Sentenza 7 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10852/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10852 del 2025, proposto da A.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
esecuzione della sentenza n. 16585/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa ES IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale ha annullato il rigetto di un’istanza di concessione per occupazione di suolo pubblico finalizzata ad allestire un dehors a servizio della propria attività di ristorazione, “ con conseguente obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza, applicando la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza, previo contraddittorio con la parte interessata e salvi i necessari accertamenti istruttori. ”.
Nello specifico la ricorrente sul punto ha dedotto che, nonostante il tempo trascorso, l’Amministrazione non ha più provveduto sull’istanza (risalente al 2013, per mq. 17.50).
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio in resistenza, eccependo che in data 7.07.2020 la ricorrente ha presentato una nuova istanza per ottenere una diversa concessione permanente di mq. 33,06, con la conseguenza che l’istruttoria è stata svolta su tale nuova istanza, rispetto alla quale la ricorrente ha confermato di aver interesse con nota del 13.08.2024, versata in atti.
3. Alla camera di consiglio del 4.11.2025, sentite le parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto.
Invero, come sopra riportato, nell’annullare il diniego di concessione, il Tribunale ha altresì ordinato all’Amministrazione di riprovvedere sull’istanza, in contraddittorio con la società interessata, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza; ciò che, pacificamente, non è avvenuto.
Peraltro, come giustamente osservato dalla ricorrente in replica alle difese di Roma Capitale, non rileva il fatto che la ricorrente abbia nelle more presentato un’ulteriore istanza, né che ne abbia confermato l’interesse, perché si tratta di vicende fattuali avvenute prima della pubblicazione della ottemperanda sentenza e della proposizione dell’odierno ricorso finalizzato alla sua esecuzione (fermo restando che, proprio tenuto conto di quanto avvenuto in sede stragiudiziale, “ che certo non ha contribuito a dare chiarezza alla vicenda ”, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di condanna alle spese di lite).
5. Il ricorso deve dunque essere accolto, dichiarando l’obbligo di Roma Capitale di ottemperare alla sentenza di questo Tribunale n. 16585 del 25.09.2024, nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, adottando un provvedimento espresso sulla istanza presentata dalla ricorrente, tenendo conto dei contenuti dell’ottemperando dictum .
In caso di persistente inottemperanza, il Collegio, su istanza di parte da presentarsi nelle forme prescritte dal Codice di rito, provvederà a nominare un Commissario ad acta le cui competenze, connesse all’incarico da conferire, andranno a gravare sul bilancio della soccombente.
6. Le spese di lite sono compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Roma Capitale di ottemperare alla sentenza di questo Tribunale n. 16585 del 25.09.2024, nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, adottando un provvedimento espresso sulla istanza presentata dalla ricorrente, tenendo conto dei contenuti dell’ottemperando dictum .
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
ES IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO