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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/11/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 1272/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo De Parte_1
Luca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nereto (TE) alla Via Roma 150; attore
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Pietrunti, ed elettivamente domiciliato in Mosciano Sant'Angelo (TE) alla Via Augusto Meloni n. 22, presso lo studio dell'Avv.
MA TT;
convenuto
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura di nomina di nuovo difensore in atti, dall' avv. Henry
SS LI, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente in Roma, al Viale
Europa 190; convenuta
e
, Controparte_3
convenuta contumace OGGETTO: responsabilità ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva, o quantomeno concorrente, della Sig.ra
[...]
la quale, alla guida della Fiat Panda, tg. FF816SV, di proprietà della società CP_3 [...]
e in uso a , nel percorrere la S.P. 262 in località C.da Controparte_4 Controparte_2
Ripoli del comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), dopo aver consegnato la posta all'altezza del civico n. 29, ubicato sulla destra e sulla stessa corsia di marcia percorsa della motocicletta Kawasaky
800, tg. EG 97264, condotta da riprendeva la marcia e giunta in prossimità di Parte_1 una curva, eseguiva una repentina manovra di invasione della carreggiata al fine di procedere in direzione Sud, tagliando così la strada al motociclo e causando l'incidente per cui è causa, con conseguenti danni materiali e personali all' Parte_1
per tale effetto, condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 59.668,99, di cui € 6.261,99 a titolo di danno materiale alla motocicletta Kawasaky, tg. EG 97264, giusto preventivo di riparazione in atti, ed € 53.407,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patito, come in atto specificatamente ed analiticamente indicato ovvero dell'altra, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal giorno in cui si è verificato il sinistro sino all'integrale soddisfo, in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
per “Per tutto quanto sin qui dedotto, prodotto ed eccepito e con ogni Controparte_1 ampia riserva, anche di carattere istruttorio, la deducente Compagnia, sempre tramite il sottoscritto suo difensore, chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Teramo Voglia:
• Dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità della domanda;
• nel merito rigettare la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che improponibile, inammissibile ed improcedibile;
• porre a carico di controparte le spese, diritti ed onorari di causa, come maggiorati per l'evidente temerarietà della lite”,
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda attrice poiché Controparte_2 infondata per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze legali”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in qualità di conducente del veicolo Fiat Panda targato FF816SV, in uso a CP_3 [...]
, in qualità di Compagnia assicuratrice del mezzo e CP_2 Controparte_1 [...]
al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno subito in occasione del CP_2 sinistro stradale occorso in data 7.12.2018 lungo la S.P. 262 in località Mosciano Sant'Angelo (TE).
Segnatamente ha esposto che:
- in data 7.12.2018, alle ore 13.30 circa, mentre percorreva la S.P. 262 direzione SUD/NORD
a bordo della motocicletta Kawasaky 800, tg. EG 97264, giunto in C. da Ripoli del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), veniva coinvolto in un incidente stradale con l'autovettura
Fiat Panda, tg. FF 816 SV, di proprietà della società , in uso a Controparte_4
, in quel frangente condotta dalla dipendente Controparte_2 Controparte_3
La conducente giunta in prossimità di una curva, eseguiva una repentina e CP_3 improvvisa manovra di invasione della carreggiata, attraversandola orizzontalmente per invertire la marcia in direzione SUD e tagliando la strada alla motocicletta condotta dall'attore;
- A causa del violento urto il motociclo riportava ingenti danni alla carrozzeria quantificati in €
6.261,99, mentre riportava lesioni personali a causa delle quali si rendeva necessario Pt_1 far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Giulianova (TE) ove gli venivano diagnosticati “sospetta lussazione spalla sinistra, contusione con ferita l.c. ginocchio sinistro” con una prognosi di giorni 20;
- il sinistro cagionava un danno all'integrità psico fisica quantificabile in € 53.407,00.
Parte attrice ha dedotto, pertanto, come la responsabilità dell'evento dannoso fosse da addebitare esclusivamente alla condotta incauta della convenuta la quale, in Controparte_3 spregio alle regole di guida e di buon senso, metteva a repentaglio la vita delle persone effettuando una manovra vietata e potenzialmente lesiva dell'altrui incolumità.
Ha chiesto, pertanto, il risarcimento dei pregiudizi occorsi in occasione del sinistro, complessivamente quantificati nella somma pari ad € 59.668,99, oltre alla condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.05.2021, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per il Controparte_1 mancato rispetto delle previsioni ex artt. 141, 145 e 148 D.lgs. 209/2005 e chiedendo il rigetto nel merito della domanda per infondatezza della stessa sia nell' an che nel quantum. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.11.2020 si è costituita in giudizio
[...] evidenziando come la proprietà del mezzo fosse della società Controparte_2 Controparte_4
e che lo stesso fosse stato concesso in uso alle mediante contratto di full rent, ha chiesto,
[...] CP_2 poi, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 13.05.2021, il Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti di , ne ha dichiarato la contumacia ed ha concesso i Controparte_3 termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa è stata mediante assunzione di prove orali e CTU medico-legale, e pervenuta, medio tempore, sul ruolo dello scrivente Magistrato, è giunta all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, accertata l'assenza in atti di prova dell'avvenuta notifica nei confronti della convenuta contumace ha rinviato, per discussione, l'udienza al 19.11.2025, nella quale, fornita prova della corretta instaurazione del contraddittorio, la causa è stata introitata per la decisione, con deposito contestuale della motivazione ex art. 281-sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità sollevata da Controparte_5 relativa al mancato rispetto degli artt.141, 145 e 148 D.lgs 209/2005.
In punto di diritto deve rilevarsi che l'art. 145, comma 1 d.lgs. 209/2005 prevede che: “Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”.
L'art. 148 prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Si veda Cass. 1829/2018 secondo cui “l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo… nella materia dei sinistri stradali”, per cui è chiaro che il conseguimento di questa finalità non può ritenersi “affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa”, “la proponibilità della domanda risarcitoria è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta»… - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)».
Dalla documentazione allegata agli atti risulta provato che parte attrice abbia assolto alla condizione di procedibilità disposta dalla normativa sopra citata.
In data 8.02.2011 il legale di parte attrice inviava a mezzo pec formale richiesta di risarcimento danni alla , corredata da certificato del P.S. dell'Ospedale di Giulianova. In tale Controparte_1 comunicazione veniva descritta la dinamica del sinistro e venivano riportate le informazioni necessarie per la formulazione da parte dell'assicurazione di un'offerta risarcitoria, così come prescritto dall'art. 148 cod. ass. private (cfr. doc. 8).
Ad ogni modo, lo stesso art. 148, al comma 5 prevede che “In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”. Alla luce di tale disposizione dunque, l' Controparte_1 qualora avesse ritenuto carente la richiesta inviata, avrebbe ben potuto procedere ad una richiesta integrativa, in forza del generale dovere di correttezza e buona fede che presiede alla collaborazione tra assicurazione e danneggiato nella fase stragiudiziale.
Contrariamente a quanto previsto dalla norma menzionata, la convenuta rimaneva inerte, CP_1 senza richiedere le necessarie integrazioni né tantomeno fornire alcun riscontro alle missive inviate dal danneggiato.
Ed infatti alla prima comunicazione del 08.02.2019 facevano seguito ulteriori comunicazioni, quali quella del 14.03.2019, inviata a mezzo fax per il sollecito della valutazione del sinistro (all. sub. 10)
e quella del 16.07.2019 (inviata a mezzo pec con allegato certificato di guarigione e avente ad oggetto la richiesta di sottoposizione a visita da parte del medico fiduciario) (all. sub. 11) , nonché l'invito alla negoziazione assistita del 7.04.2020 (doc. 12). L'eccezione proposta deve essere respinta anche sotto l'ulteriore profilo del mancato rispetto da parte dell'attore dello spatium deliberandi previsto dall'art. 145 codice di assicurazioni private. Invero, la previsione del decorso di un termine dilatorio di 90 giorni tra la richiesta risarcitoria (formulata secondo le modalità dell'art. 148) e la proposizione della relativa azione giudiziaria risulta ampiamente rispettata, essendo intervenuta la notifica dell'atto di citazione in data 22.05.2020.
Deve concludersi pertanto per il rigetto dell'eccezione proposta.
Risulta, inoltre, correttamente integrato il contraddittorio, dal momento che, giustamente, l'attore ha evocato in giudizio l'utilizzatore del veicolo detenuto a fronte di contratto di locazione finanziaria da
. CP_2
Come noto, in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo, anche natante, concesso in locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, ai sensi dell'art.2054 comma terzo cc, è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.
Ne consegue che questi, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio, risponde, in tali casi, di un debito proprio per fatto altrui cosicché, in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, il responsabile litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente l'utilizzatore e non il concedente.
Quanto al merito della controversia giova rilevare che nel caso di scontro tra veicoli, la disposizione di cui all'art. 2054 c.c. dispone una presunzione di uguale concorso nella produzione del danno- evento, salvo che non venga fornita prova contraria.
Perché trovi applicazione la presunzione in oggetto, tuttavia, è necessario che sia dimostrato il fatto generatore dell'evento di danno, ossia la collisione tra veicoli.
Grava in capo all'attore, che instaura il giudizio, sulla scorta del criterio di cui all'art. 2697 c.c., dimostrare che il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia l'accadimento storico posto alla base delle pretese instaurate in giudizio, si sia concretamente verificato.
Nel caso di specie, la circostanza della collisione tra il motociclo Kawasaky 800, tg. EG 97264 condotto da e l'autovettura Fiat Panda, tg. FF 816 SV, condotta da Parte_1 Controparte_3 ha trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria orale, nonché nella documentazione
[...] allegata da parte attrice. È emerso dagli atti di causa (cfr. doc. 9) che, in data 16.01.2019, la notiziava Controparte_1 di aver ricevuto da parte di (proprietaria del mezzo Parte_1 Controparte_4 condotto da richiesta di risarcimento danni in relazione al sinistro Controparte_3 verificatosi con il veicolo targato EG 97264, ritenuto responsabile dello stesso.
Lo scontro tra i due veicoli è stato inoltre confermato anche dalle risultanze dell'istruttoria orale, laddove il teste escusso all'udienza del 09.01.2024, in risposta al cap. Testimone_1
1 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice ha riferito: “è vera la circostanza, ero presente al momento del fatto e ho sentito il rumore dell'urto che si è verificato proprio davanti casa mia”, nonché sul capitolo 10 : “posso dire che dopo l'incidente l'autovettura era danneggiata nel lato sinistro posteriore, mentre la moto si trovava a distanza di 25 / 30 metri dalla macchina”.
La circostanza è stata confermata anche dall'altro teste escusso all'udienza del 28.02.2024, Tes_2
il quale interrogato dal Giudice sui fatti di causa ha riferito: “confermo le circostanze. Io
[...] ero in moto con c'era una curva che protendeva a destra, di colpo una vettura è uscita, era Pt_1 davanti ad una abitazione cui aveva lasciato la posta si è reimmessa sulla carreggiata tagliando la strada al motorino su cui eravamo. Non so dire chi fosse alla guida del veicolo. La macchina è uscita dalla nostra destra, stavamo continuando sul tragitto in cui vi era una semicurva e la vettura si è immessa bruscamente sulla carreggiata ed è stata presa lateralmente. È vero che l'urto avveniva tra la parte anteriore sinistra della moto e la parte laterale sinistra della Fiat Panda”.
