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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1695/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1695/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. ANGIOLELLI FEDERICA
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. PATELLI VALERIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 25/08/2012 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di SC per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
249/2024 pubbl. il 09/02/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di SC, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 25/08/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2012 atto numero 176 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 6 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
1. le parti continueranno a vivere separatamente, ciascuno presso una propria distinta abitazione, con obbligo di reciproco rispetto;
2. i figli minori ed restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed abiteranno unitamente alla stessa;
3. il padre, tenuto conto del fatto che il medesimo vive e lavora a Calvatone in provincia di Cremona, potrà vedere e stare con i figli almeno un week-end al mese
(anche due alternati con la madre, impegni di lavoro del predetto padre permettendo) dal pomeriggio del venerdì allorquando il medesimo raggiungerà i minori nel luogo di residenza degli stessi, fino alla domenica sera (pernotti compresi), comunicando detto (detti) week-end alla madre all'inizio di ogni mese e comunque con congruo anticipo per motivi organizzativi della famiglia;
una settimana durante le festività natalizie, da trascorrere ad anni alterni con la madre dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, una settimana durante le festività pasquali da trascorrere sempre ad anni alterni con la madre e per due/tre settimane, anche consecutive, in estate (dalla fine dell'anno scolastico sino all'inizio di quello successivo) con date da comunicarsi reciprocamente entro la fine del mese di maggio di ogni anno, fermo restando il pari diritto della madre di trascorrere con i bambini almeno due settimane anche consecutive di ferie in estate (dalla fine dell'anno scolastico sino all'inizio di quello successivo);
4. la Sig.ra , di professione infermiera, alle dipendenze dell'O.C. di Parte_1
SC ha un reddito annuo imponibile di euro 32.696,00=ed un'attuale busta paga mensile di euro 1.500,00 ed a tal fine produce e deposita le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, nonché la busta paga del mese di gennaio 2025. La stessa ha un saldo di conto corrente bancario di euro 128,82 in data 19/05/2025.
pagina 3 di 6 È comproprietaria, nella misura del 50% con il marito, dell'immobile sito in
Cepagatti (PE) via Piave 71, adibito a casa coniugale.
È proprietaria di un'autovettura, tipo Kia Picanto, targata FJ474JT, immatricolata nell'anno 2017.
5. Il Sig. ha un reddito annuo imponibile di euro 23.698,00 ed un Parte_2 attuale busta paga mensile di euro 1.427,00 ed a tal fine produce e deposita le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, nonché la busta paga del mese di maggio 2025.
Lo stesso è titolare di conto corrente postale n. 001067205714 che presenta un saldo pari ad €543.28 e di un Libretto Postale Smart che presenta un saldo di € 109.00.
È comproprietario al 50% con la signor dell'Immobile sito in Cepagatti (PE) Pt_1 in via Piave 71 adibito a casa coniugale.
6. Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 8 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori, a partire dal mese di agosto 2025, l'importo di euro 500,00=(cinquecento/00=) importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo dal mese di agosto 2026.
7. L'assegno unico INPS per entrambi i figli minorenni a partire dal corrente mese di agosto 2025 sarà incassato unicamente ed integralmente dalla madre;
Parte_1
8. le spese straordinarie relative ai figli minori indicate dal Protocollo del Tribunale di SC saranno sostenute in parti uguali da entrambi i coniugi e saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, sempre secondo il predetto Protocollo del Tribunale di SC.
9. All'atto del perfezionamento della compravendita della casa coniugale, che di comune accordo tra le parti è già stata oggetto di preliminare di compravendita in data 10.04.2025 cui seguirà rogito notarile per Notar di SC entro Persona_3
pagina 4 di 6 la data del 31.08.2025 e, comunque contestualmente alla sottoscrizione del rogito, il
Signor corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 5.000,00= CP_1 Parte_1
(cinquemila/00) mediante bonifico immediato sul conto corrente bancario intestato a quest'ultima, IBAN: [...] a titolo di rimborso forfettariamente e simbolicamente convenuto tra le parti delle spese di ristrutturazione della casa coniugale cointestata, avvenute nell'anno 2019, spese che la Sig.ra ha integralmente sostenuto per la complessiva somma di Parte_1 euro 28.000,00 circa mediante la cessione del quinto del proprio stipendio, che sta ancora pagando.
Le parti si impegnano altresì a pagare, sempre dopo aver perfezionato la vendita dell'immobile di cui sopra, ciascuno per la quota del 50%, al Geom. l'importo CP_2 di euro 3.087,00= (tremilaottantasette/00) indicato nel preventivo a firma del medesimo in data 15.01.2025, previa emissione ed esibizione di relativa fattura da parte di detto professionista, per prestazioni tecniche e spese relative alla predetta casa coniugale.
10. le parti si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali trasferimenti di residenza o di domicilio, nonché qualsivoglia variazione delle utenze telefoniche loro appartenenti;
11. le parti si impegnano altresì a comunicare reciprocamente il luogo ed i recapiti in cui trascorreranno i giorni di vacanza con i minori;
12. le parti si autorizzano sin d'ora a prestare esplicito consenso per gli atti autorizzativi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
13.le parti dichiarano di aver preso contezza delle rispettive posizioni patrimoniali;
14.le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto per lavoro dipendente, rimarranno di esclusiva competenza di ciascuno dei coniugi.
