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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 571/2021 alla udienza del 14/02/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dall'avv. C. Lucidi;
Parte_1
Ricorrente
E
rapp. e dif. dall'Avv. S. Frattarelli Controparte_1
Resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2021, Parte_1 chiedeva di accertare il suo diritto ad essere inquadrato nel livello A1 del
CCNL per il settore della panificazione artigiana a decorrere dalla sua assunzione del 5.3.2019 (o data diversa di giustizia) presso CP_1
e fino al termine del rapporto di lavoro in data 31.3.2021 e, per
[...]
l'effetto, a vedersi corrispondere dal convenuto tutte le relative differenze retributive da superiore inquadramento;
accertare e dichiarare, inoltre, il diritto del ricorrente al pagamento da parte del convenuto di tutte le ulteriori differenze retributive per le ore di lavoro prestate e non retribuite e quindi a titolo di lavoro ordinario, supplementare e straordinario, maggiorazioni ordinaria e straordinaria per lavoro notturno, ore di ferie, festività e permessi non godute, integrazione di 13ma e 14ma mensilità, TFR e quant'altro previsto dal CCNL nell'intero periodo dal 5.3.2019 al 31.3.2021; condannare, quindi, il convenuto a corrispondere al ricorrente, per tutte le differenze retributive di cui sopra, la complessiva somma lorda di euro 49.614,42 o quella diversa e anche maggiore di giustizia, in ogni caso con aggravio di rivalutazione e interessi come per legge dalla maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo e con condanna del convenuto anche al versamento dei relativi contributi.
2 Osservava in fatto il ricorrente, già munito della qualifica di panettiere, di essere stato assunto dal convenuto, titolare di attività commerciale di panificazione e vendita al pubblico sita a Monsampolo del
Tronto, in data 5.3.2019 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato;
che di tale contratto di assunzione non gli era mai stata consegnata una copia;
che tale rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato come da lettera 30.9.2019 ed era cessato cessazione in data 31.3.2021 a seguito di sue dimissioni;
di essere sempre sato inquadrato nel livello A4 del CCNL con qualifica di aiuto fornaio;
di aver, per l'intero rapporto di lavoro svolto invece le mansioni di fornaio operando in autonomia rispetto al convenuto, il quale era solitamente presente nell'attività, ma si limitava in genere a infornare il pane senza fare altro e spesso si recava a dormire nel suo ufficio situato in un locale attiguo a quello in cui avveniva la produzione;
di aver svolto da solo, ovvero con l'aiuto del titolare o più spesso della madre del titolare, tutte le attività della produzione consistenti nella preparazione dell'impasto di pane, pizza e altri prodotti da forno, nella cura dei tempi e dei modi di lievitazione, nella cottura dei prodotti in base ai rispettivi tempi e nella estrazione dal forno dei prodotti stessi;
di essere stato sempre il primo dipendente ad arrivare in servizio in orari decisi dal convenuto e compresi tra le 01,00 e le 03,00 a seconda dei giorni;
di aver sempre lavorato, per l'intero rapporto di lavoro, per sei giorni su sette riposando solo la domenica e usufruendo di ferie nei giorni indicati nelle buste paga per circa due settimane all'anno, con gli orari di lavoro analiticamente indicai in ricorso;
3 Ciò posto in fatto, rassegnava le conclusioni sopra richiamate.
Si costituiva il resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
Il ricorrente chiede di essere inquadrato in una qualifica superiore rispetto a quella contrattualmente riconosciutagli.
“Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Sezione Lavoro, Ordinanza Cassazione n. 30580 del 2019).
A mente dell'art. 2103 c.1 c.c., il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
La prova dello svolgimento di mansioni rientranti nel livello superiore rispetto a quello di inquadramento deve essere fornita dalla parte che lo fa valere. Dunque, al lavoratore, nonché ricorrente nel caso in esame.
Tale assunto viene confermato anche dalla giurisprudenza, la quale afferma che “Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore,
4 il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Sezione
Lavoro, Cassazione n. 6238 del 2001).
Passando alle risultanze dell'istruttoria, dalla stessa sono emersi elementi in base ai quali ritenere provato lo svolgimento di attività lavorativa svolta dal ricorrente quale Aiuto Fornaio di livello A2.
Il resistente sostiene infatti che il ricorrente non avrebbe a mai svolto le mansioni di fornaio (livello A1), e neppure quelle di aiuto fornaio (livello
A2), mentre invece il ricorrente non aveva mai partecipato ad alcuna fase della produzione limitandosi sempre a svolgere le mansioni di mera manovalanza quali ad esempio il prelievo e movimentazione dei prodotti, la risistemazione degli stessi, pulizia dei macchinari e delle attrezzature, sistemazione dei prodotti finiti nelle ceste e nei contenitori e loro collocamento negli spazi adibiti alla vendita.
Invero, il risulta essere stato inquadrato e retribuito quale Parte_1
Aiuto Fornaio di Livello A4, alla cui categoria appartengono (come si legge nel CCNL applicabile al caso di specie) gli lavoratori addetti ad attività che non richiedono esperienza particolare, quali ad esempio gli addetti a lavori di manovalanza.
Dall'istruttoria è invece emerso che il , pur non lavorando Parte_1 da solo, preparava gli impasti (teste ), apriva e chiudeva a Testimone_1 volte le celle del forno, si occupava di alcune fasi della panificazione, della produzione di pizze e maritozzi, collaborando con il titolare CP_1 collaborava nel formare le pagnotte e le altre forme di pane che venivano
5 cotte (teste ), si occupava della preparazione degli impasti Testimone_2
(teste . Tes_3
Dalle risultanze dunque emerge con chiarezza che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di Aiuto Fornaio di livello A2, essendo emerso in maniera incontrovertibile che lo stesso interveniva in una o più fasi della produzione.
A tale categoria infatti appartengono i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista al livello A3, eseguono direttamente operazioni di una o più fasi produttive, diretti e coordinati dal titolare o dai lavoratori di livello superiore, o svolgono attività di ausilio nella preparazione delle fasi di lavorazione. Esemplificazione: - formatore - aiuto impastatore - aiuto fornaio”).
Quanto agli orari di lavoro, gli stessi non sono emersi in maniera chiara dall'istruttoria. Tutti i testi sentiti prendevano servizio in orario abbondantemente posteriore rispetto a quello di inizio del ricorrente e dunque non vi è prova di tale orario di inizio.
Quanto all'orario di cessazione della prestazione, lo stesso è stato variamente indicato dai testi, così da non consentire la formazione di alcuna certezza sul punto.
Alla luce di quanto sopra esposto, al ricorrente spettanza senz'altro delle somme a titolo di differenze retributive e le stesse ben possono essere liquidate in via equitativa.
Considerata la natura full time del contratto di lavoro, il livello del ricorrente, le giornate lavorative retribuite dal resistente, tenuto conto delle probabili interruzioni e del tipo di attività concretamente svolta dal
6 ricorrente e considerati anche i pagamenti effettuati dal resistente in corso di rapporto, si ritiene equo determinare in complessivi € 6.000 la somma spettante al ricorrente al titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del credito al saldo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al versamento della somma di € 6.000,00 in favore del ricorrente, con gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del credito al saldo;
b) pone a carico del resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ascoli Piceno, il 14.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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