Art. 3. (Requisiti di comando o di servizio)
L' articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , e' sostituito come segue:
"Il brigadiere della guardia di finanza non puo' partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo".
L' articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , e' sostituito come segue:
"Il brigadiere della guardia di finanza non puo' partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo".