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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 927 del ruolo generale delle cause dell'anno 2018 pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], presso lo studio dell'Avv. Francesco Dragone (C.F. , come da mandato in C.F._3
atti;
[...]
[...]
con Parte_3
sede legale in Roma (RM), al Viale America, n°131 (C.F. e Partita IVA P.IVA_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
1 dall'Avv. Silvio Baldassarre, come da procura alle liti in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
[...]
[...]
con sede legale in Siena (SI) in Parte_4
Piazza Salimbeni, n°3 (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_3
p.t.;
E ora , Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Roma (RM), alla Via Giuseppe Grezar, n°14 (C.F. e P. IVA
in persona del legale rappresentante p.t., contumace;
P.IVA_4
-APPELLATA-
All'udienza del 23.02.2022, le parti hanno precisato le conclusioni tramite note di trattazione scritta e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado ha, così, testualmente, ricostruito i fatti di causa: “Con atto di citazione notificato in data 03.12.2015, i sig.ri e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio davanti al Tribunale di EC , con sede Parte_3
in Roma, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t nonché CP_1
Agente della Riscossione della Provincia di EC, in persona del suo rappresentante p.t.,
[...]
proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 059.2015.00117279.25.002, emessa da su richiesta di , Controparte_1 Controparte_3
in relazione al ruolo n. 2015/001935, relativa al pagamento di Euro 758.787,86.
Gli attori premettevano di aver avuto casualmente notizia dell'esistenza della cartella di pagamento in quanto erano responsabili, in solido con verso la Controparte_4 [...]
[..
[...] , in relazione al “recupero agevolazioni L. n. 662/96 Controparte_5
Comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. 118102”.
Sostenevano l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa specificazione degli importi da pagare, posto che si indicava la somma di Euro 725.072,01 quale “importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96” e la ulteriore somma di Euro 33.715,85 a titolo di “compenso”, con l'annotazione che a tali importi dovevano essere aggiunti gli “ulteriori interessi di mora e i maggiori compensi per servizio di riscossione”. Mancava, inoltre, l'esatta determinazione degli interessi.
Allegavano l'illegittimità dell'atto nella parte in cui veniva intimato l'obbligo di pagare, dopo l'affidamento in carico, una somma a titolo di aggio. Affermavano che la norma che prevedeva tale possibilità fosse incostituzionale, sostanziandosi in una sorta di sanzione impropria, posto che l'agente della riscossione era estraneo all'attività di cartellazione e, di conseguenza, l'aggio imposto non era remunerativo di alcuna prestazione, risultando privo di ogni giustificazione causale.
Deducevano l'illegittimità dell'atto sia per omessa allegazione degli atti e dei documenti richiesti dall'art.
7 della L. n. 212/00 sia poiché gli elementi contenuti nella cartella di pagamento erano assolutamente insufficiente per comprendere la fonte dell'obbligazione e l'effettiva entità della stessa.
Asserivano che la cartella di pagamento e la relativa azione di riscossione fossero contra legem. A tal proposito, evidenziavano che la con sede in EC, in data 25.08.2010, aveva stipulato Controparte_4
con la un contratto di finanziamento a medio-lungo termine Parte_4
con ammortamento graduale del capitale di Euro 1.000.000,00, assistito dalla garanzia di
[...]
registrato all'Ufficio territoriale di EC in data 31.08.2010. Per detto Controparte_7
finanziamento, la , abusando della propria posizione dominante, aveva preteso dagli attori CP_8
garanzie personali, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, con l'evidente fine di far ricadere il rischio dell'operazione bancaria esclusivamente su persone estranee alla stessa. La medesima inoltre, aveva Pt_3
chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti degli attori, per la somma di Euro 904,461,61, oltre interessi.
Concludevano chiedendo di annullare e revocare la cartella di pagamento impugnata;
di accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità/inoperatività della garanzia fideiussoria, in relazione al contratto di finanziamento del 25.8.10; di accertare e dichiarare che la Controparte_5
non avesse titolo per agire nei confronti degli attori e, per l'effetto di condannarla al risarcimento
[...]
danni; di condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze professionali.
3 Si costituiva in giudizio , in persona del legale rappresentante p.t, dichiarando di Controparte_1
essere estranea sia a qualsiasi attività posta in essere dall'Ente impositore (MCC) sia al merito della pretesa creditoria.
Eccepiva la tempestività della notifica, posto che la cartella era stata regolarmente notificata, in assenza di destinatario, a mani del sig. qualificatosi come incaricato ed addetto al ritiro. Di Controparte_9
detta consegna era stata data formale comunicazione al destinatario con raccomandata n. 15136023004.
Rilevava l'inammissibilità dell'azione proposta dagli attori poiché riconducibile nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, tardiva in quanto proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c..
Circa il vizio di omessa motivazione della cartella impugnata affermava di effettuare la notifica esclusivamente sulla scorta degli elementi contenuti nel ruolo che viene formato e trasmesso ad essa dall'ente impositore, non potendo, quindi, fornire indicazioni ulteriori. Sottolineava, inoltre, di avere l'obbligo di procedere alla notifica della cartella esattoriale utilizzando i modelli approvati ed imposti direttamente dal i quali contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della Controparte_10
puntuale individuazione delle ragioni della pretesa creditoria.
Specificava che tali modelli fornissero tutti gli elementi utili al fine di permettere la corretta individuazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice e soprattutto delle modalità di quantificazione e calcolo degli interessi. Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 30 DPR 602/73, le modalità di applicazione degli interessi di mora e la misura di tali interessi sono circostanze di immediata
e generale conoscenza e conoscibilità.
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile la domanda in quanto tardiva;
di rigettare la domanda per la parte che attiene all'operato di con condanna alle spese. Controparte_1
All'udienza del 31.03.2016 si costituiva la , la Controparte_5
quale eccepiva che tutte le censure sollevate dagli attori attenessero esclusivamente a vizi formali del procedimento di esecuzione esattoriale e, di conseguenza, riconducibili nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 c.p.c..
Osservava che, con riferimento ai predetti motivi di opposizione, non sussistesse alcuna legittimazione processuale in capo a titolare esclusivamente del potere di formazione del ruolo.
Riteneva che gli opponenti fossero a conoscenza sia delle ragioni che dell'ammontare della pretesa creditoria sottesa alla cartella impugnata, in quanto già indicati nella racc. A/R dell'08.07.2014 loro inviata da
4 per intimare il pagamento in solido della somma di Euro 725.072,021; l'atto esattivo conteneva poi tutti gli elementi normativi previsti dal D.P.R n. 602/73, oltre a tutti quelli indispensabili ai fini dell'agevole identificazione sia dell'ente creditore sia degli importi richiesti.
Con riferimento alla presunta illegittimità della pretesa dell'aggio, sottolineava che il diritto alla sua esazione unitamente alla cartella, fosse stato ritenuto legittimo anche dalla Corte Costituzionale
(ordinanza n.158/13).
Quanto alla presunta nullità della cartella per l'assenza dell'indicazione delle modalità per la determinazione degli interessi, ribadiva che la stessa non fosse indispensabile stante il brevissimo arco di riferimento temporale della loro maturazione;
infatti, la specificazione del procedimento per il conteggio degli interessi era necessaria solo in presenza di un numero elevato di annualità da prendere in considerazione.
Sulla invalidità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, eccepiva che le disposizioni che regolano il
Fondo di Garanzia prevedono la possibilità di acquisire garanzie in favore dell'impresa obbligata principale e che gli attori avrebbero dovuto tempestivamente instaurare apposito rimedio processuale nelle sedi opportune al fine di sollevare eccezioni relative alla validità delle fideiussioni.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e di respingere ogni domanda proposta dagli opponenti nei confronti di di condannare alla restituzione in favore di dell'importo di Euro
725.072,21 ricevuto a titolo di liquidazione della perdita;
di condannare gli opponenti , oltre che alla rifusione in favore di delle spese del giudizio, anche al risarcimento danni o al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio , terza chiamata in causa da Eccepiva Parte_4
che i diritti di surroga acquisiti da nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori non implicassero alcun eventuale obbligo di restituzione/manleva a carico della Banca.
Eccepiva l'improcedibilità del presente giudizio per la violazione del principio del ne bis in idem in ragione della contestuale pendenza del giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. 6140/2013, udienza precisazione conclusioni 12.01.2017) con cui gli attori avevano eccepito la nullità della fideiussione prestata nel finanziamento garantito da
5 Rilevava che nessuna norma vietasse di acquisire fideiussioni a garanzia dei finanziamenti per i quali era stata richiesta l'ammissione al Fondo di Garanzia e che la nella concessione del finanziamento, si Pt_3
fosse comportata seguendo i principi normali di valutazione del rischio del credito.
Concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
di sospenderlo all'esisto di quello precedentemente incardinato;
nel merito, di riconoscere e dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa;
di rigettare la domanda di manleva e di rigettare la domanda attorea con vittoria di spese.
L'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della cartella formulata dall'attrice veniva rigettata con ordinanza del 17.05.2016.
Istruita la causa tramite l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, all'udienza del 01.02.2018, il giudice autorizzava le parti a precisare le conclusioni e riservava la causa in decisione, concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Con sentenza n. 2329/2018 depositata in data 19.6.2018, il Tribunale di EC ha rigettato l'opposizione presentata dagli odierni appellanti, condannandoli al pagamento delle spese processuali.
In particolare, il giudice di prime cure ha:
- riqualificato la domanda proposta, limitatamente ai profili inerenti alla mera irregolarità formale della cartella di pagamento, quale opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola tardiva poiché notificata ben oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.;
- rigettato il motivo di opposizione dedotto dagli odierni appellanti inerente alla presunta contrarietà a legge della iniziativa di riscossione a mezzo cartella esattoriale avviata nei propri confronti quali fideiussori, non avendo quest'ultimi comprovato la fonte normativa che avrebbe vietato a di acquisire ulteriori garanzie CP_8
personali oltre alla garanzia pubblica del Fondo di garanzia;
- qualificato giuridicamente la garanzia sottoscritta dai Sig.ri Proce e Parte_1
come contratto autonomo di garanzia e, contestualmente, rigettato l'exceptio doli dedotta dagli opponenti, in mancanza di prova della condotta abusiva asseritamente posta in essere da a fronte, peraltro, della chiara e legittima assunzione
6 dell'obbligazione di garanzia da parte loro risultante dall'art. 5 del contratto (si veda p. 9 della sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza, notificata il 22.06.2018, gli opponenti proponevano tempestivo appello con atto consegnato per la notifica in data 16.07.2018 ed iscritto a ruolo il
18.07.2018, per i motivi di cui appresso, chiedendo a questa Corte, in riforma integrale della stessa: a) di annullare e revocare la cartella di pagamento n.
059.2015.00117279.25.002, b) accertare e dichiarare l'illegittimità della garanzia fideiussoria gravante sugli appellanti, c) accertare l'assenza di un valido titolo a vantaggio di ad agire nei confronti dei sig. Controparte_11 [...]
e e, per l'effetto, d) condannare detta banca al risarcimento dei danni, e) Pt_1 Pt_2
sospendere l'eventuale esecuzione forzata della sentenza impugnata ed, eventualmente, condannare alla restituzione delle somme eventualmente versate, f) condannare gli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore del difensore antistatario.
In data 15.11.2018 si costituiva la quale Parte_4
concludeva per il rigetto integrale dell'appello e la condanna alle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
In data 23.11.2018 si costituiva la Controparte_12
quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del gravame e, nel merito, rigettarsi integralmente l'appello con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del giudizio.
Essendo stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di prima comparizione e dell'udienza di p.c. del 18.11.2020, la causa, trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo su richiesta in tal senso inoltrata dagli appellanti in data 17.09.2021, in relazione alla prospettazione dell'intervento di una transazione fra le parti. Rimessa sul ruolo per l'udienza del 14.10.2021, acquisita istanza di revoca da parte di - cui si CP_8
associava - fondata sull'allegazione che l'intervenuta transazione non avesse Parte_5
ad oggetto i fatti di causa, dopo lo scambio di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza di p.c. del 22.02.2022, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla controversa - fra le parti - cessazione della materia del contendere in conseguenza della transazione depositata dagli appellanti con le note dell'11.10.2021.
1.1. La Corte ritiene di non poter accedere alla prospettazione di parte appellante, quanto all'efficacia della transazione de qua, ponendo come premessa che la normativa di settore, nel disciplinare l'accesso alla Garanzia del Fondo Pubblico per le piccole e medie imprese
(PMI), disciplinato con decreto legislativo n. 662 del 23 dicembre 1996 ed ulteriormente regolamentato dal Decreto Ministeriale del 23 settembre 2005 - che ha definito le condizioni di ammissibilità e le disposizioni generali per l'amministrazione del Fondo stesso - prevede che, nell'ambito delle operazioni di concessione del finanziamento in favore delle piccole e medie imprese, il Fondo di Garanzia possa coprire sino all'80% del mutuo accordato al beneficiario, restando, la restante quota del 20%, esclusa dalla garanzia pubblica.
1.2. Ebbene, dalla disamina della transazione di cui si è detto – versata in atti - si evince che la stessa non è diretta a spiegare effetto nella presente vicenda giudiziaria, essendo intervenuta fra soggetti non totalmente coincidenti con le parti costituite nel presente procedimento ed inoltre in relazione a procedimenti diversi, già pendenti all'epoca della proposizione del presente procedimento, proprio in relazione alla descritta operatività della garanzia pubblica per i finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese.
1.2.1. Detta transazione, intercorsa fra e , nella qualità Parte_1 Parte_2
di garanti di beneficiaria di un mutuo di € 1.000.000,00 erogatole da Banca Controparte_4
Monte dei Paschi Sine ed assistito, limitatamente alla quota dell'80 %, da garanzia del
Fondo Pubblico di Garanzia attraverso Controparte_11
da una parte, e da quale mandataria di
[...] Controparte_13 CP_14
cessionaria in blocco e pro soluto dei crediti di
[...] Parte_4
dall'altra, ha riguardato il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente in primo grado con il n.6140/2013 R.G. e, in appello, con il n.774/2019 promosso da
[...]
e da quali garanti di ingiunti da Parte_1 Parte_2 Controparte_4 [...]
in relazione al credito da finanziamento di cui si è detto Parte_4
8 (con la precisazione che i predetti garanti sono stati convenuti da con azione revocatoria ordinaria in relazione al medesimo credito, anche in altro separato procedimento n. 4522/2013 R.G, parimenti interessato dalla transazione de qua).
1.2.2. Ebbene, quest'ultima non ha visto la partecipazione delle altre parti citate nel presente giudizio di opposizione a cartella esattoriale, vale a dire, innanzitutto, di
[...]
ed inoltre di E, del Controparte_11 Controparte_1
resto, all'epoca della proposizione del giudizio intentato da nei confronti dei garanti l'escussione della garanzia pubblica non era ancora intervenuta, Controparte_15
essendo la stessa verificatasi nelle more di quella vicenda giudiziaria, con conseguente abbattimento delle originarie pretese restitutorie di (con correlativa revoca del decreto ingiuntivo opposto, come emerge dalla sentenza di primo grado intervenuta in quella diversa vicenda processuale) entro la quota-parte del finanziamento - pari al 20% dello stesso - non assistito dalla garanzia pubblica e che costituisce l'oggetto della dedotta vicenda transattiva. Laddove, nel presente giudizio si fa questione della pretesa di
[...]
di surrogarsi, dopo l'escussione da parte Controparte_11
di nei diritti di quest'ultima nei confronti dei garanti e quanto Parte_1 Pt_2
all'80 % del finanziamento a monte di tutte le descritte vicende giudiziarie.
1.3. La transazione in atti, pertanto, ha definito esclusivamente l'esposizione debitoria non coperta dall'intervento agevolativo del Fondo, quantificata nella transazione stessa nella somma di € 396.993,06, per la quale pendeva innanzi alla Corte d'Appello Civile di EC la causa n°774/2019 R.G., in relazione alla quale solamente la dedotta transazione è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere (essendo stata prevista altresì la correlativa rinuncia agli atti della correlata azione revocatoria), ma restando impregiudicate le pretese azionate nella presente causa.
1.4. Deve pertanto escludersi la prospettata cessazione della materia del contendere fra le parti della presente vicenda processuale, non rinvenendosi in atti acquisizioni idonee a comprovare l'estinzione totale o parziale del credito portato dalla cartella esattoriale impugnata .
2. Ciò posto, passando ad esaminare, nel merito, i motivi d'appello, ritiene la Corte di dover esaminare congiuntamente i due primi motivi d'appello, rubricati, il primo: “rbitraria
9 ed erronea ricostruzione dei fatti. Apodittica interpretazione delle risultanze probatorie. Arbitraria ed erronea applicazione di specifiche disposizioni normative in materia di finanziamenti con garanzia pubblica” e, il secondo: “Arbitraria ed erronea ricostruzione dei fatti. Apodittica interpretazione delle risultanze probatorie. Arbitraria ed erronea applicazione degli artt. 1337, 1338, 1418 c.c. e di specifiche normative bancarie”, in quanto afferiscono, entrambi, la legittimità della prestazione della garanzia personale da parte degli odierni appellanti , con riferimento al finanziamento assistito da garanzia pubblica per cui è causa. Argomentano, gli appellanti, nello sviluppo del primo motivo, che: “La garanzia pretesa dalla , nei confronti dei sigg.ri CP_8 Parte_1
e , disciplinata e prevista dall'art. 5 del predetto contratto di finanziamento,
[...] Parte_2
rappresenta e concretizza un abuso che, per essere contrario a specifiche norme giuridiche, deontologiche ed al precetto di buona fede contrattuale, vizia la relativa previsione/clausola contrattuale, al punto da rendere entrambe invalide, inefficaci e, comunque, inoperative” (p. 9 atto di citazione in appello).
Ribadiscono, gli appellanti, riproducendo le tesi svolte in primo grado, l'illegittimità della riscossione attivata a mezzo cartella di pagamento emessa da dalla Controparte_1
in via di rivalsa, sfruttando le Pt_3 Controparte_11 Controparte_11
fideiussioni illegittimamente carpite dalla banca MPS s.p.a. abusando della loro posizione dominante.
2.1. Secondo gli appellanti, la pretesa di di giovarsi di una garanzia fideiussoria CP_8
“aggiuntiva” e/o “collaterale”, rispetto alla garanzia prestata dal Fondo pubblico, si porrebbe in contrasto con la disciplina delle condizioni di ammissibilità delle operazioni finanziarie ammesse all'intervento del Fondo di Garanzia delineate nel D.M. 23.9.2005 il quale nell'allegato 1 prevede sub.
4.4. che: “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”, ritenendo che la prestazione di una fideiussione personale debba essere inclusa nel novero delle “garanzie reali, assicurative e bancarie” che la disposizione dianzi riportata esclude possano essere prestate per la quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo. Reiterano, gli appellanti, nello sviluppo del secondo motivo d'appello - riproducendo, ancora, tesi avanzate in primo grado -
10 l'attribuzione, a di un “abuso di posizione dominante” Parte_4
consistito nell'aver “carpito” contra legem la fideiussione da loro prestata, nella consapevolezza delle gravi criticità economico-finanziarie che affliggevano Controparte_4
al momento dell'erogazione del finanziamento “…facendo sì che il rischio dell'operazione bancaria ricadesse esclusivamente su persone estranee alla stessa, nonostante la ratio della normativa che disciplina la materia fosse di segno contrario, se è vero, come è vero, che il rischio dovesse gravare sullo stato.”. (p. 12 atto d'appello), così ampliando le deduzioni svolte con il primo motivo d'appello con riferimento alla pretesa violazione, da parte di e di
[...]
, del precetto della buona fede e della correttezza, giacché la violazione CP_16
del divieto di acquisizioni di ulteriori garanzie richiamato nel precedente motivo di gravame, renderebbe la garanzia fideiussoria acquisita dai sig.ri e in Parte_1 Pt_2
quanto “aggiuntiva e/o collaterale” rispetto a quella già concessa dal c.d. “Fondo di garanzia”, abusiva per contrasto con le limitazioni imposte da D.M. 23.9.2005 nell'allegato 1 sub 4.4.
