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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 407/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. V.G. 407/2023, avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti del riconoscimento di sentenza straniera, promossa da
in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
STRACCI GIULIANO ( ) e dall'avv. CORTI ARIALDO C.F._2
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta C.F._3 procura in atti;
RICORRENTE contro
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CONTI LORENZO
( ), dall'avv. BISORI LUCA ( e dall'avv. C.F._4 C.F._5
FANTAPPIE' ANDREA ( , elettivamente domiciliata presso lo C.F._6 studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
APPELLATO
sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per parte ricorrente: “Piaccia all''Ill.ma Corte di Appello di Firenze ogni contraria istanza eccezione e deduzione, disattesa e respinta, in accoglimento della presente domanda, di:
. dichiarare, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995, e comunque in virtù di ogni eventuale ulteriore norma e convenzione applicabile, previo accertamento che le stesse hanno i requisiti per il riconoscimento in Italia, l'efficacia ed il riconoscimento nella
Repubblica Italiana delle seguenti sentenze:
- SENTENZA DELLA CORTE COMMERCIALE DI MOSCA emessa il 1° Aprile 2022 nel Procedimento n. N. A40-110785/2021-63-815, entrata in vigore in data
31.8.2022, e passata in giudicato;
- SENTENZA DI APPELLO DELLA NONA CORTE DI APPELLO ARBITRALE di
Mosca emessa in data 31 Agosto 2022 nel Procedimento N. A40-110785/21;
- SENTENZA DI CASSAZIONE CORTE COMMERCIALE DEL DISTRETTO DI
MOSCA emessa in data 28 Novembre 2022 nel Procedimento N. A40-110785/21;
- - SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DELLA FEDERAZIONE RUSSA N. 305-
ЭC23-2030 del 22.3.2023.
. dichiarare che le predette sentenze sono tutte immediatamente esecutive ed eseguibili sul territorio italiano,
. e per l'effetto, ordinare l'apposizione della formula esecutiva sulle predette sentenze, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria, nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversaria si chiede fin da ora di essere ammessi, sui capitoli che verranno ammessi, alla riprova ed alla prova contraria e si indicano come testi i SIg.ri: , residente a [...], Testimone_1 Per_1
residente a [...], coniugata residente a [...],
[...] Controparte_3 Persona_2 fermo restando che i capitoli di prova ed i testi indicati, come i testi indicati a riprova sono gli stessi formulati nel giudizio promosso dalla avanti al Controparte_2
Tribunale di Firenze sugli stessi fatti, Giudizio Iscritto al n. 9082/2023R.g. , prossima udienza
10.12.2024, per cui per sapere cosa hanno detto i testimoni la Ecc.ma Corte di Appello potrebbe disporre l'acquisizione dei verbali di udienza del 10.5.2024 del 17.5.2024 e dell'8.10.2024”.
Per parte resistente: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria
e diversa istanza, eccezione e conclusione,
I. In via pregiudiziale e/o preliminare in rito:
(a) accertare e dichiarare la nullità e/o irritualità ex art. 281 undecies, 125, 163 e 164 del
c.p.c. del ricorso per riconoscimento della sentenza straniera proposto da con Pt_1 ogni consequenziale pronuncia;
(b) disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. per pregiudiziale civile e penale in attesa della definizione dei procedimenti pendenti dinanzi alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Roma n. 29423/2022 R.g.n.r. e dinanzi alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Firenze n. 12366/2023 R.g.n.r. e/o della definizione del
2 procedimento civile attualmente pendente davanti al Tribunale di Firenze RG 9082/2023 avente ad oggetto la querela di falso dei contratti di fornitura in atti.
II. Nel merito:
Respingere la domanda formulata da di riconoscimento in Italia della sentenza Pt_1 resa a favore della stessa nei confronti della dal Pt_1 Controparte_2
Tribunale di Mosca il 1° aprile 2022 nel procedimento rubricato al n. A40-110785/2021-63-
815, così come confermata dai successivi gradi del medesimo giudizio:
(a) per carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria del paese richiedente ai sensi della Convenzione per l'Assistenza Giudiziaria Civile sottoscritta tra la Federazione Russa e la
Repubblica Italiana il 25 gennaio 1979 e/o comunque ai sensi degli art.li 64 e 67 L. 218/95;
(b) per violazione del suddetto giudicato dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, dell'ordine pubblico processuale italiano, dell'ordine pubblico italiano e della Convenzione per l'assistenza Giudiziaria Civile stipulata tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa in Roma il 25 gennaio 1979, anche ai sensi dell'art 64, lett. (g) della L
218/95.
III. In via istruttoria:
Ove la Corte ritenesse di procedere ad istruttoria, accogliere la seguente prova per testi:
1. DCV che il rapporto commerciale tra e , poi , dal 2014 fino Controparte_2 CP_4 Pt_1 alla sua cessazione è stato fondato sui passaporti di affari, c.d. pasport CP_5 Parte
2. DCV che nella prassi dei rapporti tra e (poi ) la merce oggetto degli ordini era CP_4 Pt_1 solitamente ritirata personalmente dal SI. (o da un suo incaricato) e trasportata “a mani” in CP_1
Russia, previa consegna di un documento di trasporto relativo a ciascun ordine;
Parte 3. DCV che nella prassi dei rapporti tra e (poi ) contestualmente alla consegna CP_4 Pt_1 Parte della merce, consegnava all'incaricato della (poi ) una fattura intestata al soggetto CP_4 Pt_1 che concretamente acquistava la merce presa in carico.
4. DCV che nel periodo 2015-2018, per conto della avete personalmente predisposto Controparte_2
o verificato la predisposizione delle “valigie” contenente la merce (oro in foglia) da consegnare al SI.
e/o ai suoi incaricati, in conformità agli ordini ricevuti dalla società (all'epoca AN- CP_1 Pt_1
M).
5. DCV che avete personalmente assistito alla fisica consegna delle suddette valigie al SI.
[...]
e/o ai suoi incaricati, tra cui il SI. CP_1 Parte_3
6. DCV che nel vostro ruolo di collaboratore per il mercato russo della nel Controparte_2 Per_ Per_ periodo 2015/2018 eravate in frequente contatto telefonico e via e-mail con la SI.ra (o dipendente della (all'epoca ). Pt_1 CP_4
7. DCV che i contatti suddetti avevano per oggetto anche modalità e tempi di preparazione delle “valigie” contenenti la merce ordinata dalla (all'epoca ) e le modalità di consegna delle stesse. Pt_1 CP_4
8. DCV che nel periodo intercorrente tra il 2015 ed il 2018 non avete ricevuto o visto in azienda comunicazioni di sorta provenienti da (all'epoca ) nelle quali si lamentasse che la merce ordinata da Pt_1 CP_4
non fosse stata consegnata ovvero fosse stata consegnata a terzi. Pt_1
9. DCV che nel periodo 2015/2018 la , per quanto a sua conoscenza ha inviato merce Controparte_2 sul mercato russo esclusivamente attraverso il SI. e/o la (all'epoca ). CP_1 Pt_1 CP_4
10. DCV che nel periodo 2015/2018 la indicazione dei destinatari finali in Russia della merce predisposta da
, ai quali erano intestate le fatture, era effettuata via via tramite mail o Controparte_2 Per_ telefonicamente dalla collaboratrice del SI. , SI.ra CP_1
3 Parte 11. DCV che in più di una occasione, nell'ambito dei rapporti tra e (poi ) la merce CP_4 Pt_1 oggetto degli ordini era ritirata personalmente dal SI. (incaricato del SI. ) presso Parte_3 CP_1 gli stabilimenti o previo trasporto della merce con corriere a Lanciano. Controparte_2
12. DCV che gli elaborati Excel (tabelle) costituenti i docc. Nn 26 e 29 che Le vengono mostrati sono stati da Per_ Lei predisposti ed inviati alla SI.ra collaboratrice del SI. e della TO OK (all'epoca CP_1
) per riepilogare lo stato delle consegne ai clienti finali della merce ordinata. CP_4
Si indicano a testi: Sui capitoli 1-3 il sig. (Campi Bisenzio, Firenze all'epoca dei fatti Testimone_2 legale rappresentante della società) ed interrogatorio formale del legale rappresentante di , SI. Pt_1
; Sui capitoli 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 la SI.ra impiegata del back office Controparte_1 Testimone_3 di , Campi Bisenzio;
Sui capitoli 6-11 il SI. Controparte_2 Persona_5 collaboratore/agente di per la Russia, GL (FI); Sui capitoli 5 e 11 il sig. Controparte_2 Pt_3 collaboratore del SI. , Lanciano (CH); Sui capitoli 9, 10 e 11 (oltre che sui capitoli 1,2 e
[...] CP_1
3 di cui sopra) chiede ammettersi anche interrogatorio formale del legale Controparte_2 rappresentante di , SI. . Pt_1 Controparte_1
Ancora, in via istruttoria, si ribadiscono altresì le istanze avanzate nelle note scritte in vista dell'udienza del
2.7.2024 e, quindi, di voler ammettere CTU volta ad accertare, a fronte di generico disconoscimento circa la provenienza effettuato da , la riferibilità dei messaggi stessi all'indirizzo email della , ferme Pt_1 Pt_1 le eccezioni in merito alla irritualità del disconoscimento dei documenti 26-32 e 38 effettuata da Pt_1
(così note scritte, pag. 4). Sempre in via istruttoria, si dà atto che, in data 28.10.2024, è stata trasmessa alle parti la CTU grafonomica-grafologica redatta dal Consulente del Tribunale di Firenze, dott.ssa Per_6
nell'ambito del giudizio ivi pendente al n. r.g. 9082/2023: la CTU suddetta viene allegata (doc. 46) e
[...] se ne chiede rispettosamente l'acquisizione agli atti, in quanto documento sopravvenuto, peraltro reso in altro giudizio inter partes e, quindi, già conosciuto da controparte.
Si chiede fin d'ora di essere autorizzati al deposito – all'udienza del 17.12.2024 – della CTU definitiva che sarà depositata dal consulente entro il 3 dicembre 2024, in quanto documento sopravvenuto.
In ogni caso: condannare la ricorrente alla refusione delle spese tutte del Pt_1 presente giudizio.”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
, con sede a Mosca, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_4
, ha proposto ricorso ex artt. 281 decies Controparte_1
c.p.c. e 64 ss. L. 218/1995 nei confronti di per il Controparte_2 riconoscimento e la concessione di esecutività delle seguenti sentenze, tutte prodotte in copia conforme con apostille e traduzione asseverata:
1) Sentenza della Corte Commerciale di Mosca 1° Aprile 2022 Procedimento N. N. A40-
110785/2021-63-815;
2) Sentenza di appello della Nona Corte di Appello Arbitrale 31 Agosto 2022 Procedimento
N. A40-110785/21;
3) Sentenza di cassazione della Corte Commerciale del Distretto Di Mosca 28 Novembre
2022 Procedimento N. A40- 110785/21;
4 4) Sentenza della Corte Suprema della Federazione Russa N. 305-Эc23-2030.
Ha premesso la società ricorrente:
- di essere creditrice nei confronti di con sede in Campi Controparte_2
Bisenzio (FI), avendo anticipato alla predetta società, in forza di alcuni contratti stipulati tra le parti, il pagamento della somma di € 2.616.000,00 che era stata pattuita per la fornitura di merce di foglie in oro, utilizzate per il restauro e la doratura di manufatti artistici, che però era stata effettuata soltanto per il minor importo di € 376.930,20;
- per tale motivo, in forza di quanto pattuito tra le parti, (di seguito, Parte_4 anche solo ) aveva citato (già , di Pt_1 Controparte_2 CP_4 Parte_ seguito anche solo dinanzi alla Corte Commerciale del Distretto di Mosca che decideva
“di rigettare le domande del convenuto di querela di falso delle prove e disposizione di una Parte_ perizia” e accoglieva la domanda di di accertamento del debito di per € Pt_1
2.239.069,00 nonché delle spese relative al versamento dell'imposta statale pari a 200.000,00 rubli;
- avverso la predetta decisione la controparte aveva proposto appello dinanzi alla Nona
Corte di Appello Arbitrale di Mosca, che lo aveva respinto;
Parte_
- aveva quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte Commerciale di
Mosca e anche tale impugnazione era stata respinta;
- pure il successivo ricorso proposto dalla controparte dinanzi alla Corte Suprema della
Federazione Russa si era risolto in senso favorevole a . Pt_1
La società ricorrente depositava attestazione della Corte Commerciale di Mosca attestante che la sentenza dell'1.4.2022 “è entrata in vigore in data 31.8.2022 ed è soggetta ad esecuzione” e che “sul territorio russo non è avvenuta la riscossione dei crediti di cui al titolo esecutivo n. 040592787”, oltre a quattro contratti stipulati dalle parti in data 22.12.2014, 29.1.2016,
30.11.2017 e 26.6.2016 e quattro scritture integrative tutte datate 22.4.2019.
Si è costituita illustrando le seguenti difese: Controparte_2
a) Ha dedotto in fatto: di aver avuto rapporti con , prima, nel periodo Controparte_1
Parte_ 2003/2004, quale intermediario del commercio per in Russia e poi, dal novembre 2006,
Parte_ quale rivenditore esclusivo per in Russia tramite la sua società, “ ”, in seguito CP_4 rinominata “ ”; che il rapporto commerciale era proseguito regolarmente per Pt_1
Parte_ quindici anni venendo ad interrompersi nel 2018, allorché aveva scoperto che AN
Parte_
- M importava merce da altri fornitori concorrenti di in violazione dell'esclusiva (per cui, tra l'altro, era inverosimile che avesse sottoscritto gli addendi del Testimone_2 Parte_ 22.4.2019); che solo in data 5.11.2019, inviava per la prima volta a una Pt_1 richiesta di consegna merce per € 2.239.069,80, sostenendo senza alcun fondamento che negli ultimi anni del rapporto la merce asseritamente pagata in anticipo da non sarebbe Pt_1 mai stata esportata in Russia. A sostegno di tale assunto, la resistente ha prodotto il riepilogo Parte_ di tutte le fatture emesse da e intestate ai clienti di , secondo le indicazioni Pt_1 via via fornite dal , con indicazione del relativo pagamento da parte di CP_1 Pt_1
e la scansione delle fatture riepilogate nel predetto estratto conto, con la documentazione Parte_ comprovante l'avvenuta esportazione della merce in Russia. Del resto, sostiene non si
5 comprenderebbe come mai, dal 2015 al 2018 avrebbe continuato ad effettuare Pt_1 pagamenti senza ricevere la merce, mentre il fatto che tutti i pagamenti fossero posticipati rispetto alla consegna risponderebbe alla prassi del commercio dell'oro, per cui il prezzo viene determinato dalla quotazione del bene (fixing) al momento della cessione.
b) Ha formulato istanza per la corretta instaurazione del contraddittorio, eccependo la nullità del ricorso introduttivo. In particolare, ha sottolineato come la controparte abbia proposto il ricorso senza menzionare la “Convenzione per l'Assistenza Giudiziaria Civile” sottoscritta dall'Italia con la Federazione Russa il 25.1.1979 e resa esecutiva in Italia con l. 159/1991, applicabile alla fattispecie quale lex specialis con prevalenza rispetto alla normativa di cui alla l. 218/95.
c) Ha sostenuto la nullità del ricorso anche ex art. 164 c.p.c. e ha chiesto, in ogni caso, che il giudizio proseguisse nelle forme del rito ordinario, non essendo la causa di pronta e facile soluzione.
d) Ha chiesto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., esponendo di aver proposto querela di falso dinanzi al Tribunale di Firenze per sentire dichiarare la non veridicità di alcune fatture e dei contratti prodotti da dinanzi all'autorità giudiziaria di Mosca Pt_1
e che il relativo giudizio è attualmente pendente al n. 9082/2023 R.G. Inoltre, presa visione
Parte_ dei documenti utilizzati da dinanzi all' , aveva già presentato in Pt_1 CP_6 data 14.6.2022 denuncia/querela nei confronti di , che aveva dato luogo Controparte_1 al procedimento penale n. 29423/2022 R.g.n.r. presso il Tribunale di Roma: a seguito della comunicazione della richiesta di archiviazione (fondata sulla assenza dell'indagato nel
Parte_ territorio italiano), aveva formulato motivata opposizione, depositata il 20.9.2023. Altra
Parte_ denuncia/querela è stata proposta da alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze a seguito della produzione da nel presente procedimento dei contratti Pt_1
Parte_ e degli atti integrativi. Secondo ove fosse accertata in sede penale o civile la falsità dei contratti e degli atti integrativi in questione verrebbe meno la giurisdizione russa sul punto e, conseguentemente, i presupposti per il riconoscimento delle sentenze emesse dall'A.G. russa.
e) Ha eccepito che, in base alla Convenzione con la Federazione Russa, non sussistono i criteri di radicamento della giurisdizione ai fini della riconoscibilità del giudicato russo. In particolare, in relazione alla fattispecie di rapporti commerciali tra imprese di cui si discute – la lett. c), dell'art. 24 della richiamata stabilisce la sussistenza della giurisdizione del giudice russo in presenza dell'elemento di collegamento costituito da: “l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte contraente richiedente”, mentre nello specifico la merce avrebbe dovuto essere consegnata “ex works” e Parte_ cioè “franco fabbrica”, quindi presso l'officina della in Firenze. Alla stessa conclusione si perverrebbe applicando la Convenzione di Vienna dell'11.4.1980 sui contratti di compravendita internazionale, ratificata tanto dall'Italia che dalla Federazione Russa. Né è fondato l'assunto di controparte secondo cui sarebbe stato raggiunto tra le parti un accordo di proroga della giurisdizione, in quanto l'art. 24 della Convenzione non contempla ipotesi derogatorie. La clausola di giurisdizione contenuta all'art.
9.1 dei contratti di fornitura,
6 peraltro, era estesa in alfabeto cirillico ed in lingua russa, dovendo quindi escludersi, indipendentemente dalla apocrifa sottoscrizione, che essa avesse formato oggetto di un effettivo consento tra le parti, come invece richiede la Convenzione di Bruxelles del 1968 e la relativa giurisprudenza comunitaria.
f) Ha evidenziato che la eccezione di falsità dei documenti contrattuali esibiti nel processo civile russo era stata ritualmente eccepita dalla società resistente alla prima udienza, con il deposito anche di una perizia grafologica di parte, ma essa era stata respinta dal giudice russo senza alcuna istruttoria con inesistente motivazione, poi pedissequamente ripetuta nei vari gradi di impugnazione, che si erano succeduti con estrema rapidità e senza alcun approfondimento istruttorio. Il giudice di primo grado, invero, aveva motivato il rigetto della richiesta di perizia calligrafica nel seguente modo: “Dal momento che il rappresentante del convenuto non ha indicato che la domanda di recesso dalla società è stata falsificata direttamente dall'attore o da un rappresentante del medesimo, il tribunale non ha motivo di verificare la veridicità della suddetta domanda in relazione ai suddetti soggetti e neanche di disporre una perizia, per tal motivo, la querela di falso del rappresentante del convenuto è respinta.” Secondo la resistente, il giudice russo nel negare frettolosamente la richiesta di accertamento della falsità materiale dei documenti contrattuali esibiti da controparte, pur in presenza appunto di formale disconoscimento, per di più corroborato da apposita perizia grafologica esibita in causa, avrebbe gravemente violato i principi fondamentali del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio, che nell'ordinamento italiano ispirano la disciplina processuale e rappresentano l'essenza stessa dell'ordine pubblico processuale italiano.
Quindi, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione con la Federazione Russa, che indica un parametro più ampio rispetto a quello degli effetti contrari all'ordine pubblico (“L'assistenza giudiziaria non è accordata se la prestazione di essa può recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza oppure se è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento della
Parte contraente richiesta detto giudicato non è eseguibile nel territorio della Repubblica italiana”), la richiesta di esecutività avversaria non potrebbe essere accolta. In ogni caso, con Parte_ la documentazione contabile debitamente e correttamente tenuta da e certificata dall'organo sociale di controllo, tutta la merce pagata da risultava scaricata e alla Pt_1 stessa regolarmente consegnata, ma nulla risulta al riguardo nelle motivazioni Pt_1 delle sentenze russe. Parte_ Ha infine evidenziato che l'entità della somma di cui alla condanna avrebbe un effetto devastante sull'equilibrio finanziario della società, mettendo a repentaglio la stessa sopravvivenza dell'azienda, gioiello secolare della imprenditoria fiorentina, ed il posto di lavoro dei suoi 120 dipendenti. Ciò a fronte della certezza, rappresentata dalla assoluta Parte_ impossibilità di recuperare la somma, che eventualmente fosse costretta a pagare a Pt_1
in forza dell'accoglimento della domanda, stante la assorbente considerazione che,
[...] per l'A.G. della Federazione Russa tale somma è dovuta in forza di titoli definitivi ed esecutivi.
Previa assegnazione alle parti di termini coerenti con il procedimento ex art. 281 undecies
c.p.c., ha depositato controdeduzioni difensive deducendo che: Pt_1
7 - Controparte ammetteva di aver ricevuto da la somma di € 2.616.000,00, Pt_1
a fronte della quale solo una parte della merce era stata consegnata a AN M (ultime cinque Parte_ fatture), poiché tutto il resto risultava, sulla base degli stessi documenti prodotti da consegnata a soggetti terzi, di cui era indicata anche la ragione sociale. In realtà - a fronte dei quattro contratti datati 22.12.2014, 29.1.2016, 30.6.2017 e 30.11.2017 – la resistente aveva fornito solo parte della merce dei primi tre contratti, in modo da ricevere successivi acconti senza fornire la restante merce.
- Nessuna violazione del contraddittorio vi era stata dinanzi all'autorità giudiziaria russa, dove la controparte risultava ritualmente costituita. Il giudice russo aveva ritenuto che la Parte_ negazione della stipula dei contratti contestati costituisse abuso del diritto in quanto aveva ricevuto le somme versate da tramite bonifici bancari che indicavano nella Pt_1 causale gli estremi dei contratti contestati. Quindi non vi era stata alcuna violazione all'ordine pubblico internazionale e/o all'ordine pubblico ed all'ordinamento giuridico italiano.
- Il principio invocato da controparte e pacifico in giurisprudenza - che quando si propone una domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non bisogna considerare il luogo dove essere adempiuta l'obbligazione di risarcimento danni dedotta in giudizio che è una conseguenza dell'inadempimento contrattuale per cui si deve guardare al luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale principale – non è applicabile nella fattispecie, in quanto davanti al giudice russo è stata dedotta l'obbligazione contrattuale di restituzione del prezzo versato in acconto, non un obbligazione accessoria quale il risarcimento danni per inadempimento contrattuale, per cui è il venditore che deve provare di aver adempiuto alla sua obbligazione contrattuale principale ossia quella della consegna della merce, essendo in difetto obbligato alla restituzione della somma che è già contrattualmente stabilita, certa, liquida ed esigibile e che deve essere restituita al domicilio del creditore/acquirente, fermo restando che nella presente fattispecie gli stessi contratti prevedono il versamento di acconti e l'obbligo di restituzione in caso di mancata consegna della merce. Parte_ Con le proprie note difensive depositate in data 29.1.2024, ha dedotto che:
- Il procedimento penale stava procedendo dinanzi al PM D.ssa che aveva Testimone_4 acquisito le sommarie informazioni difensive relative al fatto che le merci pagate e/o ordinate da venivano consegnate e ritirate da e che le fatture esibite da Pt_1 Pt_1 Pt_1
nel giudizio russo erano manomesse e con firma apocrifa di
[...] Testimone_2
- Nel procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Firenze RG. 9082/2023 si è costituita con sua comparsa 7 dicembre 2023 nella quale ha formulato domanda Pt_1
Parte_ riconvenzionale di condanna di al pagamento della medesima somma di € 2.239.069,80
Parte_ portata dalle sentenze russe mentre ha chiesto la condanna della controparte al
Parte_ pagamento del saldo di alcune fatture per complessivi € 125.260,24 correlate agli stessi rapporti commerciali asseritamente coperti dai contratti di compravendita. nel Pt_1 costituirsi avanti al Tribunale non ha sollevato questione di carenza di giurisdizione della
Parte_ domanda di pagamento formulata da conseguente alla electio fori di cui all'art.
9.1 dei contratti di compravendita, accettando viceversa la giurisdizione italiana.
8 - In nessuna delle quattro sentenze russe vi è cenno di sorta alla Convenzione del 1979, né ovviamente richiamo ai criteri di radicamento della giurisdizione ivi fissati. Nella sentenza di primo grado, il giudice di Mosca non aveva affrontato minimamente la questione;
nella sentenza di secondo grado il giudice di appello avava affrontato il problema della giurisdizione, evidenziando a pag. 4 che la stessa conseguirebbe all'applicazione della clausola 9.1 dei contratti di compravendita, dei quali però era stata contestata la falsità; nella sentenza di terzo grado di nuovo i giudici avevano fatto riferimento alla clausola 9.1 dei contratti di compravendita;
nessun altro criterio di collegamento era stato mai richiamato.
- Quanto alla valenza per presunzione dei contratti affermata dal giudice russo, per cui Parte_ l'adempimento del contratto di compravendita da parte di (adempimento peraltro non riconosciuto nella sentenza) importerebbe anche questo che il contratto sarebbe stato concluso, non era stato affrontato il problema se il contratto identificato da un numero ed una data di cui è riferimento nei bonifici TOP sia poi davvero quello esibito in giudizio o Pt_1 sia viceversa un altro portante medesimo numero e data. Parte_ ha ribadito che tutta la merce di cui ai pagamenti effettuati da come Pt_1 importatore esclusivista in Russia veniva consegnata in Italia a , che provvedeva Pt_1 direttamente alla importazione in Russia e alla consegna ai destinatari che erano i clienti di Parte_
, esclusivista di per la Federazione Russa. Ha prodotto scambio di mail e Pt_1 dedotto prova testimoniale al riguardo.