15. i genitori richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma c.p.c. non ritengono necessario l'ascolto dei minori;
pagina 5 di 6 16. spese compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in SC il 19/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1695/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. ANGIOLELLI FEDERICA
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. PATELLI VALERIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/09/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 25/08/2012 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di SC per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
249/2024 pubbl. il 09/02/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di SC, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 25/08/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2012 atto numero 176 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 6 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
1. le parti continueranno a vivere separatamente, ciascuno presso una propria distinta abitazione, con obbligo di reciproco rispetto;
2. i figli minori ed restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre ed abiteranno unitamente alla stessa;
3. il padre, tenuto conto del fatto che il medesimo vive e lavora a Calvatone in provincia di Cremona, potrà vedere e stare con i figli almeno un week-end al mese
(anche due alternati con la madre, impegni di lavoro del predetto padre permettendo) dal pomeriggio del venerdì allorquando il medesimo raggiungerà i minori nel luogo di residenza degli stessi, fino alla domenica sera (pernotti compresi), comunicando detto (detti) week-end alla madre all'inizio di ogni mese e comunque con congruo anticipo per motivi organizzativi della famiglia;
una settimana durante le festività natalizie, da trascorrere ad anni alterni con la madre dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, una settimana durante le festività pasquali da trascorrere sempre ad anni alterni con la madre e per due/tre settimane, anche consecutive, in estate (dalla fine dell'anno scolastico sino all'inizio di quello successivo) con date da comunicarsi reciprocamente entro la fine del mese di maggio di ogni anno, fermo restando il pari diritto della madre di trascorrere con i bambini almeno due settimane anche consecutive di ferie in estate (dalla fine dell'anno scolastico sino all'inizio di quello successivo);
4. la Sig.ra , di professione infermiera, alle dipendenze dell'O.C. di Parte_1
SC ha un reddito annuo imponibile di euro 32.696,00=ed un'attuale busta paga mensile di euro 1.500,00 ed a tal fine produce e deposita le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, nonché la busta paga del mese di gennaio 2025. La stessa ha un saldo di conto corrente bancario di euro 128,82 in data 19/05/2025.
pagina 3 di 6 È comproprietaria, nella misura del 50% con il marito, dell'immobile sito in
Cepagatti (PE) via Piave 71, adibito a casa coniugale.
È proprietaria di un'autovettura, tipo Kia Picanto, targata FJ474JT, immatricolata nell'anno 2017.
5. Il Sig. ha un reddito annuo imponibile di euro 23.698,00 ed un Parte_2 attuale busta paga mensile di euro 1.427,00 ed a tal fine produce e deposita le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, nonché la busta paga del mese di maggio 2025.
Lo stesso è titolare di conto corrente postale n. 001067205714 che presenta un saldo pari ad €543.28 e di un Libretto Postale Smart che presenta un saldo di € 109.00.
È comproprietario al 50% con la signor dell'Immobile sito in Cepagatti (PE) Pt_1 in via Piave 71 adibito a casa coniugale.
6. Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 8 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori, a partire dal mese di agosto 2025, l'importo di euro 500,00=(cinquecento/00=) importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo dal mese di agosto 2026.
7. L'assegno unico INPS per entrambi i figli minorenni a partire dal corrente mese di agosto 2025 sarà incassato unicamente ed integralmente dalla madre;
Parte_1
8. le spese straordinarie relative ai figli minori indicate dal Protocollo del Tribunale di SC saranno sostenute in parti uguali da entrambi i coniugi e saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, sempre secondo il predetto Protocollo del Tribunale di SC.
9. All'atto del perfezionamento della compravendita della casa coniugale, che di comune accordo tra le parti è già stata oggetto di preliminare di compravendita in data 10.04.2025 cui seguirà rogito notarile per Notar di SC entro Persona_3
pagina 4 di 6 la data del 31.08.2025 e, comunque contestualmente alla sottoscrizione del rogito, il
Signor corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 5.000,00= CP_1 Parte_1
(cinquemila/00) mediante bonifico immediato sul conto corrente bancario intestato a quest'ultima, IBAN: [...] a titolo di rimborso forfettariamente e simbolicamente convenuto tra le parti delle spese di ristrutturazione della casa coniugale cointestata, avvenute nell'anno 2019, spese che la Sig.ra ha integralmente sostenuto per la complessiva somma di Parte_1 euro 28.000,00 circa mediante la cessione del quinto del proprio stipendio, che sta ancora pagando.
Le parti si impegnano altresì a pagare, sempre dopo aver perfezionato la vendita dell'immobile di cui sopra, ciascuno per la quota del 50%, al Geom. l'importo CP_2 di euro 3.087,00= (tremilaottantasette/00) indicato nel preventivo a firma del medesimo in data 15.01.2025, previa emissione ed esibizione di relativa fattura da parte di detto professionista, per prestazioni tecniche e spese relative alla predetta casa coniugale.
10. le parti si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali trasferimenti di residenza o di domicilio, nonché qualsivoglia variazione delle utenze telefoniche loro appartenenti;
11. le parti si impegnano altresì a comunicare reciprocamente il luogo ed i recapiti in cui trascorreranno i giorni di vacanza con i minori;
12. le parti si autorizzano sin d'ora a prestare esplicito consenso per gli atti autorizzativi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
13.le parti dichiarano di aver preso contezza delle rispettive posizioni patrimoniali;
14.le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto per lavoro dipendente, rimarranno di esclusiva competenza di ciascuno dei coniugi.
15. i genitori richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma c.p.c. non ritengono necessario l'ascolto dei minori;
pagina 5 di 6 16. spese compensate.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in SC il 19/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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