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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1452/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1452/2024, promossa da:
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guidi Christian (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Cattolica, Piazza del Mercato n. 20, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._3 resistente-contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 22.05.2025
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il SI. e la SI.ra hanno contratto matrimonio a Bangkok Parte_1 Controparte_1
(Thailandia) l'11.02.2016, atto poi trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giovanni in pagina 1 di 3 Marignano (RN) al n. 22, parte II, serie C, all'anno 2016 e dalla loro unione è nato un figlio , residente Per_1 stabilmente in Thainlandia.
Le parti si sono poi separate giudizialmente con sentenza collegiale del Tribunale di Rimini n. 934/2023 dell'11.07.2023 e pubblicata il 16.10.2023 nel procedimento avente n. R.G. 3382/2020.
Con ricorso depositato il 23.05.2024 il SI. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla resistente SI.ra , alle condizioni ivi formulate, CP_1 esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 29.10.2024 il Giudice Relatore verificato che la notifica del ricorso e del decreto si è perfezionata tardivamente (in quanto per errore del decreto di fissazione udienza non erano stati indicati correttamente i termini di notifica per notifica all'estero) ne ha disposto il rinnovo ed ha fissato l'udienza del 22.05.2025.
All'udienza del 22.05.2025 la SI.ra , regolarmente citata, non si è costituita. CP_1
Nella medesima udienza parte ricorrente è stata invitata dal Giudice Relatore a precisare le conclusioni e, previa rinuncia ai termini ex art 473 bis 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 1.07.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Premesso che sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla pronuncia sullo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) Reg. CE 2201/2003, e che è pertanto applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. d) Reg. UE 1259/2010, la domanda di divorzio va accolta.
Preliminarmente deve altresì essere dichiarata la contumacia della resistente SI.ra , la CP_1 quale, regolarmente citata, non si è costituita.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta pagina 2 di 3 ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita emergono dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento della resistente la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio .
Il Collegio deve dunque pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal SI. nei Parte_1 confronti della SI.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi SI. , nato a [...] Parte_1
l'11.09.1953 e la SI.ra , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Bangkok l'11.02.2016, atto poi trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San
Giovanni in Marignano (RN) al n. 22, Parte II, Serie C, Anno 2016.
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1452/2024, promossa da:
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guidi Christian (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Cattolica, Piazza del Mercato n. 20, PEC: giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._3 resistente-contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 22.05.2025
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il SI. e la SI.ra hanno contratto matrimonio a Bangkok Parte_1 Controparte_1
(Thailandia) l'11.02.2016, atto poi trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giovanni in pagina 1 di 3 Marignano (RN) al n. 22, parte II, serie C, all'anno 2016 e dalla loro unione è nato un figlio , residente Per_1 stabilmente in Thainlandia.
Le parti si sono poi separate giudizialmente con sentenza collegiale del Tribunale di Rimini n. 934/2023 dell'11.07.2023 e pubblicata il 16.10.2023 nel procedimento avente n. R.G. 3382/2020.
Con ricorso depositato il 23.05.2024 il SI. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla resistente SI.ra , alle condizioni ivi formulate, CP_1 esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 29.10.2024 il Giudice Relatore verificato che la notifica del ricorso e del decreto si è perfezionata tardivamente (in quanto per errore del decreto di fissazione udienza non erano stati indicati correttamente i termini di notifica per notifica all'estero) ne ha disposto il rinnovo ed ha fissato l'udienza del 22.05.2025.
All'udienza del 22.05.2025 la SI.ra , regolarmente citata, non si è costituita. CP_1
Nella medesima udienza parte ricorrente è stata invitata dal Giudice Relatore a precisare le conclusioni e, previa rinuncia ai termini ex art 473 bis 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 1.07.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Premesso che sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla pronuncia sullo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) Reg. CE 2201/2003, e che è pertanto applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. d) Reg. UE 1259/2010, la domanda di divorzio va accolta.
Preliminarmente deve altresì essere dichiarata la contumacia della resistente SI.ra , la CP_1 quale, regolarmente citata, non si è costituita.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta pagina 2 di 3 ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita emergono dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento della resistente la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio .
Il Collegio deve dunque pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal SI. nei Parte_1 confronti della SI.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi SI. , nato a [...] Parte_1
l'11.09.1953 e la SI.ra , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Bangkok l'11.02.2016, atto poi trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San
Giovanni in Marignano (RN) al n. 22, Parte II, Serie C, Anno 2016.
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3