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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/01/2024, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente relatore dott. Maura Caterina Barberis Consigliere dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1368/2022 promossa da
ora Parte_1 Parte_2
(C.F. e P.I. ) in persona del socio accomandatario signor , con
[...] P.IVA_1 Parte_1
sede legale in Milano, Via Zanella n. 41, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Buscaino
(C.F. ) e ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 Parte_3 C.F._2
domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Freguglia 2, domicilio digitale
Email_1 Email_2
- APPELLANTE -
Contro
(CF. , residente in [...], CP C.F._3
, in proprio e nella qualità di titolare dell' Controparte_2 IZ
(P.I.V.A. con sede in ZI AN CO (MI),
[...] P.IVA_2 CP_2
[...]
- APPELLATO CONTUMACE -
pagina 1 di 12 Avente ad oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 4931/2022 del 22 novembre 2021 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 165/2016 della
Corte d'Appello di Milano, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
Sulle seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“voglia la Corte d'Appello Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie necessarie e conseguenziali, giudicare secondo il principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n.4931 del 22 novembre 2021, depositata il 15 febbraio
2022, e pertanto: nel merito:
a) accertare e dichiarare l'inesistenza tra la società (ora Controparte_3
e la società semplice Controparte_4 Parte_1 IZ
, nella persona del suo socio , e comunque l'inesistenza tra la
[...] CP
società stessa e il signor di un contratto di affitto o di qualunque altro CP
contratto con riferimento ai terreni siti in ZI AN CO censiti al N.C.T. al foglio
18 mappali 45, 46 e 263 di proprietà della ricorrente;
b) accertare e dichiarare che l'eventuale contratto di comodato ovvero l'eventuale diverso contratto che dovesse emergere esistente tra le parti, è scaduto il 16 luglio 2005, ovvero alla diversa data che verrà ritenuta di giustizia;
c) accertare e dichiarare che i beni di cui alla lettera a) delle presenti conclusioni sono occupati “sine titulo” dalla resistente società semplice “ IZ
” e comunque dal signor , a far data dal 16 luglio 2005, ovvero
[...] CP
dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia;
d) respingere la domanda di usucapione proposta in primo grado dai convenuti, autorizzando e ingiungendo al Conservatore la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado;
e) condannare la società semplice ” in persona del suo IZ
legale rappresentante pro-tempore, nonché il signor all'immediato CP
rilascio, ovvero alla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, dei fondi censiti al
N.C.T. del Comune di ZI AN CO ai mappali 45 (ha 1.37.95), 46 (ha 2.25.10)
pagina 2 di 12 e 263 (0.01.20) del foglio 18, e di cui sopra, come di fatto occupati e goduti, liberi da ogni peso e/o manufatto;
f) condannare la società semplice ” in persona del suo IZ
legale rappresentante pro-tempore, nonché il signor al risarcimento dei CP
danni nei confronti della società ricorrente per il ritardo nel rilascio dei fondi, e quindi a far data dal 16 luglio 2005, ovvero a far data dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, danno da liquidarsi in separato giudizio;
per effetto dell'ord. Cass. N. 4931/2022
g) condannare i medesimi alla restituzione a favore di parte attrice in riassunzione della complessiva somma di € 40.238,20 a titolo di rimborso delle spese legali e delle imposte di registro pagate da in esecuzione delle due sentenze di merito, oltre interessi CP_3
legali al decorrere dalle date dei singoli versamenti fino all'effettivo saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi della causa di merito, del giudizio di legittimità e della presente fase di riassunzione (oltre magg. 15% spese generali e accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (ora, essendo deceduto nel corso del Parte_4 Parte_1
giudizio di legittimità, , a seguito di declaratoria di Parte_5
incompetenza della sezione agraria del Tribunale di Pavia sul ricorso presentato in data
13/4/2006, conveniva in riassunzione, davanti allo stesso Tribunale, la società semplice
(d'ora innanzi per brevità anche solo “ ) e il suo IZ Org_1
socio amministratore e, premesso di essere proprietaria di alcuni terreni siti nel CP
Comune di Zibildo AN CO censiti al NCT, Foglio 18 mappali 43, 46 e 263, occupati sin dal 1988 dalla convenuta, chiedeva di accertare l'inesistenza di un contratto di affittanza agraria o l'intervenuta scadenza in data 16/7/2005 dell'eventuale contratto di comodato, nonché di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dei ridetti beni e, per l'effetto, condannare la convenuta all'immediato rilascio e al risarcimento dei danni, oltre alla refusione delle spese di lite.
2. L'azienda e il sig. si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle Org_1 CP
domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto pagina 3 di 12 usucapione dei beni immobili oggetto di causa, per effetto di possesso esercitato ininterrottamente sin dal 1978.
3. All'esito di istruttoria nel corso della quale erano prodotti documenti e assunte prove orali, il Tribunale, con sentenza n. 118/2011 depositata il 18/2/2011, rigettava le domande attoree e dichiarava l'intervenuta usucapione dei terreni oggetto di lite da parte di CP
. Il Tribunale osservava che non era stata raggiunta la prova dell'esistenza di un vincolo
[...]
contrattuale tra le parti e che, per contro, parte convenuta aveva provato il possesso ultraventennale idoneo ad usucapionem. Dall'istruttoria testimoniale era emerso che dal 1978 parte convenuta aveva esercitato, per oltre un ventennio, il possesso pacifico ed incontrastato dei fondi;
nel corso del 1985 la famiglia aveva proceduto al livellamento dei terreni e CP
alla realizzazione dei canali di scolo. Per contro, “gli atti utili ad interrompere il decorso del termine ad usucapionem si erano verificati oltre il ventennio. L'usucapione, concludeva il
Tribunale, era maturata in favore di “che (aveva) unito il proprio possesso a CP quello dei membri della famiglia”.
4. La Corte d'Appello di Milano, alla quale proponeva appello, con sentenza n. CP_3
165/2016, confermava la sentenza impugnata osservando che l' e Org_1 CP
avevano esercitato sui beni immobili oggetto di causa un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, provvedendo alla realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione, nonché al livellamento dei ridetti terreni. Riteneva, pertanto, sussistenti sia l'elemento oggettivo del possesso ultraventennale sia quello soggettivo consistente nell'animus sibi habendi, essendo a tal fine sufficiente che il potere di fatto venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri.
5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione affidato a quattro CP_3
motivi di censura con i quali lamentava a) violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. in relazione all'art. 369 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte d'appello ritenuto sufficiente, ai fini della prova del possesso ad usucapionem, la mera coltivazione dei terreni e la loro gestione;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1146 c.c.; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.; d) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
6. Si costituiva con controricorso l' in persona del legale rappresentante Org_1
resistendo alle doglianze del ricorrente. CP
pagina 4 di 12 7. La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4931/2022 depositata il 15/2/2022, accoglieva il primo motivo di ricorso e, ritenuti assorbiti i rimanenti, annullava la sentenza impugnata rimettendo le parti davanti a questa Corte di Appello in diversa composizione. La S.C. osservava che la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la coltivazione del terreno e la realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione fossero atti idonei ad integrare il possesso ad usucapionem senza accertare se fossero accompagnati da un atto di interversione del possesso.
8. ha tempestivamente riassunto il giudizio con atto di citazione notificato il CP_3
28/4/2022 a e a chiedendo CP IZ
l'accertamento che i convenuti non avevano alcun titolo per detenere gli immobili, il rigetto della domanda di usucapione dagli stessi proposta in via riconvenzionale e la loro condanna al rilascio dei beni e alla restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze annullate a titolo di rimborso delle spese processuali.
9. Nella contumacia dei convenuti, la causa, trattenuta in decisione all'udienza del
20/6/2023 e rimessa in trattazione per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata nuovamente trattenuta in decisione immediata all'udienza del 21/11/2023 con rinuncia, da parte attrice, a termini per il deposito di ulteriori scritti difensivi.
§§§§§§
9. La C.S., con l'ordinanza che ha disposto il rinvio, ha affermato: che “è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. Ha quindi osservato che “l'utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile,
l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. Ha precisato che “l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui,
pagina 5 di 12 e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”. Del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa”.
9.1 La corte di merito, secondo il S.C., aveva invece erroneamente ritenuto che la coltivazione del terreno e la realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione fossero atti idonei ad integrare il possesso ad usucapionem senza accertare se fossero accompagnati da un atto di interversione del possesso. La Corte di legittimità ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa a questa Corte per una nuova valutazione enunciando il principio di diritto secondo cui “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, al coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, ni modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare li potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro li possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso".
****
10. Va premesso che il collegio non dispone del fascicolo di parte convenuta - rimasta contumace - né del fascicolo d'ufficio di primo grado, del quale la cancelleria del Tribunale di
Pavia ha attestato l'irreperibilità nonostante vari (e vani) tentativi di ricerca (v. attestazione
3/10/2023). È stato possibile acquisire, all'esito del tentativo di ricostruzione del fascicolo d'ufficio, solo le copie dei verbali delle udienze del giudizio di primo grado (contenenti le deposizioni testimoniali) prodotte da parte attrice. La causa deve essere decisa, pertanto, sulla pagina 6 di 12 base di quanto emerge dalle deposizioni rese dai testimoni esaminati nel giudizio di primo grado e dei documenti contenuti nel fascicolo di parte attrice.
11. Ciò premesso, questa Corte, che quale giudice di rinvio ha l'obbligo di “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito” dalla S.C. con il provvedimento che ha disposto il rinvio, non può che rilevare come dagli atti non emerga il compimento, da parte degli odierni convenuti in riassunzione e IZ CP
, di attività diverse dalla mera coltivazione dei terreni e di sfruttamento agricolo, nelle
[...]
quali rientrano le attività consistenti la realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione, nonché dal livellamento dei terreni;
attività erroneamente ritenute sufficienti, ai fini della prova dell'usucapione, con la sentenza annullata dalla Corte di legittimità.
12. Le dichiarazioni rese dai testimoni (fratello del convenuto), Testimone_1 Tes_2
e sono univoche nel descrivere l'attività di coltivazione e
[...] Testimone_3 Tes_4
sistemazione dei fondi da parte di (e prima ancora, secondo quanto riferito dal CP
Testi teste dal padre dell'odierno convenuto) a partire quanto meno dal 1978 (data nella quale, secondo le allegazioni di parte convenuta, è iniziato il possesso: cfr. p. 2 della comparsa di costituzione e risposta datata 14/9/2006 la cui copia è contenuta nel fascicolo di parte attrice e i capitoli di prova ivi articolati), ma dalle stesse non emerge alcun atto che possa essere qualificato come atto di interversione del possesso.
12.1 È pacifico, in altri termini, come riconosciuto dalla stessa parte attrice, che le aree di sua proprietà “già negli anni '70 erano coltivate o comunque utilizzate dalla famiglia e CP
da altro gruppo familiare per il taglio di erba e/o per la coltivazione”, ma non vi è alcun elemento, per contro, significativo di una sopravvenuta interversione nel possesso, né, comunque, di alcun elemento idoneo a far ritenere che detta attività sia stata sorretta dall'animus possidendi richiesto ai fini dell'usucapione.
12.2 Non può farsi a meno di rilevare, del resto, che ha prodotto documenti che CP_3
evidenziano che, nel periodo in cui parte convenuta ha avuto la detenzione dei terreni, la proprietaria ha ripetutamente compiuto atti di esercizio delle potestà dominicali. Risulta, in particolare, che la società attrice - che, come riferito dal teste , aveva intenzione Testimone_6
di lottizzare i terreni - nel marzo 1977 chiese al l'inserimento dei fondi di cui è causa CP_5
nel Piano Regolatore del Comune di ZI AN CO, con destinazione a insediamenti produttivi e villette (doc. 16 fascicolo causa 1170/06 e doc. 1 giudizio primo grado); nel pagina 7 di 12 novembre 1979 chiese nuovamente al medesimo Comune l'attribuzione di destinazione urbana dei fondi nel Piano Regolatore (doc. 17 fascicolo causa 1170/06 e doc. 1 giudizio primo grado); il 14 aprile 1987 rispose a una comunicazione del Comune di ZI AN CO chiedendo di inserire i fondi nel redigendo PRG in variante, con destinazione a insediamenti produttivi e villette (docc. 12 e 18 fascicolo causa 1170/06); il 15/3/1999 chiese al Comune il cambio di destinazione dei terreni. Successivamente, nell'atto notarile con cui nel 2004 si ricostituì la pluralità dei soci della società, si diede conto della proprietà dei beni di cui è causa. Non risulta contestato, poi, l'assunto di parte attrice secondo cui le imposte relative ai terreni in questione sono sempre state versate dalla società . CP_3
12.3 In ultima analisi, a fronte dell'esercizio, da parte della proprietaria, di facoltà dominicali, la convenuta non ha (allegato e) provato elementi idonei a dimostrare l'esteriorizzazione del possesso, e cioè un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ma solo il mero godimento dei beni consistente in un'attività materiale compatibile con l'altrui diritto. D'altro canto, il rifiuto opposto da CP
alle richieste di restituzione avanzate da si collocano, secondo quanto riferito dal teste Pt_1
nel 2004: pertanto, anche a voler considerare tale rifiuto come Testimone_7
manifestazione esteriore della volontà di esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio, non ricorrono comunque i presupposti per l'usucapione.
12.4 Rigettata, per le ragioni che precedono, la domanda di usucapione, va osservato, quanto alla richiesta di “cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado”, per un verso, che non vi è prova dell'avvenuta trascrizione e, per altro verso, che il rimedio alla trascrizione di una sentenza di usucapione non definitiva è costituito non già dalla cancellazione della trascrizione della sentenza (non prevista da alcuna norma), ma dall'annotazione della sentenza di riforma a cura della parte interessata.
13. La domanda di rilascio dei terreni proposta dall'attrice è fondata.
13.1 In proposito va innanzitutto rilevato che ha provato di essere Controparte_3
proprietaria dei terreni di cui al foglio 18, mappali 45, 46 e 263 mediante produzione in giudizio del rogito a ministero notaio 30/5/1962 (doc. n. 5) con il quale , Per_1 Parte_2
nella qualità di legale rappresentante della acquistò da Parte_5 [...]
in ragione di 2/4 (unitamente a nello e in ragione di ¼ CP_6 Pt_6 Controparte_7
ciascuno) il podere agricolo denominato “Cascina AN CO” comprendente, tra gli altri, gli pagina 8 di 12 immobili censiti al catasto con i mappali 98 e 100 che, come può evincersi dalla planimetria allegata e dalla visura storica catastale, corrispondono ai terreni ora censiti al fg. 18 mapp. 45
46 e 263 (il mapp. 263 deriva dal frazionamento n. 1085 del 15/9/1987). Dalla successiva scrittura privata autenticata 14/12/1970 (doc. n. 7) e dall'atto atto di divisione 23/2/1972 a ministero notaio (doc. n. 8) risulta, poi, che le quote di e furono Per_1 Pt_6 CP_7
acquisite dalla Controparte_3
13.2 Va poi osservato che non vi è prova di un titolo che legittimi, in capo a la CP
detenzione dei terreni, consentita e tollerata dalla società proprietaria (il teste ha Testimone_8 riferito che la sig.ra , autorizzò a tagliare l'erba; il teste , geometra Pt_1 CP Testimone_6
che svolse attività per conto della e di altri proprietari per realizzare la lottizzazione CP_3
progettata sui terreni in questione, ha precisato che, quanto iniziò la lottizzazione, nel 1964, tutti i terreni erano coltivati in parte da e in parte da tali e che “l'accordo tra la CP Per_2
sig.ra e i coltivatori era che man mano che si vendevano i terreni loro si ritiravano e nel Pt_1
frattempo era loro consentito di tagliare l'erba”) successivamente al 16/7/2005, data in cui la società attrice intimò la riconsegna. In altre parole, essendo il rapporto riconducibile a un comodato precario, il titolo che legittimava la detenzione ha perso efficacia il 16/7/2005 a seguito della richiesta di restituzione da parte della comodante.
14. Consegue a quanto esposto che parte convenuta deve essere condannata al rilascio dei beni immobili oggetto di causa e che va altresì accolta la domanda di condanna generica della convenuta al risarcimento dei danni per il ritardato rilascio, danni da liquidarsi in separato giudizio. Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., infatti, non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (cfr., da ultimo, Cass. n. 8729/2023). Nella fattispecie l'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo o di trarne frutti integra una condizione potenzialmente dannosa che giustifica l'accoglimento della domanda (Cass. n. 3365/2022).
15. Per quanto concerne le domande di restituzione, va osservato che, ai sensi dell'art. 389
c.p.c., la parte vittoriosa in cassazione può chiedere nel giudizio di rinvio (oppure in autonomo giudizio) la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata e della sentenza di primo grado confermata dalla sentenza cassata, allegando e provando il pagamento.
Nel caso in esame, l'attrice non ha in alcun modo provato di avere pagato le somme oggetto pagina 9 di 12 delle statuizioni di condanna alla rifusione delle spese processuali contenute nelle sentenze di primo grado e di appello;
né, essendo la convenuta rimasta contumace, la prova dei pagamenti può ricavarsi dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
16. Con riferimento, invece, alla richiesta di rimborso dell'imposta di registro, deve rilevarsi che l'imposta di registrazione della sentenza, che è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia, trova causa immediata nella controversia, e deve pertanto essere regolata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Va precisato, peraltro, che nel caso in cui sia stato giudizialmente pronunciato l'acquisto della proprietà di un bene immobile, come avviene nel caso della sentenza dichiarativa dell'usucapione, l'imposta di registro afferente al trasferimento grava esclusivamente sulla parte in favore della quale l'acquisto è stato pronunciato, atteso che si è in presenza di un'obbligazione tributaria assunta nell'esclusivo interesse di chi ha conseguito il diritto dominicale (che, pertanto, non potrebbe agire in regresso nei riguardi delle altre parti, condebitrici solidali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: cfr. Cass. 11 gennaio 2017, n. 473; Cass. ord. 28 gennaio 2020, n. 1932).
17. Nel caso in esame, l'attrice in riassunzione ha prodotto in giudizio le note dell'
[...]
riguardanti il calcolo dell'imposta di registro dovuta per le sentenze di primo CP_8
grado (€ 22.903,00 di cui 19.081 per trasferimento della proprietà, 2.544,00 per imposta ipotecaria e € 1.272,00 per imposta catastale, oltre € 6,00 per altri diritti) e appello (€ 200,00 per imposta di registro). La Corte, pur non essendo dimostrato l'avvenuto pagamento dell'imposta, deve comunque provvedere, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sulle spese di tutti i gradi, ivi comprese le spese di registrazione delle sentenze (con esclusione della sentenza di cassazione, esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 73, comma 2-bis d.p.r.
115/2002); spese che, come si preciserà in seguito, devono essere integralmente poste a carico del convenuto soccombente, con conseguente obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato all'erario dalla controparte in forza dell'obbligo solidale. Non può farsi a meno di rilevare, per completezza di motivazione, che in ogni caso la riforma della sentenza che ha accertato il trasferimento immobiliare fa venire meno il presupposto delle imposte allo stesso collegate (di registro, ipotecaria e catastale) e integra titolo per l'esercizio dei diritti al rimborso nei confronti dell'ente impositore (Cass. n. 29293/2017).
18. Le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio devono essere poste a carico di parte convenuta in applicazione del criterio della soccombenza. La liquidazione è operata, per i gradi pagina 10 di 12 di merito, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 dovendo trovare applicazione l'insegnamento del S.C. secondo cui “in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito…, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (Cass. n. 23873/2021 e precedenti ivi citati in motivazione).
P.Q.M.
La Corte decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna la società semplice ” in persona del suo IZ
legale rappresentante pro-tempore, nonché il signor al rilascio, in CP
favore della (già Parte_5 Parte_4
, dei fondi oggetto di causa censiti al N.C.T. del Comune di ZI AN CO
[...]
al foglio 18, mappali 45, 46 e 263;
b) condanna i convenuti al risarcimento del danno per il ritardato rilascio dei fondi oggetto di causa nel periodo successivo al 16/7/2005, da liquidarsi in separato giudizio;
c) rigetta la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da e CP
”; IZ
d) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attrice le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio che liquida:
- per il giudizio di primo grado, in € 80,00 per esborsi, € 7.250,00 onorari, oltre rimborso delle spese forfettarie, iva e cpa nonché delle spese di registrazione della sentenza;
- per il giudizio di appello, in € 450,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese forfettarie, iva cpa e spese di registrazione della sentenza;
- per il giudizio di cassazione in € 1.083,93 per esborsi e € 6.585,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese forfettarie, iva e c.p.a.;
pagina 11 di 12 - per il giudizio di rinvio in € 863,98 per esborsi e € 8.170,00 per compensi professionali,
oltre rimborso spese forfettarie, iva e c.pa. e delle spese di registrazione della sentenza.
Milano, 4 dicembre 2023
Il presidente est.
Roberto Aponte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente relatore dott. Maura Caterina Barberis Consigliere dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1368/2022 promossa da
ora Parte_1 Parte_2
(C.F. e P.I. ) in persona del socio accomandatario signor , con
[...] P.IVA_1 Parte_1
sede legale in Milano, Via Zanella n. 41, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Buscaino
(C.F. ) e ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 Parte_3 C.F._2
domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Freguglia 2, domicilio digitale
Email_1 Email_2
- APPELLANTE -
Contro
(CF. , residente in [...], CP C.F._3
, in proprio e nella qualità di titolare dell' Controparte_2 IZ
(P.I.V.A. con sede in ZI AN CO (MI),
[...] P.IVA_2 CP_2
[...]
- APPELLATO CONTUMACE -
pagina 1 di 12 Avente ad oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. 4931/2022 del 22 novembre 2021 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 165/2016 della
Corte d'Appello di Milano, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
Sulle seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“voglia la Corte d'Appello Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie necessarie e conseguenziali, giudicare secondo il principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n.4931 del 22 novembre 2021, depositata il 15 febbraio
2022, e pertanto: nel merito:
a) accertare e dichiarare l'inesistenza tra la società (ora Controparte_3
e la società semplice Controparte_4 Parte_1 IZ
, nella persona del suo socio , e comunque l'inesistenza tra la
[...] CP
società stessa e il signor di un contratto di affitto o di qualunque altro CP
contratto con riferimento ai terreni siti in ZI AN CO censiti al N.C.T. al foglio
18 mappali 45, 46 e 263 di proprietà della ricorrente;
b) accertare e dichiarare che l'eventuale contratto di comodato ovvero l'eventuale diverso contratto che dovesse emergere esistente tra le parti, è scaduto il 16 luglio 2005, ovvero alla diversa data che verrà ritenuta di giustizia;
c) accertare e dichiarare che i beni di cui alla lettera a) delle presenti conclusioni sono occupati “sine titulo” dalla resistente società semplice “ IZ
” e comunque dal signor , a far data dal 16 luglio 2005, ovvero
[...] CP
dalla diversa data che dovesse essere ritenuta di giustizia;
d) respingere la domanda di usucapione proposta in primo grado dai convenuti, autorizzando e ingiungendo al Conservatore la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado;
e) condannare la società semplice ” in persona del suo IZ
legale rappresentante pro-tempore, nonché il signor all'immediato CP
rilascio, ovvero alla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, dei fondi censiti al
N.C.T. del Comune di ZI AN CO ai mappali 45 (ha 1.37.95), 46 (ha 2.25.10)
pagina 2 di 12 e 263 (0.01.20) del foglio 18, e di cui sopra, come di fatto occupati e goduti, liberi da ogni peso e/o manufatto;
f) condannare la società semplice ” in persona del suo IZ
legale rappresentante pro-tempore, nonché il signor al risarcimento dei CP
danni nei confronti della società ricorrente per il ritardo nel rilascio dei fondi, e quindi a far data dal 16 luglio 2005, ovvero a far data dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, danno da liquidarsi in separato giudizio;
per effetto dell'ord. Cass. N. 4931/2022
g) condannare i medesimi alla restituzione a favore di parte attrice in riassunzione della complessiva somma di € 40.238,20 a titolo di rimborso delle spese legali e delle imposte di registro pagate da in esecuzione delle due sentenze di merito, oltre interessi CP_3
legali al decorrere dalle date dei singoli versamenti fino all'effettivo saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi della causa di merito, del giudizio di legittimità e della presente fase di riassunzione (oltre magg. 15% spese generali e accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (ora, essendo deceduto nel corso del Parte_4 Parte_1
giudizio di legittimità, , a seguito di declaratoria di Parte_5
incompetenza della sezione agraria del Tribunale di Pavia sul ricorso presentato in data
13/4/2006, conveniva in riassunzione, davanti allo stesso Tribunale, la società semplice
(d'ora innanzi per brevità anche solo “ ) e il suo IZ Org_1
socio amministratore e, premesso di essere proprietaria di alcuni terreni siti nel CP
Comune di Zibildo AN CO censiti al NCT, Foglio 18 mappali 43, 46 e 263, occupati sin dal 1988 dalla convenuta, chiedeva di accertare l'inesistenza di un contratto di affittanza agraria o l'intervenuta scadenza in data 16/7/2005 dell'eventuale contratto di comodato, nonché di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dei ridetti beni e, per l'effetto, condannare la convenuta all'immediato rilascio e al risarcimento dei danni, oltre alla refusione delle spese di lite.
2. L'azienda e il sig. si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle Org_1 CP
domande di parte attrice e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto pagina 3 di 12 usucapione dei beni immobili oggetto di causa, per effetto di possesso esercitato ininterrottamente sin dal 1978.
3. All'esito di istruttoria nel corso della quale erano prodotti documenti e assunte prove orali, il Tribunale, con sentenza n. 118/2011 depositata il 18/2/2011, rigettava le domande attoree e dichiarava l'intervenuta usucapione dei terreni oggetto di lite da parte di CP
. Il Tribunale osservava che non era stata raggiunta la prova dell'esistenza di un vincolo
[...]
contrattuale tra le parti e che, per contro, parte convenuta aveva provato il possesso ultraventennale idoneo ad usucapionem. Dall'istruttoria testimoniale era emerso che dal 1978 parte convenuta aveva esercitato, per oltre un ventennio, il possesso pacifico ed incontrastato dei fondi;
nel corso del 1985 la famiglia aveva proceduto al livellamento dei terreni e CP
alla realizzazione dei canali di scolo. Per contro, “gli atti utili ad interrompere il decorso del termine ad usucapionem si erano verificati oltre il ventennio. L'usucapione, concludeva il
Tribunale, era maturata in favore di “che (aveva) unito il proprio possesso a CP quello dei membri della famiglia”.
4. La Corte d'Appello di Milano, alla quale proponeva appello, con sentenza n. CP_3
165/2016, confermava la sentenza impugnata osservando che l' e Org_1 CP
avevano esercitato sui beni immobili oggetto di causa un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, provvedendo alla realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione, nonché al livellamento dei ridetti terreni. Riteneva, pertanto, sussistenti sia l'elemento oggettivo del possesso ultraventennale sia quello soggettivo consistente nell'animus sibi habendi, essendo a tal fine sufficiente che il potere di fatto venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri.
5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione affidato a quattro CP_3
motivi di censura con i quali lamentava a) violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. in relazione all'art. 369 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte d'appello ritenuto sufficiente, ai fini della prova del possesso ad usucapionem, la mera coltivazione dei terreni e la loro gestione;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1146 c.c.; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.; d) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
6. Si costituiva con controricorso l' in persona del legale rappresentante Org_1
resistendo alle doglianze del ricorrente. CP
pagina 4 di 12 7. La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4931/2022 depositata il 15/2/2022, accoglieva il primo motivo di ricorso e, ritenuti assorbiti i rimanenti, annullava la sentenza impugnata rimettendo le parti davanti a questa Corte di Appello in diversa composizione. La S.C. osservava che la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la coltivazione del terreno e la realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione fossero atti idonei ad integrare il possesso ad usucapionem senza accertare se fossero accompagnati da un atto di interversione del possesso.
8. ha tempestivamente riassunto il giudizio con atto di citazione notificato il CP_3
28/4/2022 a e a chiedendo CP IZ
l'accertamento che i convenuti non avevano alcun titolo per detenere gli immobili, il rigetto della domanda di usucapione dagli stessi proposta in via riconvenzionale e la loro condanna al rilascio dei beni e alla restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze annullate a titolo di rimborso delle spese processuali.
9. Nella contumacia dei convenuti, la causa, trattenuta in decisione all'udienza del
20/6/2023 e rimessa in trattazione per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata nuovamente trattenuta in decisione immediata all'udienza del 21/11/2023 con rinuncia, da parte attrice, a termini per il deposito di ulteriori scritti difensivi.
§§§§§§
9. La C.S., con l'ordinanza che ha disposto il rinvio, ha affermato: che “è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. Ha quindi osservato che “l'utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile,
l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. Ha precisato che “l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui,
pagina 5 di 12 e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”. Del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa”.
9.1 La corte di merito, secondo il S.C., aveva invece erroneamente ritenuto che la coltivazione del terreno e la realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione fossero atti idonei ad integrare il possesso ad usucapionem senza accertare se fossero accompagnati da un atto di interversione del possesso. La Corte di legittimità ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa a questa Corte per una nuova valutazione enunciando il principio di diritto secondo cui “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, al coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, ni modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare li potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro li possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso".
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10. Va premesso che il collegio non dispone del fascicolo di parte convenuta - rimasta contumace - né del fascicolo d'ufficio di primo grado, del quale la cancelleria del Tribunale di
Pavia ha attestato l'irreperibilità nonostante vari (e vani) tentativi di ricerca (v. attestazione
3/10/2023). È stato possibile acquisire, all'esito del tentativo di ricostruzione del fascicolo d'ufficio, solo le copie dei verbali delle udienze del giudizio di primo grado (contenenti le deposizioni testimoniali) prodotte da parte attrice. La causa deve essere decisa, pertanto, sulla pagina 6 di 12 base di quanto emerge dalle deposizioni rese dai testimoni esaminati nel giudizio di primo grado e dei documenti contenuti nel fascicolo di parte attrice.
11. Ciò premesso, questa Corte, che quale giudice di rinvio ha l'obbligo di “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito” dalla S.C. con il provvedimento che ha disposto il rinvio, non può che rilevare come dagli atti non emerga il compimento, da parte degli odierni convenuti in riassunzione e IZ CP
, di attività diverse dalla mera coltivazione dei terreni e di sfruttamento agricolo, nelle
[...]
quali rientrano le attività consistenti la realizzazione delle opere necessarie per l'irrigazione, nonché dal livellamento dei terreni;
attività erroneamente ritenute sufficienti, ai fini della prova dell'usucapione, con la sentenza annullata dalla Corte di legittimità.
12. Le dichiarazioni rese dai testimoni (fratello del convenuto), Testimone_1 Tes_2
e sono univoche nel descrivere l'attività di coltivazione e
[...] Testimone_3 Tes_4
sistemazione dei fondi da parte di (e prima ancora, secondo quanto riferito dal CP
Testi teste dal padre dell'odierno convenuto) a partire quanto meno dal 1978 (data nella quale, secondo le allegazioni di parte convenuta, è iniziato il possesso: cfr. p. 2 della comparsa di costituzione e risposta datata 14/9/2006 la cui copia è contenuta nel fascicolo di parte attrice e i capitoli di prova ivi articolati), ma dalle stesse non emerge alcun atto che possa essere qualificato come atto di interversione del possesso.
12.1 È pacifico, in altri termini, come riconosciuto dalla stessa parte attrice, che le aree di sua proprietà “già negli anni '70 erano coltivate o comunque utilizzate dalla famiglia e CP
da altro gruppo familiare per il taglio di erba e/o per la coltivazione”, ma non vi è alcun elemento, per contro, significativo di una sopravvenuta interversione nel possesso, né, comunque, di alcun elemento idoneo a far ritenere che detta attività sia stata sorretta dall'animus possidendi richiesto ai fini dell'usucapione.
12.2 Non può farsi a meno di rilevare, del resto, che ha prodotto documenti che CP_3
evidenziano che, nel periodo in cui parte convenuta ha avuto la detenzione dei terreni, la proprietaria ha ripetutamente compiuto atti di esercizio delle potestà dominicali. Risulta, in particolare, che la società attrice - che, come riferito dal teste , aveva intenzione Testimone_6
di lottizzare i terreni - nel marzo 1977 chiese al l'inserimento dei fondi di cui è causa CP_5
nel Piano Regolatore del Comune di ZI AN CO, con destinazione a insediamenti produttivi e villette (doc. 16 fascicolo causa 1170/06 e doc. 1 giudizio primo grado); nel pagina 7 di 12 novembre 1979 chiese nuovamente al medesimo Comune l'attribuzione di destinazione urbana dei fondi nel Piano Regolatore (doc. 17 fascicolo causa 1170/06 e doc. 1 giudizio primo grado); il 14 aprile 1987 rispose a una comunicazione del Comune di ZI AN CO chiedendo di inserire i fondi nel redigendo PRG in variante, con destinazione a insediamenti produttivi e villette (docc. 12 e 18 fascicolo causa 1170/06); il 15/3/1999 chiese al Comune il cambio di destinazione dei terreni. Successivamente, nell'atto notarile con cui nel 2004 si ricostituì la pluralità dei soci della società, si diede conto della proprietà dei beni di cui è causa. Non risulta contestato, poi, l'assunto di parte attrice secondo cui le imposte relative ai terreni in questione sono sempre state versate dalla società . CP_3
12.3 In ultima analisi, a fronte dell'esercizio, da parte della proprietaria, di facoltà dominicali, la convenuta non ha (allegato e) provato elementi idonei a dimostrare l'esteriorizzazione del possesso, e cioè un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ma solo il mero godimento dei beni consistente in un'attività materiale compatibile con l'altrui diritto. D'altro canto, il rifiuto opposto da CP
alle richieste di restituzione avanzate da si collocano, secondo quanto riferito dal teste Pt_1
nel 2004: pertanto, anche a voler considerare tale rifiuto come Testimone_7
manifestazione esteriore della volontà di esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio, non ricorrono comunque i presupposti per l'usucapione.
12.4 Rigettata, per le ragioni che precedono, la domanda di usucapione, va osservato, quanto alla richiesta di “cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado”, per un verso, che non vi è prova dell'avvenuta trascrizione e, per altro verso, che il rimedio alla trascrizione di una sentenza di usucapione non definitiva è costituito non già dalla cancellazione della trascrizione della sentenza (non prevista da alcuna norma), ma dall'annotazione della sentenza di riforma a cura della parte interessata.
13. La domanda di rilascio dei terreni proposta dall'attrice è fondata.
13.1 In proposito va innanzitutto rilevato che ha provato di essere Controparte_3
proprietaria dei terreni di cui al foglio 18, mappali 45, 46 e 263 mediante produzione in giudizio del rogito a ministero notaio 30/5/1962 (doc. n. 5) con il quale , Per_1 Parte_2
nella qualità di legale rappresentante della acquistò da Parte_5 [...]
in ragione di 2/4 (unitamente a nello e in ragione di ¼ CP_6 Pt_6 Controparte_7
ciascuno) il podere agricolo denominato “Cascina AN CO” comprendente, tra gli altri, gli pagina 8 di 12 immobili censiti al catasto con i mappali 98 e 100 che, come può evincersi dalla planimetria allegata e dalla visura storica catastale, corrispondono ai terreni ora censiti al fg. 18 mapp. 45
46 e 263 (il mapp. 263 deriva dal frazionamento n. 1085 del 15/9/1987). Dalla successiva scrittura privata autenticata 14/12/1970 (doc. n. 7) e dall'atto atto di divisione 23/2/1972 a ministero notaio (doc. n. 8) risulta, poi, che le quote di e furono Per_1 Pt_6 CP_7
acquisite dalla Controparte_3
13.2 Va poi osservato che non vi è prova di un titolo che legittimi, in capo a la CP
detenzione dei terreni, consentita e tollerata dalla società proprietaria (il teste ha Testimone_8 riferito che la sig.ra , autorizzò a tagliare l'erba; il teste , geometra Pt_1 CP Testimone_6
che svolse attività per conto della e di altri proprietari per realizzare la lottizzazione CP_3
progettata sui terreni in questione, ha precisato che, quanto iniziò la lottizzazione, nel 1964, tutti i terreni erano coltivati in parte da e in parte da tali e che “l'accordo tra la CP Per_2
sig.ra e i coltivatori era che man mano che si vendevano i terreni loro si ritiravano e nel Pt_1
frattempo era loro consentito di tagliare l'erba”) successivamente al 16/7/2005, data in cui la società attrice intimò la riconsegna. In altre parole, essendo il rapporto riconducibile a un comodato precario, il titolo che legittimava la detenzione ha perso efficacia il 16/7/2005 a seguito della richiesta di restituzione da parte della comodante.
14. Consegue a quanto esposto che parte convenuta deve essere condannata al rilascio dei beni immobili oggetto di causa e che va altresì accolta la domanda di condanna generica della convenuta al risarcimento dei danni per il ritardato rilascio, danni da liquidarsi in separato giudizio. Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., infatti, non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (cfr., da ultimo, Cass. n. 8729/2023). Nella fattispecie l'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo o di trarne frutti integra una condizione potenzialmente dannosa che giustifica l'accoglimento della domanda (Cass. n. 3365/2022).
15. Per quanto concerne le domande di restituzione, va osservato che, ai sensi dell'art. 389
c.p.c., la parte vittoriosa in cassazione può chiedere nel giudizio di rinvio (oppure in autonomo giudizio) la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata e della sentenza di primo grado confermata dalla sentenza cassata, allegando e provando il pagamento.
Nel caso in esame, l'attrice non ha in alcun modo provato di avere pagato le somme oggetto pagina 9 di 12 delle statuizioni di condanna alla rifusione delle spese processuali contenute nelle sentenze di primo grado e di appello;
né, essendo la convenuta rimasta contumace, la prova dei pagamenti può ricavarsi dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
16. Con riferimento, invece, alla richiesta di rimborso dell'imposta di registro, deve rilevarsi che l'imposta di registrazione della sentenza, che è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia, trova causa immediata nella controversia, e deve pertanto essere regolata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Va precisato, peraltro, che nel caso in cui sia stato giudizialmente pronunciato l'acquisto della proprietà di un bene immobile, come avviene nel caso della sentenza dichiarativa dell'usucapione, l'imposta di registro afferente al trasferimento grava esclusivamente sulla parte in favore della quale l'acquisto è stato pronunciato, atteso che si è in presenza di un'obbligazione tributaria assunta nell'esclusivo interesse di chi ha conseguito il diritto dominicale (che, pertanto, non potrebbe agire in regresso nei riguardi delle altre parti, condebitrici solidali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: cfr. Cass. 11 gennaio 2017, n. 473; Cass. ord. 28 gennaio 2020, n. 1932).
17. Nel caso in esame, l'attrice in riassunzione ha prodotto in giudizio le note dell'
[...]
riguardanti il calcolo dell'imposta di registro dovuta per le sentenze di primo CP_8
grado (€ 22.903,00 di cui 19.081 per trasferimento della proprietà, 2.544,00 per imposta ipotecaria e € 1.272,00 per imposta catastale, oltre € 6,00 per altri diritti) e appello (€ 200,00 per imposta di registro). La Corte, pur non essendo dimostrato l'avvenuto pagamento dell'imposta, deve comunque provvedere, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sulle spese di tutti i gradi, ivi comprese le spese di registrazione delle sentenze (con esclusione della sentenza di cassazione, esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 73, comma 2-bis d.p.r.
115/2002); spese che, come si preciserà in seguito, devono essere integralmente poste a carico del convenuto soccombente, con conseguente obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato all'erario dalla controparte in forza dell'obbligo solidale. Non può farsi a meno di rilevare, per completezza di motivazione, che in ogni caso la riforma della sentenza che ha accertato il trasferimento immobiliare fa venire meno il presupposto delle imposte allo stesso collegate (di registro, ipotecaria e catastale) e integra titolo per l'esercizio dei diritti al rimborso nei confronti dell'ente impositore (Cass. n. 29293/2017).
18. Le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio devono essere poste a carico di parte convenuta in applicazione del criterio della soccombenza. La liquidazione è operata, per i gradi pagina 10 di 12 di merito, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 dovendo trovare applicazione l'insegnamento del S.C. secondo cui “in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito…, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (Cass. n. 23873/2021 e precedenti ivi citati in motivazione).
P.Q.M.
La Corte decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna la società semplice ” in persona del suo IZ
legale rappresentante pro-tempore, nonché il signor al rilascio, in CP
favore della (già Parte_5 Parte_4
, dei fondi oggetto di causa censiti al N.C.T. del Comune di ZI AN CO
[...]
al foglio 18, mappali 45, 46 e 263;
b) condanna i convenuti al risarcimento del danno per il ritardato rilascio dei fondi oggetto di causa nel periodo successivo al 16/7/2005, da liquidarsi in separato giudizio;
c) rigetta la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da e CP
”; IZ
d) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attrice le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio che liquida:
- per il giudizio di primo grado, in € 80,00 per esborsi, € 7.250,00 onorari, oltre rimborso delle spese forfettarie, iva e cpa nonché delle spese di registrazione della sentenza;
- per il giudizio di appello, in € 450,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese forfettarie, iva cpa e spese di registrazione della sentenza;
- per il giudizio di cassazione in € 1.083,93 per esborsi e € 6.585,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese forfettarie, iva e c.p.a.;
pagina 11 di 12 - per il giudizio di rinvio in € 863,98 per esborsi e € 8.170,00 per compensi professionali,
oltre rimborso spese forfettarie, iva e c.pa. e delle spese di registrazione della sentenza.
Milano, 4 dicembre 2023
Il presidente est.
Roberto Aponte
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