Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/05/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n.4407/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. MORGIGNO AMBROGIA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_2
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 20/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 06/06/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei relativi requisiti sanitari prescritti dalla legge, il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_2 inammissibile e infondata.
La domanda attorea diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Invece, deve essere confermata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa già riscontrato dal CTU nominato nella precedente fase di ATP.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_2
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
2 processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP per l'espletamento di un supplemento peritale, ha affermato la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal
21/03/2025 (data della visita peritale), confermando la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa come riscontrato nel corso della precedente fase (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU da pag.2 a pag.5 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale:
«DATO STORICO-CLINICO. Dal fascicolo di parte attrice si apprende che in data 24/10/2022 la signora presentava all' CP_1 CP_2 domanda ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento di stato di Handicap grave, sulla scorta della documentazione medica attestante le sue patologie.
A seguito della valutazione medica da parte della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Andria, in data 05/12/2022 la ricorrente veniva giudicata “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67-99%”, con valore pari al 70% e diagnosi di “trocoscoliosi lombare sinistro convessa, esiti di stabilizzazione a L2-L5 e posizionamento di dispositivo ammortizzante intersomatico L2-L3-
3 L4. Coxartrosi bilaterale. Esiti di polmonite da sars Cov 2.
Disturbo ansioso depressivo”.
La stessa veniva inoltre giudicata nella medesima occasione portatore di Handicap, secondo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992. Avverso tale giudizio veniva presentato ricorso: a seguito di espletamento ctu da parte di me medesima nel mese di febbraio del 2024 la ricorrente veniva giudicata invalida al 70%, in maniera concorde al giudizio espresso dalla commissione ma portatrice di Handicap in condizione di gravità.
ACCERTAMENTI PERITALI
A seguito di convocazione mediante pec ad ambo le parti, visitavo la sig. ra il giorno 21/03/2025 presso il PTA del PO di CP_1
Trani, dopo concordata richiesta di proroga dei termini di espletamento dell'incarico; la ricorrente, veniva precedentemente convocata per il giorno 19 febbraio ma risultava assente per motivi di salute come indicato nella pec ricevuta alcuni giorni dopo dall'avvocato di parte. La signora giungeva CP_1 accompagnata dall'avv. Morgigno ed era identificata con C.I. n
[...]
. Nume_1
Documentazione medica agli atti successiva all'espletamento della ctu:
- 09/04/2024 Referto di visita psichiatrica CSM di Bisceglie: “...
La paziente si presenta all'osservazione con facies orientata in senso depressivo, sguardo basso, senso di inadeguatezza, poco orientata nel tempo e nello spazio. Presenta tono dell'umore depresso, l'eloquio è stentato, quasi con monosillabi. Presente deficit della memoria a breve termine e lungo termine. Deficit di attenzione selettiva nella componente divisa e flessibilità cognitiva, lentezza nella velocità di processazione delle informazioni, deficit nel problem solving. Si evidenziano iniziali segni e sintomi del decadimento cognitivo, caratterizzati da perdita di memoria, funzione esecutiva alterata, difficoltà ad iniziare azioni o compiti, pensiero rallentato, cambiamenti di umore e di personalità e deficit del linguaggio. I sintomi associati al disturbo neurocognitivo si manifestano come perdere
4 spesso oggetti di uso comune, dimenticare appuntamenti… Diagnosi attuale, disturbo depressivo severo con ansia marcata in soggetto con compromissione delle autonomie sociali e funzionali per iniziale decadimento cognitivo… Si suggerisce terapia a base di
Daparox 20 mg 1 cp die…”
- 04/06/2024 Relazione medica fisiatrica, dottor Per_1 poliambulatorio Asl BT: “... Poliartrosi di medio elevato impegno funzionale, cervico lombalgia cronica con sciatica ricorrente in
EDD multiple, troco scoliosi severa ed esiti di stabilizzazione vertebrale con posizionamento di cage intersomatico, esiti di Sars
Cov 2, sindrome ansiosa depressiva reattiva… Compromessa
l'autonomia completa nei passaggi posturali… impacciati e difficoltosi…”;
Anamnesi: Coniugata, ex casalinga. Vive con il marito in un appartamento al piano rialzato. Storia clinica di grave trocoscoliosi sinistra e discopatie multiple trattata chirurgicamente con stabilizzazione vertebrale ed artrodesi L2-L5 ad Ottobre 2019 presso casa di cura privata: la paziente racconta che a seguito dell'intervento chirurgico al controllo TAC post operatorio risultava mal posizionata una vite e che pertanto si risottoponeva ad atto chirurgico. Dagli interventi subiti residua una zoppia per la quale la ricorrente riferisce plurimi cicli di
FKT, senza grandi benefici. Dall'ultimo accertamento peritale eseguito la signora riferisce un peggioramento della CP_1 deambulazione e una maggiore disautonomia con conseguente deflessione del tono dell'umore.
Esame obiettivo: paziente vigile, collaborante, eupnoica, normopeso. Giunge accompagnata dall'avvocato di parte, A.
Morgigno, deambulando con il girello: la deambulazione appare lenta e precauzionale con claudicatio neurogena sinistra, impossibile su punte e talloni. Orientata nello spazio e nel tempo, interviene nel colloquio e nella raccolta dell'anamnesi mostrando una maggiore deflessione del tono dell'umore e uno stato d'ansia legato al suo quadro clinico: piange nel corso della visita peritale per la perdita delle sue autonomie nello
5 svolgimento di molte delle sue attività quotidiane. I cambi posturali appaiono difficoltosi e impacciati. Scoliosi severa sinistro convessa. Cicatrice mediana longitudinale di circa 20 cm centrata sul rachide lombare, flesso estensione della colonna ai gradi minimi, EPA ECD FPA FCD ipovalidi a destra, quasi nulli a sinistra. Persistente anestesia nel territorio di L5 a sinistra.
Nulla da segnalare a carico degli arti superiori.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
Dall'analisi della documentazione sanitaria e dall'esame clinico della ricorrente è possibile formulare il seguente giudizio.
La sig. ra 69 anni, è affetta da: “Grave Controparte_1 scoliosi sinistro convessa in esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale, deficit del tibiale anteriore a sinistra, sindrome ansioso depressiva reattiva severa, esiti stabilizzati di COVID”.
Per le patologie di cui è affetta la ricorrente, alla luce del peggioramento del quadro clinico-psichiatrico complessivo e delle ripercussioni funzionali riscontrate, si giudica la signora ultrasessantacinquenne grave, 100% e si concede Parte_1
l'indennità di accompagnamento dalla data della visita peritale,
21/03/2025, con revisione tra 12 mesi».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti l'indennità di accompagnamento sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito della nuova visita peritale è stato possibile riscontrate un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato sia all'epoca della visita eseguita in via amministrativa sia all'epoca della precedente visita peritale.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento
6 della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto
CTU e specificata in dispositivo.
Invece, alla luce delle risultanze anche della CTU espletata nel corso della precedente fase di ATP, la domanda attorea, nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo (già riconosciuto nella precedente fase di ATP dal CTU), può trovare accoglimento.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali relative al presente giudizio di merito ATP, tenuto conto della decorrenza differita della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, quelle relative alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (per l'handicap ex L. n.104/1992 valore indeterminabile non inferiore a Euro 26.000,01), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata (Euro
1.550,00) – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore CP_2 costituito dichiaratosi anticipatario.
Le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' anche CP_2 in ragione del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
7 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24/10/2022;
- condanna l' a rifondere nei confronti della parte CP_2 ricorrente le spese processuali relative alla fase di ATP, che liquida in complessivi Euro 1.550,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal giorno
21/03/2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di merito ATP;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_2
Trani, 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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