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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 23 luglio 2025 ed iscritta al n. 1126
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Fermi n. 14
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Diaz n. 9/B
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Giuliana Valagussa del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via F.lli Cairoli n. 60, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito:
pagina 1 di 4 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.08.2016 tra , (C.f. Parte_2
), nato a [...], il [...] e residente in [...] e C.F._2 Parte_1
(C.f. ), nata a [...], l'[...], residente in [...], in
[...] C.F._1
TO (SU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TO (SU) al n.8, parte 2 serie C,
anno 2016 ed oggetto di trascrizione della separazione al Registro Atti di matrimonio dello Stato civile del comune di
GN – parte II serie C al numero n. 1P.- 2S.C anno 2022;
2) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile dei comuni di TO (SU) e GN (LC) di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito;
3) Darsi atto che i coniugi separati avevano già regolato in sede di procedimento di separazione i loro rapporti economici,
con reciproche rinunzie e per l'effetto confermarsi le regolamentazioni stabilite tra e in Parte_2 Parte_1
sede di procedura di separazione, con liberazione reciproca da ogni obbligo economico;
4) Porre ad esclusivo carico del Sig. le spese e le competenze del presente procedimento.” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 23.7.2025 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato il 18.8.2016 in TO (SU);
- dalla loro unione non sono nati figli;
- si sono consensualmente separati con accordo ex L. 162/2014 del 22.1.2022, confermato alla presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile in data 5.3.2022;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
pagina 2 di 4 5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di specie, dal momento della comparizione dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
GN – del 5.3.2022 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
7. - Come da accordo delle parti, le spese di lite del presente procedimento vengono poste a carico integrale di . Parte_2
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato a TO (SU) il 18.8.2016 tra (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2016, parte II, serie C, numero 8);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO (SU) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente a carico di . Parte_2
pagina 3 di 4 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 23 luglio 2025 ed iscritta al n. 1126
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Fermi n. 14
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Diaz n. 9/B
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Giuliana Valagussa del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via F.lli Cairoli n. 60, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 15.9.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Voglia l'Il.mo Tribunale adito:
pagina 1 di 4 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.08.2016 tra , (C.f. Parte_2
), nato a [...], il [...] e residente in [...] e C.F._2 Parte_1
(C.f. ), nata a [...], l'[...], residente in [...], in
[...] C.F._1
TO (SU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TO (SU) al n.8, parte 2 serie C,
anno 2016 ed oggetto di trascrizione della separazione al Registro Atti di matrimonio dello Stato civile del comune di
GN – parte II serie C al numero n. 1P.- 2S.C anno 2022;
2) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile dei comuni di TO (SU) e GN (LC) di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito;
3) Darsi atto che i coniugi separati avevano già regolato in sede di procedimento di separazione i loro rapporti economici,
con reciproche rinunzie e per l'effetto confermarsi le regolamentazioni stabilite tra e in Parte_2 Parte_1
sede di procedura di separazione, con liberazione reciproca da ogni obbligo economico;
4) Porre ad esclusivo carico del Sig. le spese e le competenze del presente procedimento.” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 23.7.2025 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato il 18.8.2016 in TO (SU);
- dalla loro unione non sono nati figli;
- si sono consensualmente separati con accordo ex L. 162/2014 del 22.1.2022, confermato alla presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile in data 5.3.2022;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
pagina 2 di 4 5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di specie, dal momento della comparizione dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
GN – del 5.3.2022 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
7. - Come da accordo delle parti, le spese di lite del presente procedimento vengono poste a carico integrale di . Parte_2
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato a TO (SU) il 18.8.2016 tra (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2016, parte II, serie C, numero 8);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO (SU) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente a carico di . Parte_2
pagina 3 di 4 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 25 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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