Sentenza 6 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/09/2022, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 01386/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2017, proposto da
AR RE EC, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Mongelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cardinale Mimmi 10;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota AOO_180 Prot. del 16.3.2017 - 0014188del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizi Provinciali Agricoltura Lecce, PSR 2007/2013 - MIS. 214 AZ. 1 Bando 2010 - Agricoltura biologica - Comunicazione di decadenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
È impugnata l’epigrafata nota AOO_180/Prot del 16/03/2017 - 0014188 del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE - SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI - SERVIZI PROVINCIALI AGRICOLTURA LECCE, avente ad oggetto: “PSR 2007/2013 - MIS. 214 AZ. 1 Bando 2010 - Agricoltura biologica - Comunicazione di decadenza”;
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate:
Difetto di motivazione. Abuso di potere per travisamento dei fatti. Violazione di legge.
Con memoria depositata il 12.07.2022, parte ricorrente ha comunicato che “il ricorso fu erroneamente depositato presso Codesto TAR essendo, invece, destinato alla cognizione
del TAR Puglia sede di BARI”, dichiarando, pertanto, “la mancanza di interesse ad agire” dinanzi a questo Tribunale;
alla pubblica udienza del 21 luglio 2022, svolta da remoto tramite in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto che:
- a seguito della sopravvenienza descritta in premessa (rappresentata dalla dichiarazione espressa dal difensore di parte ricorrente con la citata memoria del 12.07.2022) non resta al Tribunale che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
-è, invero, principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione; in quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
- In definitiva, il ricorso, per le ragioni brevemente illustrate, debba pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione Regionale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO