Articolo 6 della Legge 26 novembre 1953, n. 877
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 dicembre 1953
Art. 6.
I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti vengono, con effetto dal 1 gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.
Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600.
Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.
Restano abrogate, a partire dal 1 gennaio 1954, le disposizioni contenute nell' art. 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914 .
Entrata in vigore il 17 dicembre 1953