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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 6527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6527 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18126/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18126/2022 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Brignolo Gorla ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in AN, Piazza Grandi n. 6, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
. Giuse ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Torrecuso, via Fragneta n. 7, come da procura in atti;
RESISTENTE
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 v. Diego lettivamente domiciliata in AN, via Lamarmora n. 40/A, come da procura in atti;
TERZO CHIAMATO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte ricorrente Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, per i titoli menzionati e per qualsivoglia altro titolo ritenuto sussistente nei fatti descritti oltre che negli articoli richiamati in atti, da intendersi qui richiamati e ritrascritti, anche per relationem, a formare parte integrante e sostanziale delle odierne conclusioni, così giudicare:
1 NEL MERITO
Accertata la responsabilità di per le ragioni esposte in atti in atti, condannarla al pagamento, a titolo di CP_1 risarcimento danni, della som euro 56.441,00, pari alle quote di capitale quantificate in contraddittorio nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc e di euro 6.400,00 oltre accessori di legge (quota 50% compensi professionali CTU e CTP) e così in totale euro 62.841,00 oltre accessori sui soli compensi dei periti, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo nonché rivalutazione monetaria - secondo gli indici ISTAT prezzi al consumo - per la parte non coperta dagli interessi.
Compensi professionali e spese di entrambi i procedimenti, rifusi unitamente a spese generali (15 %) ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA (VALUTARE SE RIFORMULARE) solo occorrendo, senza inversione del relativo onere e previa revoca di ogni precedente ordinanza, ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che tra il mese di agosto del 2018 ed il mese di dicembre 2019, durante l'esecuzione dei lavori di rifacimento della sponda autostradale, ottenuti in appalto da AN Serravalle - AN Tangenziali spa ed oggetto della convenzione per occupazione temporanea intercorsa tra quest'ultima e ha occupato ed Parte_1 CP_1 utilizzato anche terreni/aree esterne a quelle interessate dai lavori e, precisamente, quelle identificate come sito B nelle foto 4 e 5 a pag. 10 della CTU e sub doc. 14, 14bis e 14ter di Parte Ricorrente che mi vengono mostrate. In particolare la foto sub 14 identifica l'estensione dell' area interessata;
la foto sub 14 bis) riproduce l'area prima dell'occupazione e la foto 14 ter) riproduce l'area come lasciata dopo l'occupazione.
2. Vero che ha utilizzato le predette aree per lo scarico della terra di scavo e materiale di risulta, CP_1 impegnandosi anche per il tramite dell'Ing. a ripristinare lo stato dei luoghi e ad asportare Parte_1 Per_1 tutto il materiale ivi abbandonato al termine dei lavori.
3. Vero che in data 2.5.2019, in data 21.6.2019, in data 6.11.2019 ed in altre occasioni ha Parte_1 richiesto ad che il materiale abbandonato nell'area esterna B venisse asportato ovvero rimodellato e rivestito di CP_1 uno strato di terreno agrario per renderlo funzionale ai fini agricoli.
4. Vero che tale materiale è ancora presente in area B e che dette area è rimasta priva di ricrescita di vegetazione come mostrano le foto 4 e 5 a pagina 10; le foto 10 e 11 a pagina 13 della CTU in atti nonchè quelle sub doc.ti 4, 5, 14, 14bis e 14ter. Foto tutte che mi vengono mostrate.
5. Vero che a causa del materiale di risulta presente in luogo (ciotoli, vetro, mattoni) in tali aree è preclusa la fresatura del terreno, necessaria a favorire la ricrescita del manto erboso;
6. Vero che al termine dei lavori ottenuti in appalto da AN Serravalle – AN Tangenziali spa, ha CP_1 omesso di ripristinare con terreno coltivo anche la scarpata oltre il ponte e la siepe di ligustrum ivi presente che era stata rimossa durante i lavori come mostra la foto 9 a pag. 13 della CTU.
7. Vero che nel corso dei lavori di rifacimento della sponda autostradale ottenuti in appalto da AN Serravalle - AN Tangenziali spa, depositava il materiale soggetto a lavorazione e quello per la predisposizione dei CP_1 gabbioni utilizzati per il rinforzo della sponda stessa in prossimità del bacino di accumulo delle acque meteoriche in eccesso provenienti dai drenaggi superficiali del campo da golf e precisamente nell'area identificata come C alla pagina 11 della CTU in atti e nelle foto 6 e 7 ivi riprodotte nonchè in quelle prodotte sub doc.ti 15, 15bis, 15ter e 15quater. Foto tutte che mi vengono mostrate.
2 In particolare la foto sub 15) identifica il bacino utilizzato per l'accumulo delle acque in eccesso;
la foto sub 15bis) l'estensione dell'area interessata;
la foto sub 15ter) riproduce l'area prima dell'occupazione e la foto 15quater) riproduce lo stato dell'area successivo all'occupazione.
8. Vero che a seguito di transito e manovra dei mezzi pesanti di da e per l'area di deposito C, di cui al capitolo CP_1 che precede, collassava la tubatura utilizzata per far defluire co vora nelle rogge adiacenti le acque raccolte nel bacino di accumulo, con conseguenti erosioni di terreno ed allagamenti come mostrato nelle foto sub doc.ti 16, 16bis,16ter e 16quater.
9. Vero che sostituiva detta tubatura in PVC da 300 mm come da foto 13 e 14 a pagina 14 della CTU in CP_1 atti che mi vengono mostrate.
10. Vero che anche detta tubatura collassava sotto il peso degli automezzi in transito, provocando nei primi giorni del mese di febbraio 2020 l'allagamento di una porzione del campo da golf e specificamente quella compresa tra le buche 12 e 13 del terreno di gioco, come da foto 15 e 16 a pagina 15 della CTU in atti, nonchè da quelle prodotte sub doc.ti 17 e 17bis che mi vengono mostrate .
11. Vero nel mese di marzo 2020 la società provvedeva alla sostituzione delle tubature posate da CP_3 CP_1 con altre in calcestruzzo del diametro di 400 da foto 19, 20 e 21 a pagina 16 della CTU in at vengono mostrate, risolvendo definitivamente il problema dell'allagamento.
12. Vero che prima di iniziare i lavori di rifacimento della sponda autostradale ottenuti in appalto da AN Serravalle - AN Tangenziali spa, chiese ed ottenne da di poter rimessare per la notte i propri CP_1 Parte_1 mezzi nei locali di i ndosi in cambio ad lizia del sottobosco dalla vegetazione Parte_1 spontanea in un'area limitata e circoscritta alla zona tra la ferrovia e la buca 11 del campo da golf.
13. Vero che il disegno e la disposizione delle buche del campo da Golf de “Le Rovedine”, di proprietà della società attrice è stato ideato ab origine con una specifica logica di gioco e tale deve rimanere nel tempo. Oltretutto andremmo ad invadere la zona di rispetto della tangenziale.
14. Confermo contenuto e rilievi anche fotografici della perizia da me redatta in data 12.6.2019.
Si indicano a testi i seguenti signori: ing. domiciliato in Assago (MI) via Del Bosco Rinnovato n 4/B (ORA via Zanetti 18 27020 San Tes_1 OR di NA (PV)
Sig. domiciliato in Opera via Carl Marx nr 18 Sig domiciliato in Opera via Dei Testimone_2 Testimone_3 Pioppi snc presso SC ZE (solo sui capitoli 4 e 5)
Dott. domiciliato in Mombello (TO) strada del Procco 1 Tes_4
Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate e chiede concedersi i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche”.
Parte resistente CP_1
“In via istruttoria
- Insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. (interpello-prova test. + CTU); nel merito
3 - Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare in toto ogni domanda proposta da Parte_1 nei confronti della in quanto improponibile, inammissibile, nulla, illegittima ed
[...] CP_1 infondata;
- In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto in parte delle domande attoree, reietta ogni eccezione, dichiarare e ritenere la in per. del leg. rapp. p.t., tenuta Controparte_4
a manlevare e tenere indenne la e per l'effetto condannarla a rifondere la di tutte le CP_1 CP_1 somme che a qualsiasi titolo ( e, interessi, rivalutazione, spese ed acce risultare soccombente nei confronti di oltre alle spese di lite sostenute dalla convenuta ex art. Parte_1
1917 comma 3° da distrarsi all'avvocato anticipatario.
Con vittoria, in ogni caso, delle spese e compensi di lite nel presente giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
In caso di assegnazione della causa in decisione, chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. (ante cartabia)”.
Parte terza chiamata Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale, respingere ogni domanda formulata nei confronti di Controparte_4 poiché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, limitare l'onere di indennizzo gravante su a quanto ritenuto di giustizia, e comunque nei CP_4 termini ed entro i limiti contrattualmente previsti.
In via istruttoria
- Disporsi CTU al fine di verificare se nell'esecuzione delle opere di manutenzione dell'arteria stradale confinante con la proprietà della ricorrente, appaltate da AN Serravalle S.p.a. ad siano stati cagionati dei danni alle CP_1 aree di proprietà di imputabili all'appaltat convenuta, quantificando, in caso Parte_1 affermativo, le spese di ripristino ad essi connessi.
CA dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate ex adverso formulate, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 09.05.2022, la ricorrente Parte_1 chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni patiti a causa
[...] CP_1 illecita di quest'ultima.
In particolare, la parte ricorrente allegava e deduceva:
- che la ricorrente è proprietaria della struttura sportiva denominata “Golf Club Le Rovedine”, un parco naturale di 650.000 metri quadri adibito alla pratica del golf;
4 - che i terreni su cui sorgono i campi da golf confinano sul lato sud-ovest con la tangenziale Ovest di AN quasi in corrispondenza dello svincolo di AN Porta Vigentina;
- che, con verbale sottoscritto in data 27.08.2018, AN Serravalle s.p.a., in qualità di concessionaria Anas del tratto autostradale de quo, prendeva possesso della porzione del parco golfistico confinante con la predetta arteria stradale al fine di destinarla ad area di transito degli automezzi per la movimentazione di personale, merci e materiali impiegati nelle opere di ripristino dei cedimenti della scarpata di contenimento del manto stradale;
- che i predetti lavori venivano poi affidati alla società CP_1
- che, nel corso di un sopralluogo congiunto effettuato in data 09.04.2019, la ricorrente constatava e contestava a AN Serravalle e ad una serie di irregolarità nell'utilizzo e conservazione CP_1 dei luoghi che potevano pregiudicare la propria attività di impresa;
- che, in particolare, ai lati del viale di accesso erano presenti macerie - in parte ricoperte malamente con terra di scavo - che impedivano la coltivazione del prato;
il piazzale deposito materiali non era stato spianato e livellato in modo da renderlo idoneo allo stoccaggio degli inerti;
erano stati scavati dei buchi dai quali era stato prelevato materiale (non idoneo) poi utilizzato per i bordi del viale ed infine era stato lasciato in totale abbandono;
nell'area di manovra oltre il ponte ove era previsto il ripristino della scarpata con terra di coltivo ed il ripristino della siepe rimossa, era stata ammucchiata terra di scavo prelevata dal piazzale;
nello scarico delle acque sia dei fossi di guardia che del campo da golf oltre la tangenziale nella roggia della misericordia era stata posata una tubazione tipo 315 anziché quella concordata e più consona tipo 1000;
- che, inoltre, nel corso dei lavori di rifacimento della sponda autostradale, il materiale soggetto a lavorazione era stato depositato nel bacino di accumulo delle acque meteoriche in eccesso provenienti dai drenaggi superficiali del campo da golf e dai sistemi di tracimazione del lago stesso;
- che, a causa del continuo transito dei mezzi pesanti, la tubazione esistente era collassata;
- che riconoscendo il danno, aveva tentato di porvi rimedio realizzando una nuova CP_1 tubazione in polietilene a bassa densità ma di diametro inferiore a quello preesistente;
- che la ricorrente segnalava che le capacità di scarico inferiori sia dal punto di vista della portata idrica che di resistenza al carico avrebbero comunque compromesso il regolare deflusso delle acque e provocato il progressivo allagamento di buona parte delle buche limitrofe del campo da Golf con la conseguente inagibilità del percorso e l'insorgenza di marcescenza del tappeto erboso;
- che, inoltre, erano presenti vari mucchi di terra, sassi e macerie depositati in aree non soggette ad occupazione temporanea;
- che in data 21.06.2019, le parti si incontravano al fine di verificare lo stato dei luoghi delle aree concesse in occupazione temporanea ed eventualmente procedere alla loro riconsegna;
- che, poiché non erano state eseguite le opere di ripristino, non si procedeva alla presa di possesso e le aree venivano lasciate alla custodia del geom. di AN Serravalle;
CP_5
- che, in data 06.11.2019, le parti si incontravano nuovamente e anche in tale occasione la ricorrente ribadiva nuovamente il perdurare dell'inadempimento agli impegni assunti dalle controparti in ordine alla risistemazione dei luoghi;
5 - che, in data 10.12.2019, la ricorrente conferiva incarico al dott. al fine di redigere una Persona_2 perizia dello stato dei luoghi con l'identificazione dei lavori necessari e dei costi delle opere di ripristino delle aree interessate;
- che, stante il perdurare dell'inadempimento delle controparti, la ricorrente instaurava un giudizio ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di AN, nell'ambito del quale il Giudice designato nominava il c.t.u., ing. ; Per_3
- che il c.t.u. accertava che i luoghi erano stati alterati a seguito dei lavori eseguiti dall'impresa CP_1 su affidamento di AN Serravalle s.p.a. e quantificava i danni patiti dalla ricorrente in
[...] complessivi Euro 74.256,00 oltre IVA;
- che, pertanto, la era tenuta al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente a CP_1 causa della sua condotta illecita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2022 si costituiva in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso non sussistendo nel caso di s
[...] presupposti di cui all'art. 702 bis c.p.c. e chiedendo, in subordine, la conversione del rito.
Sempre in via preliminare, la resistente eccepiva la nullità dell'accertamento tecnico preventivo in quanto erroneamente disposto in difetto delle condizioni di ammissibilità e del presupposto sostanziale dell'urgenza. La resistente eccepiva altresì l'illegittimità dell'accertamento tecnico preventivo in quanto totalmente inattendibile perché il c.t.u. non ha offerto alcun elemento tecnico di riscontro nel corso dell'elaborato peritale.
Sempre in via preliminare, la resistente eccepiva la nullità della domanda per essere assolutamente incerti o mancanti i requisiti prescritti dagli artt. 163 e 164 c.p.c..
Infine, sempre in via preliminare, la resistente eccepiva l'inammissibilità/improponibilità della domanda per l'intervenuto accordo transattivo con l'obbligato in solido AN Serravalle S.p.A. di cui la dichiarava di voler profittare. CP_1
Nel merito, la resistente eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto la aveva CP_1 provveduto a ripristinare le aree (che sono sempre state aree di passaggio e non destinate al gioco) occupate temporaneamente nel rispetto di tutte le prescrizioni della DD.LL. e senza produrre alcun tipo di danno. In particolare, la sosteneva di aver, dopo la conclusione dei lavori, CP_1 regolarmente ripulito e consegnato mporaneamente occupati nel rispetto dell'uso che ne veniva fatto in precedenza e che le contestazioni del sig. , di cui ai verbali di restituzione in CP_6 possesso, non riguardassero assolutamente le aree oggett occupazione. Ancora, la resistente riteneva di aver svolto tutti i lavori di cui all'appalto a regola d'arte senza contestazioni da parte della committente che aveva anche collaudato e pagato le relative opere.
La resistente, inoltre, chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice,
[...]
, chiedendo di essere tenuta indenne e manlevata da Controparte_7 in caso di condanna.
Con decreto del 14.10.2022, questo Giudice autorizzava la chiamata in causa della
[...]
e differiva la prima udienza di comparizione delle Controparte_8 parti al giorno 17.01.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.12.2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata eccependo, in via preliminare, l'inoperatività Controparte_7 della polizza assicurativa in quanto l'art. 12, “Oggetto dell'assicurazione”, prevede che la compagnia
6 si obbliga a tenere indenne l'assicurata in caso di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale e non, come nel caso di specie, in caso di inadempimenti di natura contrattuale connessi alla cattiva gestione del cantiere dal punto di vista organizzativo e realizzativo. Inoltre, in ogni caso la copertura della polizza non comprende i danni “… cagionati a: c) opere in costruzione nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori” nonché “g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzioni di lavoro”, ebbene, nella fattispecie, gran parte degli addebiti lamentati da
[...] sono appunto afferenti al mancato ripristino allo status quo ante, delle zone ogge Parte_1 occupazione temporanea da parte dell'assicurata, utilizzate quali aree di manovra dei mezzi e stoccaggio dei materiali, oltre che alla presenza di mucchi di terra, sassi e macerie anche nelle zone a ciò non deputate, ed è evidente che le pretese connesse a tali doglianze non rientrino nella copertura assicurativa anche da questo punto di vista. Nel merito, eccepiva la non opponibilità nei CP_4 propri confronti delle pretese della ricorrente, in quanto fondate sugli esiti del procedimento per ATP già promosso, al quale la compagnia non ha partecipato in quanto, nei suoi confronti, non è stato esteso il contraddittorio e dunque non ha preso parte alle citate operazioni con un proprio consulente, così che non ha potuto svolgere alcuna difesa in tale ambito. In via subordinata, la contestava il quantum debeatur. Controparte_4
All'udienza del 17.01.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice disponeva la conversione del rito da sommario di cognizione in ordinario di cognizione fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il giorno 28.3.2023. A quest'ultima udienza, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del 19.09.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'acquisizione del fascicolo di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui al R.G. n. 17717/2020.
Con Ordinanza del 14.02.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.01.2024, questo giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
Alla successiva udienza del 23.04.2024 parte attrice dava atto di aderire alla predetta proposta conciliativa del Giudice, mentre parte convenuta vi aderiva subordinando l'accettazione alla condizione sospensiva della manleva della compagnia e quest'ultima dichiarava di non aderire alla proposta.
Con Ordinanza del 29.05.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 20.03.2025. All'esito di quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo Giudice, con Ordinanza del 21.03.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da tutte le parti in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 29.05.2024, non avendo la parte dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, del predetto provvedimento.
3. Ciò posto, quanto alle eccezioni sollevate in via preliminare dalla resistente nella CP_1 propria comparsa di costituzione e risposta e ribadite in sede di precisazione dell i, si rileva quanto segue.
7 3.1. Innanzi tutto, la eccepisce la nullità/inammissibilità dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo in quanto erroneamente disposto in difetto delle condizioni di ammissibilità e del presupposto sostanziale dell'urgenza.
La predetta eccezione è infondata.
Ed infatti, il provvedimento del 23.09.2020 emesso dall'intestato Tribunale (v. all. E, fasc. att.) ha ammesso il ricorso della ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. che, come noto, può Parte_1 essere ammesso anche al ioni di cui al primo comma del medesimo articolo, dunque anche in assenza del requisito dell'urgenza (attenuata) richiesta dal diverso strumento processuale di cui all'art. 696 c.p.c..
Diversamente, la difesa di fonda la propria eccezione di inammissibilità richiamando CP_1 espressamente, in più punti, to processuale di cui all'art. 696 c.p.c., ovvero l'accertamento tecnico preventivo che, come noto, è da tenersi ben distinto dalla consulenza preventiva a fini conciliativi di cui all'art. 696 bis c.p.c..
Con riguardo, invece, alle doglianze di in punto di assenza dei presupposti di cui all'art. CP_1 696 bis c.p.c., deve rilevarsi che, c al predetto strumento processuale, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 202 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice. Con tale decisione la Corte costituzionale ha dunque previsto la proponibilità del reclamo di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. avverso il solo provvedimento di rigetto con ciò dovendosi dunque ritenere che il provvedimento di accoglimento non è reclamabile.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che, a fortiori, alcuna contestazione avverso il provvedimento di accoglimento del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. può essere compiuta nella presente sede.
3.2. Parte resistente ha altresì sollevato eccezione di nullità della domanda per CP_1 essere assolutamente incerti i requisiti prescritti dagli artt. 163 e 164 c.p.c., ritenendo il ricorso esplorativo sia in relazione al petitum che alla causa petendi in quanto la ricorrente non avrebbe indicato nell'atto introduttivo i danni lamentati, le cause e le relative responsabilità dei convenuti (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9).
Al riguardo, giova rilevare che, tenuto conto dell'applicabilità della disciplina dell'art. 164 c.p.c. anche al ricorso, devono richiamarsi, nella specie, i principi elaborati dalla Suprema Corte di cassazione, la quale ha affermato che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, IV comma, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. civ. 11751/2013).
Ebbene, declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, si rileva che l'atto introduttivo del presente giudizio – unitamente ai documenti contestualmente prodotti dalla parte ricorrente – contiene tutti gli elementi necessari ad indicare il fondamento della pretesa azionata tanto da avere consentito alla parte resistente di apprestare adeguate e puntuali difese nel proprio atto di
8 costituzione, le cui esigenze di tutela sono poste a fondamento della ratio ispiratrice del disposto di cui all'art. 163, n. 4, c.p.c..
Ne consegue che, pertanto, la predetta eccezione di nullità è infondata.
3.3. Quanto, infine, all'eccezione formulata da di inammissibilità/improponibilità CP_1 della domanda per l'intervenuto accordo transattiv corrente e Parte_1
l'obbligato in solido AN Serravalle S.p.A., di cui la dichiara di voler profittare, si rileva CP_1 quanto segue.
In punto di diritto deve rilevarsi che l'art. 1304, I comma, c.c. si riferisce alla transazione stipulata dal creditore con uno dei debitori in solido per l'intero debito solidale;
ne consegue che, se, invece, il condebitore effettua la transazione limitatamente alla propria quota, gli altri condebitori sono liberati soltanto per la parte di debito estinto.
Dalla documentazione in atti (v. doc. 12, fasc. att.) si evince che in data 03.02.2022 la ricorrente
[...] ha sottoscritto un accordo transattivo con la AN Serravalle S.p.A., Parte_1 coobbligata in solido insieme alla nei confronti della ricorrente, limitatamente alla quota CP_1 del credito che la ricorrente vantava nei confronti della AN Serravalle s.p.a..
Nel documento n. 12, fasc. att. si legge: “Punto 3: […] la AN Serravalle offre, a saldo, stralcio e transazione di ogni possibile pretesa nei suoi confronti, la somma di € 22.000,00, oltre ad un contributo per le spese legali di € 3.000,00 (comprensivi di spese forfettarie, oneri previdenziali e anticipazioni), e quindi in totale la somma complessiva di € 25.000,00. Punto 5: la accetta la proposta transattiva della AN Serravalle, a Parte_1 saldo, stralcio e transazione di ogni possibile pretesa nei confronti di quest'ultima […] Punto 6: con il buon fine del pagamento indicato ai nn.3 e 4, la dichiara di non aver nulla altro a pretendere dalla sola AN Parte_1
Serravalle, per il lamentato danneggiamento dei terreni oggetto di occupazione temporanea ex art. 49 DRP 327/2001 e comunque per qualsivoglia titolo, ragione, causa anche solo indirettamente connessa alla menzionata occupazione;
punto 7: è esclusa la possibilità per la di profittare della presente transazione ai sensi dell'art. 1034, comma CP_1 1 c.c.” (v. doc. 12, fasc. att.).
Si evince, dunque, che l'oggetto dell'accordo transattivo ha riguardato esclusivamente il debito di AN Serravalle s.p.a. nei confronti della e non anche quello relativo ai crediti Parte_1 vantati dalla medesima nei confronti della resistente CP_1
Inoltre, deve peraltro rilevarsi che nel medesimo accordo transattivo è stato espressamente pattuita, al punto 6, l'esclusione della possibilità per la di profittare della transazione ai sensi CP_1 dell'art. 1304 c.c..
Anche la predetta eccezione deve dunque dichiararsi infondata.
4. Ciò posto in via preliminare, nel merito la domanda formulata dalla ricorrente
[...] nei confronti della è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni Parte_1 CP_1 che saranno di seguito esposte.
4.1. Innanzi tutto, giova rilevare che la domanda formulata dalla ricorrente deve essere qualificata quale ordinaria azione aquiliana ex art. 2043 c.c..
Parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, ha infatti allegato e dedotto, quale causa del danno, un comportamento illecito di natura colposa posto in essere dalla e, in particolare, CP_1 consistito in una serie di irregolarità, che avrebbero pregiudicato la propria attività d'impresa, nell'utilizzo e nella conservazione dei terreni siti nel parco golfistico di proprietà della Golf Vacanze
9 S.p.A., dei quali la AN ER aveva preso possesso al fine di effettuare dei lavori sulla tangenziale AN Ovest confinante con i predetti terreni, lavori affidati alla resistente CP_1
Ciò posto, l'illecito aquiliano deve, dunque, essere sottoposto al vaglio di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c., i quali, com'è noto, consistono nella condotta umana, attiva od omissiva, nel nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento.
4.2. Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, si rileva che la condotta illecita posta in essere dalla resistente è acclarata sulla scorta delle complessive emergenze CP_1 processuali e, in particolar modo, alla luce degli accertamenti tecnici espletati dall'ing. nel Per_3 corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui al R.G. n. 17717/2020, le cui risulta ano condivisibili dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici, suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta nonché corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate nemmeno da convincenti critiche di parte, alle quali il c.t.u. ha prontamente replicato in sede di risposta alle osservazioni delle parti alla relazione peritale.
In particolare, il c.t.u. ha individuato, sul campo golfistico di proprietà della ricorrente, tre aree e ha accertato quanto segue:
- il sito “A”, a ridosso del ponticello sulla Roggia Misericordia, in relazione al quale la ricorrente lamentava la presenza di materiale di risulta poi rimosso da con contestuale rimozione di CP_1 un tratto di recinzione di separazione tra il campo da golf e lo stradello con siepe di ligustro, rispetto al quale il c.t.u. ha accertato che l'area circostante è stata rialzata per agevolare la predetta manovra e ne è risultata una ripida scarpata verso il campo;
- il sito “B”, lungo un tratto della Tangenziale Ovest, in relazione al quale la ricorrente lamentava la presenza di un consistente strato di materiale vario di risulta che si estende irregolarmente su una superficie di circa per 280x25 m con variazioni di quota di 50÷150 cm, rispetto al quale il c.t.u. ha accertato che, diversamente dallo stato iniziale – prato verde con arbusti – il sito, al momento dell'accertamento, presenta un aspetto fangoso, con presenza di ciottoli e blocchi e sprovvisto di vegetazione spontanea anche a distanza di 2 anni dalla fine dei lavori;
- il sito “C”, tra il sottopasso stradale e la linea ferroviaria, in relazione al quale la ricorrente lamenta le medesime circostanze del sito “B”, ovvero presenza di terreno di riporto con ghiaia, ciottoli e massi, con l'aggiunta di un grave problema di drenaggio delle acque piovane rispetto al quale il c.t.u., in seguito al sopralluogo effettuato, ha accertato che “in aderenza al sito “C” è presente un bacino di raccolta dei drenaggi della porzione orientale del campo da golf. Questo bacino ha una tubazione di troppo pieno a doppia parete che scaricava nella Roggia Misericordia. In caso di eventi piovosi molto forti, provvede ad Parte_1 accelerare lo smaltimento con pompe: La tubazione di troppo pieno transita(va) sotto lo mpo da golf, durante i lavori suddetta tubazione, a causa dei carichi dei mezzi pensati, è collassata;
ha riparato la condotta CP_1 utilizzando però tubazioni in PVC con diametro di 300 mm anziché 400 mm urtroppo anche queste tubazioni, molto meno resistenti di quelle originali, sono collassate e ciò ha limitato notevolmente la portata di efflusso sia del troppo piano che della pompa ausiliaria di drenaggio. Questo inconveniente ha quindi comportato l'allagamento del campo da golf in occasione di piogge intende che il bacino di raccolta non è riuscito a contenere […] Il CTU ha potuto accertare la presenza dei resti delle vecchie tubazioni da 400 mm a doppia parete, delle tubazioni in PVC e di quelle nuove in cls: Poiché ha previsto che nel sito “C” debbano transitare ancora mezzi pesanti per la Parte_1 sistemazione e/o bonifica e evitare il ripetersi dei collassi delle nuove tubazioni, ha dovuto ricorrere a tubazioni in cls” (v. relazione peritale, pag. 16 ss.).
10 All'esito dei rilievi e dei sopralluoghi espletati, il c.t.u. ha dunque accertato la sussistenza delle irregolarità lamentate da parte ricorrente e dei danni che ne sono derivati sui terreni di sua proprietà a causa della condotta illecita posta in essere da nell'ambito dello svolgimento dei lavori CP_1 effettuati sulla tangenziale AN Ovest.
A nulla rileva in senso inverso la circostanza, eccepita dalla resistente e ribadita anche in CP_1 sede di comparsa conclusionale, in base alla quale i terreni oggetto di occupazione temporanea fossero adibiti esclusivamente al passaggio pedonale e di mezzi e non al gioco del golf e, per tale ragione, erano stati restituiti dalla resistente come tali, dopo averli adeguatamente ripuliti ripristinando lo stato quo ante.
Ed infatti, sebbene i terreni oggetto di occupazione temporanea non fossero adibiti al gioco, come del resto pacifico in giudizio, tuttavia i lavori eseguiti dalla hanno causato dei danni anche CP_1 alle aree adibite al gioco con essi confinanti, in quanto, come accertato dall'ing. , la resistente Per_3 ha utilizzato queste aree diverse, esterne a quelle oggetto di occupazione temp er depositare materiali di risulta e terra di scavo senza successivamente ripristinare lo stato dei luoghi.
In particolare, il c.t.u. ha concluso la propria relazione peritale affermando quanto segue: “Il sopralluogo del 21 ottobre 2020 ha permesso di accertare che le doglianze della ricorrente sono fondate e che i luoghi sono stati alterati a seguito dei lavori dell'impresa su affidamento di Serravalle” (v. relazione peritale, pag. CP_1
28).
Ancora, con riguardo allo stato dei luoghi precedente all'inizio dei lavori compiuti dalla resistente, il c.t.u., nella propria relazione peritale (v. pp. 12 ss.), ha allegato un'ampia documentazione fotografica dalla quale si evince lo stato dei luoghi prima e dopo l'esecuzione dei lavori da parte di CP_1
Ebbene, dall'esame della predetta documentazione fotografica emerge chiaramente che i terreni di proprietà della ricorrente – dei quali si è servito per depositare materiali di risulta e terra di CP_1 scavo seppure non fossero stati oggetto di occupazione temporanea – prima dell'esecuzione dei lavori da parte di presentavano delle ampie aree di vegetazione che, invece, sono assenti CP_1 nelle fotografie successive all'esecuzione dei lavori.
Al riguardo, inoltre, in relazione alle osservazioni relative alla documentazione fotografica presa in considerazione dal c.t.u. nella propria relazione peritale, sollevate dal c.t.p. di ing. CP_1 Per_4 (il quale sostiene che fatta eccezione per il sito “A” e per un'estensione di cir reci scarpata), i siti “B” e “C” sono rimasti nella loro sostanza invariati, inserendo a tal fine le immagini satellitari di Google-Earth che dimostrerebbero l'assunto), si rileva che il c.t.u. ing. ha Per_3 esaustivamente replicato alle predette osservazioni in sede di relazione peritale. Ed infatti, il c.t.u. ha chiarito che: “e) ALTERAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI SITO “A”. Il CTU, relativamente al sito “A”, si è limitato alla recinzione ed alla sistemazione e ripristino della scarpata. Si tratta, appunto di soli 100 mq. Va da sé che occorre ripristinare il substrato con terra da coltivo e il prato erboso. Le foto di pagina 9 mostrano che era un'area verde con arbusti. Il CTU fa notare che le foto che occorre prendere in considerazione per il confronto diretto sono quelle depositate da oppure quelle di Google-Earth poco prima dell'occupazione Parte_1 temporanea, non 10 anni prima. Nulla rileva se nel 2008 non vi era un prato [si nota invece abbastanza chiaramente che il terreno era stato arato e seminato]. Quelle che rilevano sono le foto di marzo 2018, e si nota la presenza di prato e arbusti sulla recinzione. f) ALTERAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI SITI “B” E “C”. Idem come il punto a), ciò che si è visionato il 21 ottobre 2020 non è lontanamente un prato perché non vi cresce nulla. Le foto di Google-Earth di aprile 2020 ed il rilievo del CTU del 21 ottobre 2020 mostrano invece molto chiaramente come la situazione non è quella di un campo verde, mentre lo era invece a marzo 2018 [v. pagine 10 e 11], vi saranno stati sicuramente arbusti perché quelli non appartengono propriamente al campo da golf. Si fa però notare che l'articolo
11 1u.06.180.0040.a del CME di appendice n°2 fa riferimento a “…Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe…”. Si tratta solo di far ricrescere una vegetazione semi-spontanea, in 18 mesi non è cresciuto alcunché. È l'intervento minimo” (v. relazione peritale, pag. 26 ss.).
Inoltre, il c.t.u., dopo aver disposto l'esecuzione di 5+1 scavi al fine di accertare de visu lo stato del sottosuolo, ha concluso che: “In ogni caso, non si riscontrano contaminazioni pericolose né scostamenti dal terreno originario. Questo in termini di contaminanti. Resta ferma la circostanza che il terreno riportato non è idoneo per la presenza di ciottoli e sassi, inoltre corrisponde al vero la circostanza che, anche a distanza di quasi 2 anni, sui terreni, soprattutto sul sito “B” non si è insediata vegetazione spontanea. Come ipotesi minimale, tento conto dell'assenza di Tes_ contaminanti, si ritiene praticabile la soluzione “B” prospettata dal Dott. (v. relazione peritale, pag. 20 ss.).
Il c.t.u., dunque, tenuto conto dell'assenza di contaminanti, ha ritenuto di aderire alla soluzione “b” prospettata dal c.t.p. di parte ricorrente, dott. consistente nella “ricopertura del terreno di Tes_4 riporto” (v. relazione peritale, pag. 20 ss.).
Pertanto, considerato che il c.t.u. ha compiuto le proprie valutazioni sulla scorta dei dati tecnici in suo possesso, deve ritenersi che la sua relazione peritale non risulta affatto inficiata da vizi e illogicità e, dunque, deve essere condivisa da questo Giudice e posta a fondamento della presente decisione.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi provato che le attività di transito e movimentazione compiute dalla società appaltatrice, odierna resistente, sui beni di proprietà della ricorrente sono state effettuate senza il rispetto delle più elementari regole di tutela dell'ambiente. In particolare, deve ritenersi provata l'omessa adozione delle misure volte ad impedire il degrado delle superfici erbose e l'assenza di adeguata delimitazione delle aree di cantiere che hanno determinato una compromissione di porzioni dell'impianto golfistico stante il nesso causale diretto ed esclusivo tra le modalità operative adottate e i danni effettivamente accertati.
4.3. Così accertata la responsabilità della resistente nella determinazione CP_1 dell'evento lesivo di causa, giova a questo punto delimitare l'area del danno risarcibile e procedere, conseguentemente, alla sua quantificazione e liquidazione.
Il danno patrimoniale lamentato da parte ricorrente, derivante dalla condotta illecita posta in essere da è stato quantificato dal c.t.u. ing. nella propria relazione peritale. CP_1 Per_3
Ebbene, come già sopra esposto, il c.t.u. ha ritenuto di aderire alla soluzione “b” prospettata dal c.t.p. di parte ricorrente, dott. consistente nella “ricopertura del terreno di riporto” (v. relazione Tes_4 peritale, pag. 20 ss.).
In particolare, il c.t.u. ha concluso la propria relazione peritale come di seguito: “Come ipotesi minimale, Tes_ tento conto dell'assenza di contaminanti, si ritiene praticabile la soluzione “B” prospettata dal Dott.
Per questi motivi
, in appendice n°2 si sono stilati i due computi metrici per i siti “A” e “B” per un gran totale a sommato l'importo della fattura quindi: Euro 74.256,00+IVA […] In relazione alla effettiva ripartizione delle aree CP_3 oggetto di occupazione valle e di quelle frutto dell'accordo tra ed , la ripartizione delle Parte_1 CP_1 quote – ed il totale – sono le seguenti: quota parte di competenza dei resistenti = Euro 35.630,00; quota parte di competenza solo di = Euro 38.626,00; totale (IVA esclusa) = 74.256,00” (v. relazione peritale, pag. CP_1
28).
Al riguardo priva di pregio è la contestazione sollevata da nella propria comparsa di CP_1 costituzione e risposta, laddove la resistente ha eccepito che “la valorizzazione (NON) effettuata dal CTU non è tecnicamente accettabile in quanto rappresenta un'adesione non scientifica alla quantizzazione del
12 ricorrente” (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 18 ss.), in quanto trattasi di una contestazione meramente di stile che non può qualificarsi in termini di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c..
Dunque, al fine di determinare l'ammontare del danno che deve essere risarcito dalla resistente CP_1 in favore di è necessario eseguire le seguenti operazioni: alla somma di
[...] Parte_1
38.626,00 – uale quota di competenza solo della – è necessario CP_1 sommare la metà della quota individuata dal c.t.u. quale quota di competenza sia di che CP_1 della AN Serravalle, ovvero la somma di 17.815,00 (Euro 35.630,00 diviso due); n che la resistente è tenuta a pagare a favore di parte ricorrente la somma complessiva di Euro 56.441,00.
4.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere inoltre riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata alla data del fatto illecito e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data del fatto illecito fino alla presente sentenza.
5. Quanto alla domanda di manleva formulata ex art. 1917 c.c. dalla convenuta nei CP_1 confronti della propria compagnia assicurativa , al fine di essere Controparte_4 tenuta indenne dalla predetta compagnia in r ica e/o somma dovuta a qualsiasi titolo a parte ricorrente in forza della polizza assicurativa n° 05118132000031, deve rilevarsi quanto segue.
La terza chiamata ha eccepito, in via preliminare, l'inoperatività Controparte_4 della predetta poli presente giudizio non rientrerebbe nell'oggetto del contratto assicurativo de quo.
L'eccezione deve ritenersi fondata.
Ed infatti, come di evince dal contratto di assicurazione prodotto sub doc. 2, fasc. terza chiamata, l'art. 12 del predetto contratto, “Oggetto Dell'assicurazione”, prevede che la compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurata in caso di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale (v. doc. 2, pag. 5, fasc. terza chiamata) e non, come nel caso di specie, in caso di condotte illecite connesse alla cattiva gestione del cantiere dal punto di vista organizzativo e realizzativo.
Ebbene, nel caso di specie, il fatto costitutivo della pretesa fatta valere da parte ricorrente consiste nella condotta illecita posta in essere dalla nell'esecuzione dei lavori di rifacimento della CP_1 sponda autostradale, compiuti in esecuzione di un appalto stipulato con la AN Serravalle. Dunque, il fatto illecito per cui la ricorrente ha agito in giudizio non è sussumibile nell'oggetto
13 dell'assicurazione di cui al richiamato art. 12 del contratto che, invece, fa espressamente riferimento a
“danni accidentali”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, ne consegue l'inoperatività nel caso di specie della polizza n° 05118132000031 e l'infondatezza della domanda avanzata da nei confronti della CP_1 [...]
che deve, dunque, essere rigettata. Controparte_4
6. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, giova rilevare quanto segue.
6.1. In relazione al rapporto processuale tra la ricorrente e la resistente Parte_1
le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. CP_1 succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo sia con riguardo al presente giudizio che al giudizio di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati e, in particolare, della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico di parte resistente gli esborsi sostenuti dalla ricorrente per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 379,50+ Euro 27,00), nonché gli esborsi per la c.t.u. come liquidati nel corso del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. con decreto del 22.04.2021 e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. attoreo, dott. nel corso Tes_4 delle operazioni peritali pari a Euro 2.440,00 di cui alla fattura n. 11/2021 (v. all. H, fasc. att.), in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
6.2. Quanto, al rapporto processuale tra la resistente e la terza chiamata CP_1 [...]
queste seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex Controparte_4
modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo tenuto conto dei criteri ivi indicati e, in particolare, dell'effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità di nella determinazione degli eventi dannosi occorsi sui CP_1 beni di proprietà di parte ri per l'effetto, condanna a corrispondere a CP_1 la somma di Euro 56.441,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condanna a corrispondere a le spese di lite che si liquidano, CP_1 Parte_1 per il giudi 696 bis c.p.c. in mpensi ed Euro 2.440,00 per spese di c.t.p., oltre accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente giudizio, in Euro 5.261,00 per compensi ed Euro 406,50 per esborsi, oltre accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. come liquidate in corso del CP_1 giudizio ex art. 696 bis c.p.c. con decreto di pagamento del 22.04.2021;
14 - rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti della CP_1 Controparte_4
;
[...]
- condanna a rifondere in favore di le spese di CP_1 Controparte_4 lite che si liquidano in Euro 5.261,00 oltre accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AN, 12 agosto 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18126/2022 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Brignolo Gorla ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in AN, Piazza Grandi n. 6, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
. Giuse ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Torrecuso, via Fragneta n. 7, come da procura in atti;
RESISTENTE
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 v. Diego lettivamente domiciliata in AN, via Lamarmora n. 40/A, come da procura in atti;
TERZO CHIAMATO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte ricorrente Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, per i titoli menzionati e per qualsivoglia altro titolo ritenuto sussistente nei fatti descritti oltre che negli articoli richiamati in atti, da intendersi qui richiamati e ritrascritti, anche per relationem, a formare parte integrante e sostanziale delle odierne conclusioni, così giudicare:
1 NEL MERITO
Accertata la responsabilità di per le ragioni esposte in atti in atti, condannarla al pagamento, a titolo di CP_1 risarcimento danni, della som euro 56.441,00, pari alle quote di capitale quantificate in contraddittorio nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc e di euro 6.400,00 oltre accessori di legge (quota 50% compensi professionali CTU e CTP) e così in totale euro 62.841,00 oltre accessori sui soli compensi dei periti, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo effettivo nonché rivalutazione monetaria - secondo gli indici ISTAT prezzi al consumo - per la parte non coperta dagli interessi.
Compensi professionali e spese di entrambi i procedimenti, rifusi unitamente a spese generali (15 %) ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA (VALUTARE SE RIFORMULARE) solo occorrendo, senza inversione del relativo onere e previa revoca di ogni precedente ordinanza, ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che tra il mese di agosto del 2018 ed il mese di dicembre 2019, durante l'esecuzione dei lavori di rifacimento della sponda autostradale, ottenuti in appalto da AN Serravalle - AN Tangenziali spa ed oggetto della convenzione per occupazione temporanea intercorsa tra quest'ultima e ha occupato ed Parte_1 CP_1 utilizzato anche terreni/aree esterne a quelle interessate dai lavori e, precisamente, quelle identificate come sito B nelle foto 4 e 5 a pag. 10 della CTU e sub doc. 14, 14bis e 14ter di Parte Ricorrente che mi vengono mostrate. In particolare la foto sub 14 identifica l'estensione dell' area interessata;
la foto sub 14 bis) riproduce l'area prima dell'occupazione e la foto 14 ter) riproduce l'area come lasciata dopo l'occupazione.
2. Vero che ha utilizzato le predette aree per lo scarico della terra di scavo e materiale di risulta, CP_1 impegnandosi anche per il tramite dell'Ing. a ripristinare lo stato dei luoghi e ad asportare Parte_1 Per_1 tutto il materiale ivi abbandonato al termine dei lavori.
3. Vero che in data 2.5.2019, in data 21.6.2019, in data 6.11.2019 ed in altre occasioni ha Parte_1 richiesto ad che il materiale abbandonato nell'area esterna B venisse asportato ovvero rimodellato e rivestito di CP_1 uno strato di terreno agrario per renderlo funzionale ai fini agricoli.
4. Vero che tale materiale è ancora presente in area B e che dette area è rimasta priva di ricrescita di vegetazione come mostrano le foto 4 e 5 a pagina 10; le foto 10 e 11 a pagina 13 della CTU in atti nonchè quelle sub doc.ti 4, 5, 14, 14bis e 14ter. Foto tutte che mi vengono mostrate.
5. Vero che a causa del materiale di risulta presente in luogo (ciotoli, vetro, mattoni) in tali aree è preclusa la fresatura del terreno, necessaria a favorire la ricrescita del manto erboso;
6. Vero che al termine dei lavori ottenuti in appalto da AN Serravalle – AN Tangenziali spa, ha CP_1 omesso di ripristinare con terreno coltivo anche la scarpata oltre il ponte e la siepe di ligustrum ivi presente che era stata rimossa durante i lavori come mostra la foto 9 a pag. 13 della CTU.
7. Vero che nel corso dei lavori di rifacimento della sponda autostradale ottenuti in appalto da AN Serravalle - AN Tangenziali spa, depositava il materiale soggetto a lavorazione e quello per la predisposizione dei CP_1 gabbioni utilizzati per il rinforzo della sponda stessa in prossimità del bacino di accumulo delle acque meteoriche in eccesso provenienti dai drenaggi superficiali del campo da golf e precisamente nell'area identificata come C alla pagina 11 della CTU in atti e nelle foto 6 e 7 ivi riprodotte nonchè in quelle prodotte sub doc.ti 15, 15bis, 15ter e 15quater. Foto tutte che mi vengono mostrate.
2 In particolare la foto sub 15) identifica il bacino utilizzato per l'accumulo delle acque in eccesso;
la foto sub 15bis) l'estensione dell'area interessata;
la foto sub 15ter) riproduce l'area prima dell'occupazione e la foto 15quater) riproduce lo stato dell'area successivo all'occupazione.
8. Vero che a seguito di transito e manovra dei mezzi pesanti di da e per l'area di deposito C, di cui al capitolo CP_1 che precede, collassava la tubatura utilizzata per far defluire co vora nelle rogge adiacenti le acque raccolte nel bacino di accumulo, con conseguenti erosioni di terreno ed allagamenti come mostrato nelle foto sub doc.ti 16, 16bis,16ter e 16quater.
9. Vero che sostituiva detta tubatura in PVC da 300 mm come da foto 13 e 14 a pagina 14 della CTU in CP_1 atti che mi vengono mostrate.
10. Vero che anche detta tubatura collassava sotto il peso degli automezzi in transito, provocando nei primi giorni del mese di febbraio 2020 l'allagamento di una porzione del campo da golf e specificamente quella compresa tra le buche 12 e 13 del terreno di gioco, come da foto 15 e 16 a pagina 15 della CTU in atti, nonchè da quelle prodotte sub doc.ti 17 e 17bis che mi vengono mostrate .
11. Vero nel mese di marzo 2020 la società provvedeva alla sostituzione delle tubature posate da CP_3 CP_1 con altre in calcestruzzo del diametro di 400 da foto 19, 20 e 21 a pagina 16 della CTU in at vengono mostrate, risolvendo definitivamente il problema dell'allagamento.
12. Vero che prima di iniziare i lavori di rifacimento della sponda autostradale ottenuti in appalto da AN Serravalle - AN Tangenziali spa, chiese ed ottenne da di poter rimessare per la notte i propri CP_1 Parte_1 mezzi nei locali di i ndosi in cambio ad lizia del sottobosco dalla vegetazione Parte_1 spontanea in un'area limitata e circoscritta alla zona tra la ferrovia e la buca 11 del campo da golf.
13. Vero che il disegno e la disposizione delle buche del campo da Golf de “Le Rovedine”, di proprietà della società attrice è stato ideato ab origine con una specifica logica di gioco e tale deve rimanere nel tempo. Oltretutto andremmo ad invadere la zona di rispetto della tangenziale.
14. Confermo contenuto e rilievi anche fotografici della perizia da me redatta in data 12.6.2019.
Si indicano a testi i seguenti signori: ing. domiciliato in Assago (MI) via Del Bosco Rinnovato n 4/B (ORA via Zanetti 18 27020 San Tes_1 OR di NA (PV)
Sig. domiciliato in Opera via Carl Marx nr 18 Sig domiciliato in Opera via Dei Testimone_2 Testimone_3 Pioppi snc presso SC ZE (solo sui capitoli 4 e 5)
Dott. domiciliato in Mombello (TO) strada del Procco 1 Tes_4
Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate e chiede concedersi i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche”.
Parte resistente CP_1
“In via istruttoria
- Insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. (interpello-prova test. + CTU); nel merito
3 - Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare in toto ogni domanda proposta da Parte_1 nei confronti della in quanto improponibile, inammissibile, nulla, illegittima ed
[...] CP_1 infondata;
- In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto in parte delle domande attoree, reietta ogni eccezione, dichiarare e ritenere la in per. del leg. rapp. p.t., tenuta Controparte_4
a manlevare e tenere indenne la e per l'effetto condannarla a rifondere la di tutte le CP_1 CP_1 somme che a qualsiasi titolo ( e, interessi, rivalutazione, spese ed acce risultare soccombente nei confronti di oltre alle spese di lite sostenute dalla convenuta ex art. Parte_1
1917 comma 3° da distrarsi all'avvocato anticipatario.
Con vittoria, in ogni caso, delle spese e compensi di lite nel presente giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
In caso di assegnazione della causa in decisione, chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. (ante cartabia)”.
Parte terza chiamata Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale, respingere ogni domanda formulata nei confronti di Controparte_4 poiché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, limitare l'onere di indennizzo gravante su a quanto ritenuto di giustizia, e comunque nei CP_4 termini ed entro i limiti contrattualmente previsti.
In via istruttoria
- Disporsi CTU al fine di verificare se nell'esecuzione delle opere di manutenzione dell'arteria stradale confinante con la proprietà della ricorrente, appaltate da AN Serravalle S.p.a. ad siano stati cagionati dei danni alle CP_1 aree di proprietà di imputabili all'appaltat convenuta, quantificando, in caso Parte_1 affermativo, le spese di ripristino ad essi connessi.
CA dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate ex adverso formulate, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 09.05.2022, la ricorrente Parte_1 chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni patiti a causa
[...] CP_1 illecita di quest'ultima.
In particolare, la parte ricorrente allegava e deduceva:
- che la ricorrente è proprietaria della struttura sportiva denominata “Golf Club Le Rovedine”, un parco naturale di 650.000 metri quadri adibito alla pratica del golf;
4 - che i terreni su cui sorgono i campi da golf confinano sul lato sud-ovest con la tangenziale Ovest di AN quasi in corrispondenza dello svincolo di AN Porta Vigentina;
- che, con verbale sottoscritto in data 27.08.2018, AN Serravalle s.p.a., in qualità di concessionaria Anas del tratto autostradale de quo, prendeva possesso della porzione del parco golfistico confinante con la predetta arteria stradale al fine di destinarla ad area di transito degli automezzi per la movimentazione di personale, merci e materiali impiegati nelle opere di ripristino dei cedimenti della scarpata di contenimento del manto stradale;
- che i predetti lavori venivano poi affidati alla società CP_1
- che, nel corso di un sopralluogo congiunto effettuato in data 09.04.2019, la ricorrente constatava e contestava a AN Serravalle e ad una serie di irregolarità nell'utilizzo e conservazione CP_1 dei luoghi che potevano pregiudicare la propria attività di impresa;
- che, in particolare, ai lati del viale di accesso erano presenti macerie - in parte ricoperte malamente con terra di scavo - che impedivano la coltivazione del prato;
il piazzale deposito materiali non era stato spianato e livellato in modo da renderlo idoneo allo stoccaggio degli inerti;
erano stati scavati dei buchi dai quali era stato prelevato materiale (non idoneo) poi utilizzato per i bordi del viale ed infine era stato lasciato in totale abbandono;
nell'area di manovra oltre il ponte ove era previsto il ripristino della scarpata con terra di coltivo ed il ripristino della siepe rimossa, era stata ammucchiata terra di scavo prelevata dal piazzale;
nello scarico delle acque sia dei fossi di guardia che del campo da golf oltre la tangenziale nella roggia della misericordia era stata posata una tubazione tipo 315 anziché quella concordata e più consona tipo 1000;
- che, inoltre, nel corso dei lavori di rifacimento della sponda autostradale, il materiale soggetto a lavorazione era stato depositato nel bacino di accumulo delle acque meteoriche in eccesso provenienti dai drenaggi superficiali del campo da golf e dai sistemi di tracimazione del lago stesso;
- che, a causa del continuo transito dei mezzi pesanti, la tubazione esistente era collassata;
- che riconoscendo il danno, aveva tentato di porvi rimedio realizzando una nuova CP_1 tubazione in polietilene a bassa densità ma di diametro inferiore a quello preesistente;
- che la ricorrente segnalava che le capacità di scarico inferiori sia dal punto di vista della portata idrica che di resistenza al carico avrebbero comunque compromesso il regolare deflusso delle acque e provocato il progressivo allagamento di buona parte delle buche limitrofe del campo da Golf con la conseguente inagibilità del percorso e l'insorgenza di marcescenza del tappeto erboso;
- che, inoltre, erano presenti vari mucchi di terra, sassi e macerie depositati in aree non soggette ad occupazione temporanea;
- che in data 21.06.2019, le parti si incontravano al fine di verificare lo stato dei luoghi delle aree concesse in occupazione temporanea ed eventualmente procedere alla loro riconsegna;
- che, poiché non erano state eseguite le opere di ripristino, non si procedeva alla presa di possesso e le aree venivano lasciate alla custodia del geom. di AN Serravalle;
CP_5
- che, in data 06.11.2019, le parti si incontravano nuovamente e anche in tale occasione la ricorrente ribadiva nuovamente il perdurare dell'inadempimento agli impegni assunti dalle controparti in ordine alla risistemazione dei luoghi;
5 - che, in data 10.12.2019, la ricorrente conferiva incarico al dott. al fine di redigere una Persona_2 perizia dello stato dei luoghi con l'identificazione dei lavori necessari e dei costi delle opere di ripristino delle aree interessate;
- che, stante il perdurare dell'inadempimento delle controparti, la ricorrente instaurava un giudizio ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di AN, nell'ambito del quale il Giudice designato nominava il c.t.u., ing. ; Per_3
- che il c.t.u. accertava che i luoghi erano stati alterati a seguito dei lavori eseguiti dall'impresa CP_1 su affidamento di AN Serravalle s.p.a. e quantificava i danni patiti dalla ricorrente in
[...] complessivi Euro 74.256,00 oltre IVA;
- che, pertanto, la era tenuta al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente a CP_1 causa della sua condotta illecita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2022 si costituiva in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso non sussistendo nel caso di s
[...] presupposti di cui all'art. 702 bis c.p.c. e chiedendo, in subordine, la conversione del rito.
Sempre in via preliminare, la resistente eccepiva la nullità dell'accertamento tecnico preventivo in quanto erroneamente disposto in difetto delle condizioni di ammissibilità e del presupposto sostanziale dell'urgenza. La resistente eccepiva altresì l'illegittimità dell'accertamento tecnico preventivo in quanto totalmente inattendibile perché il c.t.u. non ha offerto alcun elemento tecnico di riscontro nel corso dell'elaborato peritale.
Sempre in via preliminare, la resistente eccepiva la nullità della domanda per essere assolutamente incerti o mancanti i requisiti prescritti dagli artt. 163 e 164 c.p.c..
Infine, sempre in via preliminare, la resistente eccepiva l'inammissibilità/improponibilità della domanda per l'intervenuto accordo transattivo con l'obbligato in solido AN Serravalle S.p.A. di cui la dichiarava di voler profittare. CP_1
Nel merito, la resistente eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto la aveva CP_1 provveduto a ripristinare le aree (che sono sempre state aree di passaggio e non destinate al gioco) occupate temporaneamente nel rispetto di tutte le prescrizioni della DD.LL. e senza produrre alcun tipo di danno. In particolare, la sosteneva di aver, dopo la conclusione dei lavori, CP_1 regolarmente ripulito e consegnato mporaneamente occupati nel rispetto dell'uso che ne veniva fatto in precedenza e che le contestazioni del sig. , di cui ai verbali di restituzione in CP_6 possesso, non riguardassero assolutamente le aree oggett occupazione. Ancora, la resistente riteneva di aver svolto tutti i lavori di cui all'appalto a regola d'arte senza contestazioni da parte della committente che aveva anche collaudato e pagato le relative opere.
La resistente, inoltre, chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice,
[...]
, chiedendo di essere tenuta indenne e manlevata da Controparte_7 in caso di condanna.
Con decreto del 14.10.2022, questo Giudice autorizzava la chiamata in causa della
[...]
e differiva la prima udienza di comparizione delle Controparte_8 parti al giorno 17.01.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.12.2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata eccependo, in via preliminare, l'inoperatività Controparte_7 della polizza assicurativa in quanto l'art. 12, “Oggetto dell'assicurazione”, prevede che la compagnia
6 si obbliga a tenere indenne l'assicurata in caso di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale e non, come nel caso di specie, in caso di inadempimenti di natura contrattuale connessi alla cattiva gestione del cantiere dal punto di vista organizzativo e realizzativo. Inoltre, in ogni caso la copertura della polizza non comprende i danni “… cagionati a: c) opere in costruzione nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori” nonché “g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzioni di lavoro”, ebbene, nella fattispecie, gran parte degli addebiti lamentati da
[...] sono appunto afferenti al mancato ripristino allo status quo ante, delle zone ogge Parte_1 occupazione temporanea da parte dell'assicurata, utilizzate quali aree di manovra dei mezzi e stoccaggio dei materiali, oltre che alla presenza di mucchi di terra, sassi e macerie anche nelle zone a ciò non deputate, ed è evidente che le pretese connesse a tali doglianze non rientrino nella copertura assicurativa anche da questo punto di vista. Nel merito, eccepiva la non opponibilità nei CP_4 propri confronti delle pretese della ricorrente, in quanto fondate sugli esiti del procedimento per ATP già promosso, al quale la compagnia non ha partecipato in quanto, nei suoi confronti, non è stato esteso il contraddittorio e dunque non ha preso parte alle citate operazioni con un proprio consulente, così che non ha potuto svolgere alcuna difesa in tale ambito. In via subordinata, la contestava il quantum debeatur. Controparte_4
All'udienza del 17.01.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice disponeva la conversione del rito da sommario di cognizione in ordinario di cognizione fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il giorno 28.3.2023. A quest'ultima udienza, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del 19.09.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'acquisizione del fascicolo di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui al R.G. n. 17717/2020.
Con Ordinanza del 14.02.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.01.2024, questo giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
Alla successiva udienza del 23.04.2024 parte attrice dava atto di aderire alla predetta proposta conciliativa del Giudice, mentre parte convenuta vi aderiva subordinando l'accettazione alla condizione sospensiva della manleva della compagnia e quest'ultima dichiarava di non aderire alla proposta.
Con Ordinanza del 29.05.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 20.03.2025. All'esito di quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo Giudice, con Ordinanza del 21.03.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da tutte le parti in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 29.05.2024, non avendo la parte dedotto circostanze nuove tali da giustificare una revoca, neppure parziale, del predetto provvedimento.
3. Ciò posto, quanto alle eccezioni sollevate in via preliminare dalla resistente nella CP_1 propria comparsa di costituzione e risposta e ribadite in sede di precisazione dell i, si rileva quanto segue.
7 3.1. Innanzi tutto, la eccepisce la nullità/inammissibilità dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo in quanto erroneamente disposto in difetto delle condizioni di ammissibilità e del presupposto sostanziale dell'urgenza.
La predetta eccezione è infondata.
Ed infatti, il provvedimento del 23.09.2020 emesso dall'intestato Tribunale (v. all. E, fasc. att.) ha ammesso il ricorso della ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. che, come noto, può Parte_1 essere ammesso anche al ioni di cui al primo comma del medesimo articolo, dunque anche in assenza del requisito dell'urgenza (attenuata) richiesta dal diverso strumento processuale di cui all'art. 696 c.p.c..
Diversamente, la difesa di fonda la propria eccezione di inammissibilità richiamando CP_1 espressamente, in più punti, to processuale di cui all'art. 696 c.p.c., ovvero l'accertamento tecnico preventivo che, come noto, è da tenersi ben distinto dalla consulenza preventiva a fini conciliativi di cui all'art. 696 bis c.p.c..
Con riguardo, invece, alle doglianze di in punto di assenza dei presupposti di cui all'art. CP_1 696 bis c.p.c., deve rilevarsi che, c al predetto strumento processuale, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 202 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice. Con tale decisione la Corte costituzionale ha dunque previsto la proponibilità del reclamo di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. avverso il solo provvedimento di rigetto con ciò dovendosi dunque ritenere che il provvedimento di accoglimento non è reclamabile.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che, a fortiori, alcuna contestazione avverso il provvedimento di accoglimento del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. può essere compiuta nella presente sede.
3.2. Parte resistente ha altresì sollevato eccezione di nullità della domanda per CP_1 essere assolutamente incerti i requisiti prescritti dagli artt. 163 e 164 c.p.c., ritenendo il ricorso esplorativo sia in relazione al petitum che alla causa petendi in quanto la ricorrente non avrebbe indicato nell'atto introduttivo i danni lamentati, le cause e le relative responsabilità dei convenuti (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9).
Al riguardo, giova rilevare che, tenuto conto dell'applicabilità della disciplina dell'art. 164 c.p.c. anche al ricorso, devono richiamarsi, nella specie, i principi elaborati dalla Suprema Corte di cassazione, la quale ha affermato che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, IV comma, c.p.c., si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. civ. 11751/2013).
