Art. 6.
I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti vengono, con effetto dal 1 gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.
Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600.
Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.
Restano abrogate, a partire dal 1 gennaio 1954, le disposizioni contenute nell' art. 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914 .
I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti vengono, con effetto dal 1 gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.
Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600.
Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.
Restano abrogate, a partire dal 1 gennaio 1954, le disposizioni contenute nell' art. 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914 .