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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 7/2018
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 10 dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 20 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7/2018 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
Parte_1
, con sede legale in Castelluccio Inferiore (PZ),
[...]
alla Via Roma n.431, P.I. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello
Cozzi ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Latronico (PZ), alla Via Piano Castagno di Agromonte Mileo –
P.I. , rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Donadio ed P.IVA_2
elettivamente domiciliato come in atti
opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 483/2017 – R.G. 1454/2017 emesso in data 16.11.2017 dal
Pag. 2 Tribunale di Lagonegro in favore di per la somma di Controparte_1
€.43.143,08 oltre interessi, spese, accessori e compensi.
A sostegno della domanda sottolineava l'erroneità dei calcoli effettuati dalla società opposta essendo gli stessi sommari, illegittimi ed erronea del presunto credito, il pagamento integrale delle fatture depositate da controparte nel procedimento monitorio a mezzo di assegni e cambiali, oltre che l'inesistenza di prova del credito e con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. eccepiva anche la prescrizione del credito azionato.
Parte opposta contestava tutti i motivi di opposizione e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di €.30.843,08.
Successivamente il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
La società ha agito in giudizio con il deposito del ricorso CP_1
per decreto ingiuntivo nei confronti della società
[...]
di e sul Parte_1 Parte_1 Parte_1 presupposto dell'esistenza di rapporti commerciali tra le parti risalenti sin all'anno 2004 al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo ancora dovuto al 31/12/2017, producendo unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo fatture commerciali e l'estratto autentico del Registro delle fatture di vendita (cfr. l'elenco degli allegati al ricorso per decreto ingiuntivo). Nel corso del giudizio di opposizione ha poi depositato altra documentazione (Scheda contabile aggiornata al 31.12.17; SCHEDE
CONTABILI periodo 1.1.2005 \ 31.12.2017; FATTURE di vendita periodo 1.1.2008 \ 31.12.2017; anni Parte_2
2008 \ 2017 autenticato;
PROSPETTO CONTABILE periodo
Pag. 3 31.01.2005 \ 31.12.2017; LIBRO INVENTARI 2017; copia Partitari
Clienti Libro Inventari anni 2016-2008), specificando (cfr. pagina 4 della comparsa di costituzione), altresì, che “Non è possibile produrre le fatture emesse negli anni 2005-2006-2007 poiché distrutte” e che non vi fosse l'obbligo di conservazione essendo decorsi i dieci anni prescritti dalla legge per l'obbligo di conservazione.
Orbene, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall' inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (ex multis, Cass., n. 2221/1984;
Cass., n. 8336/1990; Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001; Cass., n.
3373/2010).
In definitiva, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo compete al creditore dimostrare l'esistenza del credito fatto valere giusta
Pag. 4 gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova (ex multis, Cass.,
05/08/2011, n. 17050).
Nel caso di specie, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la società opponente non ha contestato di avere intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta ma ha eccepito, tra l'altro, di aver saldato tutto quanto dovuto per i rapporti intercorsi negli anni e a tal fine ha depositato effetti cambiari e copie conformi di assegni bancari emessi tra il 3/1/2015
e il 30/9/2017, tutti documenti non specificamente contestati da parte opposta.
A fronte di tali specifiche produzioni, il creditore opposto non ha fornito piena prova di tutte le obbligazioni richiamate nei rapporti commerciali e di quelle dedotte in giudizio. In particolare, il saldo presuntivamente da avere (€.63.450,37) si fonda, alla data del 31/8/2015, termine dal quale sono state azionate le fatture oggetto del monitorio, anche su fatture che per stessa ammissione di parte opposta non risultano documentate perché distrutte. Ne consegue che non è possibile ricostruire la validità dei conteggi di dare-avere come riassunti nei prospetti e nelle scritture contabili di parte opposta.
Invero, il creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in virtù del ruolo di attore in senso sostanziale da esso rivestito, è tenuto a provare puntualmente il credito vantato tramite l'integrale e continuativa produzione in giudizio della documentazione probatoria relativa al credito, non potendo neppure sottrarsi a tale assolvimento invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservazione oltre i 10 anni (cfr. Trib.
