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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/12/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
GD RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3611/2018 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza del 14.10.2025 vertente
TRA
(C.F. , in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e (C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
Prefetto in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
(CF , presso i cui uffici, in , alla Via Plebiscito Parte_2 P.IVA_3 Parte_2
n. 15, sono per legge domiciliati;
- appellate ricorrenti in riassunzione –
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in alla Via Del Gelsomino n. 45 Parte_2 Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Quattrone che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-appellante resistente in riassunzione -
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Gallina (proc. Controparte_1
R.G. n. 1107/09) al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. 70/6344641 con cui la Polizia Stradale di ha contestato al Parte_2
- ed a , coobligata in solido - la violazione dell'art. 141, commi 3-8, CP_1 CP_2 del C.d.S. in quanto alla guida dell'autoveicolo OE ZX (tg. AC421LS) “percorreva il raccordo autostradale SA - RC con direzione di marcia sud nord, giunto nei pressi dello svincolo centro nel Comune di , a causa della velocità non particolarmente Parte_2 commisurata alle condizioni della strada, tamponava un veicolo che lo precedeva” ingiungendo il pagamento di € 78,00 e applicando la sanzione accessoria di decurtazione di
10 punti dalla patente di guida a carico del . CP_1
In particolare, l'opponente lamentava la nullità del provvedimento impugnato per:
i) irregolarità ed illegittimità della notifica del verbale;
ii) violazione dell'art. 385, III comma, regolamento di att. C.d.S. per mancanza di prova dell'autenticità del verbale notificato rispetto a quello rimasto agli atti del comando;
iii) violazione dell'art 200 C.d.S. per omessa contestazione immediata dell'infrazione e per mancata indicazione dei motivi che avrebbero giustificato la contestazione differita;
vi) genericità della contestazione per omessa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'infrazione contestata;
v) assenza di motivazione del verbale ovvero la sua genericità in riferimento alla contestazione della violazione di cui all'art. 141 C.d.S.;
vi) infondatezza nel merito della contestazione contestata in quanto frutto di supposizioni soggettive degli agenti accertatori, smentita dalla dinamica del sinistro e dalle dichiarazioni delle persone presenti al momento del fatto.
Si costituiva la , la quale rilevava l'infondatezza, in fatto e Parte_2
diritto, del ricorso avversario di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Il procedimento veniva definito con la sentenza n. 1616/2011 con cui il Giudice di Pace di Gallina rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il verbale di contestazione impugnato compensando le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, proponeva appello dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Reggio Calabria (proc. R.G. n. 2624/2012) censurando il provvedimento di primo grado sotto i seguenti profili:
2 i) erronea ed insufficiente motivazione posta a fondamento della statuizione avendo il
Giudice di Pace confermato il verbale impugnato attribuendo alle valutazioni in esso contenute fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. nonostante l'infrazione non sia stata rilevata alla presenza degli agenti intervenuti;
ii) erronea valutazione dei rilievi eseguiti dalle autorità competenti intervenute sui luoghi di causa con particolare riferimento alla contestazione dell'eccesso di velocità, non accertata mediante strumenti meccanici, ma desunta da meri apprezzamenti valutativi degli agenti verbalizzanti, come tali, inidonei a provare la violazione di cui all'art. 141 C.d.S.;
Ha poi, riproposto, tutte le altre censure sollevate in primo grado e non esaminate dal giudice di prime cure (i) irregolarità ed illegittimità della notifica del verbale di accertamento al C.d.S.; ii) violazione dell'art. 385, III comma, regolamento di att. C.d.S.; iii) violazione dell'art 200 C.d.S. per omessa contestazione immediata dell'infrazione e per mancata indicazione dei motivi che avrebbero giustificato la contestazione differita;
vi) genericità della contestazione per omessa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'infrazione contestata;
v) assenza di motivazione del verbale ovvero la sua genericità in riferimento alla contestazione della violazione di cui all'art. 141 C.d.S.; vi) infondatezza nel merito della contestazione contestata in quanto frutto di supposizioni soggettive degli agenti accertatori, smentita dalla dinamica del sinistro e dalle dichiarazioni delle persone presenti al momento del fatto).
Si costituivano in giudizio il e la Parte_1 Parte_2
insistendo per il rigetto del gravame e chiedendo, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 530/2014, emessa e depositata il
25.3.2014, accoglieva l'appello proposto dal ritenendo non motivata l'omessa CP_1
contestazione immediata dell'infrazione e compensava le spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, il e la Parte_1 Parte_2 proponevano ricorso per Cassazione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201
C.d.S. nonché dell'art. 348 Reg. es. C.d.S.
La Corte di Cassazione, seconda sez. civile, con ordinanza n. 19491/2018, pronunciata il 5.3.2018 e depositata il 27.7.2018, accoglieva il ricorso proposto dalle Amministrazioni ritenendo che fosse stata giustificata la contestazione differita dell'infrazione poiché “ è logico
3 evincere che questi ultimi, non avendo percepito de visu la dinamica dell'incidente, perché non presenti, abbiano dovuto necessariamente e doverosamente procedere ex post alla ricostruzione del fatto sulla base delle indagini espletate e delle informazioni acquisite” e, per l'effetto, cassava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria anche per la statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione.
Con atto di citazione, ex art 392 c.p.c., il e la Parte_1 [...]
riassumevano il giudizio dinanzi a codesto Tribunale al fine di ottenere una Parte_2
pronuncia con applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'appello proposto da
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di l verbale Controparte_1 di contestazione di violazione del Codice della Strada n. 700006344641- 335000, elevato dalla Polizia Stradale di il 4 giugno 2009; 2) con vittoria di spese, diritti ed Parte_2
onorari del primo giudizio di appello, di quello in Cassazione e di quello di rinvio”.
Con comparsa del 14.1.2019, si costituiva , il quale si riportava Controparte_1 integralmente ai motivi di appello dedotti nel precedente grado di giudizio, rimasti assorbiti, chiedendone, per l'effetto, l'integrale accoglimento.
Rappresentava, inoltre, che nelle more del giudizio il verbale oggetto di impugnazione era stato annullato con sentenza n. 1957/2016 del Giudice di Pace di , passata Parte_2
CP_ in giudicato, resa in accoglimento dell'opposizione proposta dal e dalla , CP_1
coobligata in solido, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 3861/W/2009/Stato/Area III con cui il Prefetto aveva rigettato il ricorso proposto avverso il verbale sotteso all'intimazione opposta, notificato due volte al trasgressore.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, nel merito, l'accoglimento del gravame proposto con condanna alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudizio, assegnato alla scrivente insediatasi il
30.11.2022, veniva più volte differito per consentire la riorganizzazione del ruolo ereditato e poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.10.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
4 2. Occorre preliminarmente dare atto che avverso il verbale oggetto del presente giudizio (n. 70/6344641) è stato proposto sia ricorso giurisdizionale che amministrativo.
Con la sentenza n. 1957/2016 il Giudice di Pace di , in accoglimento Parte_2
CP_ dell'opposizione proposta dal e dalla (proprietaria del veicolo), ha annullato CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 3861/W/2009/Stato/Area III con cui il Prefetto aveva rigettato il ricorso amministrativo avverso il verbale n. 70/6344641.
Il giudicante ha posto a fondamento dell'anzidetta decisione la seguente motivazione:
“Nel merito, il verbale n. 70-6344641 elevato dalla Polizia Stradale in data 24.4.2009
(sotteso all'ordinanza – ingiunzione in esame) è stato annullato con sentenza n. 530/2014 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria del 2.3.2014 che ha accolto l'impugnazione spinta dal sig. nei confronti del avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_1
Giudice di Pace di Gallina n. 1616/11, sotto il presupposto che la dicitura apposta a verbale
“infrazioni contestate a seguito di accertamenti effettuati presso l'ufficio infortunistica” non sia esaustiva delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata. Quindi allo stato degli atti l'ordinanza ingiunzione n. 3861/W/2009/Stato/AREA/ III, si fonderebbe su un verbale di contestazione, successivamente privato di validità, almeno per quanto concerne la posizione processuale del , soggetto trasgressore nella violazione in esame. Ma CP_1
Pt_ detto annullamento non potrebbe non sortire effetti indiretti anche nei confronti della – proprietaria – obbligata in solido del veicolo con cui si assume sia stata commessa la violazione. […]”. (si v. sentenza n. 1957/2016 del Giudice di Pace di Parte_2
prodotta dal ). CP_1
In altri termini, il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione sul presupposto logico giuridico dell'intervenuto annullamento del verbale ad essa sotteso.
La sentenza in esame, per come dedotto dal resistente e non contestato da CP_1
controparte, è passata in giudicato con la conseguenza che sull'annullamento del verbale di infrazione si è formato il giudicato implicito trattandosi di questione logicamente presupposta e necessaria per la decisione su cui il giudice di Pace non si è espresso, ma che ha rappresentato la premessa logica indispensabile per arrivare all'accoglimento dell'opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
Orbene, tale giudicato implicito spiega effetti “esterni” anche nel presente giudizio tenuto conto della coincidenza delle parti, dell'identità di petitum e causa petendi (avendo il
5 trasgressore censurato in sede di ricorso amministrativo i medesimi vizi sollevati con il ricorso giurisdizionale) con la conseguenza che il verbale opposto deve ritenersi definitivamente annullato.
La considerazione che precede determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del presente giudizio con conseguente improcedibilità della domanda.
Difatti, il ha espressamente dedotto il venir meno del suo interesse CP_1
all'opposizione avendo ottenuto, in ragione della sentenza del Giudice di Pace n. 1957 del
2016, l'annullamento definitivo del verbale n. 70000634464. Le amministrazioni ricorrenti non hanno precisato, nel corso del presente giudizio, nemmeno a fronte della relativa eccezione sul punto sollevata dal , la permanenza di un interesse alla definizione del CP_1 presente giudizio.
Deve quindi dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione visto che il e/o la non hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2
del Giudice di Pace di n. 1957/2016 da cui derivavano certamente effetti ad Parte_2 essi sfavorevoli (annullamento del verbale di contestazione di infrazione al c.d.s.), i motivi di opposizione sottesi ai due giudizi sono identici e l'annullamento del verbale opposto (identico nei due giudizi), coperto da giudicato implicito e avente efficacia esterna anche nel presente giudizio, rende sostanzialmente inutile una pronuncia a definizione del presente giudizio.
Tuttavia, la domanda delle parti di condanna (reciproca) al pagamento delle spese di lite impone l'esame nel merito della controversia al fine di individuare, in virtù del principio di soccombenza virtuale, la parte a carico della quale vanno poste le spese processuali.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza della doglianza del in CP_1 ordine alla presunta violazione dell'art 200 del C.d.S., per mancata indicazione dei motivi che avrebbero giustificato la contestazione differita, tenuto conto del principio espresso dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio n. 19491/2018 emessa a definizione del ricorso in
Cassazione (proc. R.G. n. 26778/2014) promosso dal e dalla Parte_1 [...]
. Parte_2
Il Giudice di appello nella sentenza cassata ha, anzitutto, premesso che in materia di violazioni del codice della strada operano le prescrizioni speciali (rispetto a quella generale di cui all'art. 14 legge n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative) contenute negli artt.
200 e 201 C.d.S. in base alle quali “devono essere indicati nel verbale di contestazione
6 dell'infrazione i motivi (perché possano formare oggetto di sindacato da parte del giudice) che hanno reso impossibile la contestazione immediata e la mancata indicazione degli stessi
è motivo di illegittimità dell'accertamento e degli atti conseguenziali (cfr. Cass. n.
12619/2005)”.
Ha, poi, proseguito rilevando che “nel caso in esame, in calce al verbale di contestazione si legge la dicitura scritta a mano: “infrazioni contestate a seguito di accertamenti effettuati presso l'ufficio infortunistica”; ha concluso nel senso che “tale specificazione, anche tenuto conto dei casi indicati dall'art. 364 [recte: 384] del reg. cit., non può ritenersi esaustiva delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata”.
Il percorso motivazionale seguito dal Giudice d'appello è stato censurato nel giudizio innanzi alla Suprema Corte la quale ha cassato la sentenza così motivando “[…] trattandosi di contestazione di un sinistro consistente in un tamponamento di una vettura che lo precedeva, in ragione della non moderata velocità, in mancanza di elementi da cui desumere la presenza in loco degli agenti accertatori, che avessero assistito al verificarsi dell'urto, è logico evincere che quest'ultimi, non avendo percepito de visu la dinamica dell'incidente, perché non presenti, abbiano dovuto necessariamente e doverosamente procedere ex post alla ricostruzione del fatto sulla base delle indagini espletate e delle informazioni acquisite.
Il fatto, poi, che nel verbale di accertamento opposto compaia la dicitura “infrazioni contestate a seguito di accertamenti effettuati presso ufficio infortunistica” da un lato, deve ritenersi esaustivo dell'obbligo di esplicitare le ragioni della contestazione c.d. differita, ex art. 384 reg. citato, dall'altro, indica inequivocabilmente la conseguente necessità di acquisire gli indispensabili elementi di valutazione. Il Tribunale – preso atto della verificazione del sinistro in assenza di agenti accertatori – ha erroneamente (ed assertivamente) ritenuto insufficiente la motivazione riportata sul verbale in ordine alle ragioni per cui non s'era proceduto alla contestazione immediata;
ed ha dato, così, una non corretta interpretazione e applicazione degli artt. 200 e 201 del Codice della strada e degli artt. 388 e 385 del relativo regolamento di esecuzione (cfr. ord. Cass. civ., sez. II, 19491/2018, versata in atti).
In applicazione del principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte devono, quindi, ritenersi sufficientemente motivate le ragioni che hanno impedito la contestazione immediata con conseguente rigetto della relativa doglianza.
7 2.2. Tanto chiarito, l'opposizione è comunque fondata in ragione degli ulteriori motivi di gravame riproposti nel presente giudizio dal ed assorbiti in appello CP_1 dall'accoglimento del motivo relativo alla mancata contestazione immediata.
Più precisamente, l'odierno opponente – resistente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provata la violazione contestata riconoscendo al verbale opposto efficacia probatoria privilegiata ex art 2700 c.c., sull'erroneo assunto che i fatti si sarebbero verificati alla presenza degli agenti operanti, e per non aver il giudicante tenuto conto dell'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado.
Le doglianze sono fondate.
Oggetto del presente giudizio è l'asserita illegittimità del verbale di infrazione al codice della strada (n. 70/6344651 del 24.4.2009), con cui la Polizia Stradale di
[...]
CP_
ha contestato al , quale conducente, e alla sig. , quale coobligata in Pt_2 CP_1
solido, la violazione dell'art. 141, commi 3-8, del C.d.S. in quanto il alla guida CP_1
dell'autoveicolo OE ZX (tg AC421LS) “percorreva il raccordo autostradale SA - RC con direzione di marcia sud - nord, giunto nei pressi dello svincolo centro nel Comune di
, a causa della velocità non particolarmente commisurata alle condizioni Parte_2 della strada, tamponava un veicolo che lo precedeva” ingiungendo il pagamento di € 78,00 e applicando la sanzione accessoria di decurtazione di 10 punti dalla patente di guida a carico del . CP_1
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Da tale disposizione normativa discende il noto corollario “onus probandi incumbit ei qui dicit” con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sui fatti costitutivi del diritto azionato si riverbera irrimediabilmente sulla parte gravata del relativo onere.
Nella specie, vertendosi in materia di opposizione a sanzione amministrativa, gravava sulle Amministrazioni opposte l'onere di provare gli elementi di fatto che integrano la violazione contestata.
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento ormai pacifico, ha precisato che “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume
8 sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato [...]” (Cass. Civ. Sez. I^ n° 5277/07).
Ancora, è stato chiarito che “Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art. 23, comma 6, della
l. n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta.” (Cass. civ., sez. I, n. 5095/99).
In applicazione dei superiori canoni ermeneutici e normativi, deve affermarsi che ove non emerga la prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria l'opposizione va accolta.
Orbene, questo giudice, valutate le risultanze istruttorie in atti, ritiene che l'Amministrazione opposta non abbia fornito adeguata prova in ordine agli elementi costituitivi dell'illecito contestato (violazione art. 141, comma 3, C.d.s.).
Anzitutto, non risulta supportata la dinamica dell'incidente.
Difatti, nel verbale opposto la responsabilità del sinistro (tamponamento) viene ascritta al il quale nel percorrere il raccordo autostradale A3 SA- RC, giunto nei pressi dello CP_1
svincolo centro nel Comune di tamponava il veicolo che lo precedeva a Parte_2
causa della velocità non particolarmente commisurata alle condizioni della strada.
Tuttavia, l'opponente ha contestato sin da subito tale dinamica rilevando che, CP_1 in realtà, egli, alla guida della OE ZX (tg. AC 421 LS) percorreva a velocità moderata il raccordo autostradale, rispettando il limite di velocità, quando improvvisamente, un'autovettura FI CR si spostava, senza alcuna segnalazione e repentinamente, dalla normale corsia di marcia a quella di sorpasso, investendo l'autovettura condotta dal ricorrente.
Tale ricostruzione risulta conferma dal teste escussa nel giudizio di Testimone_1
primo grado, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo reso dichiarazioni precise, circostanziate e prive di contraddizioni, la quale ha così dichiarato “ADR: […] ero trasportata nella vettura del Sig. . Noi eravamo nella corsia di sorpasso a velocità CP_1
9 consentita quanto all'altezza delle bretelle […] una fiat CR nera si è immessa direttamente nella corsia di sorpasso tagliandoci la strada. L'impatto è stato inevitabile. La
FI MA non ha adoperato alcuna segnalazione. ADR: La FI CR non si è fermata, ha proseguito la marcia. Noi siamo stati costretti a fermarci e poi è intervenuta la Polizia
Stradale. […] Preciso che noi percorrevamo la carreggiata SA RC sulla corsia di sorpasso regolarmente e che la MA si è inserita in maniera repentina nella stessa.” (cfr. verbale di udienza del 23.3.2011, proc. r.g. n. 1107/2009).
Dalla superiore deposizione emerge che il sinistro si è verificato non, già, per aver il tamponato il veicolo che lo precedeva, bensì a causa della manovra repentina del CP_1
conducente la FI CR, il quale, improvvisamente e senza alcuna segnalazione, si è immesso nella corsia di sorpasso rendendo l'impatto inevitabile nonostante il CP_1 procedesse a velocità moderata.
A fronte della contestazione sul punto sollevata da parte opponente, nonché di quanto
è emerso in sede istruttoria, le Amministrazioni opposte non hanno fornito alcun elemento atto a supportare la fondatezza della violazione contestata nonché la dinamica riportata nel verbale opposto.
Ancora, quanto alla velocità “non particolarmente commisurata alle particolari condizioni della strada”, deve rilevarsi che alcun riscontro di natura oggettiva è stato fornito dagli agenti accertatori, quale l'impiego di apparecchiatura di rilevamento della velocità.
In definitiva, manca la prova degli elementi costitutivi della violazione contestata non avendo gli agenti accertatori offerto alcun elemento da cui poter desumere, anche in via presuntiva, l'imprudenza alla guida da parte del ricorrente.
Dal verbale impugnato non è dato comprendere in base a quali atti e/o fatti gli agenti contestatori abbiano desunto la violazione dell'art. 141 C.d.S., commi 3 e 8; non è dunque provato che il non avesse regolato la velocità nel tratto di strada ove si era verificato CP_1
il sinistro dovendosi al riguardo precisare che la richiamata violazione non può essere affatto desunta dall'avvenuto sinistro non essendo possibile trasformare l'evento (sinistro stradale) in prova dei fatti che lo avevano determinato (Cass. civ., sez. II, n. 22846/2009).
Ancora, nel verbale opposto si da atto che l'infrazione è stata contestata a seguito di
“accertamenti effettuati presso l'ufficio infortunistica”, tuttavia di tali accertamenti non vi è traccia in atti.
10 Posto che gli agenti accertatori non hanno assistito direttamente alla dinamica del sinistro - avendo la teste riferito che la Polizia Stradale è intervenuta in momento Tes_1 successivo e non essendovi, in ogni caso, elementi da cui desumere la loro presenza il loco al momento dell'occorso - è ragionevole ritenere che gli stessi abbiano necessariamente e doverosamente provveduto ex post alla ricostruzione del fatto sulla base delle indagini espletate e delle informazioni acquisite.
Tuttavia, nulla al riguardo è stato prodotto dalle Amministrazioni opposte pur essendo le stesse gravate, si ribadisce, dall'onere di provare gli elementi costitutivi della violazione contestata.
Né può ritenersi, come erroneamente fatto dal giudice di prime cure, che il verbale opposto sia assistito in tutti i suoi elementi da pubblica fede non avendo gli agenti accertatori assistito alla dinamica del sinistro con la conseguenza che la prova privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. copre solo i fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente.
Costituisce ius receptum il principio in forza del quale “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento […] Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.” (Cass. civ. Sez. III, ord., n.
29320 del 7.10.2022).
Vero è che per le circostanze non assistite da fede pubblica privilegiata il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. civ. sez. III, ord. n. 10376 del
11 17/04/2024), tuttavia nel caso di specie la prova contraria è stata offerta dalla deposizione testimoniale che non risulta sconfessata da ulteriori risultanze documentali non avendo le
Amministrazioni opposte prodotto la documentazione atta a supportare le indagini espletate dagli agenti accertatori al fine di ricostruire ex post la dinamica del sinistro per come riportata nel verbale opposto.
Per tutte le superiori ragioni, la sentenza del giudice di pace è errata laddove rigetta l'opposizione che deve, invece, ritenersi fondata non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della violazione contestata.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite deve rammentarsi che “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Cass. civ., Sez. III, ord. n.
16645 del 21.6.2025).
Applicato il superiore principio di diritto, le spese processuali del presente giudizio di rinvio e dei precedenti gradi vanno compensate per 1/3 tenuto conto dell'esito complessivo della lite (soccombenza di parte opponente nel giudizio in Cassazione e la soccombenza virtuale delle Amministrazioni opposte negli altri gradi).
La restante parte va posta a carico delle Amministrazioni opposte e si liquida facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore fino a € 1.100,00 attesa la relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e l'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara, per le ragioni di cui in pare motiva, l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse delle parti;
2. compensa per 1/3 le spese di lite del presente giudizio di rinvio e dei precedenti gradi di giudizio;
12 3. condanna il e la , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore del resistente , della restante parte delle spese processuali CP_1 liquidate in complessivi € 821,00, di cui € 37,00 per spese documentate e € 784 per compensi professionali (€ 115,34 primo grado;
€ 221,33 secondo grado;
€ 226 giudizio dinnanzi alla
Corte di Cassazione;
€ 221,33 giudizio di rinvio) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppina Quattrone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, 25 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa GD RA)
13
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
GD RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3611/2018 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza del 14.10.2025 vertente
TRA
(C.F. , in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e (C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
Prefetto in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
(CF , presso i cui uffici, in , alla Via Plebiscito Parte_2 P.IVA_3 Parte_2
n. 15, sono per legge domiciliati;
- appellate ricorrenti in riassunzione –
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in alla Via Del Gelsomino n. 45 Parte_2 Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Quattrone che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-appellante resistente in riassunzione -
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Gallina (proc. Controparte_1
R.G. n. 1107/09) al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. 70/6344641 con cui la Polizia Stradale di ha contestato al Parte_2
- ed a , coobligata in solido - la violazione dell'art. 141, commi 3-8, CP_1 CP_2 del C.d.S. in quanto alla guida dell'autoveicolo OE ZX (tg. AC421LS) “percorreva il raccordo autostradale SA - RC con direzione di marcia sud nord, giunto nei pressi dello svincolo centro nel Comune di , a causa della velocità non particolarmente Parte_2 commisurata alle condizioni della strada, tamponava un veicolo che lo precedeva” ingiungendo il pagamento di € 78,00 e applicando la sanzione accessoria di decurtazione di
10 punti dalla patente di guida a carico del . CP_1
In particolare, l'opponente lamentava la nullità del provvedimento impugnato per:
i) irregolarità ed illegittimità della notifica del verbale;
ii) violazione dell'art. 385, III comma, regolamento di att. C.d.S. per mancanza di prova dell'autenticità del verbale notificato rispetto a quello rimasto agli atti del comando;
iii) violazione dell'art 200 C.d.S. per omessa contestazione immediata dell'infrazione e per mancata indicazione dei motivi che avrebbero giustificato la contestazione differita;
vi) genericità della contestazione per omessa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'infrazione contestata;
v) assenza di motivazione del verbale ovvero la sua genericità in riferimento alla contestazione della violazione di cui all'art. 141 C.d.S.;
vi) infondatezza nel merito della contestazione contestata in quanto frutto di supposizioni soggettive degli agenti accertatori, smentita dalla dinamica del sinistro e dalle dichiarazioni delle persone presenti al momento del fatto.
Si costituiva la , la quale rilevava l'infondatezza, in fatto e Parte_2
diritto, del ricorso avversario di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Il procedimento veniva definito con la sentenza n. 1616/2011 con cui il Giudice di Pace di Gallina rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il verbale di contestazione impugnato compensando le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, proponeva appello dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Reggio Calabria (proc. R.G. n. 2624/2012) censurando il provvedimento di primo grado sotto i seguenti profili:
2 i) erronea ed insufficiente motivazione posta a fondamento della statuizione avendo il
Giudice di Pace confermato il verbale impugnato attribuendo alle valutazioni in esso contenute fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. nonostante l'infrazione non sia stata rilevata alla presenza degli agenti intervenuti;
ii) erronea valutazione dei rilievi eseguiti dalle autorità competenti intervenute sui luoghi di causa con particolare riferimento alla contestazione dell'eccesso di velocità, non accertata mediante strumenti meccanici, ma desunta da meri apprezzamenti valutativi degli agenti verbalizzanti, come tali, inidonei a provare la violazione di cui all'art. 141 C.d.S.;
Ha poi, riproposto, tutte le altre censure sollevate in primo grado e non esaminate dal giudice di prime cure (i) irregolarità ed illegittimità della notifica del verbale di accertamento al C.d.S.; ii) violazione dell'art. 385, III comma, regolamento di att. C.d.S.; iii) violazione dell'art 200 C.d.S. per omessa contestazione immediata dell'infrazione e per mancata indicazione dei motivi che avrebbero giustificato la contestazione differita;
vi) genericità della contestazione per omessa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo dell'infrazione contestata;
v) assenza di motivazione del verbale ovvero la sua genericità in riferimento alla contestazione della violazione di cui all'art. 141 C.d.S.; vi) infondatezza nel merito della contestazione contestata in quanto frutto di supposizioni soggettive degli agenti accertatori, smentita dalla dinamica del sinistro e dalle dichiarazioni delle persone presenti al momento del fatto).
Si costituivano in giudizio il e la Parte_1 Parte_2
insistendo per il rigetto del gravame e chiedendo, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 530/2014, emessa e depositata il
25.3.2014, accoglieva l'appello proposto dal ritenendo non motivata l'omessa CP_1
contestazione immediata dell'infrazione e compensava le spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, il e la Parte_1 Parte_2 proponevano ricorso per Cassazione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201
C.d.S. nonché dell'art. 348 Reg. es. C.d.S.
La Corte di Cassazione, seconda sez. civile, con ordinanza n. 19491/2018, pronunciata il 5.3.2018 e depositata il 27.7.2018, accoglieva il ricorso proposto dalle Amministrazioni ritenendo che fosse stata giustificata la contestazione differita dell'infrazione poiché “ è logico
3 evincere che questi ultimi, non avendo percepito de visu la dinamica dell'incidente, perché non presenti, abbiano dovuto necessariamente e doverosamente procedere ex post alla ricostruzione del fatto sulla base delle indagini espletate e delle informazioni acquisite” e, per l'effetto, cassava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria anche per la statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione.
Con atto di citazione, ex art 392 c.p.c., il e la Parte_1 [...]
riassumevano il giudizio dinanzi a codesto Tribunale al fine di ottenere una Parte_2
pronuncia con applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'appello proposto da
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di l verbale Controparte_1 di contestazione di violazione del Codice della Strada n. 700006344641- 335000, elevato dalla Polizia Stradale di il 4 giugno 2009; 2) con vittoria di spese, diritti ed Parte_2
onorari del primo giudizio di appello, di quello in Cassazione e di quello di rinvio”.
Con comparsa del 14.1.2019, si costituiva , il quale si riportava Controparte_1 integralmente ai motivi di appello dedotti nel precedente grado di giudizio, rimasti assorbiti, chiedendone, per l'effetto, l'integrale accoglimento.
Rappresentava, inoltre, che nelle more del giudizio il verbale oggetto di impugnazione era stato annullato con sentenza n. 1957/2016 del Giudice di Pace di , passata Parte_2
CP_ in giudicato, resa in accoglimento dell'opposizione proposta dal e dalla , CP_1
coobligata in solido, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 3861/W/2009/Stato/Area III con cui il Prefetto aveva rigettato il ricorso proposto avverso il verbale sotteso all'intimazione opposta, notificato due volte al trasgressore.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, nel merito, l'accoglimento del gravame proposto con condanna alle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudizio, assegnato alla scrivente insediatasi il
30.11.2022, veniva più volte differito per consentire la riorganizzazione del ruolo ereditato e poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.10.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
4 2. Occorre preliminarmente dare atto che avverso il verbale oggetto del presente giudizio (n. 70/6344641) è stato proposto sia ricorso giurisdizionale che amministrativo.
Con la sentenza n. 1957/2016 il Giudice di Pace di , in accoglimento Parte_2
CP_ dell'opposizione proposta dal e dalla (proprietaria del veicolo), ha annullato CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 3861/W/2009/Stato/Area III con cui il Prefetto aveva rigettato il ricorso amministrativo avverso il verbale n. 70/6344641.
Il giudicante ha posto a fondamento dell'anzidetta decisione la seguente motivazione:
“Nel merito, il verbale n. 70-6344641 elevato dalla Polizia Stradale in data 24.4.2009
(sotteso all'ordinanza – ingiunzione in esame) è stato annullato con sentenza n. 530/2014 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria del 2.3.2014 che ha accolto l'impugnazione spinta dal sig. nei confronti del avverso la sentenza del Controparte_1 Parte_1
Giudice di Pace di Gallina n. 1616/11, sotto il presupposto che la dicitura apposta a verbale
“infrazioni contestate a seguito di accertamenti effettuati presso l'ufficio infortunistica” non sia esaustiva delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata. Quindi allo stato degli atti l'ordinanza ingiunzione n. 3861/W/2009/Stato/AREA/ III, si fonderebbe su un verbale di contestazione, successivamente privato di validità, almeno per quanto concerne la posizione processuale del , soggetto trasgressore nella violazione in esame. Ma CP_1
Pt_ detto annullamento non potrebbe non sortire effetti indiretti anche nei confronti della – proprietaria – obbligata in solido del veicolo con cui si assume sia stata commessa la violazione. […]”. (si v. sentenza n. 1957/2016 del Giudice di Pace di Parte_2
prodotta dal ). CP_1
In altri termini, il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione sul presupposto logico giuridico dell'intervenuto annullamento del verbale ad essa sotteso.
La sentenza in esame, per come dedotto dal resistente e non contestato da CP_1
controparte, è passata in giudicato con la conseguenza che sull'annullamento del verbale di infrazione si è formato il giudicato implicito trattandosi di questione logicamente presupposta e necessaria per la decisione su cui il giudice di Pace non si è espresso, ma che ha rappresentato la premessa logica indispensabile per arrivare all'accoglimento dell'opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
Orbene, tale giudicato implicito spiega effetti “esterni” anche nel presente giudizio tenuto conto della coincidenza delle parti, dell'identità di petitum e causa petendi (avendo il
5 trasgressore censurato in sede di ricorso amministrativo i medesimi vizi sollevati con il ricorso giurisdizionale) con la conseguenza che il verbale opposto deve ritenersi definitivamente annullato.
La considerazione che precede determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del presente giudizio con conseguente improcedibilità della domanda.
Difatti, il ha espressamente dedotto il venir meno del suo interesse CP_1
all'opposizione avendo ottenuto, in ragione della sentenza del Giudice di Pace n. 1957 del
2016, l'annullamento definitivo del verbale n. 70000634464. Le amministrazioni ricorrenti non hanno precisato, nel corso del presente giudizio, nemmeno a fronte della relativa eccezione sul punto sollevata dal , la permanenza di un interesse alla definizione del CP_1 presente giudizio.
Deve quindi dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione visto che il e/o la non hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2
del Giudice di Pace di n. 1957/2016 da cui derivavano certamente effetti ad Parte_2 essi sfavorevoli (annullamento del verbale di contestazione di infrazione al c.d.s.), i motivi di opposizione sottesi ai due giudizi sono identici e l'annullamento del verbale opposto (identico nei due giudizi), coperto da giudicato implicito e avente efficacia esterna anche nel presente giudizio, rende sostanzialmente inutile una pronuncia a definizione del presente giudizio.
Tuttavia, la domanda delle parti di condanna (reciproca) al pagamento delle spese di lite impone l'esame nel merito della controversia al fine di individuare, in virtù del principio di soccombenza virtuale, la parte a carico della quale vanno poste le spese processuali.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza della doglianza del in CP_1 ordine alla presunta violazione dell'art 200 del C.d.S., per mancata indicazione dei motivi che avrebbero giustificato la contestazione differita, tenuto conto del principio espresso dalla
Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio n. 19491/2018 emessa a definizione del ricorso in
Cassazione (proc. R.G. n. 26778/2014) promosso dal e dalla Parte_1 [...]
. Parte_2
Il Giudice di appello nella sentenza cassata ha, anzitutto, premesso che in materia di violazioni del codice della strada operano le prescrizioni speciali (rispetto a quella generale di cui all'art. 14 legge n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative) contenute negli artt.
200 e 201 C.d.S. in base alle quali “devono essere indicati nel verbale di contestazione
6 dell'infrazione i motivi (perché possano formare oggetto di sindacato da parte del giudice) che hanno reso impossibile la contestazione immediata e la mancata indicazione degli stessi
è motivo di illegittimità dell'accertamento e degli atti conseguenziali (cfr. Cass. n.
