Articolo 3 della Legge 20 novembre 1970, n. 963
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 dicembre 1970
Art. 3. (Requisiti di comando o di servizio)

L' articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , e' sostituito come segue:
"Il brigadiere della guardia di finanza non puo' partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970