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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1496 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonello Cani, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonello Cani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Nuxis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/09/2000 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Nuxis, anno 2000, numero 7, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
2. Confermare le condizioni già stabilite in sede di separazione con le modifiche sotto indicate:
Pag. 2 di 3 A. il figlio ha raggiunto la maggiore età e vive attualmente con il padre Per_1 nell'abitazione sita in Narcao, fraz. Rio Murtas, Via Europa 2a.
B. La sig.ra si è trasferita con la figlia minore in Carbonia (SU), Pt_1 Per_2 corso Iglesias n. 28.
C. In merito al mantenimento dei figli:
- il sig. si farà carico delle spese ordinarie del figlio;
CP_1 Per_1
- la sig.ra si farà carico delle spese ordinarie della figlia;
Pt_1 Per_2
- le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori.
D. In merito all'affidamento della figlia minore : Per_2
- viene confermato l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario di massima, da gestirsi con flessibilità in base agli impegni lavorativi:
• fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
• due pomeriggi infrasettimanali da concordare;
• metà delle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
• festività alternate.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1496 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonello Cani, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonello Cani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 09/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Nuxis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/09/2000 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Nuxis, anno 2000, numero 7, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
2. Confermare le condizioni già stabilite in sede di separazione con le modifiche sotto indicate:
Pag. 2 di 3 A. il figlio ha raggiunto la maggiore età e vive attualmente con il padre Per_1 nell'abitazione sita in Narcao, fraz. Rio Murtas, Via Europa 2a.
B. La sig.ra si è trasferita con la figlia minore in Carbonia (SU), Pt_1 Per_2 corso Iglesias n. 28.
C. In merito al mantenimento dei figli:
- il sig. si farà carico delle spese ordinarie del figlio;
CP_1 Per_1
- la sig.ra si farà carico delle spese ordinarie della figlia;
Pt_1 Per_2
- le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori.
D. In merito all'affidamento della figlia minore : Per_2
- viene confermato l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario di massima, da gestirsi con flessibilità in base agli impegni lavorativi:
• fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
• due pomeriggi infrasettimanali da concordare;
• metà delle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
• festività alternate.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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