Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 864/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 864/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Gorizia viale XXIV Maggio n. 5 presso lo studio dell'avv. COLUCCI MARILU', che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Gorizia Parte_2 C.F._2 in Via Generale Cascino n. 25 presso lo studio dell'avv. MACOR MASSIMO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) i coniugi vivranno separati;
2) disporsi l'affido condiviso dei figli minori (anni 4) e (anni 14) ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Gorizia (GO), via Romeo Battistig n. 5 (immobile
ATER della nonna materna), ove manterranno la residenza anagrafica;
1
4) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
5) il sig. corrisponderà alla signora entro il 20 di ogni mese, a mezzo Parte_2 Parte_1 bonifico bancario l'importo di €400,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli e Persona_1 Per_2
(€200,00 ciascuno), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50%
[...] delle spese straordinarie che seguiranno il Protocollo di intesa adottato dall'intestato Tribunale – Sezione
Famiglia e dall'Osservatorio sul diritto di famiglia – sezione territoriale di Gorizia;
CP_1
6) il sig. vedrà e terrà con sé e secondo il seguente calendario: Per_1 Per_1 Per_2
- durante la settimana: nei giorni in cui la signora non sarà al lavoro due/tre pomeriggi dalle ore Parte_1
17.00 alla 21.00 quando i ragazzi faranno rientro presso l'abitazione materna, o anche con pernotto da concordarsi di volta in volta ma con congruo avviso (ovvero entro la settimana prima per la settimana dopo); nei giorni in cui la signora sarà al lavoro due/tre pomeriggi dalle ore 15.30 alla 21.00 quando i Parte_1 ragazzi faranno rientro presso l'abitazione materna, o anche con pernotto da concordarsi di volta in volta ma con congruo avviso (ovvero entro la settimana prima per la settimana dopo); oltre ai fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera o dal sabato mattina al lunedì mattina a seconda degli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
- durante le vacanze estive: almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Stesso obbligo sarà previsto in capo alla signora in modo che i Parte_1 coniugi sapranno reciprocamente quando non vedranno i figli mentre si trovano in vacanza con l'altro genitore;
- durante le Festività Natalizie: ad anni alterni la settimana dal 23 al 30 dicembre o quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività Pasquali: ad anni alterni il Giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- in ogni caso, ogni altro giorno in cui il padre lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le attività scolastiche, ludiche e sportive dei minori;
7. il sig. corrisponderà alla signora entro il 20 di ogni mese, a mezzo Parte_2 Parte_1 bonifico bancario, il 50% della rata del finanziamento Findomestic - contratto durante il rapporto coniugale per esigenze lavorative del marito e della famiglia - e ciò sino a completa estinzione;
8. il sig. si occuperà integralmente del canone di locazione della propria abitazione pari ad Parte_2
€430,00 oltre alle utenze;
t
9. la signora si occuperà integralmente della propria quota parte di canone di locazione Parte_1 dell'immobile ATER, assegnato alla madre ma del quale ha ottenuto regolare ospitalità, oltre alle utenze per l'importo minimo di €250,00;
2 10. la signora percepirà integralmente l'assegno unico universale in favore dei figli e pari Parte_1 ad €467,00;
11. i coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e di quello dei figli minori e;
Per_1 Per_2
12. spese di lite integralmente compensate.
- Ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c. i coniugi dichiarano che ad oggi non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esso connesse.
- I signori e ichiarano altresì di aver definito Parte_1 Parte_2 ogni questione di ordine/economico patrimoniale attualmente tra loro esistente”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 24/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 08/03/2025, e premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 24/05/2008 a Gorizia (Reg. Atti di Matrimonio, anno
2008, parte 1, atto n. 20) nel corso del quale sono nati i figli il 24/06/2010 a Persona_2
Gorizia e il 04/01/2020 a Monfalcone (GO), hanno chiesto pronunciarsi la Persona_1 loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 23/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2008, parte 1, atto n.20) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3 - dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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