Articolo 26 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 25Articolo 27
Versione
15 maggio 1981
Art. 26.

Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1981, e' stabilito in 100.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981