12619/2005)”.
Ha, poi, proseguito rilevando che “nel caso in esame, in calce al verbale di contestazione si legge la dicitura scritta a mano: “infrazioni contestate a seguito di accertamenti effettuati presso l'ufficio infortunistica”; ha concluso nel senso che “tale specificazione, anche tenuto conto dei casi indicati dall'art. 364 [recte: 384] del reg. cit., non può ritenersi esaustiva delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata”.
Il percorso motivazionale seguito dal Giudice d'appello è stato censurato nel giudizio innanzi alla Suprema Corte la quale ha cassato la sentenza così motivando “[…] trattandosi di contestazione di un sinistro consistente in un tamponamento di una vettura che lo precedeva, in ragione della non moderata velocità, in mancanza di elementi da cui desumere la presenza in loco degli agenti accertatori, che avessero assistito al verificarsi dell'urto, è logico evincere che quest'ultimi, non avendo percepito de visu la dinamica dell'incidente, perché non presenti, abbiano dovuto necessariamente e doverosamente procedere ex post alla ricostruzione del fatto sulla base delle indagini espletate e delle informazioni acquisite.
Il fatto, poi, che nel verbale di accertamento opposto compaia la dicitura “infrazioni contestate a seguito di accertamenti effettuati presso ufficio infortunistica” da un lato, deve ritenersi esaustivo dell'obbligo di esplicitare le ragioni della contestazione c.d. differita, ex art. 384 reg. citato, dall'altro, indica inequivocabilmente la conseguente necessità di acquisire gli indispensabili elementi di valutazione. Il Tribunale – preso atto della verificazione del sinistro in assenza di agenti accertatori – ha erroneamente (ed assertivamente) ritenuto insufficiente la motivazione riportata sul verbale in ordine alle ragioni per cui non s'era proceduto alla contestazione immediata;
ed ha dato, così, una non corretta interpretazione e applicazione degli artt. 200 e 201 del Codice della strada e degli artt. 388 e 385 del relativo regolamento di esecuzione (cfr. ord. Cass. civ., sez. II, 19491/2018, versata in atti).
In applicazione del principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte devono, quindi, ritenersi sufficientemente motivate le ragioni che hanno impedito la contestazione immediata con conseguente rigetto della relativa doglianza.
7 2.2. Tanto chiarito, l'opposizione è comunque fondata in ragione degli ulteriori motivi di gravame riproposti nel presente giudizio dal ed assorbiti in appello CP_1 dall'accoglimento del motivo relativo alla mancata contestazione immediata.
Più precisamente, l'odierno opponente – resistente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provata la violazione contestata riconoscendo al verbale opposto efficacia probatoria privilegiata ex art 2700 c.c., sull'erroneo assunto che i fatti si sarebbero verificati alla presenza degli agenti operanti, e per non aver il giudicante tenuto conto dell'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado.
Le doglianze sono fondate.
Oggetto del presente giudizio è l'asserita illegittimità del verbale di infrazione al codice della strada (n. 70/6344651 del 24.4.2009), con cui la Polizia Stradale di
[...]
CP_
ha contestato al , quale conducente, e alla sig. , quale coobligata in Pt_2 CP_1
solido, la violazione dell'art. 141, commi 3-8, del C.d.S. in quanto il alla guida CP_1
dell'autoveicolo OE ZX (tg AC421LS) “percorreva il raccordo autostradale SA - RC con direzione di marcia sud - nord, giunto nei pressi dello svincolo centro nel Comune di
, a causa della velocità non particolarmente commisurata alle condizioni Parte_2 della strada, tamponava un veicolo che lo precedeva” ingiungendo il pagamento di € 78,00 e applicando la sanzione accessoria di decurtazione di 10 punti dalla patente di guida a carico del . CP_1
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Da tale disposizione normativa discende il noto corollario “onus probandi incumbit ei qui dicit” con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sui fatti costitutivi del diritto azionato si riverbera irrimediabilmente sulla parte gravata del relativo onere.
Nella specie, vertendosi in materia di opposizione a sanzione amministrativa, gravava sulle Amministrazioni opposte l'onere di provare gli elementi di fatto che integrano la violazione contestata.
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento ormai pacifico, ha precisato che “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume
8 sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato [...]” (Cass. Civ. Sez. I^ n° 5277/07).
Ancora, è stato chiarito che “Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art. 23, comma 6, della
l. n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta.” (Cass. civ., sez. I, n. 5095/99).
In applicazione dei superiori canoni ermeneutici e normativi, deve affermarsi che ove non emerga la prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria l'opposizione va accolta.
Orbene, questo giudice, valutate le risultanze istruttorie in atti, ritiene che l'Amministrazione opposta non abbia fornito adeguata prova in ordine agli elementi costituitivi dell'illecito contestato (violazione art. 141, comma 3, C.d.s.).
Anzitutto, non risulta supportata la dinamica dell'incidente.
Difatti, nel verbale opposto la responsabilità del sinistro (tamponamento) viene ascritta al il quale nel percorrere il raccordo autostradale A3 SA- RC, giunto nei pressi dello CP_1
svincolo centro nel Comune di tamponava il veicolo che lo precedeva a Parte_2
causa della velocità non particolarmente commisurata alle condizioni della strada.
Tuttavia, l'opponente ha contestato sin da subito tale dinamica rilevando che, CP_1 in realtà, egli, alla guida della OE ZX (tg. AC 421 LS) percorreva a velocità moderata il raccordo autostradale, rispettando il limite di velocità, quando improvvisamente, un'autovettura FI CR si spostava, senza alcuna segnalazione e repentinamente, dalla normale corsia di marcia a quella di sorpasso, investendo l'autovettura condotta dal ricorrente.
Tale ricostruzione risulta conferma dal teste escussa nel giudizio di Testimone_1
primo grado, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo reso dichiarazioni precise, circostanziate e prive di contraddizioni, la quale ha così dichiarato “ADR: […] ero trasportata nella vettura del Sig. . Noi eravamo nella corsia di sorpasso a velocità CP_1
9 consentita quanto all'altezza delle bretelle […] una fiat CR nera si è immessa direttamente nella corsia di sorpasso tagliandoci la strada. L'impatto è stato inevitabile. La
FI MA non ha adoperato alcuna segnalazione. ADR: La FI CR non si è fermata, ha proseguito la marcia. Noi siamo stati costretti a fermarci e poi è intervenuta la Polizia
Stradale. […] Preciso che noi percorrevamo la carreggiata SA RC sulla corsia di sorpasso regolarmente e che la MA si è inserita in maniera repentina nella stessa.” (cfr. verbale di udienza del 23.3.2011, proc. r.g. n. 1107/2009).
Dalla superiore deposizione emerge che il sinistro si è verificato non, già, per aver il tamponato il veicolo che lo precedeva, bensì a causa della manovra repentina del CP_1
conducente la FI CR, il quale, improvvisamente e senza alcuna segnalazione, si è immesso nella corsia di sorpasso rendendo l'impatto inevitabile nonostante il CP_1 procedesse a velocità moderata.
A fronte della contestazione sul punto sollevata da parte opponente, nonché di quanto
è emerso in sede istruttoria, le Amministrazioni opposte non hanno fornito alcun elemento atto a supportare la fondatezza della violazione contestata nonché la dinamica riportata nel verbale opposto.
Ancora, quanto alla velocità “non particolarmente commisurata alle particolari condizioni della strada”, deve rilevarsi che alcun riscontro di natura oggettiva è stato fornito dagli agenti accertatori, quale l'impiego di apparecchiatura di rilevamento della velocità.
In definitiva, manca la prova degli elementi costitutivi della violazione contestata non avendo gli agenti accertatori offerto alcun elemento da cui poter desumere, anche in via presuntiva, l'imprudenza alla guida da parte del ricorrente.
Dal verbale impugnato non è dato comprendere in base a quali atti e/o fatti gli agenti contestatori abbiano desunto la violazione dell'art. 141 C.d.S., commi 3 e 8; non è dunque provato che il non avesse regolato la velocità nel tratto di strada ove si era verificato CP_1
il sinistro dovendosi al riguardo precisare che la richiamata violazione non può essere affatto desunta dall'avvenuto sinistro non essendo possibile trasformare l'evento (sinistro stradale) in prova dei fatti che lo avevano determinato (Cass. civ., sez. II, n. 22846/2009).
Ancora, nel verbale opposto si da atto che l'infrazione è stata contestata a seguito di
“accertamenti effettuati presso l'ufficio infortunistica”, tuttavia di tali accertamenti non vi è traccia in atti.
10 Posto che gli agenti accertatori non hanno assistito direttamente alla dinamica del sinistro - avendo la teste riferito che la Polizia Stradale è intervenuta in momento Tes_1 successivo e non essendovi, in ogni caso, elementi da cui desumere la loro presenza il loco al momento dell'occorso - è ragionevole ritenere che gli stessi abbiano necessariamente e doverosamente provveduto ex post alla ricostruzione del fatto sulla base delle indagini espletate e delle informazioni acquisite.
Tuttavia, nulla al riguardo è stato prodotto dalle Amministrazioni opposte pur essendo le stesse gravate, si ribadisce, dall'onere di provare gli elementi costitutivi della violazione contestata.
Né può ritenersi, come erroneamente fatto dal giudice di prime cure, che il verbale opposto sia assistito in tutti i suoi elementi da pubblica fede non avendo gli agenti accertatori assistito alla dinamica del sinistro con la conseguenza che la prova privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. copre solo i fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente.
Costituisce ius receptum il principio in forza del quale “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento […] Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.” (Cass. civ. Sez. III, ord., n.
29320 del 7.10.2022).
Vero è che per le circostanze non assistite da fede pubblica privilegiata il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. civ. sez. III, ord. n. 10376 del
11 17/04/2024), tuttavia nel caso di specie la prova contraria è stata offerta dalla deposizione testimoniale che non risulta sconfessata da ulteriori risultanze documentali non avendo le
Amministrazioni opposte prodotto la documentazione atta a supportare le indagini espletate dagli agenti accertatori al fine di ricostruire ex post la dinamica del sinistro per come riportata nel verbale opposto.
Per tutte le superiori ragioni, la sentenza del giudice di pace è errata laddove rigetta l'opposizione che deve, invece, ritenersi fondata non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della violazione contestata.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite deve rammentarsi che “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Cass. civ., Sez. III, ord. n.
16645 del 21.6.2025).
Applicato il superiore principio di diritto, le spese processuali del presente giudizio di rinvio e dei precedenti gradi vanno compensate per 1/3 tenuto conto dell'esito complessivo della lite (soccombenza di parte opponente nel giudizio in Cassazione e la soccombenza virtuale delle Amministrazioni opposte negli altri gradi).
La restante parte va posta a carico delle Amministrazioni opposte e si liquida facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore fino a € 1.100,00 attesa la relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e l'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara, per le ragioni di cui in pare motiva, l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse delle parti;
2. compensa per 1/3 le spese di lite del presente giudizio di rinvio e dei precedenti gradi di giudizio;
12 3. condanna il e la , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore del resistente , della restante parte delle spese processuali CP_1 liquidate in complessivi € 821,00, di cui € 37,00 per spese documentate e € 784 per compensi professionali (€ 115,34 primo grado;
€ 221,33 secondo grado;
€ 226 giudizio dinnanzi alla
Corte di Cassazione;
€ 221,33 giudizio di rinvio) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppina Quattrone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, 25 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa GD RA)
13