Ebbene, declinando i predetti principi alla fattispecie de qua, si rileva che l'atto introduttivo del presente giudizio – unitamente ai documenti contestualmente prodotti dalla parte ricorrente – contiene tutti gli elementi necessari ad indicare il fondamento della pretesa azionata tanto da avere consentito alla parte resistente di apprestare adeguate e puntuali difese nel proprio atto di
8 costituzione, le cui esigenze di tutela sono poste a fondamento della ratio ispiratrice del disposto di cui all'art. 163, n. 4, c.p.c..
Ne consegue che, pertanto, la predetta eccezione di nullità è infondata.
3.3. Quanto, infine, all'eccezione formulata da di inammissibilità/improponibilità CP_1 della domanda per l'intervenuto accordo transattiv corrente e Parte_1
l'obbligato in solido AN Serravalle S.p.A., di cui la dichiara di voler profittare, si rileva CP_1 quanto segue.
In punto di diritto deve rilevarsi che l'art. 1304, I comma, c.c. si riferisce alla transazione stipulata dal creditore con uno dei debitori in solido per l'intero debito solidale;
ne consegue che, se, invece, il condebitore effettua la transazione limitatamente alla propria quota, gli altri condebitori sono liberati soltanto per la parte di debito estinto.
Dalla documentazione in atti (v. doc. 12, fasc. att.) si evince che in data 03.02.2022 la ricorrente
[...] ha sottoscritto un accordo transattivo con la AN Serravalle S.p.A., Parte_1 coobbligata in solido insieme alla nei confronti della ricorrente, limitatamente alla quota CP_1 del credito che la ricorrente vantava nei confronti della AN Serravalle s.p.a..
Nel documento n. 12, fasc. att. si legge: “Punto 3: […] la AN Serravalle offre, a saldo, stralcio e transazione di ogni possibile pretesa nei suoi confronti, la somma di € 22.000,00, oltre ad un contributo per le spese legali di € 3.000,00 (comprensivi di spese forfettarie, oneri previdenziali e anticipazioni), e quindi in totale la somma complessiva di € 25.000,00. Punto 5: la accetta la proposta transattiva della AN Serravalle, a Parte_1 saldo, stralcio e transazione di ogni possibile pretesa nei confronti di quest'ultima […] Punto 6: con il buon fine del pagamento indicato ai nn.3 e 4, la dichiara di non aver nulla altro a pretendere dalla sola AN Parte_1
Serravalle, per il lamentato danneggiamento dei terreni oggetto di occupazione temporanea ex art. 49 DRP 327/2001 e comunque per qualsivoglia titolo, ragione, causa anche solo indirettamente connessa alla menzionata occupazione;
punto 7: è esclusa la possibilità per la di profittare della presente transazione ai sensi dell'art. 1034, comma CP_1 1 c.c.” (v. doc. 12, fasc. att.).
Si evince, dunque, che l'oggetto dell'accordo transattivo ha riguardato esclusivamente il debito di AN Serravalle s.p.a. nei confronti della e non anche quello relativo ai crediti Parte_1 vantati dalla medesima nei confronti della resistente CP_1
Inoltre, deve peraltro rilevarsi che nel medesimo accordo transattivo è stato espressamente pattuita, al punto 6, l'esclusione della possibilità per la di profittare della transazione ai sensi CP_1 dell'art. 1304 c.c..
Anche la predetta eccezione deve dunque dichiararsi infondata.
4. Ciò posto in via preliminare, nel merito la domanda formulata dalla ricorrente
[...] nei confronti della è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni Parte_1 CP_1 che saranno di seguito esposte.
4.1. Innanzi tutto, giova rilevare che la domanda formulata dalla ricorrente deve essere qualificata quale ordinaria azione aquiliana ex art. 2043 c.c..
Parte ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, ha infatti allegato e dedotto, quale causa del danno, un comportamento illecito di natura colposa posto in essere dalla e, in particolare, CP_1 consistito in una serie di irregolarità, che avrebbero pregiudicato la propria attività d'impresa, nell'utilizzo e nella conservazione dei terreni siti nel parco golfistico di proprietà della Golf Vacanze
9 S.p.A., dei quali la AN ER aveva preso possesso al fine di effettuare dei lavori sulla tangenziale AN Ovest confinante con i predetti terreni, lavori affidati alla resistente CP_1
Ciò posto, l'illecito aquiliano deve, dunque, essere sottoposto al vaglio di valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c., i quali, com'è noto, consistono nella condotta umana, attiva od omissiva, nel nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento.
4.2. Declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, si rileva che la condotta illecita posta in essere dalla resistente è acclarata sulla scorta delle complessive emergenze CP_1 processuali e, in particolar modo, alla luce degli accertamenti tecnici espletati dall'ing. nel Per_3 corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui al R.G. n. 17717/2020, le cui risulta ano condivisibili dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici, suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta nonché corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate nemmeno da convincenti critiche di parte, alle quali il c.t.u. ha prontamente replicato in sede di risposta alle osservazioni delle parti alla relazione peritale.
In particolare, il c.t.u. ha individuato, sul campo golfistico di proprietà della ricorrente, tre aree e ha accertato quanto segue:
- il sito “A”, a ridosso del ponticello sulla Roggia Misericordia, in relazione al quale la ricorrente lamentava la presenza di materiale di risulta poi rimosso da con contestuale rimozione di CP_1 un tratto di recinzione di separazione tra il campo da golf e lo stradello con siepe di ligustro, rispetto al quale il c.t.u. ha accertato che l'area circostante è stata rialzata per agevolare la predetta manovra e ne è risultata una ripida scarpata verso il campo;
- il sito “B”, lungo un tratto della Tangenziale Ovest, in relazione al quale la ricorrente lamentava la presenza di un consistente strato di materiale vario di risulta che si estende irregolarmente su una superficie di circa per 280x25 m con variazioni di quota di 50÷150 cm, rispetto al quale il c.t.u. ha accertato che, diversamente dallo stato iniziale – prato verde con arbusti – il sito, al momento dell'accertamento, presenta un aspetto fangoso, con presenza di ciottoli e blocchi e sprovvisto di vegetazione spontanea anche a distanza di 2 anni dalla fine dei lavori;
- il sito “C”, tra il sottopasso stradale e la linea ferroviaria, in relazione al quale la ricorrente lamenta le medesime circostanze del sito “B”, ovvero presenza di terreno di riporto con ghiaia, ciottoli e massi, con l'aggiunta di un grave problema di drenaggio delle acque piovane rispetto al quale il c.t.u., in seguito al sopralluogo effettuato, ha accertato che “in aderenza al sito “C” è presente un bacino di raccolta dei drenaggi della porzione orientale del campo da golf. Questo bacino ha una tubazione di troppo pieno a doppia parete che scaricava nella Roggia Misericordia. In caso di eventi piovosi molto forti, provvede ad Parte_1 accelerare lo smaltimento con pompe: La tubazione di troppo pieno transita(va) sotto lo mpo da golf, durante i lavori suddetta tubazione, a causa dei carichi dei mezzi pensati, è collassata;
ha riparato la condotta CP_1 utilizzando però tubazioni in PVC con diametro di 300 mm anziché 400 mm urtroppo anche queste tubazioni, molto meno resistenti di quelle originali, sono collassate e ciò ha limitato notevolmente la portata di efflusso sia del troppo piano che della pompa ausiliaria di drenaggio. Questo inconveniente ha quindi comportato l'allagamento del campo da golf in occasione di piogge intende che il bacino di raccolta non è riuscito a contenere […] Il CTU ha potuto accertare la presenza dei resti delle vecchie tubazioni da 400 mm a doppia parete, delle tubazioni in PVC e di quelle nuove in cls: Poiché ha previsto che nel sito “C” debbano transitare ancora mezzi pesanti per la Parte_1 sistemazione e/o bonifica e evitare il ripetersi dei collassi delle nuove tubazioni, ha dovuto ricorrere a tubazioni in cls” (v. relazione peritale, pag. 16 ss.).
10 All'esito dei rilievi e dei sopralluoghi espletati, il c.t.u. ha dunque accertato la sussistenza delle irregolarità lamentate da parte ricorrente e dei danni che ne sono derivati sui terreni di sua proprietà a causa della condotta illecita posta in essere da nell'ambito dello svolgimento dei lavori CP_1 effettuati sulla tangenziale AN Ovest.
A nulla rileva in senso inverso la circostanza, eccepita dalla resistente e ribadita anche in CP_1 sede di comparsa conclusionale, in base alla quale i terreni oggetto di occupazione temporanea fossero adibiti esclusivamente al passaggio pedonale e di mezzi e non al gioco del golf e, per tale ragione, erano stati restituiti dalla resistente come tali, dopo averli adeguatamente ripuliti ripristinando lo stato quo ante.
Ed infatti, sebbene i terreni oggetto di occupazione temporanea non fossero adibiti al gioco, come del resto pacifico in giudizio, tuttavia i lavori eseguiti dalla hanno causato dei danni anche CP_1 alle aree adibite al gioco con essi confinanti, in quanto, come accertato dall'ing. , la resistente Per_3 ha utilizzato queste aree diverse, esterne a quelle oggetto di occupazione temp er depositare materiali di risulta e terra di scavo senza successivamente ripristinare lo stato dei luoghi.
In particolare, il c.t.u. ha concluso la propria relazione peritale affermando quanto segue: “Il sopralluogo del 21 ottobre 2020 ha permesso di accertare che le doglianze della ricorrente sono fondate e che i luoghi sono stati alterati a seguito dei lavori dell'impresa su affidamento di Serravalle” (v. relazione peritale, pag. CP_1
28).
Ancora, con riguardo allo stato dei luoghi precedente all'inizio dei lavori compiuti dalla resistente, il c.t.u., nella propria relazione peritale (v. pp. 12 ss.), ha allegato un'ampia documentazione fotografica dalla quale si evince lo stato dei luoghi prima e dopo l'esecuzione dei lavori da parte di CP_1
Ebbene, dall'esame della predetta documentazione fotografica emerge chiaramente che i terreni di proprietà della ricorrente – dei quali si è servito per depositare materiali di risulta e terra di CP_1 scavo seppure non fossero stati oggetto di occupazione temporanea – prima dell'esecuzione dei lavori da parte di presentavano delle ampie aree di vegetazione che, invece, sono assenti CP_1 nelle fotografie successive all'esecuzione dei lavori.
Al riguardo, inoltre, in relazione alle osservazioni relative alla documentazione fotografica presa in considerazione dal c.t.u. nella propria relazione peritale, sollevate dal c.t.p. di ing. CP_1 Per_4 (il quale sostiene che fatta eccezione per il sito “A” e per un'estensione di cir reci scarpata), i siti “B” e “C” sono rimasti nella loro sostanza invariati, inserendo a tal fine le immagini satellitari di Google-Earth che dimostrerebbero l'assunto), si rileva che il c.t.u. ing. ha Per_3 esaustivamente replicato alle predette osservazioni in sede di relazione peritale. Ed infatti, il c.t.u. ha chiarito che: “e) ALTERAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI SITO “A”. Il CTU, relativamente al sito “A”, si è limitato alla recinzione ed alla sistemazione e ripristino della scarpata. Si tratta, appunto di soli 100 mq. Va da sé che occorre ripristinare il substrato con terra da coltivo e il prato erboso. Le foto di pagina 9 mostrano che era un'area verde con arbusti. Il CTU fa notare che le foto che occorre prendere in considerazione per il confronto diretto sono quelle depositate da oppure quelle di Google-Earth poco prima dell'occupazione Parte_1 temporanea, non 10 anni prima. Nulla rileva se nel 2008 non vi era un prato [si nota invece abbastanza chiaramente che il terreno era stato arato e seminato]. Quelle che rilevano sono le foto di marzo 2018, e si nota la presenza di prato e arbusti sulla recinzione. f) ALTERAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI SITI “B” E “C”. Idem come il punto a), ciò che si è visionato il 21 ottobre 2020 non è lontanamente un prato perché non vi cresce nulla. Le foto di Google-Earth di aprile 2020 ed il rilievo del CTU del 21 ottobre 2020 mostrano invece molto chiaramente come la situazione non è quella di un campo verde, mentre lo era invece a marzo 2018 [v. pagine 10 e 11], vi saranno stati sicuramente arbusti perché quelli non appartengono propriamente al campo da golf. Si fa però notare che l'articolo
11 1u.06.180.0040.a del CME di appendice n°2 fa riferimento a “…Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe…”. Si tratta solo di far ricrescere una vegetazione semi-spontanea, in 18 mesi non è cresciuto alcunché. È l'intervento minimo” (v. relazione peritale, pag. 26 ss.).
Inoltre, il c.t.u., dopo aver disposto l'esecuzione di 5+1 scavi al fine di accertare de visu lo stato del sottosuolo, ha concluso che: “In ogni caso, non si riscontrano contaminazioni pericolose né scostamenti dal terreno originario. Questo in termini di contaminanti. Resta ferma la circostanza che il terreno riportato non è idoneo per la presenza di ciottoli e sassi, inoltre corrisponde al vero la circostanza che, anche a distanza di quasi 2 anni, sui terreni, soprattutto sul sito “B” non si è insediata vegetazione spontanea. Come ipotesi minimale, tento conto dell'assenza di Tes_ contaminanti, si ritiene praticabile la soluzione “B” prospettata dal Dott. (v. relazione peritale, pag. 20 ss.).
Il c.t.u., dunque, tenuto conto dell'assenza di contaminanti, ha ritenuto di aderire alla soluzione “b” prospettata dal c.t.p. di parte ricorrente, dott. consistente nella “ricopertura del terreno di Tes_4 riporto” (v. relazione peritale, pag. 20 ss.).
Pertanto, considerato che il c.t.u. ha compiuto le proprie valutazioni sulla scorta dei dati tecnici in suo possesso, deve ritenersi che la sua relazione peritale non risulta affatto inficiata da vizi e illogicità e, dunque, deve essere condivisa da questo Giudice e posta a fondamento della presente decisione.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi provato che le attività di transito e movimentazione compiute dalla società appaltatrice, odierna resistente, sui beni di proprietà della ricorrente sono state effettuate senza il rispetto delle più elementari regole di tutela dell'ambiente. In particolare, deve ritenersi provata l'omessa adozione delle misure volte ad impedire il degrado delle superfici erbose e l'assenza di adeguata delimitazione delle aree di cantiere che hanno determinato una compromissione di porzioni dell'impianto golfistico stante il nesso causale diretto ed esclusivo tra le modalità operative adottate e i danni effettivamente accertati.
4.3. Così accertata la responsabilità della resistente nella determinazione CP_1 dell'evento lesivo di causa, giova a questo punto delimitare l'area del danno risarcibile e procedere, conseguentemente, alla sua quantificazione e liquidazione.
Il danno patrimoniale lamentato da parte ricorrente, derivante dalla condotta illecita posta in essere da è stato quantificato dal c.t.u. ing. nella propria relazione peritale. CP_1 Per_3
Ebbene, come già sopra esposto, il c.t.u. ha ritenuto di aderire alla soluzione “b” prospettata dal c.t.p. di parte ricorrente, dott. consistente nella “ricopertura del terreno di riporto” (v. relazione Tes_4 peritale, pag. 20 ss.).
In particolare, il c.t.u. ha concluso la propria relazione peritale come di seguito: “Come ipotesi minimale, Tes_ tento conto dell'assenza di contaminanti, si ritiene praticabile la soluzione “B” prospettata dal Dott.
Per questi motivi
, in appendice n°2 si sono stilati i due computi metrici per i siti “A” e “B” per un gran totale a sommato l'importo della fattura quindi: Euro 74.256,00+IVA […] In relazione alla effettiva ripartizione delle aree CP_3 oggetto di occupazione valle e di quelle frutto dell'accordo tra ed , la ripartizione delle Parte_1 CP_1 quote – ed il totale – sono le seguenti: quota parte di competenza dei resistenti = Euro 35.630,00; quota parte di competenza solo di = Euro 38.626,00; totale (IVA esclusa) = 74.256,00” (v. relazione peritale, pag. CP_1
28).
Al riguardo priva di pregio è la contestazione sollevata da nella propria comparsa di CP_1 costituzione e risposta, laddove la resistente ha eccepito che “la valorizzazione (NON) effettuata dal CTU non è tecnicamente accettabile in quanto rappresenta un'adesione non scientifica alla quantizzazione del
12 ricorrente” (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 18 ss.), in quanto trattasi di una contestazione meramente di stile che non può qualificarsi in termini di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c..
Dunque, al fine di determinare l'ammontare del danno che deve essere risarcito dalla resistente CP_1 in favore di è necessario eseguire le seguenti operazioni: alla somma di
[...] Parte_1
38.626,00 – uale quota di competenza solo della – è necessario CP_1 sommare la metà della quota individuata dal c.t.u. quale quota di competenza sia di che CP_1 della AN Serravalle, ovvero la somma di 17.815,00 (Euro 35.630,00 diviso due); n che la resistente è tenuta a pagare a favore di parte ricorrente la somma complessiva di Euro 56.441,00.
4.4. In aggiunta alla somma sopra liquidata devono essere inoltre riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata alla data del fatto illecito e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data del fatto illecito fino alla presente sentenza.
5. Quanto alla domanda di manleva formulata ex art. 1917 c.c. dalla convenuta nei CP_1 confronti della propria compagnia assicurativa , al fine di essere Controparte_4 tenuta indenne dalla predetta compagnia in r ica e/o somma dovuta a qualsiasi titolo a parte ricorrente in forza della polizza assicurativa n° 05118132000031, deve rilevarsi quanto segue.
La terza chiamata ha eccepito, in via preliminare, l'inoperatività Controparte_4 della predetta poli presente giudizio non rientrerebbe nell'oggetto del contratto assicurativo de quo.
L'eccezione deve ritenersi fondata.
Ed infatti, come di evince dal contratto di assicurazione prodotto sub doc. 2, fasc. terza chiamata, l'art. 12 del predetto contratto, “Oggetto Dell'assicurazione”, prevede che la compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurata in caso di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale (v. doc. 2, pag. 5, fasc. terza chiamata) e non, come nel caso di specie, in caso di condotte illecite connesse alla cattiva gestione del cantiere dal punto di vista organizzativo e realizzativo.
Ebbene, nel caso di specie, il fatto costitutivo della pretesa fatta valere da parte ricorrente consiste nella condotta illecita posta in essere dalla nell'esecuzione dei lavori di rifacimento della CP_1 sponda autostradale, compiuti in esecuzione di un appalto stipulato con la AN Serravalle. Dunque, il fatto illecito per cui la ricorrente ha agito in giudizio non è sussumibile nell'oggetto
13 dell'assicurazione di cui al richiamato art. 12 del contratto che, invece, fa espressamente riferimento a
“danni accidentali”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, ne consegue l'inoperatività nel caso di specie della polizza n° 05118132000031 e l'infondatezza della domanda avanzata da nei confronti della CP_1 [...]
che deve, dunque, essere rigettata. Controparte_4
6. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, giova rilevare quanto segue.
6.1. In relazione al rapporto processuale tra la ricorrente e la resistente Parte_1
le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. CP_1 succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo sia con riguardo al presente giudizio che al giudizio di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto dei criteri ivi indicati e, in particolare, della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico di parte resistente gli esborsi sostenuti dalla ricorrente per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 379,50+ Euro 27,00), nonché gli esborsi per la c.t.u. come liquidati nel corso del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. con decreto del 22.04.2021 e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. attoreo, dott. nel corso Tes_4 delle operazioni peritali pari a Euro 2.440,00 di cui alla fattura n. 11/2021 (v. all. H, fasc. att.), in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
6.2. Quanto, al rapporto processuale tra la resistente e la terza chiamata CP_1 [...]
queste seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex Controparte_4
modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo tenuto conto dei criteri ivi indicati e, in particolare, dell'effettiva attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità di nella determinazione degli eventi dannosi occorsi sui CP_1 beni di proprietà di parte ri per l'effetto, condanna a corrispondere a CP_1 la somma di Euro 56.441,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condanna a corrispondere a le spese di lite che si liquidano, CP_1 Parte_1 per il giudi 696 bis c.p.c. in mpensi ed Euro 2.440,00 per spese di c.t.p., oltre accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente giudizio, in Euro 5.261,00 per compensi ed Euro 406,50 per esborsi, oltre accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. come liquidate in corso del CP_1 giudizio ex art. 696 bis c.p.c. con decreto di pagamento del 22.04.2021;
14 - rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti della CP_1 Controparte_4
;
[...]
- condanna a rifondere in favore di le spese di CP_1 Controparte_4 lite che si liquidano in Euro 5.261,00 oltre accessori, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AN, 12 agosto 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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