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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1779/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 12.2.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in Parte_1 P.IVA_1 atti dall'avv. ESPOSITO ROSA
ATTORE APPELLANTE
E
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 come in atti dall'avv. Avv. Christian Sensi del foro di Grosseto
CONVENUTO APPELLATO
E
P. IVA , già Controparte_2 P.IVA_3
in persona del sindaco p.t. Controparte_3
CONVENUTO APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
((violazione codice strada)
1
Conclusioni: all'udienza del 12.2.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È appellata la sentenza n.106/2024 del 06/03/2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo avv. Prando Patrizia, pubblicata il 16/04/2024, non notificata, avente ad oggetto “Ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 5254/307 della notificata il Controparte_1
03/07/2023.
2.1. La causa è da qualificarsi come di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in quanto avente ad oggetto l'intimazione di pagamento effettuata dall'agente della riscossione, pur essendo finalizzata a far valere, in via recuperatoria, il vizio di asserita omessa notifica degli originari atti a monte. L'appellante, sebbene non formuli i motivi di appello in maniera del tutto specifica e puntuale, come richiesto dal dettato dell'art. 342 c.p.c., contesta sostanzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui: a) ha ritenuto valida la documentazione prodotta del sebbene le relate di Controparte_3 notifica prodotte siano prive del file nativo digitale, e dunque da ritenersi invalide;
b) ha ritenuto valide dette relate, sebbene gli atti siano stati emessi dal titolare del credito, e Parte_2 non del indipendentemente dalla convenzione Controparte_3 intercomunale del servizio di polizia locale sottoscritto dai Comuni del Montagnese, con confusione delle nozioni degli istituti della convenzione intercomunale dei servizi e funzioni dei Comuni con l'istituto della unione dei Comuni disciplinata dall'art 30 TUEL. Per il resto, la mera riproduzione dell'atto di citazione in primo grado e la richiesta di accoglimento dello stesso per come formulato deve ritenersi inammissibile, in quanto l'appello non costituisce un novum
2 iudicium, ma una revisio prioris instantiae che presuppone una puntuale critica alla sentenza di primo grado, con indicazione delle parti che si intendono impugnare e delle relative ragioni in fatto e in diritto.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_1 il , già è rimasto contumace. Controparte_2 CP_3
4. L'appello è infondato. Tenuto conto della redazione non estremamente limpida dei motivi di appello, si ritiene che, a fine di maggiore comprensione, possa farsi riferimento al rispettivo motivo di primo grado così come articolato nel ricorso introduttivo e disatteso dal giudice di prime cure.
Il ricorrente ha assunto la seguente posizione in sede di ricorso di primo grado:
È stata notificata in data 03/07/2023 (vi è sospensione feriale)
l'ingiunzione di pagamento in oggetto specificata avente ad oggetto i seguenti verbali del codice della strada:
verb n. 3868 del 07/06/2020;
verb n. 3530 del 18/01/2020;
MOTIVI
MANCATA NOTIFICA DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI.
La ricorrente è stata destinataria della ingiunzione di pagamento qui impugnata, sebbene non abbia avuto la notifica dei verbali sottesi.
Sul punto va evidenziato come già con la sentenza delle Sezioni Unite
n. 16412/2007, è stato sancito il principio secondo il quale l'omessa o irritale notifica dell'atto “presupposto” comporta, di per sé, la nullità di quello “successivo”. Si ribadisce che la notificazione degli atti di pagamento presupposti non è avvenuta ed in ogni caso non è stato mai portato alla conoscenza diretta dell'odierno ricorrente.
[segue rassegna giurisprudenziale]
3 L'opponente contesta la sentenza di primo grado non condividendo gli esiti raggiunti a seguito dell'istruttoria probatoria documentale, per le seguenti due ragioni: a) non c'è prova della notifica del verbale, perché non è stato prodotto l'originale informatico;
b) la violazione è avvenuta a mentre i successivi atti sono stati compiuti e CP_3 notificati dalla Parte_3
4.1. Con riguardo alla inidoneità dei file prodotti a documentare la rituale notifica, il motivo è infondato. Osserva questo Giudice che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, gli unici atti notificati che devono necessariamente provarsi mediante produzione dell'originale telematico sono quelli introduttivi del giudizio, mentre per il resto sono ammesse anche forme equipollenti, anche in dipendenza delle specifiche contestazioni che in giudizio vengano fatte. Chiarisce sul punto Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del
04/09/2023 che, “ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore”; peraltro, anche gli atti introduttivi possono derogare a tale forma di prova vincolata, laddove vi sia la dimostrazione della conoscenza effettiva dell'atto, da che si ricava come, a maggior ragione, la prova è libera negli altri casi - Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023, “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la
4 disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva”.
