Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4207 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 08/07/1975 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 06/10/1976 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Inglima Vincenzo che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/09/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. Il IG. si impegna a trasferire la residenza in altra dimora non appena avrà Parte_1 trovato casa in locazione: sino a quel momento continuerà comunque a vivere presso l'immobile adibito ad attività commerciale (ove è stata ricavata una stanzetta) e sito in Misilmeri alla Via
Nazionale 353;
3. La IG.ra continuerà a vivere presso l'immobile (che erfa coniugale) di Via Padre Puglisi CP_1
n. 14 (immobile di famiglia non gravato da locazione o altro);
4. Nulla disporsi a titolo di mantenimento per la prole oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
5. Disporsi un contributo al mantenimento di euro 50 in capo al IG. ed in favore della IG.ra Pt_1
da versarsi entro il 5 di ogni mese su carta poste-pay che la stessa indicherà prima della CP_1 fissanda udienza;
6. I coniugi si accordano che continueranno comunque a gestire – ognuno con la propria mansione
– l'attività commerciale CI CI srls di Misilmeri con impegno annuale a dividere in parti uguali al 50% gli utili che di anno in anno scaturiranno;
7. Il IG. si impegna altresì ad uscire dalla società alla scadenza del vincolo quinquennale (del Pt_1 progetto io resto al sud) e quindi dall'aprile 2027, cedendo le proprie quote a titolo gratuito alla IG.ra ; CP_1
8. entrambi i ricorrenti prestano in seno alla presente reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio da parte delle Autorità Competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsabilità. I coniugi in ogni caso si impegnano
a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/09/2024, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20/05/1997 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 35 - P. II – serie A - Anno 1997).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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