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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15456/2024 promossa da: nata a [...], il [...], e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 a San AR (CE), via Carlo Brunelli n. 3 elettivamente domiciliata a Bologna, in Via Nosadella 34, presso lo studio dell'Avv. Manuela Tirini del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende,
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Carbutti, del Foro di Bologna, Controparte_1 come da procura allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato legale sito in Bologna, via Ragazzi del '99 n.3/E
RESISTENTE
e
, nato a [...] il [...], residente in San AR (CE) Controparte_2 alla Via Carlo Brunelli n. 3, rappresentato dal curatore speciale Avv. Fabrizio IA ND del Foro di Bologna,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07/10/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); pagina 1 di 4 - gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 12/11/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/1/2024, la sig.ra hiedeva che fosse: a) Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. ; b) fosse Controparte_1 confermato l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore alla madre, Controparte_2 con stabile collocazione e residenza abituale del bambino presso la madre;
c) fosse disposto che il padre potesse vedere il figlio minore mediante video chiamata protetta, una volta alla settimana;
d) fosse posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, versando mensilmente la somma di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) che fosse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. . Controparte_1
Il Giudice, nel fissare l'udienza del 04/03/2025, nominava curatore speciale del minore l'Avv. Fabrizio
IA ND e fissava i termini per la costituzione in giudizio del resistente entro 30 giorni dalla fissata udienza.
Successivamente la difesa di parte resistente eccepiva la mancata ricezione della notifica del succitato ricorso e del contestuale decreto di fissazione, chiedendo un breve rinvio per la costituzione, che veniva concesso.
Nel frattempo, il 24/02/2025, l'Avv Fabrizio IA ND si costituiva nel procedimento nell'interesse del minore, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale di codesto Tribunale, rispetto al
Tribunale di Santa IA Capua Vetere (CE), data la residenza, a partire dal 2022, del minore in San
AR (CE).
Con comparsa di costituzione del 11/03/2025, il sig. non si opponeva alla Controparte_1 richiesta di scioglimento del matrimonio depositata dalla ricorrente, ma chiedeva una diversa regolamentazione delle questioni inerenti al figlio della coppia.
Nelle more del procedimento le parti raggiungevano un accordo per la contestualizzazione del procedimento, ma stante l'eccezione di competenza territoriale sollevata dal curatore speciale del minore, sin dal primo atto difensivo, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione circa tale aspetto.
Prima della entrata in vigore della Legge Cartabia, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale - che con la sentenza n. 169 del 23.5.2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1 della legge 1.12.1970, n. 898 limitatamente alle parole “del luogo dell'ultima residenza comune dei pagina 2 di 4 coniugi, ovvero in mancanza”- la competenza a decidere nelle cause di scioglimento o dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio spettava:
- al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio;
- se quest'ultimo è irreperibile o residente all'estero, a quello di residenza o di domicilio del ricorrente;
- qualora anche questi risieda all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.
La Legge Cartabia sul punto della competenza territoriale dispone che:
- per tutti i procedimenti nei quali debbono essere adottati provvedimenti che riguardano minori è competente il Tribunale del luogo in cui questi ultimi hanno la residenza abituale (art. 473 bis.11
c.p.c.);
Trattandosi di causa con intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, la competenza territoriale è inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c..
Nel caso in esame, l'unico figlio delle parti, nato a [...] il [...] Controparte_2 risiede stabilmente, sin dal 2022 in San AR (CE), bisogna dunque dare adito al criterio della residenza quale strumento per l'individuazione del giudice competente.
Ne consegue che competente a decidere sul ricorso è del Tribunale di Santa IA Capua Vetere, secondo la regola dettata dall'art. 473 bis.47 c.p.c..
Poiché il procedimento è stato instaurato dopo l'entrata in vigore della legge n. 18.6.2009, n.69,
l'incompetenza va dichiarata con ordinanza La pronunzia è stata comunque preceduta, come necessario, dall'invito alle parti costituite alla precisazione delle conclusioni.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, appare opportuno la compensazione delle spese tra le parti;
mentre è posto a carico della ricorrente, la Sig.ra 'onere di corrispondere le Parte_1 spese, liquidate come in dispositivo, nell'interesse dell'Avv. Fabrizio IA ND, in qualità di curatore speciale del minore, in quanto la nomina del curatore speciale deriva dalla richiesta della ricorrente di decadenza della responsabilità genitoriale.
P.Q.M.
1) dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso per lo scioglimento del matrimonio proposto da nei confronti di , essendo competente il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa IA Capua Vetere (CE);
2) assegna alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa dinnanzi a quest'ultimo Ufficio Giudiziario.
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone in capo alla sig.ra l'onere di versare euro 1.453,00 a titolo di liquidazione Parte_1 spese dell'Avv. Fabrizio IA ND, curatore speciale del minore.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del_17.12.2025 ___
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Giraldi Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15456/2024 promossa da: nata a [...], il [...], e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 a San AR (CE), via Carlo Brunelli n. 3 elettivamente domiciliata a Bologna, in Via Nosadella 34, presso lo studio dell'Avv. Manuela Tirini del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende,
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Carbutti, del Foro di Bologna, Controparte_1 come da procura allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato legale sito in Bologna, via Ragazzi del '99 n.3/E
RESISTENTE
e
, nato a [...] il [...], residente in San AR (CE) Controparte_2 alla Via Carlo Brunelli n. 3, rappresentato dal curatore speciale Avv. Fabrizio IA ND del Foro di Bologna,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07/10/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); pagina 1 di 4 - gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 12/11/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/1/2024, la sig.ra hiedeva che fosse: a) Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. ; b) fosse Controparte_1 confermato l'affidamento super esclusivo o rafforzato del minore alla madre, Controparte_2 con stabile collocazione e residenza abituale del bambino presso la madre;
c) fosse disposto che il padre potesse vedere il figlio minore mediante video chiamata protetta, una volta alla settimana;
d) fosse posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, versando mensilmente la somma di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) che fosse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. . Controparte_1
Il Giudice, nel fissare l'udienza del 04/03/2025, nominava curatore speciale del minore l'Avv. Fabrizio
IA ND e fissava i termini per la costituzione in giudizio del resistente entro 30 giorni dalla fissata udienza.
Successivamente la difesa di parte resistente eccepiva la mancata ricezione della notifica del succitato ricorso e del contestuale decreto di fissazione, chiedendo un breve rinvio per la costituzione, che veniva concesso.
Nel frattempo, il 24/02/2025, l'Avv Fabrizio IA ND si costituiva nel procedimento nell'interesse del minore, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale di codesto Tribunale, rispetto al
Tribunale di Santa IA Capua Vetere (CE), data la residenza, a partire dal 2022, del minore in San
AR (CE).
Con comparsa di costituzione del 11/03/2025, il sig. non si opponeva alla Controparte_1 richiesta di scioglimento del matrimonio depositata dalla ricorrente, ma chiedeva una diversa regolamentazione delle questioni inerenti al figlio della coppia.
Nelle more del procedimento le parti raggiungevano un accordo per la contestualizzazione del procedimento, ma stante l'eccezione di competenza territoriale sollevata dal curatore speciale del minore, sin dal primo atto difensivo, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione circa tale aspetto.
Prima della entrata in vigore della Legge Cartabia, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale - che con la sentenza n. 169 del 23.5.2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1 della legge 1.12.1970, n. 898 limitatamente alle parole “del luogo dell'ultima residenza comune dei pagina 2 di 4 coniugi, ovvero in mancanza”- la competenza a decidere nelle cause di scioglimento o dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio spettava:
- al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio;
- se quest'ultimo è irreperibile o residente all'estero, a quello di residenza o di domicilio del ricorrente;
- qualora anche questi risieda all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.
La Legge Cartabia sul punto della competenza territoriale dispone che:
- per tutti i procedimenti nei quali debbono essere adottati provvedimenti che riguardano minori è competente il Tribunale del luogo in cui questi ultimi hanno la residenza abituale (art. 473 bis.11
c.p.c.);
Trattandosi di causa con intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, la competenza territoriale è inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c..
Nel caso in esame, l'unico figlio delle parti, nato a [...] il [...] Controparte_2 risiede stabilmente, sin dal 2022 in San AR (CE), bisogna dunque dare adito al criterio della residenza quale strumento per l'individuazione del giudice competente.
Ne consegue che competente a decidere sul ricorso è del Tribunale di Santa IA Capua Vetere, secondo la regola dettata dall'art. 473 bis.47 c.p.c..
Poiché il procedimento è stato instaurato dopo l'entrata in vigore della legge n. 18.6.2009, n.69,
l'incompetenza va dichiarata con ordinanza La pronunzia è stata comunque preceduta, come necessario, dall'invito alle parti costituite alla precisazione delle conclusioni.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, appare opportuno la compensazione delle spese tra le parti;
mentre è posto a carico della ricorrente, la Sig.ra 'onere di corrispondere le Parte_1 spese, liquidate come in dispositivo, nell'interesse dell'Avv. Fabrizio IA ND, in qualità di curatore speciale del minore, in quanto la nomina del curatore speciale deriva dalla richiesta della ricorrente di decadenza della responsabilità genitoriale.
P.Q.M.
1) dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso per lo scioglimento del matrimonio proposto da nei confronti di , essendo competente il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Santa IA Capua Vetere (CE);
2) assegna alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa dinnanzi a quest'ultimo Ufficio Giudiziario.
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone in capo alla sig.ra l'onere di versare euro 1.453,00 a titolo di liquidazione Parte_1 spese dell'Avv. Fabrizio IA ND, curatore speciale del minore.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del_17.12.2025 ___
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Giraldi Dott. Bruno Perla
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