(in precedenza già richiamate).
2.2. Ebbene, passando ad esaminare, congiuntamente e nello specifico, le argomentazioni sviluppate dagli odierni appellanti nei due motivi d'impugnazione sopra esaminati,
s'impone, innanzitutto il rilievo che tali argomentazioni consistono per lo più nella riproposizione delle tesi già avanzate in primo grado e disattese dal primo giudice, in mancanza di una strutturazione logico-argomentativa specificamente diretta, attraverso la formulazione di censure precise e perspicue, ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle statuizioni adottate dal primo giudice, che risultano criticate nel loro complesso, in taluni passaggi solo genericamente (es. “la sbrigativa e per nulla condivisibile motivazione offerta dal giudice a quo (“ non osta certamente il disposto di cui all'allegato 1 del DM. 23.9.2005 n. 19412”) per superare le argomentazioni offerte dagli originari opponenti, convince poco, anzi non convince per nulla”, a p. 9 della sentenza impugnata), in altri, attraverso la mera riproposizione di argomenti già sviluppati in primo grado e, comunque, omettendo l'impugnazione di passaggi motivazionali decisivi, totalmente ignorati.
2.3. Ritiene la Corte di dover qui confermare le valutazioni sulla base delle quali il primo giudice ha rigettato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti con riferimento alla pretesa abusività della richiesta, da parte di quale banca erogatrice del mutuo, di
11 veder prestata una garanzia personale da parte di terzi anche per la quota-parte di mutuo assistita dal Fondo di garanzia pubblico, in quanto non efficacemente confutate dagli appellanti, come emerge dalle considerazioni che seguono, da valere, peraltro, anche come integrazione a supporto delle stesse. Ad avviso della Corte non può, infatti, dubitarsi della validità di una fideiussione personale prestata a presidio di un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese (Legge 1996/662 “Garanzia del
Fondo”). Tale assunto non viene affatto smentito (come erroneamente sostenuto dagli odierni appellanti) dalla normativa vigente in materia e, specificatamente, dal D.M. 23 settembre 2005 allegato 1 sub 4.4 laddove si legge: “sulla quota di finanziamento garantita dal
Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Ed infatti tale disposizione se, da un lato, fa espresso riferimento alle garanzie reali ed a quelle prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla dice circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche. Non sembra, pertanto, che da tale disposizione possano dedursi argomenti interpretativi ostativi ad una valutazione di piena legittimità della garanzia presupposta dalla presente iniziativa processuale. La garanzia di che trattasi, infatti, non appare assimilabile ad alcuna delle categorie specificamente considerate nella previsione richiamata (garanzie reali, assicurative e bancarie). La garanzia ottenuta dalla e nella quale è subentrata in forza del pagamento surrogatorio ha natura di Pt_3
contratto autonomo di garanzia (come accertato dal primo giudice con valutazione non impugnata in appello) e risulta assunta da persone fisiche e non certamente da banche o da assicurazioni. Non si tratta, in particolare, di una garanzia bancaria: la banca ne è la beneficiaria, così come di ogni altra garanzia per operazioni di finanziamento, ma non anche la datrice. D'altronde, potrebbe osservarsi che, ove il limite di che trattasi avesse dovuto essere inteso come esteso ad ogni forma di garanzia, la norma avrebbe adottato una terminologia onnicomprensiva, tale da operare un riferimento alla categoria delle garanzie tout court, senza ricorrere a qualificazioni individualizzanti e specifiche quali, indubbiamente, quelle corrispondenti alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie.
Qualsiasi interpretazione estensiva o analogica del divieto normativo risulterebbe infondata, alla luce della chiarezza con cui la norma regolamentare ha delineato le categorie di garanzie soggette a limitazione. Peraltro, non è dato rinvenire alcun avallo di
12 una tale asserita esclusione nella giurisprudenza della suprema Corte che, invece, non sembra dubitare della validità di una fideiussione personale prestata a presidio di un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese ex l.
662/1996 (si vedano Cass. n.1005/2023; Cass. n. 9657/2024; Cass. n. 15485/2024).
2.4. E' poi il caso di ribadire quanto correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, in mancanza di una specifica confutazione da parte degli appellanti che, al riguardo, si sono limitati a riproporre gli argomenti proposti in primo grado, e, cioè, che il sostegno economico concesso dallo Stato alle piccole e medie imprese tramite la garanzia di restituzione del finanziamento non è affatto a fondo perduto, tant'è che
[...]
, quale gestore delle somme destinate al Fondo di Garanzia, a seguito della Controparte_3
liquidazione, si surroga nei diritti della società finanziatrice, non essendo certamente intento del legislatore, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, far gravare sulle casse dello Stato l'alea delle operazioni soggette all'intervento del Fondo.
2.5. Infine, ad ulteriore riprova della inidoneità dei motivi d'appello in esame ad inficiare le valutazioni impugnate, va sottolineato che gli appellanti nulla hanno osservato in ordine al passaggio della pronuncia di primo grado nel quale si legge: “Va anche ricordato che nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella Legge 33/2015, che, con norma ritenuta di interpretazione autentica e dunque retroattiva (….) ha ampliato la portata applicativa dell'originario art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/98, facendo espresso riferimento alla restituzione anche nei confronti dei “terzi prestatori di garanzie”, consentendo il recupero mediante iscrizione a ruolo “del predetto credito”, ovvero anche delle somme dovute dai garanti, legittimando in altri termini il recupero mediante iscrizione a ruolo delle somme liquidate a titolo di perdite del Fondo di garanzia e dovute sia dal beneficiario finale che, se del caso, dai terzi prestatori di garanzia”.
Trattandosi, a ben vedere, di uno snodo motivazionale idoneo a fondare anche autonomamente il rigetto dei motivi in esame.
3. Parimenti infondato è il terzo motivo d'appello, rubricato: “Arbitraria ed erronea ricostruzione dei fatti. Apodittica interpretazione delle risultanze probatorie in ordine all'exceptio doli” con riferimento alla questione dell'assolvimento di pretesi obblighi informativi “in ordine alla situazione economica e finanziaria della gravanti sulla creditrice garantita Controparte_4
13 ( in sede di costituzione della garanzia da parte di e, Parte_1
soprattutto di nei confronti degli stessi (si veda a p. 21 dell'atto di appello). Parte_2
3.1. Gli appellanti lamentano che il giudice a quo abbia negato la sussistenza di un comportamento doloso da parte della mediante argomentazioni “a dir poco, Pt_3
disarmanti, apodittiche e grossolane”, specie nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni dei testi e fossero irrilevanti ai fini della dimostrazione del dolo della banca, Tes_1 Tes_2
nonostante avessero precisato che in occasione della sottoscrizione del contratto di garanzia non venne fornita alcuna informazione agli odierni appellanti circa la situazione economica e finanziaria della Controparte_17
. Parimenti errata sarebbe l'argomentazione secondo cui la Sig.ra ex presidente
[...] Pt_2
della società finanziata sino al 2005 e coniuge del amministratore della Persona_1
società finanziaria, ben poteva essere al corrente delle informazioni relative alla suddetta società, poiché i sig.ri e sono separati dal 2011 (di fatto, dal 2009) ed Parte_1 Pt_2
è intercorso un lasso temporale notevole tra l'abbandono della carica di presidente e la sottoscrizione della garanzia.
3.2. Premesso che dalla lettura degli atti del primo grado di giudizio emerge che la proposta
“exceptio doli” (richiamata nella rubrica del motivo di cui si tratta) non risulta affatto essere stata ivi ancorata al profilo dell'inadempimento degli obblighi informativi di cui si è detto, bensì, solo, al diverso profilo dell'imposizione, da parte di Controparte_3
- attraverso il prospettato abuso di posizione dominante, di una
[...]
fideiussione ai danni degli odierni appellanti, a garanzia di un credito che, a loro dire, poteva essere assistito solo dalla garanzia del Fondo, ma in mancanza di eccezioni al riguardo sollevate dalle parti interessate nei due gradi di giudizio, si osserva che i garanti- appellanti, in realtà non possono fondatamente dolersi del fatto che il Tribunale abbia escluso la sussistenza della prova dell'inadempimento dei presunti obblighi informativi che, a loro dire, graverebbero sulla creditrice favorita dalla prestazione della loro garanzia, nei confronti degli assuntori di tale garanzia, quanto alla effettiva conoscenza, da parte di questi ultimi, delle condizioni economiche critiche del garantito all'epoca dell'assunzione della garanzia da parte loro. E ciò perché, in realtà, tali obblighi di attivazione informativa non possono ritenersi neanche astrattamente configurabili in capo alla creditrice
14 interessata alla prestazione della garanzia, pertinendo indubbiamente alla sfera della autonoma e consapevole attivazione della propria libertà contrattuale la decisione di un soggetto di costituire una garanzia personale a favore di terzi, previa responsabile acquisizione, in autonomia, di ogni utile informazione idonea ad incidere sulle valutazioni di opportunità in ordine ad una tale libera attivazione. Ancora, va aggiunto, ad abundantiam, che, vertendosi in ipotesi di contratto autonomo di garanzia, sulla base di consolidati principi giurisprudenziali, deve escludersi, in ogni caso, anche l'applicazione dell'art. 1956
c.c. (che prevede la liberazione del fideiussore per obbligazione futura, nel caso in cui il creditore abbia fatto credito al terzo pur conoscendo l'aggravamento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo, in mancanza di speciale autorizzazione del fideiussore), dato che lo schema contrattuale del contratto autonomo di garanzia non prevede l'assunzione di obbligazioni future.
4. Nel quarto motivo, rubricato “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, gli appellanti lamentano infine l'omessa valutazione della novità della questione ai fini della liquidazione delle spese,
l'ingiusta condanna al pagamento delle spese a favore della nonostante CP_8
quest'ultima fosse stata chiamata a giudizio da nonché l'esosa Parte_5
quantificazione delle spese processuali, di € 16.500,00 oltre Cap, IVA e rimborso forfettario del 15% come per legge, che esprime un carattere ingiustamente punitivo della sentenza appellata.
4.1. Il motivo è infondato quanto alla pretesa di veder riformata la sentenza di primo grado con la previsione di una compensazione integrale delle spese di lite nel doppio grado di giudizio nel rapporto fra i garanti opponenti e le parti dagli stessi citate in giudizio in primo grado, in quanto, essendo gli odierni appellanti risultati totalmente soccombenti in esito alla lite, non si ravvisano i presupposti che, a norma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, consentono la compensazione integrale o parziale fra le parti delle spese di lite.
4.2. Ma il motivo in esame è infondato anche quanto alla pretesa degli appellanti di essere tenuti indenni dalla condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
, chiamata in causa dalla convenuta , Parte_4 Controparte_16
dovendosi ritenere che la chiamata in causa di da parte della Controparte_18
[.. – per essere tenuta indenne da eventuali condanne - fosse giustificata dalla prospettata - dagli appellanti - condotta abusiva di Parte_4
per avere abusivamente preteso da la costituzione di quelle garanzie Controparte_4
personali asseritamente contra legem presupposte dalla emissione della cartella di pagamento opposta.
4.3. Infondate risultano infine le doglianze degli appellanti con riferimento agli importi liquidati con le statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali emesse a loro carico e che vanno ritenuti congrui in relazione allo scaglione per valore di riferimento (la cartella di pagamento opposta è stata emessa per € 758.787,86).
5. Gli appellanti totalmente soccombenti vanno condannati altresì in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli appellati nella presente fase nella liquidazione di cui al dispositivo.
6. Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti degli appellanti soccombenti dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e in solido alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2
di lite sostenute nella presente fase dagli appellati, che liquida, in favore di ciascuno di essi in complessivi € 10.700,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
- dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti degli appellanti soccombenti dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002.
Così deciso in EC, il 22.05.2025
Il cons. est. Il presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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