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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 702/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5113/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5655/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210067210409000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: Insiste nei motivi di appello
Appellata: N.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 5655/15/2024, depositata il 9 luglio 2024, che, in accoglimento del ricorso dallo stesso proposto nei confronti di ON
LI SP (cui è subentrata nel corso del giudizio di I grado l'Agenzia delle Entrate - ON) ha annullato la cartella di pagamento in epigrafe, concernente IMU dovuta al Comune di Paternò, anno d'imposta 2014, dell'importo di € 1.292,35, disponendo tuttavia la compensazione delle spese.
L'Agenzia delle Entrate - ON non si è costituita in appello.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'appellante contesta la compensazione delle spese, disposta dal primo giudice "in considerazione del mancato pagamento del tributo, nella specie nemmeno dedotto".
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che "nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali è consentita esplicitando nella motivazione e gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, le quali non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312 (Rv. 670803 - 01)). ... Tuttavia, ha anche precisato che in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (...) nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente, ma che il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. 16/05/2022, n. 15495 (Rv. 664877 - 01))" (Cass., sez. trib., 15 aprile 2025, n. 9876).
Nel caso di specie, la sentenza appellata non ha individuato "gravi ed eccezionali ragioni" per disporre la compensazione delle spese. Ed invero, in assenza di un sindacato giurisdizionale in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, il "mancato pagamento del tributo", nell'economia complessiva dei motivi di gravame ritenuti fondati dalla Corte di primo grado, tanto da determinare l'annullamento della cartella impugnata, costituisce un dato neutro e, come tale, non può essere addotto a sostegno della contestata compensazione.
L'appello va quindi accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte concernente le spese e condanna dell'Agenzia delle Entrate - ON alla rifusione delle stesse, come pure di quelle del presente giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della LI - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate -
ON al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 953,00 e di quelle del giudizio di appello, liquidate in € 286,00, in entrambi i casi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore antistatario del contribuente, avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania il 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
PE OM RU
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5113/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5655/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210067210409000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: Insiste nei motivi di appello
Appellata: N.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 5655/15/2024, depositata il 9 luglio 2024, che, in accoglimento del ricorso dallo stesso proposto nei confronti di ON
LI SP (cui è subentrata nel corso del giudizio di I grado l'Agenzia delle Entrate - ON) ha annullato la cartella di pagamento in epigrafe, concernente IMU dovuta al Comune di Paternò, anno d'imposta 2014, dell'importo di € 1.292,35, disponendo tuttavia la compensazione delle spese.
L'Agenzia delle Entrate - ON non si è costituita in appello.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'appellante contesta la compensazione delle spese, disposta dal primo giudice "in considerazione del mancato pagamento del tributo, nella specie nemmeno dedotto".
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che "nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali è consentita esplicitando nella motivazione e gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, le quali non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312 (Rv. 670803 - 01)). ... Tuttavia, ha anche precisato che in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (...) nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente, ma che il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. 16/05/2022, n. 15495 (Rv. 664877 - 01))" (Cass., sez. trib., 15 aprile 2025, n. 9876).
Nel caso di specie, la sentenza appellata non ha individuato "gravi ed eccezionali ragioni" per disporre la compensazione delle spese. Ed invero, in assenza di un sindacato giurisdizionale in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, il "mancato pagamento del tributo", nell'economia complessiva dei motivi di gravame ritenuti fondati dalla Corte di primo grado, tanto da determinare l'annullamento della cartella impugnata, costituisce un dato neutro e, come tale, non può essere addotto a sostegno della contestata compensazione.
L'appello va quindi accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte concernente le spese e condanna dell'Agenzia delle Entrate - ON alla rifusione delle stesse, come pure di quelle del presente giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della LI - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate -
ON al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 953,00 e di quelle del giudizio di appello, liquidate in € 286,00, in entrambi i casi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore antistatario del contribuente, avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania il 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
PE OM RU