Nel caso di specie, si osserva che, in primo grado, nessuna specifica contestazione alla notifica dell'atto prodotta in formato .pdf sia stata mossa nelle note autorizzate ex art. 320 c.p.c. dove anzi la parte pare confessare di avere effettivamente ricevuto gli atti presupposti “pare evidente l'illegittimità della ingiunzione di pagamento notificata alla società ricorrente, che correttamente ha eccepito la omessa notifica degli atti presupposti, avendo la stessa ricevuto i verbali dal
[...]
e non dal . Parte_2 Controparte_3
4.2. Con riguardo alla seconda questione, risulta in atti che i verbali a base della presente intimazione di pagamento sono relativi a sanzioni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s., per omessa comunicazione degli estremi della patente per precedente violazione, ed è del pari documentato che le precedenti infrazioni attengono a verbali emessi per violazioni commesse nel (cfr. memoria del Controparte_3
15.1.2024 del;
ciò posto, il fatto che il verbale sia stato CP_3 emesso e notificato dal corpo di polizia locale intercomunale del montagnanese non fa venir meno la titolarità del credito in capo al così come il fatto che per il pagamento il Controparte_3 bollettino fosse intestato alla non implica, Parte_4 ovviamente, che tutti i proventi della sanzioni emesse dal relativo corpo di polizia locale venissero acquisite da detto comune, essendo il riparto delle somme oggetto di regola di accordi tra gli enti locali;
ciò non esclude che, nel caso di omesso pagamento spontaneo, le attività di riscossione coattiva possano essere nuovamente gestite singolarmente dai vari Comuni, come pare essere il caso nell'odierno giudizio.
5 5. In definitiva, l'appello va rigettato, per esservi adeguata prova della notifica degli atti prodromici e per essere infondata la contestazione di diversità soggettiva tra ente titolare del credito e ente notificante.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €1.100,00 a € 5.200,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, minimi per la fase di decisione;
nulla per la trattazione, non svolta.
7. Sussistono i presupposti per la riscossione del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli appellati, che liquida per ciascuno in €1.276,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
3. Accerta la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 12/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1779/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 12.2.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in Parte_1 P.IVA_1 atti dall'avv. ESPOSITO ROSA
ATTORE APPELLANTE
E
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 come in atti dall'avv. Avv. Christian Sensi del foro di Grosseto
CONVENUTO APPELLATO
E
P. IVA , già Controparte_2 P.IVA_3
in persona del sindaco p.t. Controparte_3
CONVENUTO APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981
((violazione codice strada)
1
Conclusioni: all'udienza del 12.2.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È appellata la sentenza n.106/2024 del 06/03/2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo avv. Prando Patrizia, pubblicata il 16/04/2024, non notificata, avente ad oggetto “Ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 5254/307 della notificata il Controparte_1
03/07/2023.
2.1. La causa è da qualificarsi come di opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in quanto avente ad oggetto l'intimazione di pagamento effettuata dall'agente della riscossione, pur essendo finalizzata a far valere, in via recuperatoria, il vizio di asserita omessa notifica degli originari atti a monte. L'appellante, sebbene non formuli i motivi di appello in maniera del tutto specifica e puntuale, come richiesto dal dettato dell'art. 342 c.p.c., contesta sostanzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui: a) ha ritenuto valida la documentazione prodotta del sebbene le relate di Controparte_3 notifica prodotte siano prive del file nativo digitale, e dunque da ritenersi invalide;
b) ha ritenuto valide dette relate, sebbene gli atti siano stati emessi dal titolare del credito, e Parte_2 non del indipendentemente dalla convenzione Controparte_3 intercomunale del servizio di polizia locale sottoscritto dai Comuni del Montagnese, con confusione delle nozioni degli istituti della convenzione intercomunale dei servizi e funzioni dei Comuni con l'istituto della unione dei Comuni disciplinata dall'art 30 TUEL. Per il resto, la mera riproduzione dell'atto di citazione in primo grado e la richiesta di accoglimento dello stesso per come formulato deve ritenersi inammissibile, in quanto l'appello non costituisce un novum
2 iudicium, ma una revisio prioris instantiae che presuppone una puntuale critica alla sentenza di primo grado, con indicazione delle parti che si intendono impugnare e delle relative ragioni in fatto e in diritto.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Controparte_1 il , già è rimasto contumace. Controparte_2 CP_3
4. L'appello è infondato. Tenuto conto della redazione non estremamente limpida dei motivi di appello, si ritiene che, a fine di maggiore comprensione, possa farsi riferimento al rispettivo motivo di primo grado così come articolato nel ricorso introduttivo e disatteso dal giudice di prime cure.
Il ricorrente ha assunto la seguente posizione in sede di ricorso di primo grado:
È stata notificata in data 03/07/2023 (vi è sospensione feriale)
l'ingiunzione di pagamento in oggetto specificata avente ad oggetto i seguenti verbali del codice della strada:
verb n. 3868 del 07/06/2020;
verb n. 3530 del 18/01/2020;
MOTIVI
MANCATA NOTIFICA DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI.
La ricorrente è stata destinataria della ingiunzione di pagamento qui impugnata, sebbene non abbia avuto la notifica dei verbali sottesi.
Sul punto va evidenziato come già con la sentenza delle Sezioni Unite
n. 16412/2007, è stato sancito il principio secondo il quale l'omessa o irritale notifica dell'atto “presupposto” comporta, di per sé, la nullità di quello “successivo”. Si ribadisce che la notificazione degli atti di pagamento presupposti non è avvenuta ed in ogni caso non è stato mai portato alla conoscenza diretta dell'odierno ricorrente.
[segue rassegna giurisprudenziale]
3 L'opponente contesta la sentenza di primo grado non condividendo gli esiti raggiunti a seguito dell'istruttoria probatoria documentale, per le seguenti due ragioni: a) non c'è prova della notifica del verbale, perché non è stato prodotto l'originale informatico;
b) la violazione è avvenuta a mentre i successivi atti sono stati compiuti e CP_3 notificati dalla Parte_3
4.1. Con riguardo alla inidoneità dei file prodotti a documentare la rituale notifica, il motivo è infondato. Osserva questo Giudice che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, gli unici atti notificati che devono necessariamente provarsi mediante produzione dell'originale telematico sono quelli introduttivi del giudizio, mentre per il resto sono ammesse anche forme equipollenti, anche in dipendenza delle specifiche contestazioni che in giudizio vengano fatte. Chiarisce sul punto Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del
04/09/2023 che, “ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore”; peraltro, anche gli atti introduttivi possono derogare a tale forma di prova vincolata, laddove vi sia la dimostrazione della conoscenza effettiva dell'atto, da che si ricava come, a maggior ragione, la prova è libera negli altri casi - Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023, “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la
4 disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva”.
Nel caso di specie, si osserva che, in primo grado, nessuna specifica contestazione alla notifica dell'atto prodotta in formato .pdf sia stata mossa nelle note autorizzate ex art. 320 c.p.c. dove anzi la parte pare confessare di avere effettivamente ricevuto gli atti presupposti “pare evidente l'illegittimità della ingiunzione di pagamento notificata alla società ricorrente, che correttamente ha eccepito la omessa notifica degli atti presupposti, avendo la stessa ricevuto i verbali dal
[...]
e non dal . Parte_2 Controparte_3
4.2. Con riguardo alla seconda questione, risulta in atti che i verbali a base della presente intimazione di pagamento sono relativi a sanzioni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s., per omessa comunicazione degli estremi della patente per precedente violazione, ed è del pari documentato che le precedenti infrazioni attengono a verbali emessi per violazioni commesse nel (cfr. memoria del Controparte_3
15.1.2024 del;
ciò posto, il fatto che il verbale sia stato CP_3 emesso e notificato dal corpo di polizia locale intercomunale del montagnanese non fa venir meno la titolarità del credito in capo al così come il fatto che per il pagamento il Controparte_3 bollettino fosse intestato alla non implica, Parte_4 ovviamente, che tutti i proventi della sanzioni emesse dal relativo corpo di polizia locale venissero acquisite da detto comune, essendo il riparto delle somme oggetto di regola di accordi tra gli enti locali;
ciò non esclude che, nel caso di omesso pagamento spontaneo, le attività di riscossione coattiva possano essere nuovamente gestite singolarmente dai vari Comuni, come pare essere il caso nell'odierno giudizio.
5 5. In definitiva, l'appello va rigettato, per esservi adeguata prova della notifica degli atti prodromici e per essere infondata la contestazione di diversità soggettiva tra ente titolare del credito e ente notificante.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €1.100,00 a € 5.200,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, minimi per la fase di decisione;
nulla per la trattazione, non svolta.
7. Sussistono i presupposti per la riscossione del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore degli appellati, che liquida per ciascuno in €1.276,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
3. Accerta la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 12/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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