Con la memoria depositata in data 29.1.2024, ha evidenziato che, costituendosi Pt_1 Parte_ dinanzi al giudice russo, non aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione ma si era difesa nel merito, perciò accettando la giurisdizione dell'A.G. adita, anche ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 1968. Parte_ Nelle successive memorie autorizzate, ha invece dedotto che in vista della udienza del procedimento in Russia del 30 marzo 2022, essa aveva depositato nella Cancelleria del
Tribunale di Mosca due scritture difensive nelle date 10 e 30 marzo 2022, prodotte in sede di costituzione nel presente giudizio e non contestate da . Nella prima di dette Pt_1 Parte_ memorie, dava atto che: “L'appello [rectius invocazione] al tribunale arbitrale della città di Mosca in qualità di tribunale competente per l'esame del presente caso si fonda sulla clausola 9.1 dei contratti di compravendita allegati alla dichiarazione di reclamo [rectius citazione] che è testualmente formulata ecc.”. Nel paragrafo immediatamente successivo il Parte_ difensore di eccepiva la falsità dei contratti, delle specifiche ai contratti, falsità ovviamente strumentale alla eccezione di giurisdizione e competenza del Tribunale di Mosca, puntualmente formulata con la memoria di costituzione del 30 marzo 2022: “Il convenuto non ha concluso né firmato un singolo documento allegato alla dichiarazione di reclamo
[citazione], inclusi i contratti, specifiche, fatture. Il convenuto sostiene che i documenti specificati sono stati falsati allo scopo di avviare un processo presso un tribunale russo in conformità alla clausola compromissoria falsificata” (…) “Sulla base di quanto sopra [la falsità dei contratti] il convenuto ritiene le dichiarazioni [rectius domande attrici] di cui sopra infondate e non assoggettabili all'esame del tribunale Arbitrale della città di Mosca ai sensi dell'art. 35 del Codice di Procedura arbitrale della Federazione Russa”.
9 Parte_ Secondo peraltro, nella causa in oggetto, ai fini della sussistenza della giurisdizione rilevante ai fini della esecutorietà del giudicato russo, non si deve applicare la Convenzione di Bruxelles del 1968, ma occorre fare riferimento ai criteri fissati all'art. 24 della
Convenzione con la Federazione Russa del 1979 che non include, tra i criteri attributivi della giurisdizione, quello della “accettazione tacita” fondata sulla mera comparizione del convenuto che non eccepisce la giurisdizione, essendo quindi irrilevante il contegno tenuto Parte_ da alla prima udienza di costituzione.
Nelle note depositate in data 1.7.2024, ha richiamato l'ordinanza della Pt_1
Cassazione, Sez. 1, num. 3199 Anno 2023, che in una controversia tra un cittadino russo e uno italiano ha riconosciuto la giurisdizione del giudice russo poiché dinanzi ad esso il cittadino italiano non aveva eccepito il difetto di giurisdizione, poiché la legge speciale dettata dalla Convenzione bilaterale Italia-Russa “non contiene disposizioni interferenti o, comunque, derogatorie o incompatibili con quelle contenute nella legge n. 218/1995 e nella Convenzione di Bruxelles”; ha altresì ricordato che, in base ai principi espressi dalle Sezioni
Unite nella sent. n. 9006/2021, «in sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto
è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento».
In denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale avversaria, ha chiesto Pt_1 di essere ammessa alla riprova e alla prova contraria con testi indicati. Parte_ Nelle sue note del 2.7.2024, ha ribadito la non riconducibilità a Testimone_2 delle firme apposte nelle fatture, nelle versioni depositate da in giudizio in Russia Pt_1
(circostanze oggetto di querela di falso dinanzi al Tribunale di Firenze nel giudizio 9082/2023
e, comunque, rilevate in quella sede anche dalla teste e ha riferito che a seguito Tes_3 Parte_ dell'istanza ex art. 391quater c.p.p., avanzata dalla difesa di (istanza formalizzata in data 11 marzo 2024 nell'ambito delle investigazioni difensive svolte con riferimento al procedimento penale in corso originato dalla querela nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente) e dei relativi riscontri forniti, l' di OL (in Parte_5 data 19.4.2024) e l'Agenzia delle Dogane di SC (in data 8.4.2024), avevano dato Parte_ documentale evidenza che la merce fornita da e fatturata a terzi era stata ritirata e trasportata in Russia proprio da e/o dai suoi incaricati. Ha altresì dedotto Controparte_1 Parte_ che i messaggi mail scambiati tra e e prodotti in giudizio, contrariamente Pt_1
a quanto ex adverso sostenuto, sono stati effettivamente scambiati tra le parti, come da consulenza di parte prodotta come doc. 44. In relazione al disconoscimento svolto da Parte_ controparte circa la provenienza delle mail, ha chiesto eventuale ammissione di CTU.
Con ordinanza del 4.7.2024, il consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione dinanzi al collegio per l'udienza del 17.12.2024, assorbita allo stato ogni altra istanza, fissando alle
10 parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito di memorie conclusionali. Parte_ Con le proprie note conclusionali, ha prodotto copia della CTU grafologica in corso di espletamento dinanzi al Tribunale di Firenze nella quale si conclude per la non autografia delle firme apposte sui quattro contratti e le quattro scritture integrative oggetto di causa. All'udienza del 17.12.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa (in particolare, deducendo, la difesa di , che il CTU del Tribunale di Firenze nominato per la Pt_1 verificazione delle firme disconosciute, a conclusione della perizia, aveva affermato di non potersi pronunciare non disponendo degli originali). Quindi, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la Corte si è riservata di pronunciare sentenza ex art. 275 bis c.p.c.
Ritenuto in diritto
Occorre anzitutto dare atto come nella fattispecie debbano trovare applicazione i criteri di riconoscimento delle decisioni giudiziarie previsti dalla “Convenzione tra la Repubblica
Italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile” (di seguito, solo Convenzione bilaterale) firmata a Roma il 25.1.1979 e ratificata dall'Italia con la l. 11.12.1985 n. 766.
Il mancato riferimento a detta Convenzione bilaterale, tuttavia, non può comportare la nullità del ricorso di TOP GOLD, come invece preteso dalla resistente, in quanto spetta al giudice individuare la normativa applicabile al caso concreto.
Non vi è dubbio, peraltro, che il giudizio sia stato ritualmente introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, ex art. 30 d.lgs. n. 150/2011, posto che, in base all'art. 23 della Convenzione bilaterale: “La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie è regolata dalla legislazione della Parte contraente richiesta, ove la presente Convenzione non disponga diversamente. “ Ebbene, in base all'art. 25 della Convenzione bilaterale: “Il riconoscimento della decisione giudiziaria è rifiutato, oltre i casi previsti dall'art. 13 della presente Convenzione, anche se:
a) il convenuto non ha partecipato al processo in conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non è stato notificato tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale;
b) il Tribunale della Parte contraente richiesta ha già precedentemente adottato una decisione definitiva riguardo alla causa fra le stesse Parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi;
c) all'esame del Tribunale della Parte contraente richiesta si trova la causa tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi proposta prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale della Parte contraente richiedente;
d) la decisione della controversia -in conformità con gli Accordi internazionali di cui ambo le Parti contraenti sono partecipi - rientri nella competenza esclusiva dei Tribunali della
Parte contraente richiesta.”
11 L'art. 13 della Convenzione bilaterale, richiamato dall'art. 25, dispone che: “L'assistenza giudiziaria non è accordata se la prestazione di essa può arrecare pregiudizio alla sovranità
o alla sicurezza oppure se è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento della Parte contraente richiesta.” E' quindi pacifico che il primo presupposto del riconoscimento di una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria russa è che essa sia stata emessa da un giudice competente alla stregua dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione bilaterale (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n.
9365 dell'11.6.2023). Parte_ Sostiene invero la parte ricorrente che avrebbe accettato la giurisdizione del giudice russo, non avendo eccepito dinanzi a quel giudice il difetto di giurisdizione.
In proposito, si osserva anzitutto come non rilevi che la Convenzione bilaterale non preveda, tra i presupposti per il riconoscimento, la c.d. proroga tacita della giurisdizione che è invece espressamente prevista dall'art. 18 della Convenzione di Bruxelles firmata il 27.9.1968, richiamata dall'art. 3, secondo comma, della l. 218/1995. Infatti, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «se è vero che le disposizioni interne del diritto internazionale privato, quali sono quelle della legge n. 218 del 1995, «non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia» (art. 2, comma 1), le quali, in un certo senso, prevalgono su di esse, si tratta, tuttavia, di questione che nel caso in esame risulta meramente teorica, dal momento che la Convenzione italo-russa non contiene disposizioni interferenti o, comunque, derogatorie o incompatibili con quelle contenute nella legge n. 218/1995 e nella
Convenzione di Bruxelles richiamata dall'art. 3, comma 2, della stessa legge del 1995 (non essendo pacificamente applicabili i successivi Regolamenti UE, che hanno sostituito la
Convenzione di Bruxelles, posto che la Federazione russa non è uno Stato membro dell'Unione)”(Cass. Sez. 1, ordinanza n. 3199/2023). In particolare, la Convenzione italo russa del 1979, “consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adire i tribunali dell'altra parte nella cui giurisdizione, in conformità con la legislazione di quest'ultima, rientrino le cause civili, ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti.” (Cass. Sez. Un. n. 4494/ 2019 e Sez. Un. n. 9365/2003; cfr. da ultimo, Cass. Sez. Un. ordinanza n. 21351/22).
La Suprema Corte ha peraltro chiarito che la c.d. proroga tacita della giurisdizione dettata dall'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 1968 , si realizza «solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria» (Sez. Un n. 14605/2005), cioè solo quando il convenuto, costituendosi dinanzi all'autorità giudiziaria adita, non ne contesti la giurisdizione, neppure in via subordinata (cfr. Cass. n. 3199/2023 cit.).
Ebbene, va escluso che nella fattispecie vi sia stata da parte del convenuto accettazione della Parte_ giurisdizione dell'autorità giudiziaria russa. Risulta infatti che in vista dell'udienza del
12 30.2.2022 nel giudizio di primo grado, presentava “dichiarazione di falsificazione
(contraffazione) di prove” datata 10.3.2022, in cui assumeva che il ricorso di «al Pt_1 tribunale arbitrale della città di Mosca in qualità di tribunale competente per l'esame del presente caso si fonda sulla clausola 9.1. dei contratti di compravendita allegati alla dichiarazione di reclamo, che è testualmente formulata come segue: “Tutte le controversie tra le parti saranno risolte sul territorio della Federazione Russa, nella città di Mosca, in conformità della legge della Federazione Russa”. Al tempo stesso, il convenuto non ha concluso né firmato un singolo documento allegato alla dichiarazione di reclamo, inclusi contratti, specifiche, fatture. Il convenuto sostiene che i documenti specificati sono stati falsificati allo scopo di avviare un processo presso un tribunale russo in conformità con la clausola compromissoria falsificat e in relazione a merce completamente consegnata», pertanto chiedendo l'esclusione delle prove documentali prodotte da controparte, o, in caso di rifiuto della controparte, l'effettuazione di apposita perizia calligrafica. Tali deduzioni erano ribadite nella memoria di costituzione, cui era allegata una perizia di parte, nella quale erano rassegnate le seguenti conclusioni: “sulla base di quanto sopra il convenuto ritiene le dichiarazioni di cui sopra infondate e non assoggettabili all'esame del Tribunale Arbitrale della città di Mosca, ai sensi dell'art. 35 del Codice di Procedura arbitrale della Federazione Russa e dell'art. 247, comma 1, del Codice di Procedura arbitrale della Federazione Russa. Ai sensi dell'art. 148, c. 2, del Codice di Procedura Arbitrale, chiedo al tribunale di non prendere in considerazione la richiesta di reclamo della ” nei confronti Parte_1 di . Controparte_2 Parte_ Ciò posto, si rileva che, nel convenire in giudizio dinanzi alla Corte commerciale di
Mosca, deduceva che “Ai sensi dell'art. 37 del Codice di procedura arbitrale della Pt_6
Federazione Russa, la giurisdizione stabilita ai sensi degli artt. 35 e 36 del presente Codice può essere modificata con l'accordo delle parti prima che il tribunale arbitrale accetti la domanda e avvii il procedimento. In conformità con la clausola 9.1. dei contratti suddetti, tutte le controversie tra le parti saranno risolte sul territorio della Federazione Russa, nella città di Mosca, in conformità con la Legislazione della Federazione Russa”.
Il criterio di collegamento indicato da al fine di radicare la giurisdizione presso Pt_1 il giudice della Federazione Russa, quindi, è la clausola 9.1. di proroga della giurisdizione contenuta nei contratti allegati al ricorso introduttivo.
Invero, in mancanza di tale clausola, è indubbio che avrebbe dovuto adire Pt_1
l'autorità giudiziaria italiana, e ciò sia applicando il criterio di collegamento di cui all'art. 24, comma 1, lett. c. della Convenzione bilaterale, che radica la giurisdizione in relazione al luogo in cui l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o deve essere eseguita, sia applicando quello di cui all'art. 31 lett. a della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale (da intendersi richiamata dall'art. 25, comma 1, lett. d della
Convenzione bilaterale, in quanto sia l'Italia che la Federazione Russa ne sono partecipi), secondo cui "se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in un altro luogo particolare il suo obbligo di consegna consiste, quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci da consegnare, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia
13 pervenire all'acquirente". Infatti, non è oggetto di contestazione che la merce della cui Parte_ mancata consegna si discute avrebbe dovuto essere consegnata da a presso Pt_1 la sede del venditore.
Né può ritenersi fondata la tesi di parte ricorrente secondo cui, avendo agito per Pt_1 Parte_ ottenere la restituzione delle somme anticipate per forniture che avrebbe omesso di effettuare, l'oggetto della controversia sarebbe costituita da un'obbligazione autonoma rispetto a quella contrattuale, da adempiere al domicilio del creditore/acquirente trattandosi di somma certa, liquida ed esigibile. Invero, sia la giurisprudenza della Suprema Corte sia quella comunitaria (in relazione all'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968) hanno costantemente affermato il principio per cui, in caso di inadempimento di obblighi contrattuali, l'obbligazione dedotta in giudizio resta individuata in quella originaria rimasta inadempiuta, e non in quella derivata e sostitutiva invocata dall'attore (cfr. Cass. sent. n. 9365 dell'11.6.2023).
Fermo, dunque, che l'unico criterio di collegamento per affermare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria della Federazione Russa è dato, nello specifico, dalla clausola contrattuale di proroga della giurisdizione invocata da , si osserva quanto segue. Pt_1
La sentenza della Corte commerciale di Mosca datata 1.4.2022 nulla dice in punto di giurisdizione e respinge la querela di falso proposta dal convenuto poiché non è stato indicato che la prova di cui si si deduce la falsità “sia stata falsificata direttamente dall'attore o dal suo rappresentante”. La sentenza della Nona Corte d'Appello arbitrale datata 31.8.2022, di conferma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima la decisione di rigetto della querela di falso proposta dal convenuto, sia perché “la querela di falso in un procedimento arbitrale deve riguardare direttamente una parte in causa o il rappresentante della stessa”, sia perché “il fatto che il
Convenuto neghi la stipula dei contratti contestati costituisce un abuso del diritto, in quanto gli atti del procedimento confermano l'esistenza di rapporti di lunga durata tra l'attore e il convenuto anche ai sensi dei contratti contestati, della cui stipula non poteva non essere al corrente, dato che aveva incassato fondi tramite bonifico bancario con indicati nella causale proprio gli estremi dei contratti contestati”, osservando peraltro come sia “considerata una circostanza attestante l'avvenuta approvazione di un soggetto non autorizzato anche l'effettivo adempimento da parte del soggetto in nome del quale viene stipulato il negozio, degli obblighi che derivano da tale contratto”.
La Corte d'Appello arbitrale esamina anche l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata al convenuto, rilevando quanto segue: “ai sensi dell'art. 37 del Codice di procedura arbitrale
FR, la giurisdizione stabilita dagli artt. 35 e 36 del suddetto Codice può essere modificata su accordo delle parti prima che la corte commerciale accetti la domanda di procedimento. In conformità al comma 1 art. 249 del Codice di procedura arbitrale FR, nel caso in cui le parti, di cui almeno una sia un soggetto straniero, abbiano stipulato un accordo in cui è stato stabilito che la corte commerciale della Federazione Russa sia il foro competente per esaminare un'eventuale controversia derivante o che potrebbe sorgere in relazione all'attività economica ad essi svolta, la corte commerciale della Federazione Russa avrà la competenza
14 esclusiva per esaminare detta controversia, posto che tale accordo non modifichi la competenza esclusiva di un tribunale straniero. Ai sensi del comma 2 del presente articolo,
l'accordo sulla competenza deve essere stipulato per iscritto. In conformità al comma 9.1 dei contratti contestati stipulati tra l'Attore e il Convenuto, tutte le controversie non risolte tra le parti vengono risolte nella Federazione Russa, a Mosca, ai sensi del diritto russo (…)
Pertanto le parti del contratto hanno esercitato il proprio diritto di determinare la competenza contrattuale della controversia in parola in forza dell'art. 37 e 249 del Codice di procedura arbitrale FR e in considerazione delle categorie di controversie esaminabili presso le corti commerciali in conformità all'art. 27 del Codice di procedura arbitrale FR, conseguentemente la Corte commerciale di Mosca ha accettato la domanda di procedimento
e ha emesso una sentenza in conformità alla normativa vigente.”
Le medesime argomentazioni sono esposte a fondamento della sentenza del 28.11.2022 di Parte_ rigetto del ricorso per cassazione proposto da avverso la pronuncia della Corte d'Appello arbitrale, mentre la Corte Suprema della Federazione Russa, con la sentenza del Parte_ 22.3.2023, si è limitata a rigettare il ricorso presentato da avverso le predette sentenze del 1.4.2022, del 31.8.2022 e del 28.11.2022 in quanto le argomentazioni esposte dalla ricorrente “non consentono di concludere che, in sede di esame del procedimento, siano state poste in essere violazioni delle norme del diritto materiale e (o) del diritto processuale che abbiano indotto a un errore di natura sostanziale e irreparabile”.
Tutto ciò premesso – e posto che nella fattispecie non è in discussione che il convenuto abbia partecipato al giudizio (art. 25, comma 1, lett. a della Convenzione bilaterale e art. 64, comma
1, lett. c, l. 218/1995) così come è altrettanto pacifico che non vi sia una precedente decisione definitiva del giudice italiano riguardo alla causa tra le stesse parti (art. 25, comma 1, lett. b della Convenzione bilaterale e art. 64, comma 1, lett. e, l. 218/1995) né un procedimento precedentemente instaurato dinanzi al giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti (art. 25, comma 1, lett. c della Convenzione bilaterale e art. 64, comma 1, lett. f, l.
218/1995) - occorre verificare se le sentenze in esame siano state emesse dal giudice russo in conformità ai principi fondamentali dell'ordine pubblico internazionale, ai sensi dell'art. 64 della l. 218/1995 e a quelli fondamentali dell'ordinamento italiano richiamati dall'art. 13 della
Convenzione bilaterale.
Va dunque ricordato come la Suprema Corte abbia più volte affermato che «il concetto di ordine pubblico italiano, di cui all'ora abrogato art. 797 n. 7 cod. proc. civ. (identico a quello richiamato nell'abrogato art. 31 delle preleggi) comprende il complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla Carta Costituzionale - che formano il cardine della struttura economico - sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata e inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fondamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici.“ (Cass.
13928/1999; cfr. Cass. 3365/2000).
È stato altresì chiarito che “la mera difformità rispetto all'ordinamento interno delle norme che nel sistema straniero disciplinano l'onere della prova e il libero convincimento del
15 giudice non comporta alcuna violazione dell'ordine pubblico italiano, che anche nell'accezione processuale è riferibile solo ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio” (Cass. n. 3199/2023).
Inoltre, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. 9006/21), «in sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n.
218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento» (cfr. anche Cass.39391/2021).
Sulla base di tali principi, è senz'altro da escludere che possa essere ravvisata una qualche contrarietà all'ordine pubblico con riguardo alle valutazioni che, nonostante il Parte_ disconoscimento da parte del legale rappresentante di delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti in causa da , hanno portato il giudice russo a ritenere che tra Pt_1 Parte_ le parti fossero stati conclusi contratti di fornitura in base ai quali avrebbe dovuto consegnare a merce (materiali speciali da utilizzare per il restauro e la doratura) Pt_1 per l'importo complessivo di € 2.616.000,00, rimasti inadempiuti per € 2.239.069,80. Invero, Parte_ tali valutazioni - fondate sul fatto che avesse ricevuto da per Controparte_7
l'importo complessivo di € 2.616.000,00 i quali nella causale riportavano gli estremi dei contratti disconosciuti nonché sulla circostanza che una parte delle forniture fosse stata pacificamente eseguita - integrano una soluzione giuridica non sindacabile in questa sede.
La questione che invece non è stata in alcun modo affrontata dall'autorità giudiziaria russa è
l'effettiva ed esatta corrispondenza tra i contratti di fornitura intercorsi tra le parti e quelli prodotti in causa da , contenenti la clausola 9.1. relativa alla proroga della Pt_1 giurisdizione.
Infatti, gli argomenti utilizzati dai giudici della Federazione Russa per ritenere comprovata la stipula dei contratti di fornitura inter partes non investono in alcun modo la questione se i contratti prodotti in causa da fossero proprio quelli sottoscritti dalle parti, e se Pt_1 quindi esse avessero effettivamente concordato di risolvere le controversie insorte in relazione ai loro rapporti contrattuali rivolgendosi all'autorità giudiziaria russa, stipulando per iscritto apposita clausola.
Tuttavia, la tesi di parte convenuta, come espressamente dedotta sia nella “dichiarazione di falsificazione delle prove” datata 10.3.2022 e come ribadita nella comparsa di replica al ricorso avversario, era appunto che il convenuto non avesse firmato i contratti prodotti da controparte e che essi fossero “stati falsificati allo scopo di avviare un processo presso un tribunale russo in conformità con la clausola compromissoria falsificata”.
Ritiene dunque questa Corte che, affermando la propria giurisdizione sulla base di documenti disconosciuti dal convenuto, i giudici della Federazione Russa abbiano compromesso in modo Parte_ decisivo i diritti di difesa di imponendo a tale società di sottoporsi alla giurisdizione
16 russa (che, come sopra evidenziato, non sarebbe altrimenti sussistita, in assenza di altri criteri di collegamento) senza concedere la possibilità di comprovare la falsità di detti documenti.
Ora, è indubbio che, nell'accertare le condizioni per il riconoscimento di una sentenza straniera, debba essere verificato il rispetto dei principi fondamentali in relazione non soltanto all'ordine pubblico sostanziale, ma anche al procedimento formativo della decisione (cfr.
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 5327 del 2021).
La Suprema Corte ha invero precisato, «con riguardo all'art. 64, lett. b della legge n.
218/1995, che la norma impone testualmente sia la verifica del fatto che l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto "in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo", sia che nell'ambito del processo svoltosi innanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali di difesa. L'uso della congiuntiva ("e") rende infatti evidente che si tratta di indagini distinte, l'una riguardando un controllo di legittimità in ordine al puntuale rispetto della legge straniera in tema di notificazioni, l'altra coinvolgendo un controllo di regolarità dell'intero processo straniero alla stregua dei principi posti dal nostro ordinamento a tutela dei diritti essenziali di difesa.
La verifica relativa all'uno dei due requisiti non assorbe, pertanto, quella attinente all'altro
e - in particolare - il rispetto dei requisiti formali della legge del luogo in cui si è svolto il processo non sarebbe sufficiente a giustificare il riconoscimento della sentenza straniera se ne fosse comunque derivata la violazione dei principi di ordine pubblico sanciti dall'ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale.» (Cass. Sez. I, n. 13662 del 22.7.2004).
La giurisprudenza di legittimità si è più volte misurata con la valutazione dell'eventuale violazione dell'ordine pubblico processuale nell'ambito delle procedure di riconoscimento delle sentenze straniere, considerando che esso “è riferibile ai principi inviolabili, posti nell'ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, per tali intendendosi gli istituti del processo civile, i quali, per la loro portata sostanziale, assicurino alle parti una sufficiente e adeguata tutela giurisdizionale e si identificano negli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere in giudizio e non anche nelle modalità di regolamentazione del diritto di difesa stesso in relazione ai singoli atti istruttori» (Cass. 13928/1999; cfr. Cass. 3365/2000).
Invero, è stato affermato che: “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22183 del 06/08/2024; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17519 del 03/09/2015). Quindi, è pacifico che “la violazione dell'ordine pubblico processuale ostativa al riconoscimento è ravvisabile solo in casi eccezionali, di
17 violazione di principi fondamentali dello Stato richiesto” (Cass. Sez. 1, sent. n. 25064 del
16.9.2021). Parte_ Ritiene appunto la Corte che nella fattispecie la lesione del diritto di difesa di sia stata di particolare importanza e abbia inciso in modo rilevante sui principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio.
Costituisce infatti una violazione manifesta delle garanzie difensive il diniego dell'istanza di Parte_ di inutilizzabilità di documenti disconosciuti, senza ammettere la perizia grafologica Parte_ richiesta dalla medesima per accertarne l'asserita falsità: violazione che, come già evidenziato, attiene non ai profili di merito della controversia (non essendo sindacabile la valutazione resa dal giudice russo circa l'effettiva sussistenza tra le parti dei rapporti contrattuali dedotti in causa, indipendentemente dalla veridicità dei documenti prodotti da
), bensì alla questione relativa alla effettiva stipula della clausola contrattuale Pt_1 sulla cui base l'autorità giudiziaria della Federazione Russa ha fondato la propria giurisdizione. Questione essenziale, posto che sia la Convenzione bilaterale che l'art. 64 della l. n. 218/1995 prevedono come primo e ineludibile presupposto per il riconoscimento della sentenza straniera il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice che possa conoscere della causa.
In conclusione, la domanda della parte ricorrente non può essere accolta.
Ogni altra questione e istanza avanzata dalle parti risulta assorbita
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014
n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, e operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento) – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_4 [...] per la dichiarazione di esecutività nel territorio della Repubblica Italiana delle Controparte_2 sentenze indicate nel ricorso introduttivo;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €
15.643,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 20.12.2024
La Cons. Est.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
18 Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. V.G. 407/2023, avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti del riconoscimento di sentenza straniera, promossa da
in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
STRACCI GIULIANO ( ) e dall'avv. CORTI ARIALDO C.F._2
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, giusta C.F._3 procura in atti;
RICORRENTE contro
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CONTI LORENZO
( ), dall'avv. BISORI LUCA ( e dall'avv. C.F._4 C.F._5
FANTAPPIE' ANDREA ( , elettivamente domiciliata presso lo C.F._6 studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;
APPELLATO
sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per parte ricorrente: “Piaccia all''Ill.ma Corte di Appello di Firenze ogni contraria istanza eccezione e deduzione, disattesa e respinta, in accoglimento della presente domanda, di:
. dichiarare, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995, e comunque in virtù di ogni eventuale ulteriore norma e convenzione applicabile, previo accertamento che le stesse hanno i requisiti per il riconoscimento in Italia, l'efficacia ed il riconoscimento nella
Repubblica Italiana delle seguenti sentenze:
- SENTENZA DELLA CORTE COMMERCIALE DI MOSCA emessa il 1° Aprile 2022 nel Procedimento n. N. A40-110785/2021-63-815, entrata in vigore in data
31.8.2022, e passata in giudicato;
- SENTENZA DI APPELLO DELLA NONA CORTE DI APPELLO ARBITRALE di
Mosca emessa in data 31 Agosto 2022 nel Procedimento N. A40-110785/21;
- SENTENZA DI CASSAZIONE CORTE COMMERCIALE DEL DISTRETTO DI
MOSCA emessa in data 28 Novembre 2022 nel Procedimento N. A40-110785/21;
- - SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DELLA FEDERAZIONE RUSSA N. 305-
ЭC23-2030 del 22.3.2023.
. dichiarare che le predette sentenze sono tutte immediatamente esecutive ed eseguibili sul territorio italiano,
. e per l'effetto, ordinare l'apposizione della formula esecutiva sulle predette sentenze, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria, nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversaria si chiede fin da ora di essere ammessi, sui capitoli che verranno ammessi, alla riprova ed alla prova contraria e si indicano come testi i SIg.ri: , residente a [...], Testimone_1 Per_1
residente a [...], coniugata residente a [...],
[...] Controparte_3 Persona_2 fermo restando che i capitoli di prova ed i testi indicati, come i testi indicati a riprova sono gli stessi formulati nel giudizio promosso dalla avanti al Controparte_2
Tribunale di Firenze sugli stessi fatti, Giudizio Iscritto al n. 9082/2023R.g. , prossima udienza
10.12.2024, per cui per sapere cosa hanno detto i testimoni la Ecc.ma Corte di Appello potrebbe disporre l'acquisizione dei verbali di udienza del 10.5.2024 del 17.5.2024 e dell'8.10.2024”.
Per parte resistente: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria
e diversa istanza, eccezione e conclusione,
I. In via pregiudiziale e/o preliminare in rito:
(a) accertare e dichiarare la nullità e/o irritualità ex art. 281 undecies, 125, 163 e 164 del
c.p.c. del ricorso per riconoscimento della sentenza straniera proposto da con Pt_1 ogni consequenziale pronuncia;
(b) disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. per pregiudiziale civile e penale in attesa della definizione dei procedimenti pendenti dinanzi alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Roma n. 29423/2022 R.g.n.r. e dinanzi alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Firenze n. 12366/2023 R.g.n.r. e/o della definizione del
2 procedimento civile attualmente pendente davanti al Tribunale di Firenze RG 9082/2023 avente ad oggetto la querela di falso dei contratti di fornitura in atti.
II. Nel merito:
Respingere la domanda formulata da di riconoscimento in Italia della sentenza Pt_1 resa a favore della stessa nei confronti della dal Pt_1 Controparte_2
Tribunale di Mosca il 1° aprile 2022 nel procedimento rubricato al n. A40-110785/2021-63-
815, così come confermata dai successivi gradi del medesimo giudizio:
(a) per carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria del paese richiedente ai sensi della Convenzione per l'Assistenza Giudiziaria Civile sottoscritta tra la Federazione Russa e la
Repubblica Italiana il 25 gennaio 1979 e/o comunque ai sensi degli art.li 64 e 67 L. 218/95;
(b) per violazione del suddetto giudicato dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, dell'ordine pubblico processuale italiano, dell'ordine pubblico italiano e della Convenzione per l'assistenza Giudiziaria Civile stipulata tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa in Roma il 25 gennaio 1979, anche ai sensi dell'art 64, lett. (g) della L
218/95.
III. In via istruttoria:
Ove la Corte ritenesse di procedere ad istruttoria, accogliere la seguente prova per testi:
1. DCV che il rapporto commerciale tra e , poi , dal 2014 fino Controparte_2 CP_4 Pt_1 alla sua cessazione è stato fondato sui passaporti di affari, c.d. pasport CP_5 Parte
2. DCV che nella prassi dei rapporti tra e (poi ) la merce oggetto degli ordini era CP_4 Pt_1 solitamente ritirata personalmente dal SI. (o da un suo incaricato) e trasportata “a mani” in CP_1
Russia, previa consegna di un documento di trasporto relativo a ciascun ordine;
Parte 3. DCV che nella prassi dei rapporti tra e (poi ) contestualmente alla consegna CP_4 Pt_1 Parte della merce, consegnava all'incaricato della (poi ) una fattura intestata al soggetto CP_4 Pt_1 che concretamente acquistava la merce presa in carico.
4. DCV che nel periodo 2015-2018, per conto della avete personalmente predisposto Controparte_2
o verificato la predisposizione delle “valigie” contenente la merce (oro in foglia) da consegnare al SI.
e/o ai suoi incaricati, in conformità agli ordini ricevuti dalla società (all'epoca AN- CP_1 Pt_1
M).
5. DCV che avete personalmente assistito alla fisica consegna delle suddette valigie al SI.
[...]
e/o ai suoi incaricati, tra cui il SI. CP_1 Parte_3
6. DCV che nel vostro ruolo di collaboratore per il mercato russo della nel Controparte_2 Per_ Per_ periodo 2015/2018 eravate in frequente contatto telefonico e via e-mail con la SI.ra (o dipendente della (all'epoca ). Pt_1 CP_4
7. DCV che i contatti suddetti avevano per oggetto anche modalità e tempi di preparazione delle “valigie” contenenti la merce ordinata dalla (all'epoca ) e le modalità di consegna delle stesse. Pt_1 CP_4
8. DCV che nel periodo intercorrente tra il 2015 ed il 2018 non avete ricevuto o visto in azienda comunicazioni di sorta provenienti da (all'epoca ) nelle quali si lamentasse che la merce ordinata da Pt_1 CP_4
non fosse stata consegnata ovvero fosse stata consegnata a terzi. Pt_1
9. DCV che nel periodo 2015/2018 la , per quanto a sua conoscenza ha inviato merce Controparte_2 sul mercato russo esclusivamente attraverso il SI. e/o la (all'epoca ). CP_1 Pt_1 CP_4
10. DCV che nel periodo 2015/2018 la indicazione dei destinatari finali in Russia della merce predisposta da
, ai quali erano intestate le fatture, era effettuata via via tramite mail o Controparte_2 Per_ telefonicamente dalla collaboratrice del SI. , SI.ra CP_1
3 Parte 11. DCV che in più di una occasione, nell'ambito dei rapporti tra e (poi ) la merce CP_4 Pt_1 oggetto degli ordini era ritirata personalmente dal SI. (incaricato del SI. ) presso Parte_3 CP_1 gli stabilimenti o previo trasporto della merce con corriere a Lanciano. Controparte_2
12. DCV che gli elaborati Excel (tabelle) costituenti i docc. Nn 26 e 29 che Le vengono mostrati sono stati da Per_ Lei predisposti ed inviati alla SI.ra collaboratrice del SI. e della TO OK (all'epoca CP_1
) per riepilogare lo stato delle consegne ai clienti finali della merce ordinata. CP_4
Si indicano a testi: Sui capitoli 1-3 il sig. (Campi Bisenzio, Firenze all'epoca dei fatti Testimone_2 legale rappresentante della società) ed interrogatorio formale del legale rappresentante di , SI. Pt_1
; Sui capitoli 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 la SI.ra impiegata del back office Controparte_1 Testimone_3 di , Campi Bisenzio;
Sui capitoli 6-11 il SI. Controparte_2 Persona_5 collaboratore/agente di per la Russia, GL (FI); Sui capitoli 5 e 11 il sig. Controparte_2 Pt_3 collaboratore del SI. , Lanciano (CH); Sui capitoli 9, 10 e 11 (oltre che sui capitoli 1,2 e
[...] CP_1
3 di cui sopra) chiede ammettersi anche interrogatorio formale del legale Controparte_2 rappresentante di , SI. . Pt_1 Controparte_1
Ancora, in via istruttoria, si ribadiscono altresì le istanze avanzate nelle note scritte in vista dell'udienza del
2.7.2024 e, quindi, di voler ammettere CTU volta ad accertare, a fronte di generico disconoscimento circa la provenienza effettuato da , la riferibilità dei messaggi stessi all'indirizzo email della , ferme Pt_1 Pt_1 le eccezioni in merito alla irritualità del disconoscimento dei documenti 26-32 e 38 effettuata da Pt_1
(così note scritte, pag. 4). Sempre in via istruttoria, si dà atto che, in data 28.10.2024, è stata trasmessa alle parti la CTU grafonomica-grafologica redatta dal Consulente del Tribunale di Firenze, dott.ssa Per_6
nell'ambito del giudizio ivi pendente al n. r.g. 9082/2023: la CTU suddetta viene allegata (doc. 46) e
[...] se ne chiede rispettosamente l'acquisizione agli atti, in quanto documento sopravvenuto, peraltro reso in altro giudizio inter partes e, quindi, già conosciuto da controparte.
Si chiede fin d'ora di essere autorizzati al deposito – all'udienza del 17.12.2024 – della CTU definitiva che sarà depositata dal consulente entro il 3 dicembre 2024, in quanto documento sopravvenuto.
In ogni caso: condannare la ricorrente alla refusione delle spese tutte del Pt_1 presente giudizio.”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
, con sede a Mosca, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_4
, ha proposto ricorso ex artt. 281 decies Controparte_1
c.p.c. e 64 ss. L. 218/1995 nei confronti di per il Controparte_2 riconoscimento e la concessione di esecutività delle seguenti sentenze, tutte prodotte in copia conforme con apostille e traduzione asseverata:
1) Sentenza della Corte Commerciale di Mosca 1° Aprile 2022 Procedimento N. N. A40-
110785/2021-63-815;
2) Sentenza di appello della Nona Corte di Appello Arbitrale 31 Agosto 2022 Procedimento
N. A40-110785/21;
3) Sentenza di cassazione della Corte Commerciale del Distretto Di Mosca 28 Novembre
2022 Procedimento N. A40- 110785/21;
4 4) Sentenza della Corte Suprema della Federazione Russa N. 305-Эc23-2030.
Ha premesso la società ricorrente:
- di essere creditrice nei confronti di con sede in Campi Controparte_2
Bisenzio (FI), avendo anticipato alla predetta società, in forza di alcuni contratti stipulati tra le parti, il pagamento della somma di € 2.616.000,00 che era stata pattuita per la fornitura di merce di foglie in oro, utilizzate per il restauro e la doratura di manufatti artistici, che però era stata effettuata soltanto per il minor importo di € 376.930,20;
- per tale motivo, in forza di quanto pattuito tra le parti, (di seguito, Parte_4 anche solo ) aveva citato (già , di Pt_1 Controparte_2 CP_4 Parte_ seguito anche solo dinanzi alla Corte Commerciale del Distretto di Mosca che decideva
“di rigettare le domande del convenuto di querela di falso delle prove e disposizione di una Parte_ perizia” e accoglieva la domanda di di accertamento del debito di per € Pt_1
2.239.069,00 nonché delle spese relative al versamento dell'imposta statale pari a 200.000,00 rubli;
- avverso la predetta decisione la controparte aveva proposto appello dinanzi alla Nona
Corte di Appello Arbitrale di Mosca, che lo aveva respinto;
Parte_
- aveva quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte Commerciale di
Mosca e anche tale impugnazione era stata respinta;
- pure il successivo ricorso proposto dalla controparte dinanzi alla Corte Suprema della
Federazione Russa si era risolto in senso favorevole a . Pt_1
La società ricorrente depositava attestazione della Corte Commerciale di Mosca attestante che la sentenza dell'1.4.2022 “è entrata in vigore in data 31.8.2022 ed è soggetta ad esecuzione” e che “sul territorio russo non è avvenuta la riscossione dei crediti di cui al titolo esecutivo n. 040592787”, oltre a quattro contratti stipulati dalle parti in data 22.12.2014, 29.1.2016,
30.11.2017 e 26.6.2016 e quattro scritture integrative tutte datate 22.4.2019.
Si è costituita illustrando le seguenti difese: Controparte_2
a) Ha dedotto in fatto: di aver avuto rapporti con , prima, nel periodo Controparte_1
Parte_ 2003/2004, quale intermediario del commercio per in Russia e poi, dal novembre 2006,
Parte_ quale rivenditore esclusivo per in Russia tramite la sua società, “ ”, in seguito CP_4 rinominata “ ”; che il rapporto commerciale era proseguito regolarmente per Pt_1
Parte_ quindici anni venendo ad interrompersi nel 2018, allorché aveva scoperto che AN
Parte_
- M importava merce da altri fornitori concorrenti di in violazione dell'esclusiva (per cui, tra l'altro, era inverosimile che avesse sottoscritto gli addendi del Testimone_2 Parte_ 22.4.2019); che solo in data 5.11.2019, inviava per la prima volta a una Pt_1 richiesta di consegna merce per € 2.239.069,80, sostenendo senza alcun fondamento che negli ultimi anni del rapporto la merce asseritamente pagata in anticipo da non sarebbe Pt_1 mai stata esportata in Russia. A sostegno di tale assunto, la resistente ha prodotto il riepilogo Parte_ di tutte le fatture emesse da e intestate ai clienti di , secondo le indicazioni Pt_1 via via fornite dal , con indicazione del relativo pagamento da parte di CP_1 Pt_1
e la scansione delle fatture riepilogate nel predetto estratto conto, con la documentazione Parte_ comprovante l'avvenuta esportazione della merce in Russia. Del resto, sostiene non si
5 comprenderebbe come mai, dal 2015 al 2018 avrebbe continuato ad effettuare Pt_1 pagamenti senza ricevere la merce, mentre il fatto che tutti i pagamenti fossero posticipati rispetto alla consegna risponderebbe alla prassi del commercio dell'oro, per cui il prezzo viene determinato dalla quotazione del bene (fixing) al momento della cessione.
b) Ha formulato istanza per la corretta instaurazione del contraddittorio, eccependo la nullità del ricorso introduttivo. In particolare, ha sottolineato come la controparte abbia proposto il ricorso senza menzionare la “Convenzione per l'Assistenza Giudiziaria Civile” sottoscritta dall'Italia con la Federazione Russa il 25.1.1979 e resa esecutiva in Italia con l. 159/1991, applicabile alla fattispecie quale lex specialis con prevalenza rispetto alla normativa di cui alla l. 218/95.
c) Ha sostenuto la nullità del ricorso anche ex art. 164 c.p.c. e ha chiesto, in ogni caso, che il giudizio proseguisse nelle forme del rito ordinario, non essendo la causa di pronta e facile soluzione.
d) Ha chiesto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., esponendo di aver proposto querela di falso dinanzi al Tribunale di Firenze per sentire dichiarare la non veridicità di alcune fatture e dei contratti prodotti da dinanzi all'autorità giudiziaria di Mosca Pt_1
e che il relativo giudizio è attualmente pendente al n. 9082/2023 R.G. Inoltre, presa visione
Parte_ dei documenti utilizzati da dinanzi all' , aveva già presentato in Pt_1 CP_6 data 14.6.2022 denuncia/querela nei confronti di , che aveva dato luogo Controparte_1 al procedimento penale n. 29423/2022 R.g.n.r. presso il Tribunale di Roma: a seguito della comunicazione della richiesta di archiviazione (fondata sulla assenza dell'indagato nel
Parte_ territorio italiano), aveva formulato motivata opposizione, depositata il 20.9.2023. Altra
Parte_ denuncia/querela è stata proposta da alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze a seguito della produzione da nel presente procedimento dei contratti Pt_1
Parte_ e degli atti integrativi. Secondo ove fosse accertata in sede penale o civile la falsità dei contratti e degli atti integrativi in questione verrebbe meno la giurisdizione russa sul punto e, conseguentemente, i presupposti per il riconoscimento delle sentenze emesse dall'A.G. russa.
e) Ha eccepito che, in base alla Convenzione con la Federazione Russa, non sussistono i criteri di radicamento della giurisdizione ai fini della riconoscibilità del giudicato russo. In particolare, in relazione alla fattispecie di rapporti commerciali tra imprese di cui si discute – la lett. c), dell'art. 24 della richiamata stabilisce la sussistenza della giurisdizione del giudice russo in presenza dell'elemento di collegamento costituito da: “l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte contraente richiedente”, mentre nello specifico la merce avrebbe dovuto essere consegnata “ex works” e Parte_ cioè “franco fabbrica”, quindi presso l'officina della in Firenze. Alla stessa conclusione si perverrebbe applicando la Convenzione di Vienna dell'11.4.1980 sui contratti di compravendita internazionale, ratificata tanto dall'Italia che dalla Federazione Russa. Né è fondato l'assunto di controparte secondo cui sarebbe stato raggiunto tra le parti un accordo di proroga della giurisdizione, in quanto l'art. 24 della Convenzione non contempla ipotesi derogatorie. La clausola di giurisdizione contenuta all'art.
9.1 dei contratti di fornitura,
6 peraltro, era estesa in alfabeto cirillico ed in lingua russa, dovendo quindi escludersi, indipendentemente dalla apocrifa sottoscrizione, che essa avesse formato oggetto di un effettivo consento tra le parti, come invece richiede la Convenzione di Bruxelles del 1968 e la relativa giurisprudenza comunitaria.
f) Ha evidenziato che la eccezione di falsità dei documenti contrattuali esibiti nel processo civile russo era stata ritualmente eccepita dalla società resistente alla prima udienza, con il deposito anche di una perizia grafologica di parte, ma essa era stata respinta dal giudice russo senza alcuna istruttoria con inesistente motivazione, poi pedissequamente ripetuta nei vari gradi di impugnazione, che si erano succeduti con estrema rapidità e senza alcun approfondimento istruttorio. Il giudice di primo grado, invero, aveva motivato il rigetto della richiesta di perizia calligrafica nel seguente modo: “Dal momento che il rappresentante del convenuto non ha indicato che la domanda di recesso dalla società è stata falsificata direttamente dall'attore o da un rappresentante del medesimo, il tribunale non ha motivo di verificare la veridicità della suddetta domanda in relazione ai suddetti soggetti e neanche di disporre una perizia, per tal motivo, la querela di falso del rappresentante del convenuto è respinta.” Secondo la resistente, il giudice russo nel negare frettolosamente la richiesta di accertamento della falsità materiale dei documenti contrattuali esibiti da controparte, pur in presenza appunto di formale disconoscimento, per di più corroborato da apposita perizia grafologica esibita in causa, avrebbe gravemente violato i principi fondamentali del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio, che nell'ordinamento italiano ispirano la disciplina processuale e rappresentano l'essenza stessa dell'ordine pubblico processuale italiano.
Quindi, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione con la Federazione Russa, che indica un parametro più ampio rispetto a quello degli effetti contrari all'ordine pubblico (“L'assistenza giudiziaria non è accordata se la prestazione di essa può recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza oppure se è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento della
Parte contraente richiesta detto giudicato non è eseguibile nel territorio della Repubblica italiana”), la richiesta di esecutività avversaria non potrebbe essere accolta. In ogni caso, con Parte_ la documentazione contabile debitamente e correttamente tenuta da e certificata dall'organo sociale di controllo, tutta la merce pagata da risultava scaricata e alla Pt_1 stessa regolarmente consegnata, ma nulla risulta al riguardo nelle motivazioni Pt_1 delle sentenze russe. Parte_ Ha infine evidenziato che l'entità della somma di cui alla condanna avrebbe un effetto devastante sull'equilibrio finanziario della società, mettendo a repentaglio la stessa sopravvivenza dell'azienda, gioiello secolare della imprenditoria fiorentina, ed il posto di lavoro dei suoi 120 dipendenti. Ciò a fronte della certezza, rappresentata dalla assoluta Parte_ impossibilità di recuperare la somma, che eventualmente fosse costretta a pagare a Pt_1
in forza dell'accoglimento della domanda, stante la assorbente considerazione che,
[...] per l'A.G. della Federazione Russa tale somma è dovuta in forza di titoli definitivi ed esecutivi.
Previa assegnazione alle parti di termini coerenti con il procedimento ex art. 281 undecies
c.p.c., ha depositato controdeduzioni difensive deducendo che: Pt_1
7 - Controparte ammetteva di aver ricevuto da la somma di € 2.616.000,00, Pt_1
a fronte della quale solo una parte della merce era stata consegnata a AN M (ultime cinque Parte_ fatture), poiché tutto il resto risultava, sulla base degli stessi documenti prodotti da consegnata a soggetti terzi, di cui era indicata anche la ragione sociale. In realtà - a fronte dei quattro contratti datati 22.12.2014, 29.1.2016, 30.6.2017 e 30.11.2017 – la resistente aveva fornito solo parte della merce dei primi tre contratti, in modo da ricevere successivi acconti senza fornire la restante merce.
- Nessuna violazione del contraddittorio vi era stata dinanzi all'autorità giudiziaria russa, dove la controparte risultava ritualmente costituita. Il giudice russo aveva ritenuto che la Parte_ negazione della stipula dei contratti contestati costituisse abuso del diritto in quanto aveva ricevuto le somme versate da tramite bonifici bancari che indicavano nella Pt_1 causale gli estremi dei contratti contestati. Quindi non vi era stata alcuna violazione all'ordine pubblico internazionale e/o all'ordine pubblico ed all'ordinamento giuridico italiano.
- Il principio invocato da controparte e pacifico in giurisprudenza - che quando si propone una domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non bisogna considerare il luogo dove essere adempiuta l'obbligazione di risarcimento danni dedotta in giudizio che è una conseguenza dell'inadempimento contrattuale per cui si deve guardare al luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale principale – non è applicabile nella fattispecie, in quanto davanti al giudice russo è stata dedotta l'obbligazione contrattuale di restituzione del prezzo versato in acconto, non un obbligazione accessoria quale il risarcimento danni per inadempimento contrattuale, per cui è il venditore che deve provare di aver adempiuto alla sua obbligazione contrattuale principale ossia quella della consegna della merce, essendo in difetto obbligato alla restituzione della somma che è già contrattualmente stabilita, certa, liquida ed esigibile e che deve essere restituita al domicilio del creditore/acquirente, fermo restando che nella presente fattispecie gli stessi contratti prevedono il versamento di acconti e l'obbligo di restituzione in caso di mancata consegna della merce. Parte_ Con le proprie note difensive depositate in data 29.1.2024, ha dedotto che:
- Il procedimento penale stava procedendo dinanzi al PM D.ssa che aveva Testimone_4 acquisito le sommarie informazioni difensive relative al fatto che le merci pagate e/o ordinate da venivano consegnate e ritirate da e che le fatture esibite da Pt_1 Pt_1 Pt_1
nel giudizio russo erano manomesse e con firma apocrifa di
[...] Testimone_2
- Nel procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Firenze RG. 9082/2023 si è costituita con sua comparsa 7 dicembre 2023 nella quale ha formulato domanda Pt_1
Parte_ riconvenzionale di condanna di al pagamento della medesima somma di € 2.239.069,80
Parte_ portata dalle sentenze russe mentre ha chiesto la condanna della controparte al
Parte_ pagamento del saldo di alcune fatture per complessivi € 125.260,24 correlate agli stessi rapporti commerciali asseritamente coperti dai contratti di compravendita. nel Pt_1 costituirsi avanti al Tribunale non ha sollevato questione di carenza di giurisdizione della
Parte_ domanda di pagamento formulata da conseguente alla electio fori di cui all'art.
9.1 dei contratti di compravendita, accettando viceversa la giurisdizione italiana.
8 - In nessuna delle quattro sentenze russe vi è cenno di sorta alla Convenzione del 1979, né ovviamente richiamo ai criteri di radicamento della giurisdizione ivi fissati. Nella sentenza di primo grado, il giudice di Mosca non aveva affrontato minimamente la questione;
nella sentenza di secondo grado il giudice di appello avava affrontato il problema della giurisdizione, evidenziando a pag. 4 che la stessa conseguirebbe all'applicazione della clausola 9.1 dei contratti di compravendita, dei quali però era stata contestata la falsità; nella sentenza di terzo grado di nuovo i giudici avevano fatto riferimento alla clausola 9.1 dei contratti di compravendita;
nessun altro criterio di collegamento era stato mai richiamato.
- Quanto alla valenza per presunzione dei contratti affermata dal giudice russo, per cui Parte_ l'adempimento del contratto di compravendita da parte di (adempimento peraltro non riconosciuto nella sentenza) importerebbe anche questo che il contratto sarebbe stato concluso, non era stato affrontato il problema se il contratto identificato da un numero ed una data di cui è riferimento nei bonifici TOP sia poi davvero quello esibito in giudizio o Pt_1 sia viceversa un altro portante medesimo numero e data. Parte_ ha ribadito che tutta la merce di cui ai pagamenti effettuati da come Pt_1 importatore esclusivista in Russia veniva consegnata in Italia a , che provvedeva Pt_1 direttamente alla importazione in Russia e alla consegna ai destinatari che erano i clienti di Parte_
, esclusivista di per la Federazione Russa. Ha prodotto scambio di mail e Pt_1 dedotto prova testimoniale al riguardo.
Con la memoria depositata in data 29.1.2024, ha evidenziato che, costituendosi Pt_1 Parte_ dinanzi al giudice russo, non aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione ma si era difesa nel merito, perciò accettando la giurisdizione dell'A.G. adita, anche ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 1968. Parte_ Nelle successive memorie autorizzate, ha invece dedotto che in vista della udienza del procedimento in Russia del 30 marzo 2022, essa aveva depositato nella Cancelleria del
Tribunale di Mosca due scritture difensive nelle date 10 e 30 marzo 2022, prodotte in sede di costituzione nel presente giudizio e non contestate da . Nella prima di dette Pt_1 Parte_ memorie, dava atto che: “L'appello [rectius invocazione] al tribunale arbitrale della città di Mosca in qualità di tribunale competente per l'esame del presente caso si fonda sulla clausola 9.1 dei contratti di compravendita allegati alla dichiarazione di reclamo [rectius citazione] che è testualmente formulata ecc.”. Nel paragrafo immediatamente successivo il Parte_ difensore di eccepiva la falsità dei contratti, delle specifiche ai contratti, falsità ovviamente strumentale alla eccezione di giurisdizione e competenza del Tribunale di Mosca, puntualmente formulata con la memoria di costituzione del 30 marzo 2022: “Il convenuto non ha concluso né firmato un singolo documento allegato alla dichiarazione di reclamo
[citazione], inclusi i contratti, specifiche, fatture. Il convenuto sostiene che i documenti specificati sono stati falsati allo scopo di avviare un processo presso un tribunale russo in conformità alla clausola compromissoria falsificata” (…) “Sulla base di quanto sopra [la falsità dei contratti] il convenuto ritiene le dichiarazioni [rectius domande attrici] di cui sopra infondate e non assoggettabili all'esame del tribunale Arbitrale della città di Mosca ai sensi dell'art. 35 del Codice di Procedura arbitrale della Federazione Russa”.
9 Parte_ Secondo peraltro, nella causa in oggetto, ai fini della sussistenza della giurisdizione rilevante ai fini della esecutorietà del giudicato russo, non si deve applicare la Convenzione di Bruxelles del 1968, ma occorre fare riferimento ai criteri fissati all'art. 24 della
Convenzione con la Federazione Russa del 1979 che non include, tra i criteri attributivi della giurisdizione, quello della “accettazione tacita” fondata sulla mera comparizione del convenuto che non eccepisce la giurisdizione, essendo quindi irrilevante il contegno tenuto Parte_ da alla prima udienza di costituzione.
Nelle note depositate in data 1.7.2024, ha richiamato l'ordinanza della Pt_1
Cassazione, Sez. 1, num. 3199 Anno 2023, che in una controversia tra un cittadino russo e uno italiano ha riconosciuto la giurisdizione del giudice russo poiché dinanzi ad esso il cittadino italiano non aveva eccepito il difetto di giurisdizione, poiché la legge speciale dettata dalla Convenzione bilaterale Italia-Russa “non contiene disposizioni interferenti o, comunque, derogatorie o incompatibili con quelle contenute nella legge n. 218/1995 e nella Convenzione di Bruxelles”; ha altresì ricordato che, in base ai principi espressi dalle Sezioni
Unite nella sent. n. 9006/2021, «in sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto
è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento».
In denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale avversaria, ha chiesto Pt_1 di essere ammessa alla riprova e alla prova contraria con testi indicati. Parte_ Nelle sue note del 2.7.2024, ha ribadito la non riconducibilità a Testimone_2 delle firme apposte nelle fatture, nelle versioni depositate da in giudizio in Russia Pt_1
(circostanze oggetto di querela di falso dinanzi al Tribunale di Firenze nel giudizio 9082/2023
e, comunque, rilevate in quella sede anche dalla teste e ha riferito che a seguito Tes_3 Parte_ dell'istanza ex art. 391quater c.p.p., avanzata dalla difesa di (istanza formalizzata in data 11 marzo 2024 nell'ambito delle investigazioni difensive svolte con riferimento al procedimento penale in corso originato dalla querela nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente) e dei relativi riscontri forniti, l' di OL (in Parte_5 data 19.4.2024) e l'Agenzia delle Dogane di SC (in data 8.4.2024), avevano dato Parte_ documentale evidenza che la merce fornita da e fatturata a terzi era stata ritirata e trasportata in Russia proprio da e/o dai suoi incaricati. Ha altresì dedotto Controparte_1 Parte_ che i messaggi mail scambiati tra e e prodotti in giudizio, contrariamente Pt_1
a quanto ex adverso sostenuto, sono stati effettivamente scambiati tra le parti, come da consulenza di parte prodotta come doc. 44. In relazione al disconoscimento svolto da Parte_ controparte circa la provenienza delle mail, ha chiesto eventuale ammissione di CTU.
Con ordinanza del 4.7.2024, il consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione dinanzi al collegio per l'udienza del 17.12.2024, assorbita allo stato ogni altra istanza, fissando alle
10 parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito di memorie conclusionali. Parte_ Con le proprie note conclusionali, ha prodotto copia della CTU grafologica in corso di espletamento dinanzi al Tribunale di Firenze nella quale si conclude per la non autografia delle firme apposte sui quattro contratti e le quattro scritture integrative oggetto di causa. All'udienza del 17.12.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa (in particolare, deducendo, la difesa di , che il CTU del Tribunale di Firenze nominato per la Pt_1 verificazione delle firme disconosciute, a conclusione della perizia, aveva affermato di non potersi pronunciare non disponendo degli originali). Quindi, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la Corte si è riservata di pronunciare sentenza ex art. 275 bis c.p.c.
Ritenuto in diritto
Occorre anzitutto dare atto come nella fattispecie debbano trovare applicazione i criteri di riconoscimento delle decisioni giudiziarie previsti dalla “Convenzione tra la Repubblica
Italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile” (di seguito, solo Convenzione bilaterale) firmata a Roma il 25.1.1979 e ratificata dall'Italia con la l. 11.12.1985 n. 766.
Il mancato riferimento a detta Convenzione bilaterale, tuttavia, non può comportare la nullità del ricorso di TOP GOLD, come invece preteso dalla resistente, in quanto spetta al giudice individuare la normativa applicabile al caso concreto.
Non vi è dubbio, peraltro, che il giudizio sia stato ritualmente introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, ex art. 30 d.lgs. n. 150/2011, posto che, in base all'art. 23 della Convenzione bilaterale: “La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie è regolata dalla legislazione della Parte contraente richiesta, ove la presente Convenzione non disponga diversamente. “ Ebbene, in base all'art. 25 della Convenzione bilaterale: “Il riconoscimento della decisione giudiziaria è rifiutato, oltre i casi previsti dall'art. 13 della presente Convenzione, anche se:
a) il convenuto non ha partecipato al processo in conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non è stato notificato tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale;
b) il Tribunale della Parte contraente richiesta ha già precedentemente adottato una decisione definitiva riguardo alla causa fra le stesse Parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi;
c) all'esame del Tribunale della Parte contraente richiesta si trova la causa tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi proposta prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale della Parte contraente richiedente;
d) la decisione della controversia -in conformità con gli Accordi internazionali di cui ambo le Parti contraenti sono partecipi - rientri nella competenza esclusiva dei Tribunali della
Parte contraente richiesta.”
11 L'art. 13 della Convenzione bilaterale, richiamato dall'art. 25, dispone che: “L'assistenza giudiziaria non è accordata se la prestazione di essa può arrecare pregiudizio alla sovranità
o alla sicurezza oppure se è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento della Parte contraente richiesta.” E' quindi pacifico che il primo presupposto del riconoscimento di una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria russa è che essa sia stata emessa da un giudice competente alla stregua dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione bilaterale (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n.
9365 dell'11.6.2023). Parte_ Sostiene invero la parte ricorrente che avrebbe accettato la giurisdizione del giudice russo, non avendo eccepito dinanzi a quel giudice il difetto di giurisdizione.
In proposito, si osserva anzitutto come non rilevi che la Convenzione bilaterale non preveda, tra i presupposti per il riconoscimento, la c.d. proroga tacita della giurisdizione che è invece espressamente prevista dall'art. 18 della Convenzione di Bruxelles firmata il 27.9.1968, richiamata dall'art. 3, secondo comma, della l. 218/1995. Infatti, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «se è vero che le disposizioni interne del diritto internazionale privato, quali sono quelle della legge n. 218 del 1995, «non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia» (art. 2, comma 1), le quali, in un certo senso, prevalgono su di esse, si tratta, tuttavia, di questione che nel caso in esame risulta meramente teorica, dal momento che la Convenzione italo-russa non contiene disposizioni interferenti o, comunque, derogatorie o incompatibili con quelle contenute nella legge n. 218/1995 e nella
Convenzione di Bruxelles richiamata dall'art. 3, comma 2, della stessa legge del 1995 (non essendo pacificamente applicabili i successivi Regolamenti UE, che hanno sostituito la
Convenzione di Bruxelles, posto che la Federazione russa non è uno Stato membro dell'Unione)”(Cass. Sez. 1, ordinanza n. 3199/2023). In particolare, la Convenzione italo russa del 1979, “consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adire i tribunali dell'altra parte nella cui giurisdizione, in conformità con la legislazione di quest'ultima, rientrino le cause civili, ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti.” (Cass. Sez. Un. n. 4494/ 2019 e Sez. Un. n. 9365/2003; cfr. da ultimo, Cass. Sez. Un. ordinanza n. 21351/22).
La Suprema Corte ha peraltro chiarito che la c.d. proroga tacita della giurisdizione dettata dall'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 1968 , si realizza «solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria» (Sez. Un n. 14605/2005), cioè solo quando il convenuto, costituendosi dinanzi all'autorità giudiziaria adita, non ne contesti la giurisdizione, neppure in via subordinata (cfr. Cass. n. 3199/2023 cit.).
Ebbene, va escluso che nella fattispecie vi sia stata da parte del convenuto accettazione della Parte_ giurisdizione dell'autorità giudiziaria russa. Risulta infatti che in vista dell'udienza del
12 30.2.2022 nel giudizio di primo grado, presentava “dichiarazione di falsificazione
(contraffazione) di prove” datata 10.3.2022, in cui assumeva che il ricorso di «al Pt_1 tribunale arbitrale della città di Mosca in qualità di tribunale competente per l'esame del presente caso si fonda sulla clausola 9.1. dei contratti di compravendita allegati alla dichiarazione di reclamo, che è testualmente formulata come segue: “Tutte le controversie tra le parti saranno risolte sul territorio della Federazione Russa, nella città di Mosca, in conformità della legge della Federazione Russa”. Al tempo stesso, il convenuto non ha concluso né firmato un singolo documento allegato alla dichiarazione di reclamo, inclusi contratti, specifiche, fatture. Il convenuto sostiene che i documenti specificati sono stati falsificati allo scopo di avviare un processo presso un tribunale russo in conformità con la clausola compromissoria falsificat e in relazione a merce completamente consegnata», pertanto chiedendo l'esclusione delle prove documentali prodotte da controparte, o, in caso di rifiuto della controparte, l'effettuazione di apposita perizia calligrafica. Tali deduzioni erano ribadite nella memoria di costituzione, cui era allegata una perizia di parte, nella quale erano rassegnate le seguenti conclusioni: “sulla base di quanto sopra il convenuto ritiene le dichiarazioni di cui sopra infondate e non assoggettabili all'esame del Tribunale Arbitrale della città di Mosca, ai sensi dell'art. 35 del Codice di Procedura arbitrale della Federazione Russa e dell'art. 247, comma 1, del Codice di Procedura arbitrale della Federazione Russa. Ai sensi dell'art. 148, c. 2, del Codice di Procedura Arbitrale, chiedo al tribunale di non prendere in considerazione la richiesta di reclamo della ” nei confronti Parte_1 di . Controparte_2 Parte_ Ciò posto, si rileva che, nel convenire in giudizio dinanzi alla Corte commerciale di
Mosca, deduceva che “Ai sensi dell'art. 37 del Codice di procedura arbitrale della Pt_6
Federazione Russa, la giurisdizione stabilita ai sensi degli artt. 35 e 36 del presente Codice può essere modificata con l'accordo delle parti prima che il tribunale arbitrale accetti la domanda e avvii il procedimento. In conformità con la clausola 9.1. dei contratti suddetti, tutte le controversie tra le parti saranno risolte sul territorio della Federazione Russa, nella città di Mosca, in conformità con la Legislazione della Federazione Russa”.
Il criterio di collegamento indicato da al fine di radicare la giurisdizione presso Pt_1 il giudice della Federazione Russa, quindi, è la clausola 9.1. di proroga della giurisdizione contenuta nei contratti allegati al ricorso introduttivo.
Invero, in mancanza di tale clausola, è indubbio che avrebbe dovuto adire Pt_1
l'autorità giudiziaria italiana, e ciò sia applicando il criterio di collegamento di cui all'art. 24, comma 1, lett. c. della Convenzione bilaterale, che radica la giurisdizione in relazione al luogo in cui l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o deve essere eseguita, sia applicando quello di cui all'art. 31 lett. a della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale (da intendersi richiamata dall'art. 25, comma 1, lett. d della
Convenzione bilaterale, in quanto sia l'Italia che la Federazione Russa ne sono partecipi), secondo cui "se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in un altro luogo particolare il suo obbligo di consegna consiste, quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci da consegnare, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia
13 pervenire all'acquirente". Infatti, non è oggetto di contestazione che la merce della cui Parte_ mancata consegna si discute avrebbe dovuto essere consegnata da a presso Pt_1 la sede del venditore.
Né può ritenersi fondata la tesi di parte ricorrente secondo cui, avendo agito per Pt_1 Parte_ ottenere la restituzione delle somme anticipate per forniture che avrebbe omesso di effettuare, l'oggetto della controversia sarebbe costituita da un'obbligazione autonoma rispetto a quella contrattuale, da adempiere al domicilio del creditore/acquirente trattandosi di somma certa, liquida ed esigibile. Invero, sia la giurisprudenza della Suprema Corte sia quella comunitaria (in relazione all'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968) hanno costantemente affermato il principio per cui, in caso di inadempimento di obblighi contrattuali, l'obbligazione dedotta in giudizio resta individuata in quella originaria rimasta inadempiuta, e non in quella derivata e sostitutiva invocata dall'attore (cfr. Cass. sent. n. 9365 dell'11.6.2023).
Fermo, dunque, che l'unico criterio di collegamento per affermare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria della Federazione Russa è dato, nello specifico, dalla clausola contrattuale di proroga della giurisdizione invocata da , si osserva quanto segue. Pt_1
La sentenza della Corte commerciale di Mosca datata 1.4.2022 nulla dice in punto di giurisdizione e respinge la querela di falso proposta dal convenuto poiché non è stato indicato che la prova di cui si si deduce la falsità “sia stata falsificata direttamente dall'attore o dal suo rappresentante”. La sentenza della Nona Corte d'Appello arbitrale datata 31.8.2022, di conferma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima la decisione di rigetto della querela di falso proposta dal convenuto, sia perché “la querela di falso in un procedimento arbitrale deve riguardare direttamente una parte in causa o il rappresentante della stessa”, sia perché “il fatto che il
Convenuto neghi la stipula dei contratti contestati costituisce un abuso del diritto, in quanto gli atti del procedimento confermano l'esistenza di rapporti di lunga durata tra l'attore e il convenuto anche ai sensi dei contratti contestati, della cui stipula non poteva non essere al corrente, dato che aveva incassato fondi tramite bonifico bancario con indicati nella causale proprio gli estremi dei contratti contestati”, osservando peraltro come sia “considerata una circostanza attestante l'avvenuta approvazione di un soggetto non autorizzato anche l'effettivo adempimento da parte del soggetto in nome del quale viene stipulato il negozio, degli obblighi che derivano da tale contratto”.
La Corte d'Appello arbitrale esamina anche l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata al convenuto, rilevando quanto segue: “ai sensi dell'art. 37 del Codice di procedura arbitrale
FR, la giurisdizione stabilita dagli artt. 35 e 36 del suddetto Codice può essere modificata su accordo delle parti prima che la corte commerciale accetti la domanda di procedimento. In conformità al comma 1 art. 249 del Codice di procedura arbitrale FR, nel caso in cui le parti, di cui almeno una sia un soggetto straniero, abbiano stipulato un accordo in cui è stato stabilito che la corte commerciale della Federazione Russa sia il foro competente per esaminare un'eventuale controversia derivante o che potrebbe sorgere in relazione all'attività economica ad essi svolta, la corte commerciale della Federazione Russa avrà la competenza
14 esclusiva per esaminare detta controversia, posto che tale accordo non modifichi la competenza esclusiva di un tribunale straniero. Ai sensi del comma 2 del presente articolo,
l'accordo sulla competenza deve essere stipulato per iscritto. In conformità al comma 9.1 dei contratti contestati stipulati tra l'Attore e il Convenuto, tutte le controversie non risolte tra le parti vengono risolte nella Federazione Russa, a Mosca, ai sensi del diritto russo (…)
Pertanto le parti del contratto hanno esercitato il proprio diritto di determinare la competenza contrattuale della controversia in parola in forza dell'art. 37 e 249 del Codice di procedura arbitrale FR e in considerazione delle categorie di controversie esaminabili presso le corti commerciali in conformità all'art. 27 del Codice di procedura arbitrale FR, conseguentemente la Corte commerciale di Mosca ha accettato la domanda di procedimento
e ha emesso una sentenza in conformità alla normativa vigente.”
Le medesime argomentazioni sono esposte a fondamento della sentenza del 28.11.2022 di Parte_ rigetto del ricorso per cassazione proposto da avverso la pronuncia della Corte d'Appello arbitrale, mentre la Corte Suprema della Federazione Russa, con la sentenza del Parte_ 22.3.2023, si è limitata a rigettare il ricorso presentato da avverso le predette sentenze del 1.4.2022, del 31.8.2022 e del 28.11.2022 in quanto le argomentazioni esposte dalla ricorrente “non consentono di concludere che, in sede di esame del procedimento, siano state poste in essere violazioni delle norme del diritto materiale e (o) del diritto processuale che abbiano indotto a un errore di natura sostanziale e irreparabile”.
Tutto ciò premesso – e posto che nella fattispecie non è in discussione che il convenuto abbia partecipato al giudizio (art. 25, comma 1, lett. a della Convenzione bilaterale e art. 64, comma
1, lett. c, l. 218/1995) così come è altrettanto pacifico che non vi sia una precedente decisione definitiva del giudice italiano riguardo alla causa tra le stesse parti (art. 25, comma 1, lett. b della Convenzione bilaterale e art. 64, comma 1, lett. e, l. 218/1995) né un procedimento precedentemente instaurato dinanzi al giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti (art. 25, comma 1, lett. c della Convenzione bilaterale e art. 64, comma 1, lett. f, l.
218/1995) - occorre verificare se le sentenze in esame siano state emesse dal giudice russo in conformità ai principi fondamentali dell'ordine pubblico internazionale, ai sensi dell'art. 64 della l. 218/1995 e a quelli fondamentali dell'ordinamento italiano richiamati dall'art. 13 della
Convenzione bilaterale.
Va dunque ricordato come la Suprema Corte abbia più volte affermato che «il concetto di ordine pubblico italiano, di cui all'ora abrogato art. 797 n. 7 cod. proc. civ. (identico a quello richiamato nell'abrogato art. 31 delle preleggi) comprende il complesso dei principi - ivi compresi quelli desumibili dalla Carta Costituzionale - che formano il cardine della struttura economico - sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata e inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fondamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici.“ (Cass.
13928/1999; cfr. Cass. 3365/2000).
È stato altresì chiarito che “la mera difformità rispetto all'ordinamento interno delle norme che nel sistema straniero disciplinano l'onere della prova e il libero convincimento del
15 giudice non comporta alcuna violazione dell'ordine pubblico italiano, che anche nell'accezione processuale è riferibile solo ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio” (Cass. n. 3199/2023).
Inoltre, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. 9006/21), «in sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n.
218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento» (cfr. anche Cass.39391/2021).
Sulla base di tali principi, è senz'altro da escludere che possa essere ravvisata una qualche contrarietà all'ordine pubblico con riguardo alle valutazioni che, nonostante il Parte_ disconoscimento da parte del legale rappresentante di delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti in causa da , hanno portato il giudice russo a ritenere che tra Pt_1 Parte_ le parti fossero stati conclusi contratti di fornitura in base ai quali avrebbe dovuto consegnare a merce (materiali speciali da utilizzare per il restauro e la doratura) Pt_1 per l'importo complessivo di € 2.616.000,00, rimasti inadempiuti per € 2.239.069,80. Invero, Parte_ tali valutazioni - fondate sul fatto che avesse ricevuto da per Controparte_7
l'importo complessivo di € 2.616.000,00 i quali nella causale riportavano gli estremi dei contratti disconosciuti nonché sulla circostanza che una parte delle forniture fosse stata pacificamente eseguita - integrano una soluzione giuridica non sindacabile in questa sede.
La questione che invece non è stata in alcun modo affrontata dall'autorità giudiziaria russa è
l'effettiva ed esatta corrispondenza tra i contratti di fornitura intercorsi tra le parti e quelli prodotti in causa da , contenenti la clausola 9.1. relativa alla proroga della Pt_1 giurisdizione.
Infatti, gli argomenti utilizzati dai giudici della Federazione Russa per ritenere comprovata la stipula dei contratti di fornitura inter partes non investono in alcun modo la questione se i contratti prodotti in causa da fossero proprio quelli sottoscritti dalle parti, e se Pt_1 quindi esse avessero effettivamente concordato di risolvere le controversie insorte in relazione ai loro rapporti contrattuali rivolgendosi all'autorità giudiziaria russa, stipulando per iscritto apposita clausola.
Tuttavia, la tesi di parte convenuta, come espressamente dedotta sia nella “dichiarazione di falsificazione delle prove” datata 10.3.2022 e come ribadita nella comparsa di replica al ricorso avversario, era appunto che il convenuto non avesse firmato i contratti prodotti da controparte e che essi fossero “stati falsificati allo scopo di avviare un processo presso un tribunale russo in conformità con la clausola compromissoria falsificata”.
Ritiene dunque questa Corte che, affermando la propria giurisdizione sulla base di documenti disconosciuti dal convenuto, i giudici della Federazione Russa abbiano compromesso in modo Parte_ decisivo i diritti di difesa di imponendo a tale società di sottoporsi alla giurisdizione
16 russa (che, come sopra evidenziato, non sarebbe altrimenti sussistita, in assenza di altri criteri di collegamento) senza concedere la possibilità di comprovare la falsità di detti documenti.
Ora, è indubbio che, nell'accertare le condizioni per il riconoscimento di una sentenza straniera, debba essere verificato il rispetto dei principi fondamentali in relazione non soltanto all'ordine pubblico sostanziale, ma anche al procedimento formativo della decisione (cfr.
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 5327 del 2021).
La Suprema Corte ha invero precisato, «con riguardo all'art. 64, lett. b della legge n.
218/1995, che la norma impone testualmente sia la verifica del fatto che l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto "in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo", sia che nell'ambito del processo svoltosi innanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali di difesa. L'uso della congiuntiva ("e") rende infatti evidente che si tratta di indagini distinte, l'una riguardando un controllo di legittimità in ordine al puntuale rispetto della legge straniera in tema di notificazioni, l'altra coinvolgendo un controllo di regolarità dell'intero processo straniero alla stregua dei principi posti dal nostro ordinamento a tutela dei diritti essenziali di difesa.
La verifica relativa all'uno dei due requisiti non assorbe, pertanto, quella attinente all'altro
e - in particolare - il rispetto dei requisiti formali della legge del luogo in cui si è svolto il processo non sarebbe sufficiente a giustificare il riconoscimento della sentenza straniera se ne fosse comunque derivata la violazione dei principi di ordine pubblico sanciti dall'ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale.» (Cass. Sez. I, n. 13662 del 22.7.2004).
La giurisprudenza di legittimità si è più volte misurata con la valutazione dell'eventuale violazione dell'ordine pubblico processuale nell'ambito delle procedure di riconoscimento delle sentenze straniere, considerando che esso “è riferibile ai principi inviolabili, posti nell'ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, per tali intendendosi gli istituti del processo civile, i quali, per la loro portata sostanziale, assicurino alle parti una sufficiente e adeguata tutela giurisdizionale e si identificano negli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere in giudizio e non anche nelle modalità di regolamentazione del diritto di difesa stesso in relazione ai singoli atti istruttori» (Cass. 13928/1999; cfr. Cass. 3365/2000).
Invero, è stato affermato che: “In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22183 del 06/08/2024; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17519 del 03/09/2015). Quindi, è pacifico che “la violazione dell'ordine pubblico processuale ostativa al riconoscimento è ravvisabile solo in casi eccezionali, di
17 violazione di principi fondamentali dello Stato richiesto” (Cass. Sez. 1, sent. n. 25064 del
16.9.2021). Parte_ Ritiene appunto la Corte che nella fattispecie la lesione del diritto di difesa di sia stata di particolare importanza e abbia inciso in modo rilevante sui principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio.
Costituisce infatti una violazione manifesta delle garanzie difensive il diniego dell'istanza di Parte_ di inutilizzabilità di documenti disconosciuti, senza ammettere la perizia grafologica Parte_ richiesta dalla medesima per accertarne l'asserita falsità: violazione che, come già evidenziato, attiene non ai profili di merito della controversia (non essendo sindacabile la valutazione resa dal giudice russo circa l'effettiva sussistenza tra le parti dei rapporti contrattuali dedotti in causa, indipendentemente dalla veridicità dei documenti prodotti da
), bensì alla questione relativa alla effettiva stipula della clausola contrattuale Pt_1 sulla cui base l'autorità giudiziaria della Federazione Russa ha fondato la propria giurisdizione. Questione essenziale, posto che sia la Convenzione bilaterale che l'art. 64 della l. n. 218/1995 prevedono come primo e ineludibile presupposto per il riconoscimento della sentenza straniera il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice che possa conoscere della causa.
In conclusione, la domanda della parte ricorrente non può essere accolta.
Ogni altra questione e istanza avanzata dalle parti risulta assorbita
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014
n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, e operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento) – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge la domanda proposta dalla nei confronti di Parte_4 [...] per la dichiarazione di esecutività nel territorio della Repubblica Italiana delle Controparte_2 sentenze indicate nel ricorso introduttivo;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €
15.643,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 20.12.2024
La Cons. Est.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
18 Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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