Articolo 1 della Legge 23 ottobre 1996, n. 558
Articolo 2
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12 novembre 1996
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10 giugno 2000
Art. 1. 1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzato, per il triennio 1996-1998, a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non e' soggetto a rendicontazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che " Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558 , relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia".
Entrata in vigore il 10 giugno 2000