Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Giudice Ausiliario 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 41 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2550/2021(RG 1625/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di assegno mensile di assistenza, promossa da:
Parte 1
e difeso dall'avv. A. BIANCO e C. BIANCO
[...]
- Appellante-
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte 1
tempore,
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, A. CIARELLI e R. VESTINI
-Appellato-
OGGETTO: "Assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/71"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 26/1/2022 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di assegno di invalidità civile, per omessa prova del requisito reddituale, sebbene ella possedesse anche tale requisito come comprovato dalla certificazione dell'agenzia delle entrate. Ha domandato pertanto CP l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. Si è costituito 1'01 opponendosi alla produzione della documentazione reddituale poiché tardiva. CP L'appello è fondato. Invero in primo grado l' non ha mai contestato la mancanza del requisito
31/12/2018, i 66 anni e sette mesi. Insomma l'istituto aveva concentrato sia in fase amministrativa che in sede di ricorso giudiziario, il suo diniego sulla mancanza del requisito anagrafico per fruire del beneficio. Per tal ragione la ricorrente si è difesa sull'esistenza di tale requisito. Una volta a sentenza, il giudice, ha superato l'eccezione relativa al requisito anagrafico con motivazione non
,CP contestata dall' in sede di appello, ma ha rigettato appunto perché non ha rinvenuto in atti la prova del requisito reddituale.
Ebbene certamente incombeva sulla ricorrente dare la prova del requisito reddituale ma, non CP essendo mai stato contestato dall" la ricorrente non aveva ritenuto necessario documentarlo.
Tale necessità è invece ravvisabile in secondo grado e la produzione deve ammettersi, in quanto indispensabile ai fini della decisione. Dalla stessa consistente nella certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, emerge che ella ha dichiarato redditi minimi, compatibili con la prestazione domandata.
L'appello deve essere accolto. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda e conseguentemente
CP condanna l' alla relativa erogazione, oltre accessori di legge.
CP Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida per il primo grado in €
1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione;
per il secondo grado in € 2400,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Taranto, 9/4/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa Rossella Di Todaro