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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/07/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 532 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata in [...] il Controparte_1 C.F._1
16/04/1986,
e
, nato in Controparte_2 C.F._2
EGITTO il 17/08/1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FAEDO DARIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che sia pronunciata la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1 2) La casa coniugale sita in 36070 San Pietro Mussolino (VI), Via San Pietro Vecchio,
n. 90 viene assegnata alla moglie, con l'uso di ogni arredo e corredo: il marito ha già asportato i propri effetti personali e le altre cose in sua proprietà.
3) i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con obbligo di provvedere di intesa tra loro alla educazione ed istruzione dello stesso. I figli conserveranno l'attuale residenza presso la casa familiare, assegnata alla madre genitore collocatario.
Fintantoché il padre non troverà un'abitazione idonea ad ospitare i figli, potrà vedere
e tenere con sé i figli:
- Il sabato e la domenica a weekend alternati;
- Una sera alla settimana (possibilmente il giovedì) dalle 18:00 alle 21:00.
- 3 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
- 2 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- 1 settimana, durante le vacanze estive, in un periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
4) sarà tenuto a versare entro il giorno 17 di ogni Parte_1 mese a a titolo di mantenimento ordinario per i figli minori Parte_2 la somma complessiva di euro 500,00 (100,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia al Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
5) I coniugi concordano che l'assegno unico universale spetterà in via esclusiva alla moglie.
6) Nessun contributo di mantenimento tra coniugi, essendo ciascuno indipendente economicamente e non avendo, l'uno con l'altro, alcuna pretesa economica.
7) Disporsi la trasmissione della sentenza di separazione allo Stato Civile del Comune di Vicenza per le annotazioni di cui all'art. 69 lett. d D.P.R 03/11/2000 n. 396.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ALTISSIMO (VI) in data 24/04/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi (dopo una prima separazione giudiziale cui era seguita la riconciliazione e la ripresa della convivenza), chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Preliminarmente si evidenzia come nelle more del giudizio la figlia nata il Per_1
04/07/2007, sia divenuta maggiorenne. Nulla va pertanto disposto con riferimento al suo affidamento e collocamento.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre Parte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di
[...] Parte_2 contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1
3 autosufficiente, la somma mensile di euro 100,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia medesima, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in San
Pietro Mussolino (VI), Via San Pietro Vecchio, n. 90 in favore di Parte_2 quale genitore convivente con i figli minori , , e e
[...] Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in ALTISSIMO Controparte_2
(VI) in data 24/04/2007 con atto trascritto al n. 1, parte I, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) nulla in punto affidamento e collocamento della figlia divenuta maggiorenne Per_1 nelle more del giudizio;
4 c) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altissimo
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
d) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 532 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata in [...] il Controparte_1 C.F._1
16/04/1986,
e
, nato in Controparte_2 C.F._2
EGITTO il 17/08/1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FAEDO DARIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che sia pronunciata la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1 2) La casa coniugale sita in 36070 San Pietro Mussolino (VI), Via San Pietro Vecchio,
n. 90 viene assegnata alla moglie, con l'uso di ogni arredo e corredo: il marito ha già asportato i propri effetti personali e le altre cose in sua proprietà.
3) i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con obbligo di provvedere di intesa tra loro alla educazione ed istruzione dello stesso. I figli conserveranno l'attuale residenza presso la casa familiare, assegnata alla madre genitore collocatario.
Fintantoché il padre non troverà un'abitazione idonea ad ospitare i figli, potrà vedere
e tenere con sé i figli:
- Il sabato e la domenica a weekend alternati;
- Una sera alla settimana (possibilmente il giovedì) dalle 18:00 alle 21:00.
- 3 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
- 2 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- 1 settimana, durante le vacanze estive, in un periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
4) sarà tenuto a versare entro il giorno 17 di ogni Parte_1 mese a a titolo di mantenimento ordinario per i figli minori Parte_2 la somma complessiva di euro 500,00 (100,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia al Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
5) I coniugi concordano che l'assegno unico universale spetterà in via esclusiva alla moglie.
6) Nessun contributo di mantenimento tra coniugi, essendo ciascuno indipendente economicamente e non avendo, l'uno con l'altro, alcuna pretesa economica.
7) Disporsi la trasmissione della sentenza di separazione allo Stato Civile del Comune di Vicenza per le annotazioni di cui all'art. 69 lett. d D.P.R 03/11/2000 n. 396.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ALTISSIMO (VI) in data 24/04/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi (dopo una prima separazione giudiziale cui era seguita la riconciliazione e la ripresa della convivenza), chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Preliminarmente si evidenzia come nelle more del giudizio la figlia nata il Per_1
04/07/2007, sia divenuta maggiorenne. Nulla va pertanto disposto con riferimento al suo affidamento e collocamento.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre Parte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di
[...] Parte_2 contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1
3 autosufficiente, la somma mensile di euro 100,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia medesima, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in San
Pietro Mussolino (VI), Via San Pietro Vecchio, n. 90 in favore di Parte_2 quale genitore convivente con i figli minori , , e e
[...] Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in ALTISSIMO Controparte_2
(VI) in data 24/04/2007 con atto trascritto al n. 1, parte I, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) nulla in punto affidamento e collocamento della figlia divenuta maggiorenne Per_1 nelle more del giudizio;
4 c) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altissimo
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
d) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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