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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA SA IM nato a [...] il [...] TR LY nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2292 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 13/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il febbraio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena del 16 maggio 2023 con cui LL AN SI e ZI LY erano stati, rispettivamente, condannati - ritenuta la continuazione tra i delitti loro ascritti e, con riguardo al LL AN, anche con i reati accertati con la sentenza del Tribunale di Modena n. 1447/2018 del 27 novembre 2018, irrevocabile il 16 gennaio 2020 - alla pena di anni tre, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa (LL AN SI) e di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.327,00 di multa (ZI LY), in quanto ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 81, 624, 625 n. 2 cod. pen. 1.1. Gli imputati, in particolare, sono stati riconosciuti colpevoli di essersi impossessati a fini di profitto, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso: di una borsa contenente un'Ipad di proprietà di EM SI OG, dopo avere frantumato il finestrino anteriore di un'autovettura lasciata in sosta;
di un telecomando apricancello di proprietà di US MA, a seguito di introduzione all'interno di un'automobile parcheggiata;
di un'autoradio e di quattro pneumatici di proprietà di DD UC, dopo avere forzato la portiera lato guida di un'autovettura lasciata in sosta. In tutte le suddette circostanze - perpetratesi tra il 15 marzo e il 2 maggio 2018 in prossimità del Policlinico di Modena - il LL AN aveva provveduto alla forzatura dei veicoli e all'impossessamento della refurtiva, mentre la ZI aveva svolto le funzioni di c.d. palo. Con l'aggravante, relativamente ai furti perpetrati in danno di EM SI OG e di DD UC, di avere commesso il fatto con violenza sulle cose. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LL AN SI e ZI LY, a mezzo del loro difensore, deducendo due motivi di censura. Con il primo hanno eccepito illogicità della motivazione con riguardo al configurato riconoscimento della loro responsabilità penale per il delitto di furto aggravato consumato il 2 maggio 2018 in danno di DD UC. Lamentano, in particolare, i ricorrenti che la decisione di condanna emessa nei loro confronti per tale reato sarebbe del tutto erronea, considerato che dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza del parcheggio del Policlinico di Modena non sarebbe possibile riconoscere gli occupanti dell'autovettura IA SI ritenuta in loro uso, così da rendere del tutto 2 -ga- incerta la loro presenza sui luoghi in occasione del crimine. Sarebbe, cioè, illogica la motivazione della Corte di appello per avere fondato il riconoscimento della loro responsabilità penale unicamente sulla presenza sui luoghi dell'automobile in loro uso, senza, tuttavia, considerare come tale circostanza non possa essere ritenuta sufficiente a comprovare la loro colpevolezza, non essendovi prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, di essere stati loro ad avere effettivamente occupato l'autovettura. Con la seconda doglianza è stata eccepita violazione dell'art. 81 cod. pen., sul presupposto che, con riguardo alla posizione del LL AN, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra le ipotesi di furto aggravato contestate nel presente procedimento e i delitti giudicati con la sentenza del Tribunale di Modena n. 1447/2018, irrevocabile il 16 gennaio 2020, sarebbe stato erroneamente individuato, quale reato più grave, il furto ex artt. 110, 81, 624, 625 n. 2 cod. pen. commesso in danno di DD UC - oggetto del presente giudizio - e non già il delitto di ricettazione, giudicato con la suddetta sentenza irrevocabile n. 1447/2018 del Tribunale di Modena, posto in essere dall'imputato tra 1'8 e il 9 agosto 2018. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito per avere considerato più grave il delitto di furto aggravato giudicato in questa sede, in evidente applicazione del criterio della determinazione della pena in concreto - considerato che nel presente procedimento è stata applicata una pena base (anni due, mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa) maggiore rispetto a quella inflitta nell'altro giudizio per il delitto di ricettazione (anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa) - in particolare osservato come, in ossequio ai parametri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione più grave, in tema di reato continuato, debba essere individuata attraverso l'effettuazione di una determinazione in astratto, e cioè comparando le pene edittali previste per i singoli reati. Nel caso di specie, dunque, sarebbe più grave il delitto di ricettazione, punito con pena detentiva edittale prevista da due a otto anni di reclusione, rispetto a quello di furto aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen., essendo tale reato punito con pena edittale compresa tra due e sei anni di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui, in parziale accoglimento del ricorso, ha chiesto che venga annullata con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. 2. La prima doglianza è stata eccepita con motivo non consentito, in quanto riguardante questioni afferenti alla rilettura del fatto e delle prove assunte, non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). 2.1. Infatti, a fronte della motivazione con la quale sono state illustrate, in modo lineare e coerente, le ragioni per cui è stata ritenuta congruamente provata l'integrazione da parte dei due imputati della condotta delittuosa commessa in danno di DD UC - atteso che, in occasione del furto perpetrato ai danni di tale persona offesa, era certamente riconoscibile la targa della IA SI presente sui luoghi, corrispondente a quella dell'autovettura in uso al LL AN, per come debitamente accertato dal fatto che l'imputato era stato sottoposto varie volte a controllo alla guida di tale automezzo in compagnia della ZI, perfino venendo sanzionato in una circostanza per aver 4 circolato senza assicurazione, e che, sempre in occasione del furto commesso in danno della DD, era stata tenuta una condotta del tutto simile a quella perpetrata nelle altre circostanze, in cui vi era stato il pieno riconoscimento delle persone degli imputati, con la ZI a fungere da c.d. palo e il LL AN a occuparsi dell'apertura dei mezzi e dell'apprensione della refurtiva - i ricorrenti hanno solo proposto una lettura alternativa, non consentita nel presente giudizio di legittimità. 3. Infondato, poi, è il secondo motivo di ricorso eccepito, riguardante la posizione di LL AN SI, con cui è stata lamentata la violazione della disciplina del reato continuato, sul presupposto che, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra le ipotesi di furto aggravato contestate nel presente procedimento e i delitti giudicati con la sentenza del Tribunale di Modena n. 1447/2018, irrevocabile il 16 gennaio 2020, sarebbe stato erroneamente individuato quale reato più grave il furto aggravato commesso in danno di DD UC, oggetto del presente giudizio, e non già il delitto di ricettazione giudicato con la predetta sentenza del Tribunale di Modena. La Corte territoriale avrebbe, in particolare, errato per avere considerato più grave il delitto di furto aggravato in applicazione del criterio della determinazione della pena in concreto, laddove, invece, la violazione più grave andrebbe individuata facendo ricorso al criterio della determinazione in astratto, e cioè valutando le pene edittali fissate per i reati in comparazione. 3.1. Orbene, rispetto all'indicata censura deve essere osservato, in termini generali, come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano affermato il principio per cui, in tema di individuazione del reato più grave in caso di continuazione, la violazione più grave debba essere individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-01). Allorquando, cioè, vi siano più fatti "sub iudice", valutati contemporaneamente dallo stesso decidente, la violazione più grave deve essere individuata in termini astratti, facendo riferimento alla pena edittale prevista per i singoli reati posti in comparazione. A tale regola, tuttavia, non soggiace la differente ipotesi in cui si tratti di reati già giudicati con sentenza irrevocabile, in relazione alla quale, giusta applicazione del disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ritenuto l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 5 disp. att. cod. proc. pen., specificamente dettate per il giudice dell'esecuzione, anche al giudizio di cognizione, prevedendo che, in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447-01). Nel caso di continuazione, cioè, tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (cfr. Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, Vella, Rv. 265733-01; Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582-01). 3.2. Ed allora, il Collegio rileva come nel caso di specie i giudici di merito abbiano inequivocamente chiarito in virtù di quale parametro applicativo abbiano deciso di provvedere all'individuazione del reato più grave, facendo espresso richiamo al criterio della determinazione della pena in concreto. La pronuncia di primo grado, in particolare, nel richiamare il principio ermeneutico per cui il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può far riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, cit.), ha fatto diretta applicazione di tale insegnamento, individuando, mediante la pena applicata in concreto, la fattispecie più grave. E' stato operato, in sostanza, un processo di determinazione della pena e di riconoscimento del vincolo della continuazione del tutto corretto e conforme al parametro ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale la censura dedotta dai ricorrenti si palesa, conseguentemente, infondata. 4. Ne deriva il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr idente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI. Penale Sent. Sez. 4 Num. 2292 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 13/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il febbraio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena del 16 maggio 2023 con cui LL AN SI e ZI LY erano stati, rispettivamente, condannati - ritenuta la continuazione tra i delitti loro ascritti e, con riguardo al LL AN, anche con i reati accertati con la sentenza del Tribunale di Modena n. 1447/2018 del 27 novembre 2018, irrevocabile il 16 gennaio 2020 - alla pena di anni tre, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa (LL AN SI) e di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.327,00 di multa (ZI LY), in quanto ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 81, 624, 625 n. 2 cod. pen. 1.1. Gli imputati, in particolare, sono stati riconosciuti colpevoli di essersi impossessati a fini di profitto, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso: di una borsa contenente un'Ipad di proprietà di EM SI OG, dopo avere frantumato il finestrino anteriore di un'autovettura lasciata in sosta;
di un telecomando apricancello di proprietà di US MA, a seguito di introduzione all'interno di un'automobile parcheggiata;
di un'autoradio e di quattro pneumatici di proprietà di DD UC, dopo avere forzato la portiera lato guida di un'autovettura lasciata in sosta. In tutte le suddette circostanze - perpetratesi tra il 15 marzo e il 2 maggio 2018 in prossimità del Policlinico di Modena - il LL AN aveva provveduto alla forzatura dei veicoli e all'impossessamento della refurtiva, mentre la ZI aveva svolto le funzioni di c.d. palo. Con l'aggravante, relativamente ai furti perpetrati in danno di EM SI OG e di DD UC, di avere commesso il fatto con violenza sulle cose. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LL AN SI e ZI LY, a mezzo del loro difensore, deducendo due motivi di censura. Con il primo hanno eccepito illogicità della motivazione con riguardo al configurato riconoscimento della loro responsabilità penale per il delitto di furto aggravato consumato il 2 maggio 2018 in danno di DD UC. Lamentano, in particolare, i ricorrenti che la decisione di condanna emessa nei loro confronti per tale reato sarebbe del tutto erronea, considerato che dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza del parcheggio del Policlinico di Modena non sarebbe possibile riconoscere gli occupanti dell'autovettura IA SI ritenuta in loro uso, così da rendere del tutto 2 -ga- incerta la loro presenza sui luoghi in occasione del crimine. Sarebbe, cioè, illogica la motivazione della Corte di appello per avere fondato il riconoscimento della loro responsabilità penale unicamente sulla presenza sui luoghi dell'automobile in loro uso, senza, tuttavia, considerare come tale circostanza non possa essere ritenuta sufficiente a comprovare la loro colpevolezza, non essendovi prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, di essere stati loro ad avere effettivamente occupato l'autovettura. Con la seconda doglianza è stata eccepita violazione dell'art. 81 cod. pen., sul presupposto che, con riguardo alla posizione del LL AN, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra le ipotesi di furto aggravato contestate nel presente procedimento e i delitti giudicati con la sentenza del Tribunale di Modena n. 1447/2018, irrevocabile il 16 gennaio 2020, sarebbe stato erroneamente individuato, quale reato più grave, il furto ex artt. 110, 81, 624, 625 n. 2 cod. pen. commesso in danno di DD UC - oggetto del presente giudizio - e non già il delitto di ricettazione, giudicato con la suddetta sentenza irrevocabile n. 1447/2018 del Tribunale di Modena, posto in essere dall'imputato tra 1'8 e il 9 agosto 2018. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito per avere considerato più grave il delitto di furto aggravato giudicato in questa sede, in evidente applicazione del criterio della determinazione della pena in concreto - considerato che nel presente procedimento è stata applicata una pena base (anni due, mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa) maggiore rispetto a quella inflitta nell'altro giudizio per il delitto di ricettazione (anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa) - in particolare osservato come, in ossequio ai parametri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione più grave, in tema di reato continuato, debba essere individuata attraverso l'effettuazione di una determinazione in astratto, e cioè comparando le pene edittali previste per i singoli reati. Nel caso di specie, dunque, sarebbe più grave il delitto di ricettazione, punito con pena detentiva edittale prevista da due a otto anni di reclusione, rispetto a quello di furto aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen., essendo tale reato punito con pena edittale compresa tra due e sei anni di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui, in parziale accoglimento del ricorso, ha chiesto che venga annullata con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. 2. La prima doglianza è stata eccepita con motivo non consentito, in quanto riguardante questioni afferenti alla rilettura del fatto e delle prove assunte, non passibili di valutazione in questa sede di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). 2.1. Infatti, a fronte della motivazione con la quale sono state illustrate, in modo lineare e coerente, le ragioni per cui è stata ritenuta congruamente provata l'integrazione da parte dei due imputati della condotta delittuosa commessa in danno di DD UC - atteso che, in occasione del furto perpetrato ai danni di tale persona offesa, era certamente riconoscibile la targa della IA SI presente sui luoghi, corrispondente a quella dell'autovettura in uso al LL AN, per come debitamente accertato dal fatto che l'imputato era stato sottoposto varie volte a controllo alla guida di tale automezzo in compagnia della ZI, perfino venendo sanzionato in una circostanza per aver 4 circolato senza assicurazione, e che, sempre in occasione del furto commesso in danno della DD, era stata tenuta una condotta del tutto simile a quella perpetrata nelle altre circostanze, in cui vi era stato il pieno riconoscimento delle persone degli imputati, con la ZI a fungere da c.d. palo e il LL AN a occuparsi dell'apertura dei mezzi e dell'apprensione della refurtiva - i ricorrenti hanno solo proposto una lettura alternativa, non consentita nel presente giudizio di legittimità. 3. Infondato, poi, è il secondo motivo di ricorso eccepito, riguardante la posizione di LL AN SI, con cui è stata lamentata la violazione della disciplina del reato continuato, sul presupposto che, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra le ipotesi di furto aggravato contestate nel presente procedimento e i delitti giudicati con la sentenza del Tribunale di Modena n. 1447/2018, irrevocabile il 16 gennaio 2020, sarebbe stato erroneamente individuato quale reato più grave il furto aggravato commesso in danno di DD UC, oggetto del presente giudizio, e non già il delitto di ricettazione giudicato con la predetta sentenza del Tribunale di Modena. La Corte territoriale avrebbe, in particolare, errato per avere considerato più grave il delitto di furto aggravato in applicazione del criterio della determinazione della pena in concreto, laddove, invece, la violazione più grave andrebbe individuata facendo ricorso al criterio della determinazione in astratto, e cioè valutando le pene edittali fissate per i reati in comparazione. 3.1. Orbene, rispetto all'indicata censura deve essere osservato, in termini generali, come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano affermato il principio per cui, in tema di individuazione del reato più grave in caso di continuazione, la violazione più grave debba essere individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-01). Allorquando, cioè, vi siano più fatti "sub iudice", valutati contemporaneamente dallo stesso decidente, la violazione più grave deve essere individuata in termini astratti, facendo riferimento alla pena edittale prevista per i singoli reati posti in comparazione. A tale regola, tuttavia, non soggiace la differente ipotesi in cui si tratti di reati già giudicati con sentenza irrevocabile, in relazione alla quale, giusta applicazione del disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ritenuto l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 5 disp. att. cod. proc. pen., specificamente dettate per il giudice dell'esecuzione, anche al giudizio di cognizione, prevedendo che, in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447-01). Nel caso di continuazione, cioè, tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (cfr. Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, Vella, Rv. 265733-01; Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582-01). 3.2. Ed allora, il Collegio rileva come nel caso di specie i giudici di merito abbiano inequivocamente chiarito in virtù di quale parametro applicativo abbiano deciso di provvedere all'individuazione del reato più grave, facendo espresso richiamo al criterio della determinazione della pena in concreto. La pronuncia di primo grado, in particolare, nel richiamare il principio ermeneutico per cui il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può far riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, cit.), ha fatto diretta applicazione di tale insegnamento, individuando, mediante la pena applicata in concreto, la fattispecie più grave. E' stato operato, in sostanza, un processo di determinazione della pena e di riconoscimento del vincolo della continuazione del tutto corretto e conforme al parametro ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale la censura dedotta dai ricorrenti si palesa, conseguentemente, infondata. 4. Ne deriva il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr idente