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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/07/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4717/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambe in proprio e quali eredi di e Persona_1 Persona_2
rappresentate e difese in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dall'Avv.
Marco Impelluso del Foro di Milano e dall'Avv. Giulia Galetto, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Cerea
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Barbara Bolognesi e Alessandro Azzini, con elezione di domicilio presso l'Ufficio legale aziendale in Verona
RESISTENTE
e contro
(C.F. CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione
1 dagli Avv.ti Paola Valentini e Anastasia Righetti, con elezione di domicilio presso il loro studio
RESISTENTE con la chiamata di
, Controparte_3 [...]
(C.F. Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv. Massimiliano Scipioni del Foro di Milano e dall'Avv. Tiziana Miani-Calabrese, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Verona
TERZA CHIAMATA
e con l'intervento volontario di
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_3
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di intervento volontario dall'Avv. Alessandro Rigoli, con elezione di domicilio presso il suo studio
TERZA INTERVENUTA
avente ad oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 19/12/2024, che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande proposte da e , Parte_1 Parte_2
entrambe figlie del sig. anche in qualità di eredi della consorte di questi, Persona_2
, scomparsa il 05.02.2019, nei confronti dell' Persona_1 Controparte_1
e della dott.ssa , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2
patrimoniali sofferti iure proprio e iure hereditario conseguenti alla morte del loro congiunto,
2 attribuita alla colpa del medico di medicina generale e dell'operatore del servizio di emergenza 118 intervenuti.
A sostegno delle domande le ricorrenti hanno dedotto che in data 07.09.2012 il sig. Per_2
accusando sintomi di faringo-laringite con disturbi nella deglutizione, si recava
[...]
presso l' ove era in carico la dr.ssa , suo medico di base, che provvedeva a CP_6 CP_2
prescrivere una terapia antibiotica, sospettando che il paziente soffrisse di mononucleosi;
che, tuttavia, a fronte dell'aggravamento della sintomatologia, nel primo pomeriggio dello stesso giorno, il sig. faceva ritorno all'ambulatorio della dr.ssa , ove dopo la Per_2 CP_2
somministrazione di terapia infusiva e BE peggiorava repentinamente;
che veniva allertato il servizio d'urgenza 118, ma, a causa del ritardo nell'attivazione dell'ambulanza medicalizzata dovuta all'inefficiente comunicazione tra il medico e l'operatore del 118, il sig. non riceveva tempestive cure per l'asfissia nel frattempo insorta e decedeva per Per_2
arresto cardiaco conseguente, per l'appunto, ad asfissia.
Si è costituita la convenuta, negando ogni responsabilità per l'occorso e contestando la CP_1
fondatezza delle domande non solo sotto il profilo dell'an, ma anche sotto il profilo del quantum debeatur, chiamando in ogni caso in causa la propria assicuratrice Berkshire
Hathaway International Insurance Limited-Rappresentanza per essere Controparte_4
tenuta indenne delle conseguenze di un eventuale pronuncia sfavorevole.
Si è poi costituita la dott.ssa , del pari declinando ogni responsabilità per la CP_2
morte del congiunto delle attrici e chiedendo autorizzazione alla chiamata della propria assicuratrice Controparte_5
Si è altresì costituita la terza chiamata , Controparte_3
eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per l'inosservanza del termine stabilito dall'art. 8 della legge n. 24/2017, la prescrizione del diritto delle ricorrenti ad ottenere il risarcimento per i danni sofferti iure proprio, previa qualificazione in termini di
3 responsabilità extracontrattuale del rapporto, la carenza di legittimazione passiva, stante l'inoperatività della garanzia assicurativa, sia perché la denuncia del sinistro era pervenuta al di fuori del periodo di copertura di cui alla polizza azionata, sia perché il fatto era già noto all'assicurato prima della stipula della polizza stesso, e la perdita dell'indennizzo ex art. 1915, primo comma c.c., nel merito opponendosi alle richieste risarcitorie e ad ogni pretesa avanzata nei suoi confronti, invocando comunque i limiti di copertura derivanti dalla previsione contrattuale di di € 500.000,00 per ogni sinistro e di ulteriore franchigia Pt_3
speciale per ulteriori € 500.000,00, nonché chiedendo, in subordine, di accertare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati, le diverse responsabilità in termini percentuali.
Infine, è intervenuta volontariamente l'assicuratrice della dott.ssa , CP_2 [...]
facendo anch'essa valere i limiti di copertura previsti dalla polizza ed Controparte_7
aderendo, quanto al merito delle domande risarcitorie, alle difese dell'assicurata , nonché chiedendo che, in denegato caso di accoglimento delle domande risarcitorie, la
[...]
fosse condannata a tenere manlevata la dott.ssa .. CP_1 CP_2
Preliminarmente, dev'essere respinta l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla terza chiamata , posto che, nel chiaro disposto dell'art. 8, comma 3, l. n. 24/2017, il CP_3
rispetto del termine di 90 giorni condiziona la conservazione degli effetti della domanda introdotta con l'ATP, e non già la procedibilità della stessa.
Va poi esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti iure proprio dalle ricorrenti e dalla defunta madre sollevata dalla terza chiamata ai sensi CP_3
dell'art. 2939 c.c., di cui si gioverebbe, se fondata, anche l'assicurata, che vi ha aderito (per tutte, Cass., Sez. 3, ord. 28/06/2019, n. 17420; Sez. 3, sent. 13/06/2019, n. 15869).
L'eccezione va disattesa per un duplice ordine di motivi: a) essendo ravvisabile, nel contesto di una valutazione incidenter tantum, eseguita sulla base delle risultanze dell'ATP, di cui si dirà oltre, l'integrazione degli estremi del reato di omicidio colposo (v. Cass., Sez. Un., 18/11/2008,
4 n. 27337), il termine di prescrizione del diritto risarcitorio coincide con quello previsto per il detto reato, la cui estinzione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, si determina in sei anni, decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato, termine che, quindi, in specie scadeva il 07.09.2018, allorché già era stata trasmessa alla la richiesta di risarcimento CP_1
di cui alla PEC del 05.09.2018, primo tra gli atti interruttivi documentati (doc. 14 e 14.1 ricorrenti); b) in ogni caso, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio s'identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, ma bensì con quello in cui il pregiudizio diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile, anche in relazione alla sua rilevanza giuridica, e dunque con quello in cui, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa dell'operatore sanitario (v. Cass., Sez. 3,
27/10/2023, n. 29859), per cui, in applicazione di un siffatto principio, nel caso si deve ritenere che, al momento della morte del congiunto, difettasse in capo alle ricorrenti e alla sig.ra la consapevolezza circa le condotte tenute dal personale intervenuto ed il nesso Per_1
con l'evento infausto, come dimostrato dagli atti del procedimento penale, nel quale, pur dopo il deposito della perizia disposta dal P.M. e la prima richiesta di archiviazione, venivano disposti dal GIP, con ordinanza del 26.07.2013, nuovi accertamenti, a conferma della difficoltà della ricostruzione della vicenda del paziente (doc. 11 ricorrenti).
Nel merito, le domande delle ricorrenti sono fondate nei limiti di seguito indicati.
Secondo la loro prospettazione la morte del congiunto avrebbe potuto essere evitata, se già dopo la prima richiesta di soccorso, insieme all'ambulanza, fosse stato inviato un medico munito delle competenze professionali necessarie per procedere all'intubazione del sig.
Per_2
5 Per verificare tale tesi occorre esaminare l'elaborato depositato dal Collegio dei CTU nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., le cui conclusioni, tratte all'esito dei più opportuni accertamenti e dopo adeguato e condivisibile riscontro delle osservazioni dei CTP, nonché esenti da vizio logico, vengono integralmente recepite.
I CCTTUU, dopo aver fornito, sulla base degli elementi disponibili (la scarsa documentazione acquisita presso l' gli esiti dell'analisi autoptico, le schede del 118 SOS Valeggio e SUEM CP_6
Emergenza Urgenza 118 Verona e le registrazioni delle telefonate intercorse tra il medico di base ed il 118, le sommarie informazioni testimoniali acquisite, in uno ad una relazione della dott.ssa , in sede di indagini penali), la ricostruzione degli accadimenti del giorno CP_2
12.09.2012, alla quale, in mancanza di contestazioni, si rimanda ricettiziamente (pagg. 10-13 della CTU), ha innanzitutto individuato le possibili cause dell'improvviso quadro asfittico presentato dal sig. durante il secondo accesso del paziente presso l'ambulatorio, che Per_2
vi era tornato a seguito della persistenza della sintomatologia con faringodinia e difficoltà alla deglutizione, indicando quale causa più probabile un'epiglottite acuta, ma ipotizzando anche una reazione allergica al BE (ritenuta causa “assai meno probabile”).
Con riferimento alla fase della gestione dell'emergenza i CCTTUU hanno riportato quanto segue: “Dopo la rilevazione dei parametri vitali, nella norma, con lieve rialzo termico (37.4 °C)
e con un quadro obiettivo invariato rispetto alla mattina veniva somministrata soluzione fisiologica per associare antiinfiammatori e 1 fiala di BE im. Ora non è noto se il
BE fosse già stato somministrato al mattino e se la fiala fosse stata somministrata per via ev o im, comunque dopo pochi minuti, a seguito di un improvviso peggioramento dei sintomi con dispnea (mancanza di respiro), agitazione, tirage ingravescente ed iniziale cianosi al volto, l'infermiera in servizio allertava la dott.ssa , che chiamava prontamente il 118 CP_2
(h. 15:02). Da questo momento ripartivano altre 3 chiamate al 118 (h. 15:04; 15:06: 15:10) in quanto la prima ambulanza inviata e partita alle 15:04 era non medicalizzata nonostante
6 fosse stato riferito dal medico di base che il paziente aveva una crisi asfittica ed iniziale cianosi al volto. Ora, un quadro simile (asfissia = condizione nella quale l'assenza o la scarsità di ossigeno impedisce una respirazione) con iniziale cianosi al volto avrebbe dovuto indirizzare il soccorso inviando un'ambulanza medicalizzata. La gravità della situazione è confermata dalla telefonata delle h. 15:04 in cui si documenta una saturazione arteriosa del 75% e dall'arresto respiratorio che il paziente ha avuto poco prima dell'arrivo dell'ambulanza non medicalizzata.
Di seguito (h. 15:06) quando è stato comunicato che il paziente era in arresto cardiaco è stata inviata una seconda ambulanza medicalizzata proveniente in questo caso da Villafranca, che dista circa 9.5 Km dalla sede dell' laddove la prima ambulanza era proveniente da CP_8
Valeggio sul Mincio, a poche decine di metri da dove si trovava il paziente”.
Così ricostruita la dolorosa vicenda, il Collegio dei CTU ha concluso che il ritardo nell'intubazione oro tracheale, unico presidio che, eseguito da personale esperto, avrebbe potuto condurre all'adeguata ventilazione del paziente, aveva determinato il protrarsi dell'ipossia, fonte dell'arresto cardiorespiratorio e del protrarsi dello stesso oltre limiti non compatibili con la sopravvivenza, attribuendo tale dinamica all'errata gestione di tutto l'iter dell'emergenza in corso, e precisamente alla mancata immediata attivazione dell'automedica
(l'intubazione, infatti, veniva eseguita solo dal medico che sopraggiungeva a bordo dell'automedica) ed all'errata comunicazione avvenuta tra la dott.ssa e l'operatore CP_2
del 118, ponendo tali fatti in nesso causale, non già con una perdita di chances di sopravvivenza del paziente, ma con l'evento rappresentato dalla perdita della vita, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del “più probabile che non” (“se già alla prima chiamata fosse arrivata l'ambulanza medicalizzata, in base al concetto del più probabile che non, si sarebbe potuto evitare l'evento infausto, e ciò in quanto, calcolando circa 7 minuti di transito così come è realmente avvenuto, l'ambulanza medicalizzata poteva arrivare alle h.
15:09 anziché alle h. 15:16”).
7 A tale approdo il Collegio è pervenuto dopo aver ben esplicitato i criteri sottesi al ragionamento, richiamando le Linee Guida della Rianimazione cardio-polmonare del 2010
(che, come precisato a riscontro delle osservazioni dei CTP, non si riferiscono a pazienti giovani e sani, ma ad arresti cardiaci di pazienti cardiopatici e/o con cerebropatie vascolari, dunque a pazienti affetti, come il sig. da stato patologico preesistente), escludendo Per_2
correttamente di poter prendere in considerazione linee guida o riferimenti bibliografici formati in epoca successiva al fatto ed indicando puntualmente le statistiche per il calcolo della riduzione di percentuale di sopravvivenza (“Per ogni minuto trascorso SENZA RCP (nel nostro caso solo MCE), la percentuale di sopravvivenza dopo ACC testimoniato diminuisce del
7-10% [A]; quando è garantita una RCP efficiente (nel nostro caso MCE e ventilazione) la riduzione della percentuale di sopravvivenza è minore, attestandosi comunque su valori del 3-
4% per ogni minuto trascorso dalla perdita di coscienza”, per cui “nel caso di una IOT a distanza di 3 minuti dall'arresto respiratorio e in presenza di una RCP inefficace (dalle 15:06 alle 15:09) in quanto senza ossigenazione (n.d.r. ossigenazione che solo l'intubazione endotracheale avrebbe potuto garantire) la percentuale di sopravvivenza sarebbe ridotta del
21-30%; 2) nel caso di una IOT a distanza di 10 minuti dall'arresto respiratorio (come realmente successo) in presenza di una RCP inefficace (dalle 15:06 alle 15:16) in quanto senza ossigenazione la percentuale di sopravvivenza sarebbe ridotta del 70-100%”).
La responsabilità per la suindicata carente gestione dell'emergenza è stata dai CCTTUU ricondotta innanzitutto, per una quota pari a ¾, all'operatore del 118, il quale, evidentemente senza avere compreso la reale emergenza in atto, invece di attivare istantaneamente con codice rosso l'Automedica, attivava l'Ambulanza con codice giallo, e solo a seguito della terza telefonata ricevuta alle 15.06, nella quale veniva chiaramente detto che il paziente era in arresto cardiaco, procedeva all'incombente (peraltro esprimendosi in termini dubitativi: “non so se sia vero”, “intanto avvicinala”), nonostante disponesse sin dalla prima richiesta di
8 soccorso di tutti i dati per non compiere errori, sulla base del suo ruolo professionale e delle sue competenze, avendo ricevuto comunicazione che era in atto una crisi asfittica con iniziale cianosi, elemento sufficiente per stabilire una condizione grave che necessitava dell'intervento di un rianimatore (condizione confermata dal fatto che “i sanitari presenti infatti avevano già iniziato le manovre di RCP ed anche un tentativo di intubazione, ma per quanto fossero medici, anche se in possesso di certificazione ACLS, in condizioni gravi ed estreme non si è certi che si possa poter intubare il paziente”), ma anche alla dott.ssa , CP_2
nella restante quota di ¼ .
Quest'ultima, invero, per competenza e ruolo professionale, data la sintomatologia clinica presente di progressiva chiusura delle vie aeree superiori, certamente sapeva che il provvedimento terapeutico da praticare nell'immediato sul suo paziente, come da Linee
Guida del 2010, doveva essere il ripristino della ventilazione e che questo poteva essere garantito solo dall'intubazione, che lei e i colleghi di studio non erano in grado di eseguire, sicchè, hanno rilevato i CCTTUU, “la comunicazione con l'operatore del 118 poteva con ciò certamente essere più chiara, considerando appunto la competenza professionale della dott.ssa e quindi con adeguata diligenza potevano essere precisate le necessità CP_2
terapeutiche che si imponevano”, ovvero, in parole semplici, “poteva comunicare che il paziente asfittico necessitava di essere intubato”, onde prevenire l'errore dell'operatore, che avrebbe dovuto essere percepito dal medico in quanto sarebbe stato evidente al professionista medio, dato che “di fatto una carente percezione da parte dell'operatore del
118, foriera di un possibile errore, traspare anche dal contenuto del colloquio intercorso. Nel momento in cui l'infermiere chiede la saturazione di ossigeno significa che egli non ha percepito con chiarezza che era presente una grave asfissia che necessitava di intubazione”.
Alla luce di quanto sopra, la responsabilità nella determinazione dell'evento letale va ricondotta non solo all'operatore del 118, ma anche alla dott.ssa , non potendo CP_2
9 ritenersi che questa abbia compiutamente assolto agli obblighi di diligenza e prudenza di cui era gravata, spettandole, nella qualità rivestita, di adottare ogni precauzione imposta dalla condizione estrema in cui versava il sig. e, dunque, anche di assicurarsi, a fronte di Per_2
una richiesta dell'operatore dissonante con il quadro clinico presentato dal paziente (la richiesta relativa al parametro della saturazione), che l'operatore avesse ben compreso la necessità dell'intubazione e dell'ambulanza medicalizzata (per analoga affermazione di un obbligo di diligenza del medico esteso al controllo dell'operato altrui, riferita ad un intervento chirurgico eseguito in equipe, v. Cass., Sez. 3, 29/01/2018, n. 2060).
In altro senso non possono giovare le osservazioni dei CTP delle parti del giudizio, sulle quali il
Collegio dei CTU ha preso articolata e condivisibile posizione, alle pagg. da 36 a 42 della CTU, da intendersi qui ricettiziamente richiamate, precisando, con riguardo alle censure sollevate dai CTP in ordine all'ipotetico orario in cui il paziente avrebbe potuto essere intubato e al tema dell'efficacia della RCP nel divenire salvifica, che “nel percorso dell'Emergenza come sarebbe dovuto avvenire, molto probabilmente la RCP con intubazione oro tracheale sarebbe potuta effettivamente avvenire entro i “5 minuti salvifici” (cfr. osservazioni dei CTP della dott.ssa , all. 2 alla CTU), perché il sig. come da testimonianza dell'Infermiere CP_2 Per_2
del 118 e dello stesso Medico del Poliambulatorio che ha collaborato alle prime manovre di rianimazione, durante l'intervento dell'Ambulanza, entrambi affermano che il paziente avesse ancora pressione arteriosa e un ritmo cardiaco all'arrivo dell'ambulanza (la Ambulanza arriva dopo le 15:06:36: dalla telefonata alla Centrale Operativa: “eccola”), quindi verosimilmente intorno alle 15:07, 15:08”, sicchè l'Automedica poteva arrivare sicuramente prima delle 15:12,
15:13 (tempo limite dei famosi 5 minuti salvifici), invece che alle 15.16 (ammettendo solo un ritardo di 4 minuti come da alcuni Preg.mi CCTTPP 15:12, ammettendo un ritardo molto probabilmente superiore di almeno 7 minuti, come da CTU, 15:09) e quindi procedere in emergenza alla manovra di intubazione oro tracheale in un tempo probabilmente utile” e che
10 “Nel caso clinico specifico, però, c'erano le condizioni ottimali per un intervento precoce, in quanto l'arresto cardiaco era testimoniato (tempo di no flow = 0), in quanto avvenuto in presenza di medici che avrebbero potuto richiedere un intervento emergente appropriato conoscendone la causa, e in quanto lo stesso evento ipossico era testimoniato e, dal momento dell'inizio dell'evento ipossico sono necessari alcuni minuti prima che il sangue diventi completamente desaturato, minuti utili ai medici presenti per allertare in modo adeguato il servizio di Emergenza per ripristinare la pervietà delle vie aeree”.
Delle conseguenze pregiudizievoli derivate dai fatti esposti risponde solidalmente, in uno alla dott.ssa , la , tenuta a farsi carico sia dell'operato del medico di CP_2 Parte_4
medicina generale con essa convenzionato, sia dell'operato della centrale operativa di emergenza 118, all'epoca facente capo all' di Verona, assorbita dalla prima (v. Parte_5
doc. 14.2 ricorrenti).
Venendo alla liquidazione del quantum, le congiunte hanno innanzitutto rivendicato iure hereditario il risarcimento del danno biologico temporaneo sofferti dal padre e del danno morale da lucida agonia.
Sulla scorta della ricostruzione della vicenda sopra riportata, tuttavia, non v'è luogo al primo, dato che, come affermato dalla Suprema Corte, il danno biologico in questione non è neppure apprezzabile in frazioni di giorni (v. Cass., Sez. 3, Ord. n. 18056 del 05/07/2019), né può riconoscersi il diritto alla liquidazione del secondo, consistente nel pregiudizio subìto dal de cuius in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, posto che un siffatto pregiudizio postula che la vittima sia, per l'appunto, cosciente e consapevole della propria fine nel tempo intercorso tra l'integrazione dell'illecito civile e il decesso, mentre nel caso tutte le circostanze riportate dagli operatori sanitari presenti presso l' e richiamate nella comparsa conclusionale delle CP_6
ricorrenti (il forte rumore, l'avvicinamento al lavandino, la chiara difficoltà a respirare,
11 l'agitazione e la resistenza opposta al ritorno sul lettino) ineriscono alla descrizione degli istanti in cui gli stessi operatori si avvedevano dell'insorgenza della crisi asfittica, attribuita dai
CTU ad una probabile epiglottite, laddove la gestione dell'emergenza, unica fonte di responsabilità delle parti resistenti, si colloca in un tempo successivo, rispetto al quale non v'è prova alcuna di un persistente stato di coscienza del paziente, risultando piuttosto testimoniato, già a distanza di 4 minuti dalla prima richiesta di soccorso, l'arresto cardiaco.
Le ricorrenti hanno poi chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre che iure proprio, per quello subito dalla madre defunta, deceduta 7 anni dopo il padre.
Rispetto a tale ultima posta risarcitoria va precisato che, per quanto oltre si dirà, essa è entrata nel patrimonio della de cuius e rappresenta, perciò, un credito che si è trasmesso alle figlie, sue eredi.
Occorre, poi, ribadire che i capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. delle ricorrenti non sono suscettibili di essere ammessi, in quanto irrilevanti, superflui, perchè volti a dimostrare un normale rapporto di reciproco affetto e solidarietà tra coniugi e tra padre e figlie, ovvero generici (cap. 12, da 14 a 16 e da 19 a 20) o valutativi (sul principio in tema di danno da perdita del rapporto parentale secondo cui si presume iuris tantum il rapporto di vicinanza tra vittima e congiunto superstite e, pertanto, grava sul convenuto l'onere di provare che costoro fossero tra loro indifferenti, per tutte, Cass., Sez. 3,
15/07/2022, n. 22397).
Ciò posto, dall'applicazione del nuovo sistema a punti di cui alle Tabelle del Tribunale di
Milano 2024 sono desumibili i seguenti importi in moneta attuale:
- € 281.592,00 per la moglie superstite (16+16+16+9+15 per i parametri da A a E x 3.911,00);
- € 215.105,00 per la figlia (16+20+9+10 per i parametri A, B, D e E x 3.911,00), Pt_2
- € 222.927,00 per la figlia (16+22+9+10 per i parametri A, B, D e E x 3.911,00). Pt_1
12 In considerazione delle circostanziate allegazioni in ordine alla condivisione dell'attività famigliare di ristorazione, confermate dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni testimoniali in atti (doc. 15, 21.1 e 24 ricorrenti;
sul valore indiziario della dichiarazione scritta del terzo cfr. Cass., Sez. 2, Ord. 23/10/2017, n. 24976), si è ravvisata l'integrazione dei presupposti per la personalizzazione del danno, attesa la maggiore intensità del rapporto, con conseguente riconoscimento per il criterio E) della tabella di 15 punti per la moglie e di 10 punti per ciascuna delle due figlie, come sopra indicato.
Sulle somme predette spettano gli interessi legali calcolati a partire dalla data del verificarsi dell'evento sulle somme previamente devalutate alla medesima data e via via rivalutate di anno in anno (in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT), fino alla data della presente sentenza (v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712). Dal deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produrrà interessi legali fino al pagamento. Il tasso degli interessi è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c., non essendovi alcuna prova, nemmeno evincibile dalle mere asserzioni contenute a pag. 46 del ricorso, che un siffatto saggio sia inadeguato all'effettivo ristoro del danno subito per effetto della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto alla data dell'evento dannoso (Cass. civ., Sez. 3, Ord.,
29/05/2025, n. 14285; Sez. 3, Ord., 18/03/2025, n. 7216).
Le ricorrenti hanno poi agito per la rifusione del danno patrimoniale sofferto dalla sig.ra negli anni in cui è sopravvissuta al coniuge, per il mancato apporto economico di Per_1
questi, senza tuttavia fornire elementi sufficienti per fondare un ragionamento presuntivo in ordine al fatto che il sig. abitualmente elargisse somme di denaro in favore della Per_2
moglie, limitandosi a dedurre che costui al momento del decesso percepiva reddito e che “con tale reddito egli contribuiva al mantenimento della famiglia riservando per se stesso 1/3 di tali importi”, per poi produrre, in uno alle dichiarazioni ai fini fiscali della vittima, la denuncia relativa all'anno d'imposta 2011 della sig.ra da cui si evince che la stessa, Per_1
13 coerentemente con quanto sopra rilevato per la personalizzazione del danno non patrimoniale, avendo sempre prestato l'attività lavorativa di ristorazione, percepiva un proprio reddito, di entità analoga a quello del marito (doc. 21.1 ricorrenti).
A fronte di questo, risultando inverosimile che il marito destinasse alla moglie, pur dotata di reddito, 2/3 delle proprie entrate, per tale voce di danno ogni pretesa va disattesa.
Spetta alle ricorrenti la rifusione delle spese per la redazione dei pareri del dott. e Per_3
dello specialista dott. per il complessivo importo da costoro richiesto di € 4.575,00 Per_4
(doc. 16 e 17 ricorrenti), senza il riconoscimento di rivalutazione, non risultando il pagamento del debito.
Le spese per la CTP dei medesimi professionisti vengono riconosciute nei limiti dell'importo complessivo di € 3.500,00 (€ 2.000,00 + € 1.500,00), considerati gli importi liquidati in favore del Collegio dei CTU e tenuto conto che per i predetti è stata già riconosciuta altra spesa per le perizie stragiudiziali.
Alcun rimborso può essere disposto per obblighi assunti nei confronti di Controparte_9
non risultando documentati né pagamenti, né fatture, evincendosi invece dal
[...]
mandato sottoscritto tra le parti che il compenso non sarebbe stato dovuto ove la mandataria, che in sede stragiudiziale non ha procurato neppure un acconto, non avesse ottenuto alcun risarcimento (doc. 13 ricorrenti).
Spetta, infine, alle ricorrenti il rimborso delle spese di CTU liquidate in sede di ATP, che vengono definitivamente poste a carico solidale delle resistenti.
Va accolta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della società Pt_4 [...]
, palesandosi infondate tutte le eccezioni svolte da tale Controparte_3
Compagnia onde far valere l'inoperatività della garanzia.
Invero, il periodo assicurativo della polizza era compreso tra il 01/01/2016 ed il 31/12/2018, con clausola di estensione retroattiva del periodo di copertura fino al 01/01/2006 (art. 20
14 contratto, doc. 1 resistente) e l'art. 27 delle condizioni di polizza prevede che “(…) sono esclusi
i sinistri che siano denunciati agli Assicuratori dopo 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza di questo contratto (…)”, per cui la denuncia del sinistro operata dall' in data Parte_6
04.02.2019 (doc. 4 resistente), 29 giorni lavorativi dopo la scadenza del contratto, si palesa tempestiva, ciò escludendo sia la decadenza dalla garanzia, sia la ricorrenza in concreto dell'ipotesi di omissione dell'avviso ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Inoltre non ha offerto alcun riscontro del proprio assunto secondo cui, alla data di CP_3
effetto della polizza, all' la richiesta di risarcimento era già nota, nonostante Parte_6
la recisa contestazione della seconda.
In subordine ha invocato i limiti di copertura assicurativa, evidenziando la CP_3
pattuizione di una clausola di € 500.000,00 per sinistro, corrispondente alla quota di Pt_3
rischio che rimane a carico dell' assicurata, e di una franchigia speciale di € Pt_6
500.000,00, “il tutto” con una franchigia aggregata annuale di € 15.000.000,00, costituente l'importo complessivo.
Al riguardo si osserva che, come evidenziato dalla resistente, la franchigia speciale di €
500.000 non incide sulla somma indennizzabile dalla Compagnia, che solo dopo l'integrale indennizzo potrà eventualmente richiedere al contraente il corrispondente importo, in caso di erosione del massimale aggregato stabilito al paragrafo III dell'art.
6.2 della polizza (“Ad integrazione di quanto previsto al punto II che precede, si conviene che la Società effettuerà il pagamento del risarcimento a favore del danneggiato o dei suoi aventi diritto previa detrazione di un importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun sinistro, importo che rimane a carico dell' . Quanto precede fino alla concorrenza dell'importo Pt_6
complessivo massimo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00) per tutti i sinistri di pertinenza della medesima annualità assicurativa (Franchigia aggregata annua) senza riferimento alcuno all'Azienda Assicurata”).
15 A fronte di questo, la domanda di manleva può essere accolta per la somma eccedente la franchigia SIR e, pertanto, va condannata a tenere indenne la convenuta di quanto CP_3
questa sia tenuta a corrispondere alla parte attrice per capitale, accessori e spese di lite e di
CTU con l'applicazione della suddetta franchigia SIR di € 500.000,00.
La domanda di manleva verso formulata dalla dott.ssa , avverso la quale la CP_5 CP_2
Compagnia non ha svolto alcuna eccezione, va accolta.
Non essendovi stata contestazione circa la tempestività delle domande dell'interveniente va respinta la domanda formulata nei confronti dell' , non CP_5 Parte_6
derivando in capo a questa alcun obbligo di manleva dal rapporto di convenzionamento in essere con la dott.ssa . CP_2
Va poi respinta la domanda subordinata, palesandosi infondata la tesi secondo cui la sua polizza dovrebbe intendersi prestata a secondo rischio, in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza di , trattandosi invece di polizze che, pur coprendo il medesimo danno, CP_3
non hanno ad oggetto il medesimo rischio, né il medesimo assicurato.
Stante la domanda proposta in estremo subordine di accertamento della graduazione delle colpe tra i diversi sanitari intervenuti proposta dalla terza intervenuta, in recepimento della valutazione dei CCTTUU, la responsabilità della dott.ssa va accertata nella quota di ¼. CP_2
Nulla può disporsi con riguardo alla richiesta di una limitazione della manleva alla sola quota di responsabilità predetta, posto che, a norma dell'art. 1917 c.c. (“l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi (...) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”), quando l'assicurato è responsabile in solido con altri,
l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità di costui, operante solo ai fini della ripartizione della responsabilità interna tra condebitori solidali, ma si estende a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo.
16 Nulla va liquidato per spese di lite nei rapporti tra la dott.ssa e essendo CP_2 CP_5
quest'ultima intervenuta volontariamente, mentre, nei rapporti tra le altre diverse parti, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. condanna le resistenti in solido al versamento in favore di , a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, della somma di € 215.105,00, oltre interessi computati come indicato in motivazione;
2. condanna le resistenti in solido al versamento in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, della somma di € 222.927,00, oltre interessi computati come indicato in motivazione;
3. condanna le resistenti in solido al versamento in favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario, della somma di € 281.592,00, oltre interessi computati come indicato in motivazione;
4. condanna le resistenti in solido al versamento in favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 4.575,00;
5. condanna le resistenti in solido alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 30.000,00 per compenso e € 568,00 per esborsi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
6. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in sede di ATP, a carico delle resistenti e, per l'effetto, condanna le resistenti in solido a rimborsare alle ricorrenti le spese di CTU versate, nonché le spese di assistenza dei CTP nei limiti di € 3.500,00;
7. condanna la terza chiamata a Controparte_3
17 manlevare e tenere indenne l' di quanto la stessa sarà tenuta a Controparte_1
corrispondere alle ricorrenti in forza dei capi che precedono del presente dispositivo, nella misura eccedente la franchigia SIR concordata di € 500.000,00;
8. condanna a manlevare e tenere indenne la resistente dott.ssa di quanto CP_5 CP_2
la stessa sarà tenuta a corrispondere alle resistenti in forza dei capi che precedono del presente dispositivo;
9. accerta che la quota di responsabilità ascrivibile alla dott.ssa nella causazione CP_2
dell'evento è pari a ¼;
10. condanna la terza chiamata a Controparte_3
rifondere alla resistente 9 le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per Pt_4 CP_1
compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 14 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4717/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambe in proprio e quali eredi di e Persona_1 Persona_2
rappresentate e difese in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dall'Avv.
Marco Impelluso del Foro di Milano e dall'Avv. Giulia Galetto, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Cerea
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Barbara Bolognesi e Alessandro Azzini, con elezione di domicilio presso l'Ufficio legale aziendale in Verona
RESISTENTE
e contro
(C.F. CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione
1 dagli Avv.ti Paola Valentini e Anastasia Righetti, con elezione di domicilio presso il loro studio
RESISTENTE con la chiamata di
, Controparte_3 [...]
(C.F. Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv. Massimiliano Scipioni del Foro di Milano e dall'Avv. Tiziana Miani-Calabrese, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Verona
TERZA CHIAMATA
e con l'intervento volontario di
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_3
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di intervento volontario dall'Avv. Alessandro Rigoli, con elezione di domicilio presso il suo studio
TERZA INTERVENUTA
avente ad oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 19/12/2024, che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande proposte da e , Parte_1 Parte_2
entrambe figlie del sig. anche in qualità di eredi della consorte di questi, Persona_2
, scomparsa il 05.02.2019, nei confronti dell' Persona_1 Controparte_1
e della dott.ssa , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2
patrimoniali sofferti iure proprio e iure hereditario conseguenti alla morte del loro congiunto,
2 attribuita alla colpa del medico di medicina generale e dell'operatore del servizio di emergenza 118 intervenuti.
A sostegno delle domande le ricorrenti hanno dedotto che in data 07.09.2012 il sig. Per_2
accusando sintomi di faringo-laringite con disturbi nella deglutizione, si recava
[...]
presso l' ove era in carico la dr.ssa , suo medico di base, che provvedeva a CP_6 CP_2
prescrivere una terapia antibiotica, sospettando che il paziente soffrisse di mononucleosi;
che, tuttavia, a fronte dell'aggravamento della sintomatologia, nel primo pomeriggio dello stesso giorno, il sig. faceva ritorno all'ambulatorio della dr.ssa , ove dopo la Per_2 CP_2
somministrazione di terapia infusiva e BE peggiorava repentinamente;
che veniva allertato il servizio d'urgenza 118, ma, a causa del ritardo nell'attivazione dell'ambulanza medicalizzata dovuta all'inefficiente comunicazione tra il medico e l'operatore del 118, il sig. non riceveva tempestive cure per l'asfissia nel frattempo insorta e decedeva per Per_2
arresto cardiaco conseguente, per l'appunto, ad asfissia.
Si è costituita la convenuta, negando ogni responsabilità per l'occorso e contestando la CP_1
fondatezza delle domande non solo sotto il profilo dell'an, ma anche sotto il profilo del quantum debeatur, chiamando in ogni caso in causa la propria assicuratrice Berkshire
Hathaway International Insurance Limited-Rappresentanza per essere Controparte_4
tenuta indenne delle conseguenze di un eventuale pronuncia sfavorevole.
Si è poi costituita la dott.ssa , del pari declinando ogni responsabilità per la CP_2
morte del congiunto delle attrici e chiedendo autorizzazione alla chiamata della propria assicuratrice Controparte_5
Si è altresì costituita la terza chiamata , Controparte_3
eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per l'inosservanza del termine stabilito dall'art. 8 della legge n. 24/2017, la prescrizione del diritto delle ricorrenti ad ottenere il risarcimento per i danni sofferti iure proprio, previa qualificazione in termini di
3 responsabilità extracontrattuale del rapporto, la carenza di legittimazione passiva, stante l'inoperatività della garanzia assicurativa, sia perché la denuncia del sinistro era pervenuta al di fuori del periodo di copertura di cui alla polizza azionata, sia perché il fatto era già noto all'assicurato prima della stipula della polizza stesso, e la perdita dell'indennizzo ex art. 1915, primo comma c.c., nel merito opponendosi alle richieste risarcitorie e ad ogni pretesa avanzata nei suoi confronti, invocando comunque i limiti di copertura derivanti dalla previsione contrattuale di di € 500.000,00 per ogni sinistro e di ulteriore franchigia Pt_3
speciale per ulteriori € 500.000,00, nonché chiedendo, in subordine, di accertare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati, le diverse responsabilità in termini percentuali.
Infine, è intervenuta volontariamente l'assicuratrice della dott.ssa , CP_2 [...]
facendo anch'essa valere i limiti di copertura previsti dalla polizza ed Controparte_7
aderendo, quanto al merito delle domande risarcitorie, alle difese dell'assicurata , nonché chiedendo che, in denegato caso di accoglimento delle domande risarcitorie, la
[...]
fosse condannata a tenere manlevata la dott.ssa .. CP_1 CP_2
Preliminarmente, dev'essere respinta l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla terza chiamata , posto che, nel chiaro disposto dell'art. 8, comma 3, l. n. 24/2017, il CP_3
rispetto del termine di 90 giorni condiziona la conservazione degli effetti della domanda introdotta con l'ATP, e non già la procedibilità della stessa.
Va poi esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni patiti iure proprio dalle ricorrenti e dalla defunta madre sollevata dalla terza chiamata ai sensi CP_3
dell'art. 2939 c.c., di cui si gioverebbe, se fondata, anche l'assicurata, che vi ha aderito (per tutte, Cass., Sez. 3, ord. 28/06/2019, n. 17420; Sez. 3, sent. 13/06/2019, n. 15869).
L'eccezione va disattesa per un duplice ordine di motivi: a) essendo ravvisabile, nel contesto di una valutazione incidenter tantum, eseguita sulla base delle risultanze dell'ATP, di cui si dirà oltre, l'integrazione degli estremi del reato di omicidio colposo (v. Cass., Sez. Un., 18/11/2008,
4 n. 27337), il termine di prescrizione del diritto risarcitorio coincide con quello previsto per il detto reato, la cui estinzione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, si determina in sei anni, decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato, termine che, quindi, in specie scadeva il 07.09.2018, allorché già era stata trasmessa alla la richiesta di risarcimento CP_1
di cui alla PEC del 05.09.2018, primo tra gli atti interruttivi documentati (doc. 14 e 14.1 ricorrenti); b) in ogni caso, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio s'identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, ma bensì con quello in cui il pregiudizio diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile, anche in relazione alla sua rilevanza giuridica, e dunque con quello in cui, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa dell'operatore sanitario (v. Cass., Sez. 3,
27/10/2023, n. 29859), per cui, in applicazione di un siffatto principio, nel caso si deve ritenere che, al momento della morte del congiunto, difettasse in capo alle ricorrenti e alla sig.ra la consapevolezza circa le condotte tenute dal personale intervenuto ed il nesso Per_1
con l'evento infausto, come dimostrato dagli atti del procedimento penale, nel quale, pur dopo il deposito della perizia disposta dal P.M. e la prima richiesta di archiviazione, venivano disposti dal GIP, con ordinanza del 26.07.2013, nuovi accertamenti, a conferma della difficoltà della ricostruzione della vicenda del paziente (doc. 11 ricorrenti).
Nel merito, le domande delle ricorrenti sono fondate nei limiti di seguito indicati.
Secondo la loro prospettazione la morte del congiunto avrebbe potuto essere evitata, se già dopo la prima richiesta di soccorso, insieme all'ambulanza, fosse stato inviato un medico munito delle competenze professionali necessarie per procedere all'intubazione del sig.
Per_2
5 Per verificare tale tesi occorre esaminare l'elaborato depositato dal Collegio dei CTU nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., le cui conclusioni, tratte all'esito dei più opportuni accertamenti e dopo adeguato e condivisibile riscontro delle osservazioni dei CTP, nonché esenti da vizio logico, vengono integralmente recepite.
I CCTTUU, dopo aver fornito, sulla base degli elementi disponibili (la scarsa documentazione acquisita presso l' gli esiti dell'analisi autoptico, le schede del 118 SOS Valeggio e SUEM CP_6
Emergenza Urgenza 118 Verona e le registrazioni delle telefonate intercorse tra il medico di base ed il 118, le sommarie informazioni testimoniali acquisite, in uno ad una relazione della dott.ssa , in sede di indagini penali), la ricostruzione degli accadimenti del giorno CP_2
12.09.2012, alla quale, in mancanza di contestazioni, si rimanda ricettiziamente (pagg. 10-13 della CTU), ha innanzitutto individuato le possibili cause dell'improvviso quadro asfittico presentato dal sig. durante il secondo accesso del paziente presso l'ambulatorio, che Per_2
vi era tornato a seguito della persistenza della sintomatologia con faringodinia e difficoltà alla deglutizione, indicando quale causa più probabile un'epiglottite acuta, ma ipotizzando anche una reazione allergica al BE (ritenuta causa “assai meno probabile”).
Con riferimento alla fase della gestione dell'emergenza i CCTTUU hanno riportato quanto segue: “Dopo la rilevazione dei parametri vitali, nella norma, con lieve rialzo termico (37.4 °C)
e con un quadro obiettivo invariato rispetto alla mattina veniva somministrata soluzione fisiologica per associare antiinfiammatori e 1 fiala di BE im. Ora non è noto se il
BE fosse già stato somministrato al mattino e se la fiala fosse stata somministrata per via ev o im, comunque dopo pochi minuti, a seguito di un improvviso peggioramento dei sintomi con dispnea (mancanza di respiro), agitazione, tirage ingravescente ed iniziale cianosi al volto, l'infermiera in servizio allertava la dott.ssa , che chiamava prontamente il 118 CP_2
(h. 15:02). Da questo momento ripartivano altre 3 chiamate al 118 (h. 15:04; 15:06: 15:10) in quanto la prima ambulanza inviata e partita alle 15:04 era non medicalizzata nonostante
6 fosse stato riferito dal medico di base che il paziente aveva una crisi asfittica ed iniziale cianosi al volto. Ora, un quadro simile (asfissia = condizione nella quale l'assenza o la scarsità di ossigeno impedisce una respirazione) con iniziale cianosi al volto avrebbe dovuto indirizzare il soccorso inviando un'ambulanza medicalizzata. La gravità della situazione è confermata dalla telefonata delle h. 15:04 in cui si documenta una saturazione arteriosa del 75% e dall'arresto respiratorio che il paziente ha avuto poco prima dell'arrivo dell'ambulanza non medicalizzata.
Di seguito (h. 15:06) quando è stato comunicato che il paziente era in arresto cardiaco è stata inviata una seconda ambulanza medicalizzata proveniente in questo caso da Villafranca, che dista circa 9.5 Km dalla sede dell' laddove la prima ambulanza era proveniente da CP_8
Valeggio sul Mincio, a poche decine di metri da dove si trovava il paziente”.
Così ricostruita la dolorosa vicenda, il Collegio dei CTU ha concluso che il ritardo nell'intubazione oro tracheale, unico presidio che, eseguito da personale esperto, avrebbe potuto condurre all'adeguata ventilazione del paziente, aveva determinato il protrarsi dell'ipossia, fonte dell'arresto cardiorespiratorio e del protrarsi dello stesso oltre limiti non compatibili con la sopravvivenza, attribuendo tale dinamica all'errata gestione di tutto l'iter dell'emergenza in corso, e precisamente alla mancata immediata attivazione dell'automedica
(l'intubazione, infatti, veniva eseguita solo dal medico che sopraggiungeva a bordo dell'automedica) ed all'errata comunicazione avvenuta tra la dott.ssa e l'operatore CP_2
del 118, ponendo tali fatti in nesso causale, non già con una perdita di chances di sopravvivenza del paziente, ma con l'evento rappresentato dalla perdita della vita, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del “più probabile che non” (“se già alla prima chiamata fosse arrivata l'ambulanza medicalizzata, in base al concetto del più probabile che non, si sarebbe potuto evitare l'evento infausto, e ciò in quanto, calcolando circa 7 minuti di transito così come è realmente avvenuto, l'ambulanza medicalizzata poteva arrivare alle h.
15:09 anziché alle h. 15:16”).
7 A tale approdo il Collegio è pervenuto dopo aver ben esplicitato i criteri sottesi al ragionamento, richiamando le Linee Guida della Rianimazione cardio-polmonare del 2010
(che, come precisato a riscontro delle osservazioni dei CTP, non si riferiscono a pazienti giovani e sani, ma ad arresti cardiaci di pazienti cardiopatici e/o con cerebropatie vascolari, dunque a pazienti affetti, come il sig. da stato patologico preesistente), escludendo Per_2
correttamente di poter prendere in considerazione linee guida o riferimenti bibliografici formati in epoca successiva al fatto ed indicando puntualmente le statistiche per il calcolo della riduzione di percentuale di sopravvivenza (“Per ogni minuto trascorso SENZA RCP (nel nostro caso solo MCE), la percentuale di sopravvivenza dopo ACC testimoniato diminuisce del
7-10% [A]; quando è garantita una RCP efficiente (nel nostro caso MCE e ventilazione) la riduzione della percentuale di sopravvivenza è minore, attestandosi comunque su valori del 3-
4% per ogni minuto trascorso dalla perdita di coscienza”, per cui “nel caso di una IOT a distanza di 3 minuti dall'arresto respiratorio e in presenza di una RCP inefficace (dalle 15:06 alle 15:09) in quanto senza ossigenazione (n.d.r. ossigenazione che solo l'intubazione endotracheale avrebbe potuto garantire) la percentuale di sopravvivenza sarebbe ridotta del
21-30%; 2) nel caso di una IOT a distanza di 10 minuti dall'arresto respiratorio (come realmente successo) in presenza di una RCP inefficace (dalle 15:06 alle 15:16) in quanto senza ossigenazione la percentuale di sopravvivenza sarebbe ridotta del 70-100%”).
La responsabilità per la suindicata carente gestione dell'emergenza è stata dai CCTTUU ricondotta innanzitutto, per una quota pari a ¾, all'operatore del 118, il quale, evidentemente senza avere compreso la reale emergenza in atto, invece di attivare istantaneamente con codice rosso l'Automedica, attivava l'Ambulanza con codice giallo, e solo a seguito della terza telefonata ricevuta alle 15.06, nella quale veniva chiaramente detto che il paziente era in arresto cardiaco, procedeva all'incombente (peraltro esprimendosi in termini dubitativi: “non so se sia vero”, “intanto avvicinala”), nonostante disponesse sin dalla prima richiesta di
8 soccorso di tutti i dati per non compiere errori, sulla base del suo ruolo professionale e delle sue competenze, avendo ricevuto comunicazione che era in atto una crisi asfittica con iniziale cianosi, elemento sufficiente per stabilire una condizione grave che necessitava dell'intervento di un rianimatore (condizione confermata dal fatto che “i sanitari presenti infatti avevano già iniziato le manovre di RCP ed anche un tentativo di intubazione, ma per quanto fossero medici, anche se in possesso di certificazione ACLS, in condizioni gravi ed estreme non si è certi che si possa poter intubare il paziente”), ma anche alla dott.ssa , CP_2
nella restante quota di ¼ .
Quest'ultima, invero, per competenza e ruolo professionale, data la sintomatologia clinica presente di progressiva chiusura delle vie aeree superiori, certamente sapeva che il provvedimento terapeutico da praticare nell'immediato sul suo paziente, come da Linee
Guida del 2010, doveva essere il ripristino della ventilazione e che questo poteva essere garantito solo dall'intubazione, che lei e i colleghi di studio non erano in grado di eseguire, sicchè, hanno rilevato i CCTTUU, “la comunicazione con l'operatore del 118 poteva con ciò certamente essere più chiara, considerando appunto la competenza professionale della dott.ssa e quindi con adeguata diligenza potevano essere precisate le necessità CP_2
terapeutiche che si imponevano”, ovvero, in parole semplici, “poteva comunicare che il paziente asfittico necessitava di essere intubato”, onde prevenire l'errore dell'operatore, che avrebbe dovuto essere percepito dal medico in quanto sarebbe stato evidente al professionista medio, dato che “di fatto una carente percezione da parte dell'operatore del
118, foriera di un possibile errore, traspare anche dal contenuto del colloquio intercorso. Nel momento in cui l'infermiere chiede la saturazione di ossigeno significa che egli non ha percepito con chiarezza che era presente una grave asfissia che necessitava di intubazione”.
Alla luce di quanto sopra, la responsabilità nella determinazione dell'evento letale va ricondotta non solo all'operatore del 118, ma anche alla dott.ssa , non potendo CP_2
9 ritenersi che questa abbia compiutamente assolto agli obblighi di diligenza e prudenza di cui era gravata, spettandole, nella qualità rivestita, di adottare ogni precauzione imposta dalla condizione estrema in cui versava il sig. e, dunque, anche di assicurarsi, a fronte di Per_2
una richiesta dell'operatore dissonante con il quadro clinico presentato dal paziente (la richiesta relativa al parametro della saturazione), che l'operatore avesse ben compreso la necessità dell'intubazione e dell'ambulanza medicalizzata (per analoga affermazione di un obbligo di diligenza del medico esteso al controllo dell'operato altrui, riferita ad un intervento chirurgico eseguito in equipe, v. Cass., Sez. 3, 29/01/2018, n. 2060).
In altro senso non possono giovare le osservazioni dei CTP delle parti del giudizio, sulle quali il
Collegio dei CTU ha preso articolata e condivisibile posizione, alle pagg. da 36 a 42 della CTU, da intendersi qui ricettiziamente richiamate, precisando, con riguardo alle censure sollevate dai CTP in ordine all'ipotetico orario in cui il paziente avrebbe potuto essere intubato e al tema dell'efficacia della RCP nel divenire salvifica, che “nel percorso dell'Emergenza come sarebbe dovuto avvenire, molto probabilmente la RCP con intubazione oro tracheale sarebbe potuta effettivamente avvenire entro i “5 minuti salvifici” (cfr. osservazioni dei CTP della dott.ssa , all. 2 alla CTU), perché il sig. come da testimonianza dell'Infermiere CP_2 Per_2
del 118 e dello stesso Medico del Poliambulatorio che ha collaborato alle prime manovre di rianimazione, durante l'intervento dell'Ambulanza, entrambi affermano che il paziente avesse ancora pressione arteriosa e un ritmo cardiaco all'arrivo dell'ambulanza (la Ambulanza arriva dopo le 15:06:36: dalla telefonata alla Centrale Operativa: “eccola”), quindi verosimilmente intorno alle 15:07, 15:08”, sicchè l'Automedica poteva arrivare sicuramente prima delle 15:12,
15:13 (tempo limite dei famosi 5 minuti salvifici), invece che alle 15.16 (ammettendo solo un ritardo di 4 minuti come da alcuni Preg.mi CCTTPP 15:12, ammettendo un ritardo molto probabilmente superiore di almeno 7 minuti, come da CTU, 15:09) e quindi procedere in emergenza alla manovra di intubazione oro tracheale in un tempo probabilmente utile” e che
10 “Nel caso clinico specifico, però, c'erano le condizioni ottimali per un intervento precoce, in quanto l'arresto cardiaco era testimoniato (tempo di no flow = 0), in quanto avvenuto in presenza di medici che avrebbero potuto richiedere un intervento emergente appropriato conoscendone la causa, e in quanto lo stesso evento ipossico era testimoniato e, dal momento dell'inizio dell'evento ipossico sono necessari alcuni minuti prima che il sangue diventi completamente desaturato, minuti utili ai medici presenti per allertare in modo adeguato il servizio di Emergenza per ripristinare la pervietà delle vie aeree”.
Delle conseguenze pregiudizievoli derivate dai fatti esposti risponde solidalmente, in uno alla dott.ssa , la , tenuta a farsi carico sia dell'operato del medico di CP_2 Parte_4
medicina generale con essa convenzionato, sia dell'operato della centrale operativa di emergenza 118, all'epoca facente capo all' di Verona, assorbita dalla prima (v. Parte_5
doc. 14.2 ricorrenti).
Venendo alla liquidazione del quantum, le congiunte hanno innanzitutto rivendicato iure hereditario il risarcimento del danno biologico temporaneo sofferti dal padre e del danno morale da lucida agonia.
Sulla scorta della ricostruzione della vicenda sopra riportata, tuttavia, non v'è luogo al primo, dato che, come affermato dalla Suprema Corte, il danno biologico in questione non è neppure apprezzabile in frazioni di giorni (v. Cass., Sez. 3, Ord. n. 18056 del 05/07/2019), né può riconoscersi il diritto alla liquidazione del secondo, consistente nel pregiudizio subìto dal de cuius in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, posto che un siffatto pregiudizio postula che la vittima sia, per l'appunto, cosciente e consapevole della propria fine nel tempo intercorso tra l'integrazione dell'illecito civile e il decesso, mentre nel caso tutte le circostanze riportate dagli operatori sanitari presenti presso l' e richiamate nella comparsa conclusionale delle CP_6
ricorrenti (il forte rumore, l'avvicinamento al lavandino, la chiara difficoltà a respirare,
11 l'agitazione e la resistenza opposta al ritorno sul lettino) ineriscono alla descrizione degli istanti in cui gli stessi operatori si avvedevano dell'insorgenza della crisi asfittica, attribuita dai
CTU ad una probabile epiglottite, laddove la gestione dell'emergenza, unica fonte di responsabilità delle parti resistenti, si colloca in un tempo successivo, rispetto al quale non v'è prova alcuna di un persistente stato di coscienza del paziente, risultando piuttosto testimoniato, già a distanza di 4 minuti dalla prima richiesta di soccorso, l'arresto cardiaco.
Le ricorrenti hanno poi chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, oltre che iure proprio, per quello subito dalla madre defunta, deceduta 7 anni dopo il padre.
Rispetto a tale ultima posta risarcitoria va precisato che, per quanto oltre si dirà, essa è entrata nel patrimonio della de cuius e rappresenta, perciò, un credito che si è trasmesso alle figlie, sue eredi.
Occorre, poi, ribadire che i capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. delle ricorrenti non sono suscettibili di essere ammessi, in quanto irrilevanti, superflui, perchè volti a dimostrare un normale rapporto di reciproco affetto e solidarietà tra coniugi e tra padre e figlie, ovvero generici (cap. 12, da 14 a 16 e da 19 a 20) o valutativi (sul principio in tema di danno da perdita del rapporto parentale secondo cui si presume iuris tantum il rapporto di vicinanza tra vittima e congiunto superstite e, pertanto, grava sul convenuto l'onere di provare che costoro fossero tra loro indifferenti, per tutte, Cass., Sez. 3,
15/07/2022, n. 22397).
Ciò posto, dall'applicazione del nuovo sistema a punti di cui alle Tabelle del Tribunale di
Milano 2024 sono desumibili i seguenti importi in moneta attuale:
- € 281.592,00 per la moglie superstite (16+16+16+9+15 per i parametri da A a E x 3.911,00);
- € 215.105,00 per la figlia (16+20+9+10 per i parametri A, B, D e E x 3.911,00), Pt_2
- € 222.927,00 per la figlia (16+22+9+10 per i parametri A, B, D e E x 3.911,00). Pt_1
12 In considerazione delle circostanziate allegazioni in ordine alla condivisione dell'attività famigliare di ristorazione, confermate dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni testimoniali in atti (doc. 15, 21.1 e 24 ricorrenti;
sul valore indiziario della dichiarazione scritta del terzo cfr. Cass., Sez. 2, Ord. 23/10/2017, n. 24976), si è ravvisata l'integrazione dei presupposti per la personalizzazione del danno, attesa la maggiore intensità del rapporto, con conseguente riconoscimento per il criterio E) della tabella di 15 punti per la moglie e di 10 punti per ciascuna delle due figlie, come sopra indicato.
Sulle somme predette spettano gli interessi legali calcolati a partire dalla data del verificarsi dell'evento sulle somme previamente devalutate alla medesima data e via via rivalutate di anno in anno (in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT), fino alla data della presente sentenza (v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712). Dal deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produrrà interessi legali fino al pagamento. Il tasso degli interessi è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c., non essendovi alcuna prova, nemmeno evincibile dalle mere asserzioni contenute a pag. 46 del ricorso, che un siffatto saggio sia inadeguato all'effettivo ristoro del danno subito per effetto della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto alla data dell'evento dannoso (Cass. civ., Sez. 3, Ord.,
29/05/2025, n. 14285; Sez. 3, Ord., 18/03/2025, n. 7216).
Le ricorrenti hanno poi agito per la rifusione del danno patrimoniale sofferto dalla sig.ra negli anni in cui è sopravvissuta al coniuge, per il mancato apporto economico di Per_1
questi, senza tuttavia fornire elementi sufficienti per fondare un ragionamento presuntivo in ordine al fatto che il sig. abitualmente elargisse somme di denaro in favore della Per_2
moglie, limitandosi a dedurre che costui al momento del decesso percepiva reddito e che “con tale reddito egli contribuiva al mantenimento della famiglia riservando per se stesso 1/3 di tali importi”, per poi produrre, in uno alle dichiarazioni ai fini fiscali della vittima, la denuncia relativa all'anno d'imposta 2011 della sig.ra da cui si evince che la stessa, Per_1
13 coerentemente con quanto sopra rilevato per la personalizzazione del danno non patrimoniale, avendo sempre prestato l'attività lavorativa di ristorazione, percepiva un proprio reddito, di entità analoga a quello del marito (doc. 21.1 ricorrenti).
A fronte di questo, risultando inverosimile che il marito destinasse alla moglie, pur dotata di reddito, 2/3 delle proprie entrate, per tale voce di danno ogni pretesa va disattesa.
Spetta alle ricorrenti la rifusione delle spese per la redazione dei pareri del dott. e Per_3
dello specialista dott. per il complessivo importo da costoro richiesto di € 4.575,00 Per_4
(doc. 16 e 17 ricorrenti), senza il riconoscimento di rivalutazione, non risultando il pagamento del debito.
Le spese per la CTP dei medesimi professionisti vengono riconosciute nei limiti dell'importo complessivo di € 3.500,00 (€ 2.000,00 + € 1.500,00), considerati gli importi liquidati in favore del Collegio dei CTU e tenuto conto che per i predetti è stata già riconosciuta altra spesa per le perizie stragiudiziali.
Alcun rimborso può essere disposto per obblighi assunti nei confronti di Controparte_9
non risultando documentati né pagamenti, né fatture, evincendosi invece dal
[...]
mandato sottoscritto tra le parti che il compenso non sarebbe stato dovuto ove la mandataria, che in sede stragiudiziale non ha procurato neppure un acconto, non avesse ottenuto alcun risarcimento (doc. 13 ricorrenti).
Spetta, infine, alle ricorrenti il rimborso delle spese di CTU liquidate in sede di ATP, che vengono definitivamente poste a carico solidale delle resistenti.
Va accolta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della società Pt_4 [...]
, palesandosi infondate tutte le eccezioni svolte da tale Controparte_3
Compagnia onde far valere l'inoperatività della garanzia.
Invero, il periodo assicurativo della polizza era compreso tra il 01/01/2016 ed il 31/12/2018, con clausola di estensione retroattiva del periodo di copertura fino al 01/01/2006 (art. 20
14 contratto, doc. 1 resistente) e l'art. 27 delle condizioni di polizza prevede che “(…) sono esclusi
i sinistri che siano denunciati agli Assicuratori dopo 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza di questo contratto (…)”, per cui la denuncia del sinistro operata dall' in data Parte_6
04.02.2019 (doc. 4 resistente), 29 giorni lavorativi dopo la scadenza del contratto, si palesa tempestiva, ciò escludendo sia la decadenza dalla garanzia, sia la ricorrenza in concreto dell'ipotesi di omissione dell'avviso ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Inoltre non ha offerto alcun riscontro del proprio assunto secondo cui, alla data di CP_3
effetto della polizza, all' la richiesta di risarcimento era già nota, nonostante Parte_6
la recisa contestazione della seconda.
In subordine ha invocato i limiti di copertura assicurativa, evidenziando la CP_3
pattuizione di una clausola di € 500.000,00 per sinistro, corrispondente alla quota di Pt_3
rischio che rimane a carico dell' assicurata, e di una franchigia speciale di € Pt_6
500.000,00, “il tutto” con una franchigia aggregata annuale di € 15.000.000,00, costituente l'importo complessivo.
Al riguardo si osserva che, come evidenziato dalla resistente, la franchigia speciale di €
500.000 non incide sulla somma indennizzabile dalla Compagnia, che solo dopo l'integrale indennizzo potrà eventualmente richiedere al contraente il corrispondente importo, in caso di erosione del massimale aggregato stabilito al paragrafo III dell'art.
6.2 della polizza (“Ad integrazione di quanto previsto al punto II che precede, si conviene che la Società effettuerà il pagamento del risarcimento a favore del danneggiato o dei suoi aventi diritto previa detrazione di un importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun sinistro, importo che rimane a carico dell' . Quanto precede fino alla concorrenza dell'importo Pt_6
complessivo massimo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00) per tutti i sinistri di pertinenza della medesima annualità assicurativa (Franchigia aggregata annua) senza riferimento alcuno all'Azienda Assicurata”).
15 A fronte di questo, la domanda di manleva può essere accolta per la somma eccedente la franchigia SIR e, pertanto, va condannata a tenere indenne la convenuta di quanto CP_3
questa sia tenuta a corrispondere alla parte attrice per capitale, accessori e spese di lite e di
CTU con l'applicazione della suddetta franchigia SIR di € 500.000,00.
La domanda di manleva verso formulata dalla dott.ssa , avverso la quale la CP_5 CP_2
Compagnia non ha svolto alcuna eccezione, va accolta.
Non essendovi stata contestazione circa la tempestività delle domande dell'interveniente va respinta la domanda formulata nei confronti dell' , non CP_5 Parte_6
derivando in capo a questa alcun obbligo di manleva dal rapporto di convenzionamento in essere con la dott.ssa . CP_2
Va poi respinta la domanda subordinata, palesandosi infondata la tesi secondo cui la sua polizza dovrebbe intendersi prestata a secondo rischio, in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza di , trattandosi invece di polizze che, pur coprendo il medesimo danno, CP_3
non hanno ad oggetto il medesimo rischio, né il medesimo assicurato.
Stante la domanda proposta in estremo subordine di accertamento della graduazione delle colpe tra i diversi sanitari intervenuti proposta dalla terza intervenuta, in recepimento della valutazione dei CCTTUU, la responsabilità della dott.ssa va accertata nella quota di ¼. CP_2
Nulla può disporsi con riguardo alla richiesta di una limitazione della manleva alla sola quota di responsabilità predetta, posto che, a norma dell'art. 1917 c.c. (“l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi (...) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”), quando l'assicurato è responsabile in solido con altri,
l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità di costui, operante solo ai fini della ripartizione della responsabilità interna tra condebitori solidali, ma si estende a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo.
16 Nulla va liquidato per spese di lite nei rapporti tra la dott.ssa e essendo CP_2 CP_5
quest'ultima intervenuta volontariamente, mentre, nei rapporti tra le altre diverse parti, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. condanna le resistenti in solido al versamento in favore di , a titolo di Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, della somma di € 215.105,00, oltre interessi computati come indicato in motivazione;
2. condanna le resistenti in solido al versamento in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, della somma di € 222.927,00, oltre interessi computati come indicato in motivazione;
3. condanna le resistenti in solido al versamento in favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario, della somma di € 281.592,00, oltre interessi computati come indicato in motivazione;
4. condanna le resistenti in solido al versamento in favore delle ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 4.575,00;
5. condanna le resistenti in solido alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 30.000,00 per compenso e € 568,00 per esborsi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
6. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in sede di ATP, a carico delle resistenti e, per l'effetto, condanna le resistenti in solido a rimborsare alle ricorrenti le spese di CTU versate, nonché le spese di assistenza dei CTP nei limiti di € 3.500,00;
7. condanna la terza chiamata a Controparte_3
17 manlevare e tenere indenne l' di quanto la stessa sarà tenuta a Controparte_1
corrispondere alle ricorrenti in forza dei capi che precedono del presente dispositivo, nella misura eccedente la franchigia SIR concordata di € 500.000,00;
8. condanna a manlevare e tenere indenne la resistente dott.ssa di quanto CP_5 CP_2
la stessa sarà tenuta a corrispondere alle resistenti in forza dei capi che precedono del presente dispositivo;
9. accerta che la quota di responsabilità ascrivibile alla dott.ssa nella causazione CP_2
dell'evento è pari a ¼;
10. condanna la terza chiamata a Controparte_3
rifondere alla resistente 9 le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per Pt_4 CP_1
compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 14 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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