Forlì, 29/04/2021, n. 491).
Inoltre, quanto all'efficacia probatoria della fattura commerciale, la stessa, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo, in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se annotata nei libri obbligatori, non ha alcuna valenza sul piano probatorio, se non indiziaria, circa
Pag. 5 l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, soprattutto se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (ex multis, Cass., 28/05/2019, n. 14473; Cass., n. 299 del 2016).
Nel caso che ci occupa, avendo il debitore ingiunto contestato gli importi e documentalmente provato tutta una serie di pagamenti avvenuti nel corso del periodo cui si riferiscono le fatture azionate (effetti cambiari e assegni), alle stesse, in considerazione delle sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), non può essere attribuita in questa sede efficacia di prova documentale del credito azionato, tutto questo non senza considerare che manca il dato relativo agli importi presuntivamente maturati nel periodo antecedente il
10/9/2015 (data dalla quale vengono azionate le fatture con il monitorio), importi che rappresentano la base per ritenere essere maturato un credito superiore a quello documentato con i pagamenti versati in atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il creditore opposto non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non avendo fornito - a fronte delle contestazioni sollevate dal debitore ingiunto in uno alla produzione documentale di pagamenti effettuati in favore della opposta nel periodo dal 3/1/2015 al 30/9/2017 - la dimostrazione dell'esistenza del credito richiesto con il monitorio.
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo i compensi medi sullo scaglione valore da
€.26.000,00 a €.52.000,00, ridotti del 50%, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, della scarsa complessità della controversia.
PQM
Pag. 6 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 483/2017 – R.G. 1454/2017 emesso in data 16.11.2017 dal Tribunale di Lagonegro in favore di per la somma di €.43.143,08, dichiarandolo nullo e Controparte_1
privo di effetti;
- condanna parte opposta in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento in favore dell'opponente
[...]
delle spese Parte_1 di lite che liquida in €.286,00 per esborsi ed in €.2.906,00, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%,
CNPA e IVA come per legge se dovute con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonello Cozzi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, 20 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G. 7/2018
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 10 dicembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 20 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7/2018 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
Parte_1
, con sede legale in Castelluccio Inferiore (PZ),
[...]
alla Via Roma n.431, P.I. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello
Cozzi ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Latronico (PZ), alla Via Piano Castagno di Agromonte Mileo –
P.I. , rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Donadio ed P.IVA_2
elettivamente domiciliato come in atti
opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 483/2017 – R.G. 1454/2017 emesso in data 16.11.2017 dal
Pag. 2 Tribunale di Lagonegro in favore di per la somma di Controparte_1
€.43.143,08 oltre interessi, spese, accessori e compensi.
A sostegno della domanda sottolineava l'erroneità dei calcoli effettuati dalla società opposta essendo gli stessi sommari, illegittimi ed erronea del presunto credito, il pagamento integrale delle fatture depositate da controparte nel procedimento monitorio a mezzo di assegni e cambiali, oltre che l'inesistenza di prova del credito e con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. eccepiva anche la prescrizione del credito azionato.
Parte opposta contestava tutti i motivi di opposizione e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di €.30.843,08.
Successivamente il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
La società ha agito in giudizio con il deposito del ricorso CP_1
per decreto ingiuntivo nei confronti della società
[...]
di e sul Parte_1 Parte_1 Parte_1 presupposto dell'esistenza di rapporti commerciali tra le parti risalenti sin all'anno 2004 al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo ancora dovuto al 31/12/2017, producendo unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo fatture commerciali e l'estratto autentico del Registro delle fatture di vendita (cfr. l'elenco degli allegati al ricorso per decreto ingiuntivo). Nel corso del giudizio di opposizione ha poi depositato altra documentazione (Scheda contabile aggiornata al 31.12.17; SCHEDE
CONTABILI periodo 1.1.2005 \ 31.12.2017; FATTURE di vendita periodo 1.1.2008 \ 31.12.2017; anni Parte_2
2008 \ 2017 autenticato;
PROSPETTO CONTABILE periodo
Pag. 3 31.01.2005 \ 31.12.2017; LIBRO INVENTARI 2017; copia Partitari
Clienti Libro Inventari anni 2016-2008), specificando (cfr. pagina 4 della comparsa di costituzione), altresì, che “Non è possibile produrre le fatture emesse negli anni 2005-2006-2007 poiché distrutte” e che non vi fosse l'obbligo di conservazione essendo decorsi i dieci anni prescritti dalla legge per l'obbligo di conservazione.
Orbene, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall' inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (ex multis, Cass., n. 2221/1984;
Cass., n. 8336/1990; Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001; Cass., n.
3373/2010).
In definitiva, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo compete al creditore dimostrare l'esistenza del credito fatto valere giusta
Pag. 4 gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova (ex multis, Cass.,
05/08/2011, n. 17050).
Nel caso di specie, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la società opponente non ha contestato di avere intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta ma ha eccepito, tra l'altro, di aver saldato tutto quanto dovuto per i rapporti intercorsi negli anni e a tal fine ha depositato effetti cambiari e copie conformi di assegni bancari emessi tra il 3/1/2015
e il 30/9/2017, tutti documenti non specificamente contestati da parte opposta.
A fronte di tali specifiche produzioni, il creditore opposto non ha fornito piena prova di tutte le obbligazioni richiamate nei rapporti commerciali e di quelle dedotte in giudizio. In particolare, il saldo presuntivamente da avere (€.63.450,37) si fonda, alla data del 31/8/2015, termine dal quale sono state azionate le fatture oggetto del monitorio, anche su fatture che per stessa ammissione di parte opposta non risultano documentate perché distrutte. Ne consegue che non è possibile ricostruire la validità dei conteggi di dare-avere come riassunti nei prospetti e nelle scritture contabili di parte opposta.
Invero, il creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in virtù del ruolo di attore in senso sostanziale da esso rivestito, è tenuto a provare puntualmente il credito vantato tramite l'integrale e continuativa produzione in giudizio della documentazione probatoria relativa al credito, non potendo neppure sottrarsi a tale assolvimento invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservazione oltre i 10 anni (cfr. Trib.
Forlì, 29/04/2021, n. 491).
Inoltre, quanto all'efficacia probatoria della fattura commerciale, la stessa, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo, in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se annotata nei libri obbligatori, non ha alcuna valenza sul piano probatorio, se non indiziaria, circa
Pag. 5 l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, soprattutto se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (ex multis, Cass., 28/05/2019, n. 14473; Cass., n. 299 del 2016).
Nel caso che ci occupa, avendo il debitore ingiunto contestato gli importi e documentalmente provato tutta una serie di pagamenti avvenuti nel corso del periodo cui si riferiscono le fatture azionate (effetti cambiari e assegni), alle stesse, in considerazione delle sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), non può essere attribuita in questa sede efficacia di prova documentale del credito azionato, tutto questo non senza considerare che manca il dato relativo agli importi presuntivamente maturati nel periodo antecedente il
10/9/2015 (data dalla quale vengono azionate le fatture con il monitorio), importi che rappresentano la base per ritenere essere maturato un credito superiore a quello documentato con i pagamenti versati in atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il creditore opposto non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non avendo fornito - a fronte delle contestazioni sollevate dal debitore ingiunto in uno alla produzione documentale di pagamenti effettuati in favore della opposta nel periodo dal 3/1/2015 al 30/9/2017 - la dimostrazione dell'esistenza del credito richiesto con il monitorio.
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo i compensi medi sullo scaglione valore da
€.26.000,00 a €.52.000,00, ridotti del 50%, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, della scarsa complessità della controversia.
PQM
Pag. 6 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 483/2017 – R.G. 1454/2017 emesso in data 16.11.2017 dal Tribunale di Lagonegro in favore di per la somma di €.43.143,08, dichiarandolo nullo e Controparte_1
privo di effetti;
- condanna parte opposta in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento in favore dell'opponente
[...]
delle spese Parte_1 di lite che liquida in €.286,00 per esborsi ed in €.2.906,00, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%,
CNPA e IVA come per legge se dovute con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonello Cozzi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, 20 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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