2013 (Regolamento postale) che all'art. 23 dispone che “gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”. Orbene, costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui “ in tema di notifica di un atto impositivo
a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'Banca_1, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). Ebbene, la
Suprema Corte ha chiarito che la mancanza indicazione delle circostanze di fatto che hanno impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente, impedisce proprio la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 cod.civ., con conseguente nullità della notificazione (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 14717/24).
Pertanto, ritenuta la nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese e delle successive intimazioni di pagamento, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
L'accoglimento del ricorso per il rilevato difetto di forma costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
LI SC
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14719/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Rocca D'Evandro
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Comune di San Giorgio A Cremano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259019159802000 IMU 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1051/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate RI, il
Comune di S. Giorgio a Cremano, il Comune di Napoli e il Comune di Rocca d'Evandro. La ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate RI, il Comune di S. Giorgio a Cremano e il Comune di Napoli si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il Comune di Rocca d'Evandro è rimasto contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lal ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese, la prescrizione dei tributi, la decadenza dalla pretesa, il difetto di motivazione dell'atto e la sua nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e per la mancanza della sottoscrizione.
L'Agenzia delle Entrate RI controdeduce che l'atto è adeguatamente motivato e che le cartelle sottese sono state ritualmente notificate;
quindi, chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione, anche per effetto della notifica di ulteriori atti interruttivi del relativo temine. Il Comune di S. Giorgio a Cremano evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva;
inoltre, rappresenta che l'avviso di pagamento è stato regolarmente notificato e chiede rigettarsi le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Il Comune di Napoli deduce il proprio difetto di legittimazione passiva;
inoltre, rappresenta che l'avviso di pagamento è stato regolarmente notificato.
Il ricorso è fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate RI ha documentato l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e di due successive intimazioni di pagamento ex art. 140 c.p.c.: tuttavia, dette notifiche non appaiono rituali, difettando per ciascuna di esse la prova della notifica della necessaria raccomandata informativa. Invero, sia per le cartelle che per le intimazioni successive la notifica della raccomandata informativa risulta perfezionata per compiuta giacenza, ma in nessun caso l'agente notificatore ha specificati quale sia stata la ragione della mancata consegna dell'atto, omettendo di sbarrare una qualunque della caselle presenti nel timbro apposto sulla busta, in violazione dell'Allegato A alla Delibera AG.COM. n. 385/13/CONS del 20.06.2013 (Regolamento postale) che all'art. 23 dispone che “gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”. Orbene, costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui “ in tema di notifica di un atto impositivo
a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'Banca_1, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). Ebbene, la
Suprema Corte ha chiarito che la mancanza indicazione delle circostanze di fatto che hanno impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente, impedisce proprio la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 cod.civ., con conseguente nullità della notificazione (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 14717/24).
Pertanto, ritenuta la nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese e delle successive intimazioni di pagamento, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
L'accoglimento del ricorso per il rilevato difetto di forma costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
LI SC