Provata la ricorrenza del fatto generatore del danno -evento, occorre procedere all'individuazione del grado di colpa ascrivibile ai soggetti coinvolti, alla luce della presunzione di pari responsabilità sancita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Tale norma non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta, da cui il conducente può liberarsi dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In particolare, la suddetta presunzione opera solo allorquando non sia emerso, dalle risultanze processuali, che la causa dell'incidente sia integralmente riconducibile all'operato negligente di una delle parti.
Ed infatti, è pur vero che la presunzione di responsabilità può essere superata unicamente dalla concomitante dimostrazione, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altro conducente e che il danneggiato medesimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non è, però, sufficiente ad escludere la presunzione, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti [C 15.1.2003 n. 477; C 22.9.2000 n. 12524; C
5.5.2000 n. 5671; C 20.3.1998 n. 2979,]. Ed infatti, è solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno di essi e della regolare condotta di guida dell'altro, che libera quest'ultimo dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [C 11.5.1999 n. 4648; C 11.4.1988 n. 2834]. Da quanto sopra discende come la presunzione di uguale concorso di colpa abbia funzione meramente sussidiaria, ricorrendo quando non sia possibile provare la diversa misura del concorso, o la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti [C 5.11.2011 n. 26004; C 27.11.1998 n. 12039,; C
10.3.1998 n. 2639,; C 7.2.1997 n. 1198,; C 28.11.1994 n. 10156,; C 19.4.1994 n. 3726, ivi 1994,
1159; C App Napoli 21.5.2008 n. 1925,]. La presunzione di pari responsabilità è stata ritenuta applicabile anche per l'ipotesi in cui non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro [C
9.1.2007 n. 195].
Nel caso di specie il disposto di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, può dirsi operante per i motivi di seguito esposti.
Ebbene è principio noto quello per cui: “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”
(Cass., 20/11/2024, n. 29927; Cass., 23/03/2023, n. 8311; Cass., 21/05/2019, n. 13672).
Ed infatti, in ipotesi di collisione tra veicoli, la norma suddetta pone una presunzione iuris tantum di concorso di colpa di entrambi i conducenti nella produzione del danno.
Al fine del superamento della presunzione si è chiarito che anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile.
Al riguardo, e con particolare riferimento al caso in analisi, è stato chiarito che il principio secondo cui la condotta colposa di uno dei conducenti non comporta, di per sè, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 comma secondo cod. civ. ed è applicabile anche nell'ipotesi di invasione della semi carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, trovando il detto principio il solo limite nell'accertamento che il comportamento dell'altro condu- cente sia stato pienamente conforme alle norme della circolazione e di comune prudenza, cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 343 del 17/01/1996.
Al fine di superare la presunzione di cui all'art 2054 cc non è sufficiente dimostrare che la condotta altrui sia stata colpevole dovendo darsi la prova che sia stato l'unico fattore determinativo del sinistro stradale e che quindi alcuna colpa può essere imputata a sé.
Ebbene se nel caso di specie è emerso in maniera sufficientemente inequivoca che l'automobile, nel mutare repentinamente direzione di marcia, abbia invaso la carreggiata di parte attrice, causando così con la propria condotta l'incidente di cui è causa, ma nulla è stato dimostrato in ordine alla effettiva condotta tenuta dall' Pt_1
Quest'ultimo, infatti, avrebbe dovuto fornire la dimostrazione, anche in sede di prova orale, mediante l'articolazione di specifici capitoli di prova, di aver rispettato le regole base vigenti in materia di circolazione stradale, sia in punto di velocità sostenuta (rispetto dei limiti) che di traiettoria percorsa
(dando prova di aver proceduto mantenendo la destra nell'ambito della propria direzione di marcia).
Ed invece la prova da questi articolata si è concentrata sulla affermazione della violazione delle regole cautelari da parte della soffermandosi, in ordine al rispetto dei principi di cautela vigenti CP_3 in materia, ad evidenziare profili di condotta in termini del tutto generici, con capitoli del tipo: “ Vero che tentava di deviare alla sua destra non riuscendo ad evitare l'impatto con la Parte_1
Fiat Panda condotta da ”, circostanza che nulla riferisce in ordine al Controparte_3 comportamento tenuto dall' prima della verificazione del sinistro, al fine di escludere che Pt_1 eventuali atteggiamenti negligenti od imprudenti avessero potuto contribuire a cagionare l'evento avverso.
In altri termini, parte attrice non ha fornito la prova necessaria al superamento della presunzione di pari responsabilità, non avendo dimostrato da un lato che l'evento di danno è stato cagionato dall'esclusiva condotta colposa del danneggiante e dall'altro di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Di converso, la valutazione combinata di alcuni elementi lascia presumere che anche la condotta dell' non sia stata pienamente conforme alle regole di prudenza cui ogni utente della strada Pt_1 deve attenersi. In particolare, l'art. 141 Cds. prevede che: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
La circostanza che l'impatto sia avvenuto in prossimità di una curva e che l' non sia riuscito Pt_1
a fermare il proprio veicolo a fronte dell'improvvisa immissione sulla carreggiata della Fiat Panda, lasciano presumere che la velocità tenuta non fosse conforme alle regole di ordinaria diligenza così come positivizzate nel codice della strada. Inoltre, entrambi i testi escussi hanno confermato che l'impatto si è verificato tra la parte posteriore sinistra del veicolo e la parte anteriore sinistra del motociclo, a riprova del fatto che la fiat panda stava già effettuando l'attraversamento e si trovava al centro della carreggiata quando si è verificato lo scontro. È ragionevole ritenere che una condotta di guida maggiormente accorta, da parte dell' avrebbe potuto impedire la collisione, pur a Pt_1 fronte di una manovra azzardata di immissione improvvisa da parte dell'autovettura.
Inoltre, anche lo stato di quiete del motociclo, che come confermato dal teste “si trovava Tes_1
a distanza di 25 / 30 metri dalla macchina” assume valore indiziario circa l'eccessiva velocità portata dal motociclo, in quanto, come noto, la distanza raggiunta dal veicolo dopo l'impatto è strettamente connessa alla velocità alla quale si è verificato lo scontro.
In conclusione, a fronte della mancanza di prova contraria e dei rilievi sopra svolti, non può escludersi che vi sia stato un apporto causale anche del danneggiato, con la conseguenza che, in assenza di prove specifiche sul punto, deve ritenersi operante la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c.
La verificazione del sinistro, pertanto, è da ricondurre alla responsabilità paritaria (50% ciascuno) dei conducenti.
D'altra parte, è noto come il concorso di colpa, incidente nell'ambito della causalità materiale, sia rilevabile d'ufficio dal Giudice.
Con orientamento ormai consolidato la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice deve proporsi, anche d'ufficio, la questione dell'eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d'accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in relazione con la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare, l'entità dell'efficienza causale del fatto colposo del debitore ( cfr. Cass. 27169/21; Cass. S.U. 13902/2013).
Ed infatti, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 co. 2 c.c opera sul medesimo piano del disposto di cui all'art. 1227 co.1 c.c., dal momento che lo scrutinio del Giudicante ha ad oggetto il rapporto di causalità materiale nella relazione tra le diverse condotte delle parti.
Per quanto concerne la quantificazione del danno materiale subito dal mezzo, ritiene questo Giudice che debba trovare accoglimento la prospettazione attorea.
Circa la valenza del preventivo di spesa, la Suprema corte si è espressa nel senso che “la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio) ( Cass. Civ. ord. N. 17670/2024).
Ciò posto, considerata anche l'assenza di specifica contestazione sul punto delle parti convenute, si ritiene di aderire alla quantificazione del danno materiale in € 6261,99, così come operata da parte attrice, provata mediante il preventivo di riparazione allegato sub doc.
1. Invero, la convenuta si è limitata a contestare genericamente la somma richiesta, ritenuta sproporzionata e CP_1 antieconomica. La genericità di tale contestazione deve essere valutata unitamente alla condotta tenuta dall'Assicurazione già in fase stragiudiziale, allorquando con comunicazione del 9.02.2019
l'attore formulava espresso invito alla di prendere visione del mezzo, senza tuttavia CP_1 ricevere alcun riscontro in merito.
Orbene in tale sede la convenuta avrebbe potuto ispezionare il mezzo e procedere ad una propria valutazione dell'effettivo danno subito, in modo da formulare al danneggiato un'offerta risarcitoria o in ogni caso redigere una perizia spendibile in un eventuale futuro giudizio.
Sulla base delle considerazioni appena svolte il danno materiale subito dal mezzo è da considerarsi pari alla somma preventivata per la sua riparazione, che deve essere rimborsato all'attore nella misura del 50%, giusta la presunzione di corresponsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Per quanto concerne il danno biologico subito dall'attore in conseguenza del sinistro, vanno considerati gli esiti dell'accertamento peritale condotto dall'ausiliario dott. il Persona_1 quale, mediante verifiche eseguite in modo esaustivo e con conclusioni scevre da profili di contraddittorietà o illogicità, ha stabilito la sussistenza dei pregiudizi lamentati dall'attore, nonché la loro compatibilità con l'evento lesivo per cui vi è causa, determinando nella misura del 7 % il danno permanente non suscettibile di miglioramento né di peggioramento, oltre che un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale (i.t.a. per 3 giorni;
i.t.p. al 75% per 40 giorni;
i.t.p. al 50% per 40 giorni e i.t.p. al 20% per 40 giorni). Dai criteri che precedono, in applicazione dell'art. 139 cod. ass. private, l'importo complessivo in denaro corrispondente alla percentuale di invalidità permanente è pari a € 12.300,60 che deve essere rimborsato nella misura del 50%, giusta la presunzione di corresponsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. (euro 6.150,34) mentre, con riferimento all'invalidità temporanea, il danno è pari ad euro 2401,36, da liquidare al 50% ( euro 1.200,68)
Vanno, altresì, liquidate al danneggiato le spese mediche sostenute, espressamente reputate congrue nella misura di €. 290,00, da dividersi al 50 % per i motivi sopra detti.
Giova precisare che assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa (così da ultimo. Cass. Civ., sez. terza, sentenza
10 maggio 2024, n. 12928) e che in tema di responsabilità da circolazione stradale obbligato in solido ex art. 2054 cod. civ. con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è
l'utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91 e 196 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l'utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.
(Cass. civ. n. 14635/2014).
In definitiva, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti del grado di colpa (pari al 50%) imputabile al convenuto contumace, conducente del mezzo assicurato dalla Compagnia costituita in giudizio, in forza delle motivazioni finora esposte, con conseguente condanna al risarcimento dei danni dei convenuti in solido complessivamente quantificati nella somma pari ad € 7.351,00 a titolo di danno biologico ed euro 3.130,99 a titolo di danno patrimoniale.
Le somme così liquidate devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria secondo questo procedimento: il credito di valore deve essere devalutato dalla data di pubblicazione delle Tabelle aggiornate a quella del sinistro e, poi, rivalutato dalla data del sinistro a quella odierna.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'eventuale acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'eventuale acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste in solido a carico dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta:
-accoglie la domanda, per l'effetto, accertata la responsabilità concorrente delle parti nella causazione del sinistro condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento di euro 10.626,99 a titolo di risarcimento dei danni patiti, oltre interessi
[...] compensativi e rivalutazione monetaria secondo il criterio indicato in motivazione;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €5.077,00
a titolo di compensi professionali ed euro 786,00 a titolo di spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 17.06.2025, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Teramo, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo De Parte_1
Luca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nereto (TE) alla Via Roma 150; attore
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Pietrunti, ed elettivamente domiciliato in Mosciano Sant'Angelo (TE) alla Via Augusto Meloni n. 22, presso lo studio dell'Avv.
MA TT;
convenuto
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura di nomina di nuovo difensore in atti, dall' avv. Henry
SS LI, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente in Roma, al Viale
Europa 190; convenuta
e
, Controparte_3
convenuta contumace OGGETTO: responsabilità ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva, o quantomeno concorrente, della Sig.ra
[...]
la quale, alla guida della Fiat Panda, tg. FF816SV, di proprietà della società CP_3 [...]
e in uso a , nel percorrere la S.P. 262 in località C.da Controparte_4 Controparte_2
Ripoli del comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), dopo aver consegnato la posta all'altezza del civico n. 29, ubicato sulla destra e sulla stessa corsia di marcia percorsa della motocicletta Kawasaky
800, tg. EG 97264, condotta da riprendeva la marcia e giunta in prossimità di Parte_1 una curva, eseguiva una repentina manovra di invasione della carreggiata al fine di procedere in direzione Sud, tagliando così la strada al motociclo e causando l'incidente per cui è causa, con conseguenti danni materiali e personali all' Parte_1
per tale effetto, condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 59.668,99, di cui € 6.261,99 a titolo di danno materiale alla motocicletta Kawasaky, tg. EG 97264, giusto preventivo di riparazione in atti, ed € 53.407,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patito, come in atto specificatamente ed analiticamente indicato ovvero dell'altra, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal giorno in cui si è verificato il sinistro sino all'integrale soddisfo, in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
per “Per tutto quanto sin qui dedotto, prodotto ed eccepito e con ogni Controparte_1 ampia riserva, anche di carattere istruttorio, la deducente Compagnia, sempre tramite il sottoscritto suo difensore, chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Teramo Voglia:
• Dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità della domanda;
• nel merito rigettare la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che improponibile, inammissibile ed improcedibile;
• porre a carico di controparte le spese, diritti ed onorari di causa, come maggiorati per l'evidente temerarietà della lite”,
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda attrice poiché Controparte_2 infondata per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze legali”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in qualità di conducente del veicolo Fiat Panda targato FF816SV, in uso a CP_3 [...]
, in qualità di Compagnia assicuratrice del mezzo e CP_2 Controparte_1 [...]
al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno subito in occasione del CP_2 sinistro stradale occorso in data 7.12.2018 lungo la S.P. 262 in località Mosciano Sant'Angelo (TE).
Segnatamente ha esposto che:
- in data 7.12.2018, alle ore 13.30 circa, mentre percorreva la S.P. 262 direzione SUD/NORD
a bordo della motocicletta Kawasaky 800, tg. EG 97264, giunto in C. da Ripoli del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), veniva coinvolto in un incidente stradale con l'autovettura
Fiat Panda, tg. FF 816 SV, di proprietà della società , in uso a Controparte_4
, in quel frangente condotta dalla dipendente Controparte_2 Controparte_3
La conducente giunta in prossimità di una curva, eseguiva una repentina e CP_3 improvvisa manovra di invasione della carreggiata, attraversandola orizzontalmente per invertire la marcia in direzione SUD e tagliando la strada alla motocicletta condotta dall'attore;
- A causa del violento urto il motociclo riportava ingenti danni alla carrozzeria quantificati in €
6.261,99, mentre riportava lesioni personali a causa delle quali si rendeva necessario Pt_1 far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Giulianova (TE) ove gli venivano diagnosticati “sospetta lussazione spalla sinistra, contusione con ferita l.c. ginocchio sinistro” con una prognosi di giorni 20;
- il sinistro cagionava un danno all'integrità psico fisica quantificabile in € 53.407,00.
Parte attrice ha dedotto, pertanto, come la responsabilità dell'evento dannoso fosse da addebitare esclusivamente alla condotta incauta della convenuta la quale, in Controparte_3 spregio alle regole di guida e di buon senso, metteva a repentaglio la vita delle persone effettuando una manovra vietata e potenzialmente lesiva dell'altrui incolumità.
Ha chiesto, pertanto, il risarcimento dei pregiudizi occorsi in occasione del sinistro, complessivamente quantificati nella somma pari ad € 59.668,99, oltre alla condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.05.2021, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per il Controparte_1 mancato rispetto delle previsioni ex artt. 141, 145 e 148 D.lgs. 209/2005 e chiedendo il rigetto nel merito della domanda per infondatezza della stessa sia nell' an che nel quantum. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.11.2020 si è costituita in giudizio
[...] evidenziando come la proprietà del mezzo fosse della società Controparte_2 Controparte_4
e che lo stesso fosse stato concesso in uso alle mediante contratto di full rent, ha chiesto,
[...] CP_2 poi, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 13.05.2021, il Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti di , ne ha dichiarato la contumacia ed ha concesso i Controparte_3 termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
La causa è stata mediante assunzione di prove orali e CTU medico-legale, e pervenuta, medio tempore, sul ruolo dello scrivente Magistrato, è giunta all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, accertata l'assenza in atti di prova dell'avvenuta notifica nei confronti della convenuta contumace ha rinviato, per discussione, l'udienza al 19.11.2025, nella quale, fornita prova della corretta instaurazione del contraddittorio, la causa è stata introitata per la decisione, con deposito contestuale della motivazione ex art. 281-sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità sollevata da Controparte_5 relativa al mancato rispetto degli artt.141, 145 e 148 D.lgs 209/2005.
In punto di diritto deve rilevarsi che l'art. 145, comma 1 d.lgs. 209/2005 prevede che: “Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”.
L'art. 148 prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Si veda Cass. 1829/2018 secondo cui “l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo… nella materia dei sinistri stradali”, per cui è chiaro che il conseguimento di questa finalità non può ritenersi “affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa”, “la proponibilità della domanda risarcitoria è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta»… - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)».
Dalla documentazione allegata agli atti risulta provato che parte attrice abbia assolto alla condizione di procedibilità disposta dalla normativa sopra citata.
In data 8.02.2011 il legale di parte attrice inviava a mezzo pec formale richiesta di risarcimento danni alla , corredata da certificato del P.S. dell'Ospedale di Giulianova. In tale Controparte_1 comunicazione veniva descritta la dinamica del sinistro e venivano riportate le informazioni necessarie per la formulazione da parte dell'assicurazione di un'offerta risarcitoria, così come prescritto dall'art. 148 cod. ass. private (cfr. doc. 8).
Ad ogni modo, lo stesso art. 148, al comma 5 prevede che “In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”. Alla luce di tale disposizione dunque, l' Controparte_1 qualora avesse ritenuto carente la richiesta inviata, avrebbe ben potuto procedere ad una richiesta integrativa, in forza del generale dovere di correttezza e buona fede che presiede alla collaborazione tra assicurazione e danneggiato nella fase stragiudiziale.
Contrariamente a quanto previsto dalla norma menzionata, la convenuta rimaneva inerte, CP_1 senza richiedere le necessarie integrazioni né tantomeno fornire alcun riscontro alle missive inviate dal danneggiato.
Ed infatti alla prima comunicazione del 08.02.2019 facevano seguito ulteriori comunicazioni, quali quella del 14.03.2019, inviata a mezzo fax per il sollecito della valutazione del sinistro (all. sub. 10)
e quella del 16.07.2019 (inviata a mezzo pec con allegato certificato di guarigione e avente ad oggetto la richiesta di sottoposizione a visita da parte del medico fiduciario) (all. sub. 11) , nonché l'invito alla negoziazione assistita del 7.04.2020 (doc. 12). L'eccezione proposta deve essere respinta anche sotto l'ulteriore profilo del mancato rispetto da parte dell'attore dello spatium deliberandi previsto dall'art. 145 codice di assicurazioni private. Invero, la previsione del decorso di un termine dilatorio di 90 giorni tra la richiesta risarcitoria (formulata secondo le modalità dell'art. 148) e la proposizione della relativa azione giudiziaria risulta ampiamente rispettata, essendo intervenuta la notifica dell'atto di citazione in data 22.05.2020.
Deve concludersi pertanto per il rigetto dell'eccezione proposta.
Risulta, inoltre, correttamente integrato il contraddittorio, dal momento che, giustamente, l'attore ha evocato in giudizio l'utilizzatore del veicolo detenuto a fronte di contratto di locazione finanziaria da
. CP_2
Come noto, in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo, anche natante, concesso in locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, ai sensi dell'art.2054 comma terzo cc, è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.
Ne consegue che questi, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio, risponde, in tali casi, di un debito proprio per fatto altrui cosicché, in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, il responsabile litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente l'utilizzatore e non il concedente.
Quanto al merito della controversia giova rilevare che nel caso di scontro tra veicoli, la disposizione di cui all'art. 2054 c.c. dispone una presunzione di uguale concorso nella produzione del danno- evento, salvo che non venga fornita prova contraria.
Perché trovi applicazione la presunzione in oggetto, tuttavia, è necessario che sia dimostrato il fatto generatore dell'evento di danno, ossia la collisione tra veicoli.
Grava in capo all'attore, che instaura il giudizio, sulla scorta del criterio di cui all'art. 2697 c.c., dimostrare che il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia l'accadimento storico posto alla base delle pretese instaurate in giudizio, si sia concretamente verificato.
Nel caso di specie, la circostanza della collisione tra il motociclo Kawasaky 800, tg. EG 97264 condotto da e l'autovettura Fiat Panda, tg. FF 816 SV, condotta da Parte_1 Controparte_3 ha trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria orale, nonché nella documentazione
[...] allegata da parte attrice. È emerso dagli atti di causa (cfr. doc. 9) che, in data 16.01.2019, la notiziava Controparte_1 di aver ricevuto da parte di (proprietaria del mezzo Parte_1 Controparte_4 condotto da richiesta di risarcimento danni in relazione al sinistro Controparte_3 verificatosi con il veicolo targato EG 97264, ritenuto responsabile dello stesso.
Lo scontro tra i due veicoli è stato inoltre confermato anche dalle risultanze dell'istruttoria orale, laddove il teste escusso all'udienza del 09.01.2024, in risposta al cap. Testimone_1
1 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice ha riferito: “è vera la circostanza, ero presente al momento del fatto e ho sentito il rumore dell'urto che si è verificato proprio davanti casa mia”, nonché sul capitolo 10 : “posso dire che dopo l'incidente l'autovettura era danneggiata nel lato sinistro posteriore, mentre la moto si trovava a distanza di 25 / 30 metri dalla macchina”.
La circostanza è stata confermata anche dall'altro teste escusso all'udienza del 28.02.2024, Tes_2
il quale interrogato dal Giudice sui fatti di causa ha riferito: “confermo le circostanze. Io
[...] ero in moto con c'era una curva che protendeva a destra, di colpo una vettura è uscita, era Pt_1 davanti ad una abitazione cui aveva lasciato la posta si è reimmessa sulla carreggiata tagliando la strada al motorino su cui eravamo. Non so dire chi fosse alla guida del veicolo. La macchina è uscita dalla nostra destra, stavamo continuando sul tragitto in cui vi era una semicurva e la vettura si è immessa bruscamente sulla carreggiata ed è stata presa lateralmente. È vero che l'urto avveniva tra la parte anteriore sinistra della moto e la parte laterale sinistra della Fiat Panda”.
Provata la ricorrenza del fatto generatore del danno -evento, occorre procedere all'individuazione del grado di colpa ascrivibile ai soggetti coinvolti, alla luce della presunzione di pari responsabilità sancita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Tale norma non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta, da cui il conducente può liberarsi dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In particolare, la suddetta presunzione opera solo allorquando non sia emerso, dalle risultanze processuali, che la causa dell'incidente sia integralmente riconducibile all'operato negligente di una delle parti.
Ed infatti, è pur vero che la presunzione di responsabilità può essere superata unicamente dalla concomitante dimostrazione, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altro conducente e che il danneggiato medesimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non è, però, sufficiente ad escludere la presunzione, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti [C 15.1.2003 n. 477; C 22.9.2000 n. 12524; C
5.5.2000 n. 5671; C 20.3.1998 n. 2979,]. Ed infatti, è solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno di essi e della regolare condotta di guida dell'altro, che libera quest'ultimo dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [C 11.5.1999 n. 4648; C 11.4.1988 n. 2834]. Da quanto sopra discende come la presunzione di uguale concorso di colpa abbia funzione meramente sussidiaria, ricorrendo quando non sia possibile provare la diversa misura del concorso, o la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti [C 5.11.2011 n. 26004; C 27.11.1998 n. 12039,; C
10.3.1998 n. 2639,; C 7.2.1997 n. 1198,; C 28.11.1994 n. 10156,; C 19.4.1994 n. 3726, ivi 1994,
1159; C App Napoli 21.5.2008 n. 1925,]. La presunzione di pari responsabilità è stata ritenuta applicabile anche per l'ipotesi in cui non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro [C
9.1.2007 n. 195].
Nel caso di specie il disposto di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, può dirsi operante per i motivi di seguito esposti.
Ebbene è principio noto quello per cui: “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”
(Cass., 20/11/2024, n. 29927; Cass., 23/03/2023, n. 8311; Cass., 21/05/2019, n. 13672).
Ed infatti, in ipotesi di collisione tra veicoli, la norma suddetta pone una presunzione iuris tantum di concorso di colpa di entrambi i conducenti nella produzione del danno.
Al fine del superamento della presunzione si è chiarito che anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile.
Al riguardo, e con particolare riferimento al caso in analisi, è stato chiarito che il principio secondo cui la condotta colposa di uno dei conducenti non comporta, di per sè, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 comma secondo cod. civ. ed è applicabile anche nell'ipotesi di invasione della semi carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, trovando il detto principio il solo limite nell'accertamento che il comportamento dell'altro condu- cente sia stato pienamente conforme alle norme della circolazione e di comune prudenza, cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 343 del 17/01/1996.
Al fine di superare la presunzione di cui all'art 2054 cc non è sufficiente dimostrare che la condotta altrui sia stata colpevole dovendo darsi la prova che sia stato l'unico fattore determinativo del sinistro stradale e che quindi alcuna colpa può essere imputata a sé.
Ebbene se nel caso di specie è emerso in maniera sufficientemente inequivoca che l'automobile, nel mutare repentinamente direzione di marcia, abbia invaso la carreggiata di parte attrice, causando così con la propria condotta l'incidente di cui è causa, ma nulla è stato dimostrato in ordine alla effettiva condotta tenuta dall' Pt_1
Quest'ultimo, infatti, avrebbe dovuto fornire la dimostrazione, anche in sede di prova orale, mediante l'articolazione di specifici capitoli di prova, di aver rispettato le regole base vigenti in materia di circolazione stradale, sia in punto di velocità sostenuta (rispetto dei limiti) che di traiettoria percorsa
(dando prova di aver proceduto mantenendo la destra nell'ambito della propria direzione di marcia).
Ed invece la prova da questi articolata si è concentrata sulla affermazione della violazione delle regole cautelari da parte della soffermandosi, in ordine al rispetto dei principi di cautela vigenti CP_3 in materia, ad evidenziare profili di condotta in termini del tutto generici, con capitoli del tipo: “ Vero che tentava di deviare alla sua destra non riuscendo ad evitare l'impatto con la Parte_1
Fiat Panda condotta da ”, circostanza che nulla riferisce in ordine al Controparte_3 comportamento tenuto dall' prima della verificazione del sinistro, al fine di escludere che Pt_1 eventuali atteggiamenti negligenti od imprudenti avessero potuto contribuire a cagionare l'evento avverso.
In altri termini, parte attrice non ha fornito la prova necessaria al superamento della presunzione di pari responsabilità, non avendo dimostrato da un lato che l'evento di danno è stato cagionato dall'esclusiva condotta colposa del danneggiante e dall'altro di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Di converso, la valutazione combinata di alcuni elementi lascia presumere che anche la condotta dell' non sia stata pienamente conforme alle regole di prudenza cui ogni utente della strada Pt_1 deve attenersi. In particolare, l'art. 141 Cds. prevede che: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
La circostanza che l'impatto sia avvenuto in prossimità di una curva e che l' non sia riuscito Pt_1
a fermare il proprio veicolo a fronte dell'improvvisa immissione sulla carreggiata della Fiat Panda, lasciano presumere che la velocità tenuta non fosse conforme alle regole di ordinaria diligenza così come positivizzate nel codice della strada. Inoltre, entrambi i testi escussi hanno confermato che l'impatto si è verificato tra la parte posteriore sinistra del veicolo e la parte anteriore sinistra del motociclo, a riprova del fatto che la fiat panda stava già effettuando l'attraversamento e si trovava al centro della carreggiata quando si è verificato lo scontro. È ragionevole ritenere che una condotta di guida maggiormente accorta, da parte dell' avrebbe potuto impedire la collisione, pur a Pt_1 fronte di una manovra azzardata di immissione improvvisa da parte dell'autovettura.
Inoltre, anche lo stato di quiete del motociclo, che come confermato dal teste “si trovava Tes_1
a distanza di 25 / 30 metri dalla macchina” assume valore indiziario circa l'eccessiva velocità portata dal motociclo, in quanto, come noto, la distanza raggiunta dal veicolo dopo l'impatto è strettamente connessa alla velocità alla quale si è verificato lo scontro.
In conclusione, a fronte della mancanza di prova contraria e dei rilievi sopra svolti, non può escludersi che vi sia stato un apporto causale anche del danneggiato, con la conseguenza che, in assenza di prove specifiche sul punto, deve ritenersi operante la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c.
La verificazione del sinistro, pertanto, è da ricondurre alla responsabilità paritaria (50% ciascuno) dei conducenti.
D'altra parte, è noto come il concorso di colpa, incidente nell'ambito della causalità materiale, sia rilevabile d'ufficio dal Giudice.
Con orientamento ormai consolidato la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice deve proporsi, anche d'ufficio, la questione dell'eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d'accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in relazione con la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare, l'entità dell'efficienza causale del fatto colposo del debitore ( cfr. Cass. 27169/21; Cass. S.U. 13902/2013).
Ed infatti, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 co. 2 c.c opera sul medesimo piano del disposto di cui all'art. 1227 co.1 c.c., dal momento che lo scrutinio del Giudicante ha ad oggetto il rapporto di causalità materiale nella relazione tra le diverse condotte delle parti.
Per quanto concerne la quantificazione del danno materiale subito dal mezzo, ritiene questo Giudice che debba trovare accoglimento la prospettazione attorea.
Circa la valenza del preventivo di spesa, la Suprema corte si è espressa nel senso che “la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio) ( Cass. Civ. ord. N. 17670/2024).
Ciò posto, considerata anche l'assenza di specifica contestazione sul punto delle parti convenute, si ritiene di aderire alla quantificazione del danno materiale in € 6261,99, così come operata da parte attrice, provata mediante il preventivo di riparazione allegato sub doc.
1. Invero, la convenuta si è limitata a contestare genericamente la somma richiesta, ritenuta sproporzionata e CP_1 antieconomica. La genericità di tale contestazione deve essere valutata unitamente alla condotta tenuta dall'Assicurazione già in fase stragiudiziale, allorquando con comunicazione del 9.02.2019
l'attore formulava espresso invito alla di prendere visione del mezzo, senza tuttavia CP_1 ricevere alcun riscontro in merito.
Orbene in tale sede la convenuta avrebbe potuto ispezionare il mezzo e procedere ad una propria valutazione dell'effettivo danno subito, in modo da formulare al danneggiato un'offerta risarcitoria o in ogni caso redigere una perizia spendibile in un eventuale futuro giudizio.
Sulla base delle considerazioni appena svolte il danno materiale subito dal mezzo è da considerarsi pari alla somma preventivata per la sua riparazione, che deve essere rimborsato all'attore nella misura del 50%, giusta la presunzione di corresponsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Per quanto concerne il danno biologico subito dall'attore in conseguenza del sinistro, vanno considerati gli esiti dell'accertamento peritale condotto dall'ausiliario dott. il Persona_1 quale, mediante verifiche eseguite in modo esaustivo e con conclusioni scevre da profili di contraddittorietà o illogicità, ha stabilito la sussistenza dei pregiudizi lamentati dall'attore, nonché la loro compatibilità con l'evento lesivo per cui vi è causa, determinando nella misura del 7 % il danno permanente non suscettibile di miglioramento né di peggioramento, oltre che un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale (i.t.a. per 3 giorni;
i.t.p. al 75% per 40 giorni;
i.t.p. al 50% per 40 giorni e i.t.p. al 20% per 40 giorni). Dai criteri che precedono, in applicazione dell'art. 139 cod. ass. private, l'importo complessivo in denaro corrispondente alla percentuale di invalidità permanente è pari a € 12.300,60 che deve essere rimborsato nella misura del 50%, giusta la presunzione di corresponsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. (euro 6.150,34) mentre, con riferimento all'invalidità temporanea, il danno è pari ad euro 2401,36, da liquidare al 50% ( euro 1.200,68)
Vanno, altresì, liquidate al danneggiato le spese mediche sostenute, espressamente reputate congrue nella misura di €. 290,00, da dividersi al 50 % per i motivi sopra detti.
Giova precisare che assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa (così da ultimo. Cass. Civ., sez. terza, sentenza
10 maggio 2024, n. 12928) e che in tema di responsabilità da circolazione stradale obbligato in solido ex art. 2054 cod. civ. con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è
l'utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91 e 196 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l'utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.
(Cass. civ. n. 14635/2014).
In definitiva, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti del grado di colpa (pari al 50%) imputabile al convenuto contumace, conducente del mezzo assicurato dalla Compagnia costituita in giudizio, in forza delle motivazioni finora esposte, con conseguente condanna al risarcimento dei danni dei convenuti in solido complessivamente quantificati nella somma pari ad € 7.351,00 a titolo di danno biologico ed euro 3.130,99 a titolo di danno patrimoniale.
Le somme così liquidate devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria secondo questo procedimento: il credito di valore deve essere devalutato dalla data di pubblicazione delle Tabelle aggiornate a quella del sinistro e, poi, rivalutato dalla data del sinistro a quella odierna.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'eventuale acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'eventuale acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste in solido a carico dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta:
-accoglie la domanda, per l'effetto, accertata la responsabilità concorrente delle parti nella causazione del sinistro condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento di euro 10.626,99 a titolo di risarcimento dei danni patiti, oltre interessi
[...] compensativi e rivalutazione monetaria secondo il criterio indicato in motivazione;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €5.077,00
a titolo di compensi professionali ed euro 786,00 a titolo di spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 17.06.2025, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Teramo, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo