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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2024, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1261 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con l'Avv. Luigi Fraia ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Manuela Varani, CP_1
Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Caterina Battaglia ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Pensione anticipata di vecchiaia – regolamentazione spese processuali.
Conclusioni dell'appellante: “… 1) In parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere
l'appello proposto, rideterminando le spese da liquidarsi in primo grado, e condannare l' CP_1
al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali del giudizio di primo grado, come previste dalla tabella n. 4 del decreto 10 marzo 2014 n. 55 e relative alle cause di previdenza, nel senso indicato dal D.M. 37 del 8 marzo 2018 e in riferimento al valore della controversia o alla somma liquidata dall per la prestazione accolta;
o comunque in una somma superiore a CP_1
quella liquidata dal Giudice di primo grado, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
2) Confermare in ogni altra parte l'impugnata sentenza;
3) Condannare, altresì, l' al pagamento di competenze ed onorari di questo grado di CP_1
appello, anche con distrazione ex art. 93 c.p.c.”;
Conclusioni dell'appellato: “… si rimette alle determinazioni dell'Ecc.ma Corte d'appello adita in ordine alla determinazione delle spese di primo grado e chiede la compensazione delle spese del secondo grado”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dalla IG.ra per la riforma solo parziale della Pt_1
sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che, pur accogliendole integralmente la domanda giudiziaria, volta ad ottenere il riconoscimento e l'erogazione della pensione anticipata di vecchiaia per invalidità (D. Lgs. n° 503/92), ha liquidato la rifusione delle spese di lite, in favore della parte vittoriosa, in una misura non ritenuta coerente, rispetto al tariffario vigente.
2. In tale prospettiva, infatti, si pone il gravame introdotto dalla pensionata, che ha posto l'accento sulla immotivata, mancata, applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dei
D.M. Giustizia n° 55/2014 e n° 37/2018, correlati allo scaglione di valore effettivo
(indeterminabile) della controversia.
3. Si è costituito in appello l' rimettendosi alla giustizia di questa Corte. CP_1
4. All'udienza del 5 novembre 2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
II.- Considerati lo scaglione nel quale rientra il valore della controversia (indeterminabile con complessità bassa) e l'incontestata soccombenza dell' nonché tenuto conto del CP_1
tariffario e ritenuta corretta l'applicazione dei minimi, per la semplicità delle questioni trattate, i compensi del primo grado devono essere liquidati, in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, nella misura di € 4.638,00, che è cifra, effettivamente, superiore a quella riconosciuta dal Tribunale (€ 2.200,00), oltre accessori.
III.- Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese del grado, nella misura ragguagliata al corretto valore, consistente in quello equivalente al differenziale (pari ad €
2.438,00) tra i compensi effettivamente liquidati (€ 2.200,00) e quelli spettanti dalle tariffe forensi (€ 4.638,00), come in dispositivo indicate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 1° ottobre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1409/2021, resa in data 20 luglio 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, liquida le spese in favore del procuratore distrattario della IG.ra , in misura di € 4.638,00, oltre Parte_1
rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento della CP_1
predetta somma, decurtata di eventuali acconti, nel frattempo versati;
3. Conferma nel resto;
4. Condanna l' in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle CP_1
spese del grado di appello, liquidate in € 1.458,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, addì
5 novembre 2024.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1261 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con l'Avv. Luigi Fraia ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Manuela Varani, CP_1
Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano, Silvia Parisi e Caterina Battaglia ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Pensione anticipata di vecchiaia – regolamentazione spese processuali.
Conclusioni dell'appellante: “… 1) In parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere
l'appello proposto, rideterminando le spese da liquidarsi in primo grado, e condannare l' CP_1
al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali del giudizio di primo grado, come previste dalla tabella n. 4 del decreto 10 marzo 2014 n. 55 e relative alle cause di previdenza, nel senso indicato dal D.M. 37 del 8 marzo 2018 e in riferimento al valore della controversia o alla somma liquidata dall per la prestazione accolta;
o comunque in una somma superiore a CP_1
quella liquidata dal Giudice di primo grado, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
2) Confermare in ogni altra parte l'impugnata sentenza;
3) Condannare, altresì, l' al pagamento di competenze ed onorari di questo grado di CP_1
appello, anche con distrazione ex art. 93 c.p.c.”;
Conclusioni dell'appellato: “… si rimette alle determinazioni dell'Ecc.ma Corte d'appello adita in ordine alla determinazione delle spese di primo grado e chiede la compensazione delle spese del secondo grado”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dalla IG.ra per la riforma solo parziale della Pt_1
sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che, pur accogliendole integralmente la domanda giudiziaria, volta ad ottenere il riconoscimento e l'erogazione della pensione anticipata di vecchiaia per invalidità (D. Lgs. n° 503/92), ha liquidato la rifusione delle spese di lite, in favore della parte vittoriosa, in una misura non ritenuta coerente, rispetto al tariffario vigente.
2. In tale prospettiva, infatti, si pone il gravame introdotto dalla pensionata, che ha posto l'accento sulla immotivata, mancata, applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dei
D.M. Giustizia n° 55/2014 e n° 37/2018, correlati allo scaglione di valore effettivo
(indeterminabile) della controversia.
3. Si è costituito in appello l' rimettendosi alla giustizia di questa Corte. CP_1
4. All'udienza del 5 novembre 2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, la causa è stata decisa come da dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
II.- Considerati lo scaglione nel quale rientra il valore della controversia (indeterminabile con complessità bassa) e l'incontestata soccombenza dell' nonché tenuto conto del CP_1
tariffario e ritenuta corretta l'applicazione dei minimi, per la semplicità delle questioni trattate, i compensi del primo grado devono essere liquidati, in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, nella misura di € 4.638,00, che è cifra, effettivamente, superiore a quella riconosciuta dal Tribunale (€ 2.200,00), oltre accessori.
III.- Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese del grado, nella misura ragguagliata al corretto valore, consistente in quello equivalente al differenziale (pari ad €
2.438,00) tra i compensi effettivamente liquidati (€ 2.200,00) e quelli spettanti dalle tariffe forensi (€ 4.638,00), come in dispositivo indicate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 1° ottobre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1409/2021, resa in data 20 luglio 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, liquida le spese in favore del procuratore distrattario della IG.ra , in misura di € 4.638,00, oltre Parte_1
rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento della CP_1
predetta somma, decurtata di eventuali acconti, nel frattempo versati;
3. Conferma nel resto;
4. Condanna l' in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle CP_1
spese del grado di appello, liquidate in € 1.458,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore distrattario di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, addì
5 novembre 2024.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale