Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 13/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1228 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]109 Parte_1
95042 AM IT , CF elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio dell'avv. CAPETO IVANO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]CP_1 Parte_2
VITTORIO VENETO 585 95042 AM IT CF C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvDI STEFANO FABIANAMICHELA . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 9.1.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 e Parte_1 Parte_3
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 16/12/1995 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di
AM al n. 18 anno 1995 parte I
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 20.3.2024 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 9.1.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 23.12.2025, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 20.3.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_3
in data 16/12/1995 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di
[...]
Grammichele al n. 18 anno 1995 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 9.1.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo