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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/08/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 37 /2025, promosso da:
residente a [...] codice fiscale Parte_1 C.F._1
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 3-2-2025, il signor ha avanzato la domanda di Parte_1 apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di
Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. dottor , che Persona_1 espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Il giudice designato alla trattazione del fascicolo ha fissato l'udienza di comparizione dettando le indicazioni per la formazione del fascicolo.
pagina 1 di 6 All'udienza del 20-3-2025 è comparso il debitore personalmente ed il gestore dottor Persona_1
che hanno confermato quanto dedotto nel ricorso e negli scritti ed hanno insistito
[...] nell'accoglimento della domanda.
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
********************************
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge che ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso e l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del signor Pt_1
[...]
Preliminarmente sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma
2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a Firenze.
Risulta, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor , come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che dalla Parte_1 relazione del gestore “ non ha mai svolto attività imprenditoriale, svolge attività di libero professionista
(dottore commercialista iscritto presso ODCEC Cosenza) e il suo indebitamento deriva principalmente, anche se non esclusivamente, da fidejussioni prestate in favore di istituti di credito per debiti contratti dalla società avente sede in Firenze, Via delle Panche 140/7 e codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_1 dichiarata fallita in data 3/10/2018 dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 180/18, R.F. 166/18 e di cui lo stesso sig. è socio ed amministratore unico” Pt_1
Appare, dunque, evidente che non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, Parte_1 ma solo a liquidazione controllata essendo un professionista che ha svolto il ruolo di amministratore unico di una società e che. Come tale, rientra nella definizione di cui all'art 2 comma 1 lettera c) CCII.
Dalla ricostruzione compiuta dal debitore e confermata dal gestore, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che il signor ha, allo stato, il seguente attivo: Parte_1
- immobile ubicato in Viale Corsica n. 68, nel quale il debitore risiede con la propria famiglia. Tale immobile, attualmente oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 641/2017 RGE pendente presso il pagina 2 di 6 Tribunale di Firenze, con G.E. la Dott.ssa e professionista delegato l'Avv. Simone Pesucci, Per_2
è stato valutato, nella perizia estimativa redatta dall'Arch. in Euro 276.480,00; Persona_3
- Posto auto Via della Valle € 18.450,00;
- 1/6 immobile Piazza Matteotti, Acri (CS) € 1.050,00;
- Immobile Via La Pira, Acri (CS) € 71.000,00;
- Immobile Contr. TA RA, LI (CS) € 92.500,00
Il valore totale stimato degli immobili calcolato dall'OCC sulla base dei valori OMI ammonta a complessivi
€ 459.517,00.
- quota di partecipazione del 33% in con sede in Firenze, Via delle Panche 140/7 e Controparte_1 codice fiscale , società che svolgeva attività di commercio all'ingrosso di orologi e di P.IVA_1 gioielleria (codice ATECO 46.48), dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 2/10/2018 e, quindi dal valore nullo;
- quota di partecipazione del 3% in con sede in Prato, Viale Montegrappa 149 e codice CP_2 fiscale , società che svolge l'attività di servizi contabili, periti e consulenti aziendali P.IVA_2
(codice ATECO 69.20.13), il cui valore è stato indicato nel ricorso in Euro 744,09;
- quota di partecipazione del 33% in Cognatio S.r.l., con sede in Acri (CS), Via Piero Calamandrei 10
e codice fiscale (di cui è anche amministratore unico), società che svolge l'attività P.IVA_3
“nel settore alberghiero e della ristorazione”, il cui valore è stato indicato nel Ricorso in Euro zero in considerazione della sostanziale inattività della società.
- conto corrente IBAN [...]CC1024015253 aperto presso Controparte_3
, con saldo attivo alla data del 31/12/2024 pari ad € 129,30. Il saldo è suscettibile di
[...] variazioni in aumento in considerazione dell'accredito di compensi incassati nell'esercizio dell'attività professionale svolta dal Ricorrente e in diminuzione per effetto dei prelievi e degli addebiti per le spese correnti;
- carta prepagata n. 7243 aperto presso , con saldo di € 282,01 alla Controparte_3 data del 31/12/2024.
A fronte di tale attivo, valutabile complessivamente in € 460.261.59 il ricorrente ha passività per complessivi €1.361.184,80 come emerge chiaramente dalla relazione del dottor che ha Per_1 analizzato le poste e attraverso circolarizzazione ne ha accertato la reale entità.
Il passivo si compone nei seguenti termini:
creditore credito priv. Grado credito chir. Totale
AMCO S.P.A. 352.512,00€ ipot. 1° e 2° 352.512,00€
pagina 3 di 6 133.199,62€ art. 2753 c.c. 133.199,62€ Parte_2
368.081,89€ art. 2778 n. 18-19-20 c.c. 368.081,89€ CP_4
R. 494,12€ Art. 2778 n. 20 c.c. 494,12€ CP_5
8.600,49€ 8.600,49€ Controparte_6
TRIBUNALE DI FIRENZE 947,68€ 947,68€
103.742,00€ 103.742,00€ Controparte_7
27.629,00€ 27.629,00€ Controparte_8
23.859,00€ 23.859,00€ Controparte_9
100.000,00€ 100.000,00€ Controparte_10
) 42.097,00€ 42.097,00€ Controparte_11 CP_10
87,00€ 87,00€ CP_12
199.935,00€ 199.935,00€ Controparte_13 CP_12
TOTALE 854.287,63 € 506.897,17€ 1.361.184,80
Le spese di procedura sono stimate come segue:
- € 23.694,00 (€ 19.421,32 oltre Iva), con riferimento al saldo del compenso previsto per il professionista facente funzione di OCC per la fase fino all'apertura della procedura, già decurtato degli acconti versati fino ad oggi;
- € 29.436,16 (€ 23.200,00, oltre Cap e Iva) quale stima del compenso del nominando liquidatore, avuto riguardo ai parametri previsti dal D.M. 24/9/2014 n. 202. per un totale di € 53.130,16.
Dalle deduzioni svolte nel ricorso ed accertate dall'OCC emerge che il signor Parte_1 ha un'entrata costante come libero professionista di € 250 mensili che appare indispensabile a sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare ( composto da lui da suo figlio e da suo padre che sono dotati di redditi autonomi) e che ammontano ad € 830 mensili come peraltro accertato anche il termini di congruità dal gestore.
Il disavanzo di € 580 che si crea tra entrate e uscite familiari ed il patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile e di valore complessivo inferiore all'entità dei debiti, inducono a ritenere che il ricorrente non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni che, peraltro, sono tutte scadute. pagina 4 di 6 La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza di:
- garanzie rilasciate a favore della società poi dichiarata fallita dal Tribunale di CP_1
Firenze;
- sostegno economico alla società che ha determinato inadempimenti dei propri debiti personali;
- prematura morte della moglie che, come lui, aveva garantito la società;
L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi ed ha domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il Tribunale competente.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di residente a [...] codice fiscale Parte_1
C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore il gestore, dott. Persona_1 con studio in Firenze in Ponte Vecchio 2 ;
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
pagina 5 di 6 ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze, 26-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 37 /2025, promosso da:
residente a [...] codice fiscale Parte_1 C.F._1
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 3-2-2025, il signor ha avanzato la domanda di Parte_1 apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di
Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. dottor , che Persona_1 espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Il giudice designato alla trattazione del fascicolo ha fissato l'udienza di comparizione dettando le indicazioni per la formazione del fascicolo.
pagina 1 di 6 All'udienza del 20-3-2025 è comparso il debitore personalmente ed il gestore dottor Persona_1
che hanno confermato quanto dedotto nel ricorso e negli scritti ed hanno insistito
[...] nell'accoglimento della domanda.
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
********************************
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge che ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso e l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del signor Pt_1
[...]
Preliminarmente sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma
2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a Firenze.
Risulta, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor , come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che dalla Parte_1 relazione del gestore “ non ha mai svolto attività imprenditoriale, svolge attività di libero professionista
(dottore commercialista iscritto presso ODCEC Cosenza) e il suo indebitamento deriva principalmente, anche se non esclusivamente, da fidejussioni prestate in favore di istituti di credito per debiti contratti dalla società avente sede in Firenze, Via delle Panche 140/7 e codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_1 dichiarata fallita in data 3/10/2018 dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 180/18, R.F. 166/18 e di cui lo stesso sig. è socio ed amministratore unico” Pt_1
Appare, dunque, evidente che non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, Parte_1 ma solo a liquidazione controllata essendo un professionista che ha svolto il ruolo di amministratore unico di una società e che. Come tale, rientra nella definizione di cui all'art 2 comma 1 lettera c) CCII.
Dalla ricostruzione compiuta dal debitore e confermata dal gestore, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che il signor ha, allo stato, il seguente attivo: Parte_1
- immobile ubicato in Viale Corsica n. 68, nel quale il debitore risiede con la propria famiglia. Tale immobile, attualmente oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 641/2017 RGE pendente presso il pagina 2 di 6 Tribunale di Firenze, con G.E. la Dott.ssa e professionista delegato l'Avv. Simone Pesucci, Per_2
è stato valutato, nella perizia estimativa redatta dall'Arch. in Euro 276.480,00; Persona_3
- Posto auto Via della Valle € 18.450,00;
- 1/6 immobile Piazza Matteotti, Acri (CS) € 1.050,00;
- Immobile Via La Pira, Acri (CS) € 71.000,00;
- Immobile Contr. TA RA, LI (CS) € 92.500,00
Il valore totale stimato degli immobili calcolato dall'OCC sulla base dei valori OMI ammonta a complessivi
€ 459.517,00.
- quota di partecipazione del 33% in con sede in Firenze, Via delle Panche 140/7 e Controparte_1 codice fiscale , società che svolgeva attività di commercio all'ingrosso di orologi e di P.IVA_1 gioielleria (codice ATECO 46.48), dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 2/10/2018 e, quindi dal valore nullo;
- quota di partecipazione del 3% in con sede in Prato, Viale Montegrappa 149 e codice CP_2 fiscale , società che svolge l'attività di servizi contabili, periti e consulenti aziendali P.IVA_2
(codice ATECO 69.20.13), il cui valore è stato indicato nel ricorso in Euro 744,09;
- quota di partecipazione del 33% in Cognatio S.r.l., con sede in Acri (CS), Via Piero Calamandrei 10
e codice fiscale (di cui è anche amministratore unico), società che svolge l'attività P.IVA_3
“nel settore alberghiero e della ristorazione”, il cui valore è stato indicato nel Ricorso in Euro zero in considerazione della sostanziale inattività della società.
- conto corrente IBAN [...]CC1024015253 aperto presso Controparte_3
, con saldo attivo alla data del 31/12/2024 pari ad € 129,30. Il saldo è suscettibile di
[...] variazioni in aumento in considerazione dell'accredito di compensi incassati nell'esercizio dell'attività professionale svolta dal Ricorrente e in diminuzione per effetto dei prelievi e degli addebiti per le spese correnti;
- carta prepagata n. 7243 aperto presso , con saldo di € 282,01 alla Controparte_3 data del 31/12/2024.
A fronte di tale attivo, valutabile complessivamente in € 460.261.59 il ricorrente ha passività per complessivi €1.361.184,80 come emerge chiaramente dalla relazione del dottor che ha Per_1 analizzato le poste e attraverso circolarizzazione ne ha accertato la reale entità.
Il passivo si compone nei seguenti termini:
creditore credito priv. Grado credito chir. Totale
AMCO S.P.A. 352.512,00€ ipot. 1° e 2° 352.512,00€
pagina 3 di 6 133.199,62€ art. 2753 c.c. 133.199,62€ Parte_2
368.081,89€ art. 2778 n. 18-19-20 c.c. 368.081,89€ CP_4
R. 494,12€ Art. 2778 n. 20 c.c. 494,12€ CP_5
8.600,49€ 8.600,49€ Controparte_6
TRIBUNALE DI FIRENZE 947,68€ 947,68€
103.742,00€ 103.742,00€ Controparte_7
27.629,00€ 27.629,00€ Controparte_8
23.859,00€ 23.859,00€ Controparte_9
100.000,00€ 100.000,00€ Controparte_10
) 42.097,00€ 42.097,00€ Controparte_11 CP_10
87,00€ 87,00€ CP_12
199.935,00€ 199.935,00€ Controparte_13 CP_12
TOTALE 854.287,63 € 506.897,17€ 1.361.184,80
Le spese di procedura sono stimate come segue:
- € 23.694,00 (€ 19.421,32 oltre Iva), con riferimento al saldo del compenso previsto per il professionista facente funzione di OCC per la fase fino all'apertura della procedura, già decurtato degli acconti versati fino ad oggi;
- € 29.436,16 (€ 23.200,00, oltre Cap e Iva) quale stima del compenso del nominando liquidatore, avuto riguardo ai parametri previsti dal D.M. 24/9/2014 n. 202. per un totale di € 53.130,16.
Dalle deduzioni svolte nel ricorso ed accertate dall'OCC emerge che il signor Parte_1 ha un'entrata costante come libero professionista di € 250 mensili che appare indispensabile a sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare ( composto da lui da suo figlio e da suo padre che sono dotati di redditi autonomi) e che ammontano ad € 830 mensili come peraltro accertato anche il termini di congruità dal gestore.
Il disavanzo di € 580 che si crea tra entrate e uscite familiari ed il patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile e di valore complessivo inferiore all'entità dei debiti, inducono a ritenere che il ricorrente non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni che, peraltro, sono tutte scadute. pagina 4 di 6 La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza di:
- garanzie rilasciate a favore della società poi dichiarata fallita dal Tribunale di CP_1
Firenze;
- sostegno economico alla società che ha determinato inadempimenti dei propri debiti personali;
- prematura morte della moglie che, come lui, aveva garantito la società;
L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi ed ha domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il Tribunale competente.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di residente a [...] codice fiscale Parte_1
C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore il gestore, dott. Persona_1 con studio in Firenze in Ponte Vecchio 2 ;
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
pagina 5 di 6 ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze, 26-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 6